Incidenti occorsi a C/ri con obbligo di allogg. in caserma

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Incidenti occorsi a C/ri con obbligo di allogg. in caserma

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Istanza di dipendenza da causa di servizio e domanda di concessione di equo indennizzo per incidente stradale. Personale celibe in Ferma ed accasermato.

Motivi del rigetto:

1) - il militare non era stato autorizzato dal Comandante della Stazione ad assentarsi dalla caserma, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Disciplina Militare, dopo il servizio prestato il giorno precedente. Il militare, in particolare, si era “limitato” ad informare il Comandante della sua volontà di recarsi a Sciacca.

2) - Per tali ragioni, il militare, in quanto celibe ed in ferma, aveva l’obbligo di alloggiare in caserma e di pernottarvi, secondo quanto disposto dagli artt. 264 e 331 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

3) - Ne consegue che, nel caso di specie, mancano i presupposti affinché possa configurarsi la fattispecie dell’infortunio “in itinere” prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, in quanto il luogo di partenza, nel giorno dell’incidente, non poteva essere costituito dal luogo di residenza (Sciacca) del militare, avendo
quest’ultimo l’obbligo di alloggiare in caserma e di pernottarvi, e, di conseguenza, il tragitto percorso non può rientrare fra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione della fattispecie in esame.

Il resto potete leggerlo nel presente parere del CdS a seguito del ricorso straordinario al P.D.R..

Ricorso non accolto.

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22/08/2012 201004176 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 03618/2012 e data 22/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 04176/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale arma carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Carabiniere ausiliario in congedo M. L. per l'annullamento del decreto di non riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con cui è stata rigettata la domanda di concessione di equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 68688/A/RS del 21.07.2010, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
In data 09.05.2005, il ricorrente si recava da Sciacca (luogo in cui risiede) alla Stazione dei Carabinieri di Ciavolo per assumere il suo servizio militare, alla guida della sua autovettura privata, e, giunto all’altezza del KM 106+900 dell’autostrada A/29, perdeva il controllo del mezzo, che andava ad urtare lo spartitraffico centrale, trascinandosi per mt. 111 dal luogo dell’impatto.

Con istanza presentata in data 14.07.2005, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ OMISSIS ”.

Con processo verbale mod. AB 127 del 06.02.2008, la Commissione Medico Ospedaliera di Palermo riconosceva il ricorrente affetto dalla suddetta infermità, ascrivendola alla Tabella A cat. 8.

Successivamente, l’Amministrazione richiedeva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il prescritto parere, trasmettendo il rapporto sul fatto del Comando Compagnia Carabinieri di Marsala del 31.08.2005.

All’interno di tale rapporto si attestava, tra l’altro, che i rilievi del sinistro stradale, eseguiti dal distaccamento della Polizia Stradale di Marsala, permettevano di ricondurre la causa dell’incidente ad un “presumibile colpo di sonno” del militare e che lo stesso non era stato autorizzato dal Comandante della Stazione ad assentarsi dalla caserma.

Con parere n. 33936/2008 del 23.04.2009, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava la predetta infermità non dipendente da causa di servizio, “in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio”.

L'Amministrazione, pertanto, in conformità al sopracitato parere, con decreto n. 3782/09 del 09.009.2009, rigettava le istanze prodotte dal ricorrente.

Avverso il suddetto decreto dell’Amministrazione il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, eccependo la “Violazione per falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1124/65. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta”.

In sostanza, il ricorrente sostiene che l’infortunio sia avvenuto “in itinere” e che, essendo stata ricondotta l’origine dell’evento ad un “presumibile colpo di sonno”, verrebbe ad escludersi l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio.

L’Amministrazione, con propria relazione, ritiene che le condotte poste in essere da parte del ricorrente abbiano correttamente indotto il Comitato di Verifica a ritenere le lesioni riportate nell’incidente non dipendenti da causa di servizio per “grave imprudenza” e che, pertanto, l’Amministrazione si sia conformata al parere del Comitato, non avendo oggettive e motivate ragioni per discostarsene, sia per la completezza dell’istruttoria condotta che per la congruità delle motivazioni esternate dal Comitato.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

Così come rilevato dal Comando Compagnia Carabinieri di Marsala, il militare non era stato autorizzato dal Comandante della Stazione ad assentarsi dalla caserma, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento di Disciplina Militare, dopo il servizio prestato il giorno precedente. Il militare, in particolare, si era “limitato” ad informare il Comandante della sua volontà di recarsi a Sciacca.

Per tali ragioni, il militare, in quanto celibe ed in ferma, aveva l’obbligo di alloggiare in caserma e di pernottarvi, secondo quanto disposto dagli artt. 264 e 331 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

Ne consegue che, nel caso di specie, mancano i presupposti affinché possa configurarsi la fattispecie dell’infortunio “in itinere” prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, in quanto il luogo di partenza, nel giorno dell’incidente, non poteva essere costituito dal luogo di residenza (Sciacca) del militare, avendo quest’ultimo l’obbligo di alloggiare in caserma e di pernottarvi, e, di conseguenza, il tragitto percorso non può rientrare fra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione della fattispecie in esame.

Correttamente, dunque, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, “in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio”.

Il Comitato di Verifica, in particolare, ha espresso il proprio parere di diniego della dipendenza da causa di servizio “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti”.

Inoltre, vi da aggiungere che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, i giudizi medico-legali sono correttamente basati su una valutazione che, per sua natura, non è sindacabile nel merito attesa l'ampia discrezionalità tecnica che contraddistingue l'operato del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2007, n. 329; 22 gennaio 2008, n. 3672/07; 15 gennaio 2008, n. 3402/07; 14 luglio 2009, n. 1599/2009).

Ciò vale ad esclusione delle sole ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere esclusivamente per travisamento dei fatti, gravi illogicità o contraddittorietà che, per le ragioni di cui sopra, non appaiono certo manifestarsi nel caso di specie.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso straordinario debba essere respinto nei termini in motivazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Elvira Pallotta


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