1) - Gli appellanti -- già volontari in ferma prolungata nell’Esercito, successivamente transitati in s.p.e - chiedono l’annullamento della decisione del TAR Lazio che ha negato loro il diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento, corrispondente a due volte l’ultima mensilità per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato.
2) - L’appello è affidato a due rubriche di gravame entrambe relative alla violazione dell’art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.
3) - Il Ministero della Difesa, che in precedenza avrebbe sempre affermato che la ferma volontaria non poneva soluzioni di continuità in quanto determinava uno status giuridico autonomo e differente da quello in s.p.e., contraddittoriamente con il diniego impugnato in primo grado avrebbe eccepito che vi sarebbe una linea di continuità professionale tra la ferma volontaria e quella dei militari in s.p.e. che impedirebbe il riconoscimento del premio.
IL Consiglio di Stato ha affermato:
1) - Come esattamente rilevato dal TAR, è la formulazione stessa ("all'atto del congedamento") che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.
2) - L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della Sezione (cfr. infra multa. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici.
3) - Infine si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall'art. 1, d.p.r. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre –ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio "riscattabile" ai fini previdenziali dal comma 6 dell'art. 5 del d.lg. n. 165 del 1997, ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239; Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555; Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).
Appello respinto.
Di queste sotto la stessa data ne stanno tante altre e tutte con lo stesso giudizio negativo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
06/08/2012 201204453 Sentenza 4
N. 04453/2012REG.PROV.COLL.
N. 06172/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6172 del 2008, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Viglione, Fabio Viglione, con domicilio eletto presso Fabio Viglione in Roma, via Ovidio, 32; ( congruo numero ricorrenti – omissis);
contro
Ministero della Difesa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09844/2007, resa tra le parti, concernente riconoscimento del premio di congedamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l’avv. Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti -- già volontari in ferma prolungata nell’Esercito, successivamente transitati in s.p.e - chiedono l’annullamento della decisione del TAR Lazio che ha negato loro il diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento, corrispondente a due volte l’ultima mensilità per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato.
L’appello è affidato a due rubriche di gravame entrambe relative alla violazione dell’art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.
Il Ministero non si è costituito in giudizio.
Chiamata all’udienza pubblica, la causa su richiesta del difensore dell’avvocato della parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
___ 1. La parte appellante afferma l’erroneità della sentenza impugnata in quanto:
___1.1. il diritto alla speciale gratifica avrebbe dunque dovuto senz’altro essere riconosciuto loro in relazione al solo presupposto dell’avvenuto “congedamento” al termine della ferma prolungata svolta presso l’Esercito. Il diniego sarebbe perciò stato cagionato da un’erronea interpretazione della norma, che non comprenderebbe affatto esclusioni di sorta.
___1.2. Il Ministero della Difesa, che in precedenza avrebbe sempre affermato che la ferma volontaria non poneva soluzioni di continuità in quanto determinava uno status giuridico autonomo e differente da quello in s.p.e., contraddittoriamente con il diniego impugnato in primo grado avrebbe eccepito che vi sarebbe una linea di continuità professionale tra la ferma volontaria e quella dei militari in s.p.e. che impedirebbe il riconoscimento del premio.
Erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che il beneficio sarebbe finalizzato al reinserimento nella vita civile.
L’appello è infondato.
La legge 24 dicembre 1986 n. 958 all'art. 40, comma 1, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, beneficio dovuto, in particolare “all'atto di congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata “.
Come esattamente rilevato dal TAR, è la formulazione stessa ("all'atto del congedamento") che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.
L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della Sezione (cfr. infra multa. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958:
-- ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;
-- non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo.
In tale scia, deve rilevarsi che il “premio di congedamento” non ha natura retributiva; non integra un trattamento di fine rapporto; e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento.
Infine si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall'art. 1, d.p.r. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre –ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio "riscattabile" ai fini previdenziali dal comma 6 dell'art. 5 del d.lg. n. 165 del 1997, ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239; Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555; Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).
In ogni caso, il diritto al premio non poteva quindi essere riconosciuto ai militari che, una volta cessati dalla forma prolungata, non erano affatto rientrati nella vita civile, ma in seguito alla vincita del relativo concorso erano poi transitati in servizio permanente effettivo.
L’appello deve conseguentemente essere respinto, e per l’effetto deve confermarsi integralmente la decisione di primo grado.
In assenza della costituzione del Ministero della Difesa non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.
___ 2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012
Premio di conged. ai già VFP succes. transit. in spe
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE