Ottima iniziativa dei cittadini di Reggio Calabria, "per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità”.
Richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini.
Ricorso Accolto.
Tutti noi dovremmo prendere esempio di questi cittadini per il bene di ove abitiamo.
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18/07/2012 201200502 Sentenza 1
N. 00502/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2012, proposto da:
(congruo numero di cittadini), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, dir. Rausei, 120;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l'accertamento
previa l’adozione di idonee misure cautelari
1) del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui gli odierni ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo;
2) della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea pubblica cittadina, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori OMISSIS impugnano il silenzio inadempimento mantenuto dal Comune di Reggio Calabria sulla richiesta di consultazione popolare tramite assemblea pubblica cittadina, sui temi della legalità e del rispetto dello Statuto comunale in materia di diritto di partecipazione dei cittadini, avanzata da 845 cittadini, tra cui i ricorrenti, e depositata in data 17 febbraio 2012 presso l’ufficio protocollo del Comune medesimo. Chiedono inoltre, previa l’adozione di idonee misure cautelari, l’accertamento della fondatezza della predetta richiesta, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere entro trenta giorni all’indizione di un’assemblea popolare ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale e dell’art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto stesso, nonché la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostituiva nel caso di ulteriore inadempienza dell’amministrazione.
I ricorrenti deducono la regolarità delle forme seguite per la chiesta convocazione di assemblea, sottoscritta da un numero di cittadini (845) ben superiore a quello (400) previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari, e – a fronte del mancato riscontro da parte del Comune – insistono per l’accoglimento del gravame.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del 4 luglio 2012.
In via preliminare, va disattesa la domanda cautelare, della quale non ricorrono i presupposti, giacché la causa viene decisa immediatamente nel merito.
Il ricorso è fondato.
E’ opportuno riportare il testo delle disposizioni invocate dai ricorrenti a sostegno delle loro domande.
Art. 20 Statuto:
1. Il Comune può indire, per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.
2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.
6. I consigli circoscrizionali, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una associazione iscritta all'albo comunale o di 100 cittadini, possono deliberare, per le questioni che interessano l'ambito locale, le consultazioni di cui ai commi precedenti.
Art. 39 del Regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto:
Le consultazioni popolari sono svolte, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto, tramite assemblee popolari di cittadini o nelle altre forme previste nello statuto e nel presente regolamento.
Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, prima di assumere iniziative in ordine a qualsiasi questione di rilievo per la vita della comunità, possono decidere di indire una consultazione popolare sull’argomento.
La consultazione popolare può essere richiesta da cinque associazioni iscritte all’albo ovvero da almeno 400 cittadini le cui firme sono apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura “Richiesta di consultazione popolare sul tema…” completata dalla indicazione del tema scelto dai richiedenti.
All’atto del deposito della richiesta devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti i richiedenti e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative.
Copia della richiesta è trasmessa, a cura dell’ufficio, al Sindaco che provvede a convocare l’assemblea entro quindici giorni ovvero, ove sussistono particolari problemi organizzativi nel termine massimo previsto dall’articolo 20 dello statuto.
L’assemblea popolare è presieduta dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato. Una relazione introduttiva Presidente: scolta da un rappresentante designato dai richiedenti. Nel rispetto della libertà di opinione di ognuno, il presidente dell’assemblea attribuisce un congruo tempo per coloro che vogliono intervenire nel dibattito. Ognuno dei partecipanti all’assemblea può proporre documenti scritti da sottoporre alla discussione dell’assemblea.
Ove l’assemblea approvi, a maggioranza dei partecipanti con votazione palese per alzata di mano, un documento conclusivo, di esso è data lettura al Consiglio comunale secondo quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 20 dello statuto.
In ogni altro caso il Sindaco riferisce al Consiglio sul dibattito svoltosi in assemblea.
Il testo integrale dei documenti e delle risoluzioni approvate dalle assemblee popolari è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune.
Il collegio rileva, innanzi tutto, che, in fatto, non è in contestazione né che i ricorrenti abbiano avanzato la richiesta di indizione dell’assemblea in questione nel rispetto delle forme previste dalle suddette disposizioni, né che tale richiesta sia rimasta inevasa, malgrado il decorso dei termini in esse fissate.
La difesa del Comune sostiene, invero, che l’indizione di pubbliche assemblee di cittadini sarebbe una facoltà discrezionale e che esse non sarebbero uno strumento di verifica dell’attività dell’amministrazione.
Va subito rilevato che, in presenza di specifica previsione normativa in ordine alla legittimazione di determinati soggetti alla richiesta di adozione di determinati provvedimenti, l’amministrazione è tenuta a fornire riscontro alla richiesta medesima anche se si tratta di provvedimenti discrezionali nell’ an (cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 maggio 2012, n. 822).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, l’indizione dell’assemblea popolare dopo la richiesta avanzata dal prescritto numero di cittadini configura per il Comune un preciso obbligo.
