raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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Raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73 a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo.

1) - La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

Ricorso al Tar di Lecce positivo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19/09/2012 201201535 Sentenza 1


N. 01535/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2000, proposto da:
S. M.,V. G., Z. C. rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Palladino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro
Ministero della Difesa - Roma, Quartier Gen. della III^ Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese, Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale e presso la sede di quest’ultima elettivamente domiciliati in Lecce, via F.Rubichi 23;

per la declaratoria del diritto al raggiungimento del domicilio eletto ex art.23 L. n.836/73 a spese dell'amministrazione, previo, ove occorra,

l'annullamento della nota prot. n. tr3-090/1252, emessa dal Quartier Generale della III^ Regione Aerea-Servizio Amministrativo- presso l'Aereoporto di Bari Palese,

della nota prot. n.tdd-500/393 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi-Servizio Amministrativo,

della nota prot. n. tdd 500/394 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi-Servizio Amministrativo,

ove occorra, del fg. prot. n.dgpm/vi/12^/101238/10/c-17 del 04.08.1999 della Direzione Generale per il Personale Militare,

della nota di estremi e contenuto ignoto del Ministero del Tesoro, indirizzata alla Direzione Generale per il personale militare, nonchè di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o consequenziale,

ancorchè non espressamente conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma e di Quartier Gen. della III^ Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese e di Distaccamento Aeroportuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti R. Palladino e S. Libertini ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno prestato servizio presso l’Amministrazione della difesa (Aeroporto di Brindisi) e a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo hanno richiesto di accedere al beneficio di cui all’art.23 L. n. 836/1973 per essere trasferiti al domicilio eletto con vettore convenzionato con l’A.M.

In assenza di diniego da parte dell’Amministrazione gli stessi hanno eseguito i traslochi per mezzo della Ditta Fagioli di Roma dall’ultimo domicilio (comune a tutti sito in via Materdomini n.2 – Villaggio Azzurro presso l’Aeroporto di Brindisi) rispettivamente alle vie OMISSIS- Brindisi-, OMISSIS (Lecce) e OMISSIS (S. Pancrazio Salentino).

Tuttavia, con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione richiedeva ai ricorrenti il rimborso delle somme sostenute dall’Amministrazione per il trasloco intimando al sig. S……. il pagamento di una somma pari a L.3.381.068, al sig. V….. L.2.900.335, al sig. Z….. L. 2.837.715.

1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
- Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art.23 L.18.12.1973 n.836 – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

- violazione art. 3 L.241/1990 per assoluta carenza motivazionale.

Con atto depositato in data 1 marzo 2000 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata introitata per la decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

L’art.23 della L.836/1973 prevede che “Al personale collocato a riposo e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti”.

Circa l’estensione del beneficio in parola anche ai collocati a riposo a domanda, che hanno raggiunto il numero di anni di valida contribuzione utile per raggiungere il massimo della pensione, la giurisprudenza si è espressa con orientamenti oscillanti; difatti se da un lato, si è ritenuto che “Le indennità per spese di trasloco dei mobili, ecc. (art. 23, primo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836) devono essere liquidate all'impiegato collocato a riposo, indipendentemente dal fatto che tale collocamento sia stato disposto a domanda (per compimento del quarantesimo anno di servizio) o per il raggiungimento dei limiti di età ( cfr. C.d.S. Sez. I, par. n. 56 del 18-01-1985), con successiva sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto l’inapplicabilità del beneficio al personale cessato per altro titolo (fra cui dimissioni volontarie), indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto al trattamento di quiescenza. ( Sez. IV, sent. n. 553 del 08-09-1989).

2.2. Secondo la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n.836 del 1973 (art.131. D.P.R.3/1957 e artt. 1 e 2 L.46/1958) il rapporto d'impiego cessava con il collocamento a riposo d'ufficio (al compimento del 65° anno di età) o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni.

L’art. 2, primo comma, della legge n.46 del 1958 prevede che “Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni”.

