Consultazione popolare x assemblea pubblica cittadina
Inviato: ven lug 20, 2012 3:02 pm
Ottima iniziativa dei cittadini di Reggio Calabria, "per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità”.
Richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini.
Ricorso Accolto.
Tutti noi dovremmo prendere esempio di questi cittadini per il bene di ove abitiamo.
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18/07/2012 201200502 Sentenza 1
N. 00502/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2012, proposto da:
(congruo numero di cittadini), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, dir. Rausei, 120;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l'accertamento
previa l’adozione di idonee misure cautelari
1) del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui gli odierni ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo;
2) della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea pubblica cittadina, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori OMISSIS impugnano il silenzio inadempimento mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina, sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui i ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo. Chiedono inoltre, previa l’adozione di idonee misure cautelari, l’accertamento della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea popolare ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso, nonché la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostituiva nel caso di ulteriore inadempienza dell’amministrazione.
I ricorrenti deducono la regolarità delle forme seguite per la chiesta convocazione di assemblea, sottoscritta da un numero di cittadini (845) ben superiore a quello (400) previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari, e – a fronte del mancato riscontro da parte del Comune – insistono per l’accoglimento del gravame.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 4 luglio 2012.
In via preliminare, va disattesa la domanda cautelare, della quale non ricorrono i presupposti, giacché la causa viene decisa immediatamente nel merito.
Il ricorso è fondato.
E’ opportuno riportare il testo delle disposizioni invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro domande.
Art. 20 Statuto:
1. Il Comune può indire, per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.
2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.
6. I consigli circoscrizionali, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una associazione iscritta all'albo comunale o di 100 cittadini, possono deliberare, per le questioni che interessano l'ambito locale, le consultazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto:
Le consultazioni popolari sono svolte, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto, tramite assemblee popolari di cittadini o nelle altre forme previste nello statuto e nel presente regolamento.
Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, prima di assumere iniziative in ordine a qualsiasi questione di rilievo per la vita della comunità, possono decidere di indire una consultazione popolare sull’argomento.
La consultazione popolare può essere richiesta da cinque associazioni iscritte all’albo ovvero da almeno 400 cittadini le cui firme sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura “Richiesta di consultazione popolare sul tema…” completata dalla indicazione del tema scelto dai richiedenti.
All’atto del deposito della richiesta devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti i richiedenti e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative.
Copia della richiesta è trasmessa, a cura dell’ufficio, al Sindaco che provvede a convocare l’assemblea entro quindici giorni ovvero, ove sussistono particolari problemi organizzativi nel termine massimo previsto dall’articolo 20 dello statuto.
L’assemblea popolare è presieduta dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato. Una relazione introduttiva Presidente: scolta da un rappresentante designato dai richiedenti. Nel rispetto della libertà di opinione di ognuno, il presidente dell’assemblea attribuisce un congruo tempo per coloro che vogliono intervenire nel dibattito. Ognuno dei partecipanti all’assemblea può proporre documenti scritti da sottoporre alla discussione dell’assemblea.
Ove l’assemblea approvi, a maggioranza dei partecipanti con votazione palese per alzata di mano, un documento conclusivo, di esso è data lettura al Consiglio comunale secondo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 20 dello statuto.
In ogni altro caso il Sindaco riferisce al Consiglio sul dibattito svoltosi in assemblea.
Il testo integrale dei documenti e delle risoluzioni approvate dalle assemblee popolari è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune.
Il collegio rileva, innanzi tutto, che, in fatto, non è in contestazione né che i ricorrenti abbiano avanzato la richiesta di indizione dell’assemblea in questione nel rispetto delle forme previste dalle suddette disposizioni, né che tale richiesta sia rimasta inevasa, malgrado il decorso dei termini in esse fissate.
La difesa del Comune sostiene, invero, che l’indizione di pubbliche assemblee di cittadini sarebbe una facoltà discrezionale e che esse non sarebbero uno strumento di verifica dell’attività dell’amministrazione.
Va subito rilevato che, in presenza di specifica previsione normativa in ordine alla legittimazione di determinati soggetti alla richiesta di adozione di determinati provvedimenti, l’amministrazione è tenuta a fornire riscontro alla richiesta medesima anche se si tratta di provvedimenti discrezionali nell’ an (cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 maggio 2012, n. 822).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l’indizione dell’assemblea popolare dopo la richiesta avanzata dal prescritto numero di cittadini configura per il Comune un preciso obbligo.
Ed invero, l’art. 20, cit., prevede sì (comma 1) la “possibilità” per l’amministrazione di indire discrezionalmente le assemblee in parola, ma aggiunge (comma 2) che esse “possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato”.
Il senso complessivo della disposizione è chiaramente nel senso che, in presenza di rituale richiesta da parte del prescritto numero di cittadini, l’amministrazione – in linea del resto con i canoni della logica e del buon senso comuni – sia tenuta alla tempestiva indizione della chiesta assemblea.
Né sussiste, all’evidenza, la “limitazione” dell’oggetto delle assemblee in parola eccepita dal Comune, attesa l’ampiezza della previsione statutaria, secondo cui le stesse servono “per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità”.
Ciò posto, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, e dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Reggio Calabria di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta, insieme a numerosi altri cittadini.
Non si ritiene al momento necessario la sollecitata nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva, potendo siffatta domanda essere riproposta dai ricorrenti nel caso di ulteriore inadempienza del Comune.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria, ai sensi di cui in motivazione, di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta.
