POTETE PER FAVORE DARMI QUESTA CIRCOLARE MDGMIL_040040746/III/7/1 datata 25/5/2005
DICE QUESTO: RAPPORTO TRA LE SANZIONI PENALI E LE SANZIONI DI CORPO.
La sanzione penale e la consegna di rigore non sono da ritenersi pene alternative.
I due tipi di sanzione possono cumularsi; l’unica condizione è che i due procedimenti
(penale e disciplinare) non possono essere celebrati contemporaneamente: quello
disciplinare deve essere sospeso quando inizia il procedimento penale (art. 117 del DPR n.
3/1957), che avviene con il rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.), con cui il soggetto acquisisce
la qualità di imputato.
Una volta concluso il procedimento penale, quello disciplinare deve proseguire.
Con la circ. n. MDGMIL_040040746/III/7/1 datata 25/5/2005, diramata dalla D.G.P.M è
stata abrogata la disposizione prevista dalla circ. 90091/85-d datata 21/10/1985 di
SOTTUFFESERCITO che prevedeva, tra l’altro, che in caso di condanna inflitta dal
giudice militare per reati contro la “disciplina ed il servizio”, non potevano infliggersi, per
lo stesso fatto, sanzioni disciplinari di corpo,bensì solo sanzioni di stato.
Pertanto ora, in presenza di una condanna del giudice militare per reati attinenti il servizio
o la disciplina, è possibile irrogare sia sanzioni disciplinari di corpo che di stato
CIRCOLARE INTROVABILE
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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