Appare quindi evidente che, in base alle disposizioni citate, non risulta sussistere alcuna differenza terminologica o giuridica circa la diverse ipotesi di collocamento a riposo.

Inoltre, al collocamento a riposo del dipendente civile che abbia raggiunto i quaranta anni di servizio,cioè la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione,corrisponde il collocamento a riposo del dipendente militare che abbia raggiunto, secondo il proprio ordinamento, la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione.

A parer del Collegio quindi le disposizioni normative citate consentono l’estensione del beneficio di cui all’art.23 della L.836/1973 anche ai cessati dal servizio su domanda (avendo raggiunto un numero di anni di valida contribuzione utile per conseguire il massimo della pensione).

3. Applicando i principi suindicati alla fattispecie in esame tuttavia deve rilevarsi che il requisito del raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva risulta, per tabulas, posseduto dal sig. S…… (tale circostanza si evince dalla nota del 29.12.1999 prot. 13257 del Quartier Generale della II Regione Area) mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, tale prova non risulta raggiunta.

4.Conclusivamente il ricorso può essere accolto con riferimento alla domanda proposta dal sig. S. M..
Quanto agli altri, ricorrenti, risulta necessario, al fine del decidere, disporre che l’Amministrazione intimata o, comunque, la parte più diligente producano, nel termine di gg. 8 dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito suindicato (raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva).

3. Per le conclusioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti soggettivi suindicati.
Spese al definitivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso proposto dal sig. S. M.;

- ordina all’Amministrazione intimata o, comunque, alla parte più diligente, di produrre nei termini ut supra indicati, documentazione idonea a dimostrare l’anzianità contributiva raggiunta dai ricorrenti;

- fissa per gli incombenti citati l’udienza pubblica del 10 ottobre 2012 .

Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2012


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Re: raggiungimento del domicilio eletto art.23 L. n.836/73

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1) - I ricorrenti, a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo hanno richiesto di accedere al beneficio di cui all’art. 23 L.n.836/1973 per essere trasferiti al domicilio eletto con vettore convenzionato con l’A.M.

2) - La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08/11/2012 201201848 Sentenza 1


N. 01848/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2000, proposto da:
V. G. e Z. C., rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Palladino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro
Ministero della Difesa - Roma, Quartier Gen. della III^ Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese, Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
della nota prot. n. tr3-090/1252, emessa dal Quartier Generale della III Regione Aerea-Servizio Amministrativo- presso l'Aereoporto di Bari Palese,
della nota prot. n.tdd-500/393 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi-Servizio Amministrativo,
della nota prot. n. tdd 500/394 del 19.01.2000, emessa dal Distaccamento Aeroportuale di Brindisi -Servizio Amministrativo,
ove occorra, del fg. prot. n.dgpm/vi/12^/101238/10/c-17 del 04.08.1999 della Direzione Generale per il personale militare,
della nota di estremi e contenuto ignoti del Ministero del Tesoro, indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, nonchè di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ancorchè non espressamente conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma e del Quartier Gen. della III Regione Aerea c/o Aer. Bari Palese e di Distaccamento Aeroportuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Rossana Palladino e Antonio Tarentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno prestato servizio presso l’Amministrazione della difesa (Aeroporto di Brindisi) e a seguito del sopravvenuto collocamento a riposo hanno richiesto di accedere al beneficio di cui all’art.23 L.n.836/1973 per essere trasferiti al domicilio eletto con vettore convenzionato con l’A.M.

In assenza di diniego da parte dell’Amministrazione gli stessi hanno eseguito i traslochi per mezzo della Ditta Fagioli di Roma dall’ultimo domicilio (comune a tutti sito in via Materdomini n.2 – Villaggio Azzurro presso l’Aeroporto di Brindisi) rispettivamente alle vie OMISSIS (Lecce) e OMISSIS (S. Pancrazio Salentino).

Tuttavia, con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione ha richiesto ai ricorrenti il rimborso delle somme sostenute dall’Amministrazione per il trasloco intimando al sig. OMISSIS il pagamento della somma di L.2.900.335 e al sig. OMISSIS di L. 2.837.715.