Condanna il Comune medesimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, forfetariamente liquidate in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
Richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini.
Ricorso Accolto.
Tutti noi dovremmo prendere esempio di questi cittadini per il bene di ove abitiamo.
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18/07/2012 201200502 Sentenza 1
N. 00502/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2012, proposto da:
(congruo numero di cittadini), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, dir. Rausei, 120;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l'accertamento
previa l’adozione di idonee misure cautelari
1) del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui gli odierni ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo;
2) della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea pubblica cittadina, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori OMISSIS impugnano il silenzio inadempimento mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina, sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui i ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo. Chiedono inoltre, previa l’adozione di idonee misure cautelari, l’accertamento della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea popolare ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso, nonché la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostituiva nel caso di ulteriore inadempienza dell’amministrazione.
I ricorrenti deducono la regolarità delle forme seguite per la chiesta convocazione di assemblea, sottoscritta da un numero di cittadini (845) ben superiore a quello (400) previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari, e – a fronte del mancato riscontro da parte del Comune – insistono per l’accoglimento del gravame.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 4 luglio 2012.
In via preliminare, va disattesa la domanda cautelare, della quale non ricorrono i presupposti, giacché la causa viene decisa immediatamente nel merito.
Il ricorso è fondato.
E’ opportuno riportare il testo delle disposizioni invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro domande.
Art. 20 Statuto:
1. Il Comune può indire, per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.
2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.
6. I consigli circoscrizionali, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una associazione iscritta all'albo comunale o di 100 cittadini, possono deliberare, per le questioni che interessano l'ambito locale, le consultazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto:
Le consultazioni popolari sono svolte, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto, tramite assemblee popolari di cittadini o nelle altre forme previste nello statuto e nel presente regolamento.
Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, prima di assumere iniziative in ordine a qualsiasi questione di rilievo per la vita della comunità, possono decidere di indire una consultazione popolare sull’argomento.
La consultazione popolare può essere richiesta da cinque associazioni iscritte all’albo ovvero da almeno 400 cittadini le cui firme sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura “Richiesta di consultazione popolare sul tema…” completata dalla indicazione del tema scelto dai richiedenti.
All’atto del deposito della richiesta devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti i richiedenti e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative.
Copia della richiesta è trasmessa, a cura dell’ufficio, al Sindaco che provvede a convocare l’assemblea entro quindici giorni ovvero, ove sussistono particolari problemi organizzativi nel termine massimo previsto dall’articolo 20 dello statuto.
L’assemblea popolare è presieduta dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato. Una relazione introduttiva Presidente: scolta da un rappresentante designato dai richiedenti. Nel rispetto della libertà di opinione di ognuno, il presidente dell’assemblea attribuisce un congruo tempo per coloro che vogliono intervenire nel dibattito. Ognuno dei partecipanti all’assemblea può proporre documenti scritti da sottoporre alla discussione dell’assemblea.
Ove l’assemblea approvi, a maggioranza dei partecipanti con votazione palese per alzata di mano, un documento conclusivo, di esso è data lettura al Consiglio comunale secondo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 20 dello statuto.
In ogni altro caso il Sindaco riferisce al Consiglio sul dibattito svoltosi in assemblea.
Il testo integrale dei documenti e delle risoluzioni approvate dalle assemblee popolari è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune.
Il collegio rileva, innanzi tutto, che, in fatto, non è in contestazione né che i ricorrenti abbiano avanzato la richiesta di indizione dell’assemblea in questione nel rispetto delle forme previste dalle suddette disposizioni, né che tale richiesta sia rimasta inevasa, malgrado il decorso dei termini in esse fissate.
La difesa del Comune sostiene, invero, che l’indizione di pubbliche assemblee di cittadini sarebbe una facoltà discrezionale e che esse non sarebbero uno strumento di verifica dell’attività dell’amministrazione.
Va subito rilevato che, in presenza di specifica previsione normativa in ordine alla legittimazione di determinati soggetti alla richiesta di adozione di determinati provvedimenti, l’amministrazione è tenuta a fornire riscontro alla richiesta medesima anche se si tratta di provvedimenti discrezionali nell’ an (cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 maggio 2012, n. 822).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l’indizione dell’assemblea popolare dopo la richiesta avanzata dal prescritto numero di cittadini configura per il Comune un preciso obbligo.
Ed invero, l’art. 20, cit., prevede sì (comma 1) la “possibilità” per l’amministrazione di indire discrezionalmente le assemblee in parola, ma aggiunge (comma 2) che esse “possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato”.
Il senso complessivo della disposizione è chiaramente nel senso che, in presenza di rituale richiesta da parte del prescritto numero di cittadini, l’amministrazione – in linea del resto con i canoni della logica e del buon senso comuni – sia tenuta alla tempestiva indizione della chiesta assemblea.
Né sussiste, all’evidenza, la “limitazione” dell’oggetto delle assemblee in parola eccepita dal Comune, attesa l’ampiezza della previsione statutaria, secondo cui le stesse servono “per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità”.
Ciò posto, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, e dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Reggio Calabria di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta, insieme a numerosi altri cittadini.
Non si ritiene al momento necessario la sollecitata nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva, potendo siffatta domanda essere riproposta dai ricorrenti nel caso di ulteriore inadempienza del Comune.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria, ai sensi di cui in motivazione, di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta.
Condanna il Comune medesimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, forfetariamente liquidate in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012