1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
- Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art.23 L.18.12.1973 n.836 – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

- violazione art. 3 L.241/1990 per assoluta carenza motivazionale.

Con atto depositato in data 1 marzo 2000 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nella pubblica udienza del 10 ottobre 2012 la causa è stata introitata per la decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 La controversia riguarda la questione inerente la possibilità di estendere il beneficio economico di cui alla L.836/1973 anche al personale cessato dal servizio a domanda.

L’art.23 della L.836/1973 prevede che “Al personale collocato a riposo e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti”.

Circa l’estensione del beneficio in parola anche ai collocati a riposo a domanda, che hanno raggiunto il numero di anni di valida contribuzione utile per raggiungere il massimo della pensione, la giurisprudenza si è espressa con orientamenti oscillanti; difatti se da un lato, si è ritenuto che “Le indennità per spese di trasloco dei mobili, ecc. (art. 23, primo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836) devono essere liquidate all'impiegato collocato a riposo, indipendentemente dal fatto che tale collocamento sia stato disposto a domanda (per compimento del quarantesimo anno di servizio) o per il raggiungimento dei limiti di età “ ( cfr. C.d.S. Sez. I, par. n. 56 del 18-01-1985), con successiva sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto l’inapplicabilità del beneficio al personale cessato per altro titolo (fra cui dimissioni volontarie), indipendentemente dalla maturazione o meno del diritto al trattamento di quiescenza. ( Sez. IV, sent. n. 553 del 08-09-1989).

2.2. Secondo la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n.836 del 1973 (art.131. D.P.R.3/1957 e artt. 1 e 2 L.46/1958) il rapporto d'impiego cessava con il collocamento a riposo d'ufficio (al compimento del 65° anno di età) o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni.

L’art. 2, primo comma, della legge n.46 del 1958 prevede che “Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni”.

Appare quindi evidente che, in base alle disposizioni citate, non risulta sussistere alcuna differenza terminologica o giuridica circa la diverse ipotesi di collocamento a riposo.

Inoltre, al collocamento a riposo del dipendente civile che abbia raggiunto i quaranta anni di servizio, cioè la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione, corrisponde il collocamento a riposo del dipendente militare che abbia raggiunto, secondo il proprio ordinamento, la durata del servizio che consente di ottenere il massimo della pensione.

A parer del Collegio quindi le disposizioni normative citate consentono l’estensione del beneficio di cui all’art.23 della L.836/1973 anche ai cessati dal servizio su domanda (avendo raggiunto un numero di anni di valida contribuzione utile per conseguire il massimo della pensione).

3. Applicando i principi suindicati alla fattispecie in esame tuttavia deve rilevarsi che il requisito del raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva risulta, per tabulas, posseduto dal sig. Z…. (tale circostanza si evince dai documenti depositati in giudizio il 25 settembre 2012 dal ricorrente) mentre, per quanto riguarda il sig. V….., tale prova non risulta raggiunta.

4. Conclusivamente il ricorso può essere accolto con riferimento alla domanda proposta dal sig. Z. C..
Quanto all’altro ricorrente ( sig. V. G.), avendo questo Tribunale già disposto istruttoria con sentenza parziale n.1535/2012, rimasta inottemperata, occorre nominare Commissario ad acta il dott. E. G. affiche lo stesso provveda in luogo dell’Amministrazione rimasta inadempiente, nel termine di gg.30 dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, a depositare la documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito suindicato (raggiungimento del massimo dell’anzianità contributiva).

3. Per le conclusioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti soggettivi suindicati.

Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso proposto dal sig. Z. C.;
- dispone che il Commissario ad acta ut supra nominato produca nei termini indicati, documentazione idonea a dimostrare l’anzianità contributiva raggiunta dal sig. V. G.;

- fissa per l’incombente citato l’udienza pubblica del 6 febbraio 2013.

Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
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