Ed invero, l’art. 20, cit., prevede sì (comma 1) la “possibilità” per l’amministrazione di indire discrezionalmente le assemblee in parola, ma aggiunge (comma 2) che esse “possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 400 cittadini o 10 consiglieri comunali, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato”.
Il senso complessivo della disposizione è chiaramente nel senso che, in presenza di rituale richiesta da parte del prescritto numero di cittadini, l’amministrazione – in linea del resto con i canoni della logica e del buon senso comuni – sia tenuta alla tempestiva indizione della chiesta assemblea.
Né sussiste, all’evidenza, la “limitazione” dell’oggetto delle assemblee in parola eccepita dal Comune, attesa l’ampiezza della previsione statutaria, secondo cui le stesse servono “per dibattere problemi locali o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità”.
Ciò posto, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, e dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Reggio Calabria di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta, insieme a numerosi altri cittadini.
Non si ritiene al momento necessario la sollecitata nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva, potendo siffatta domanda essere riproposta dai ricorrenti nel caso di ulteriore inadempienza del Comune.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria, ai sensi di cui in motivazione, di fornire riscontro positivo all’istanza dei ricorrenti, indicendo entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza l’assemblea pubblica cittadina dagli stessi richiesta.
Condanna il Comune medesimo al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, forfetariamente liquidate in € 1.200,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
Consultazione popolare x assemblea pubblica cittadina
Re: Consultazione popolare x assemblea pubblica cittadina
Interessante.
Prendetene atto e copiatelo in attesa di ulteriore corso del regolamento in oggetto, con le precisazioni esposte in motivazione.
Parere del Consiglio di Stato su:
Modifiche al D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini.
- ) - sono state introdotte nell’ordinamento di tutti gli Stati dell’Unione Europea disposizioni sull’iniziativa dei cittadini, considerando che “il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE” (cfr. ivi, primo “considerando”).
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11/10/2013 201303157 Definitivo C Adunanza di Sezione 26/09/2013
Numero 04229/2013 e data 11/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 settembre 2013
NUMERO AFFARE 03157/2013
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli affari europei.
Modifiche al D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1018 del 4 settembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli ministro affari europei ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fulvio Rocco;
Premesso e considerato quanto segue.
1. Con Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante sono state introdotte nell’ordinamento di tutti gli Stati dell’Unione Europea disposizioni sull’iniziativa dei cittadini, considerando che “il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE” (cfr. ivi, primo “considerando”).
Sempre secondo il legislatore comunitario, “le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l’Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi” (cfr. ibidem, secondo “considerando”) e “dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell’Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un’iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono” (cfr. ibidem, terzo “considerando”).
Per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 3, § 4, di tale Regolamento dispone che “per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo”.
L’art. 5 del medesimo Regolamento dispone, inoltre, all’art. 5, § 1, che “per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III” al Regolamento” medesimo “e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d’iniziativa dei cittadini in questione. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro”.
Il susseguente § 2 dispone, quindi, che “gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica” e che “in questo secondo caso, si applica l’articolo 6”.
L’art. 8 del Regolamento espressamente precisa, al § 1, che gli organizzatori possono presentare alle competenti autorità “le dichiarazioni di sostegno” da loro raccolte “su carta o in formato elettronico” e, al § 2, che “entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell’allegato VI” del Regolamento medesimo, “nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato”.
2. Mediante D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193 l’Italia ha emanato disposizioni applicative dell’anzidetto Regolamento UE.
Sempre per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 2 di tale D.P.R. reca la rubrica “Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorità per la verifica” e, attualmente, è così formulato:
“1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell’Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del Regolamento (comunitario).
2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.
3. La data, l’ora e il luogo di consegna dei plichi all’autorità individuata all’articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.
4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorità per la verifica è effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell’allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell’interno, attestante l'avvenuta presentazione.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell’allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno.
6. Il Ministero dell’interno può richiedere all’Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5”.
L’art. 3 del medesimo D.P.R. , intitolato “Verifica delle dichiarazioni di sostegno”, dispone a sua volta al comma 1, lett. b), n. 1, seconda parte, che “non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore età e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall’avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell’articolo 4” del Regolamento comunitario.
3. Ciò posto, con nota Prot. n. 1018 del 4 settembre 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli ministro affari europei ha qui trasmesso per il parere di cui all’art. 17, comma l, lett. a), della L. 23 agosto 1988 n. 400 uno schema di regolamento modificativo di alcune delle surriportate disposizioni contenute nel D.P.R. 193 del 2012 .
Nella relazione che accompagna l’articolato si precisa che la novella è finalizzata a consentire l’archiviazione del Caso EU Pilot 3863/12/SGEN, avviato dalla Commissione europea per non conformità al Regolamento (UE) n. 21112011 delle disposizioni del D.P.R. 193 del 2012 relative a:
1) la numerazione delle dichiarazioni di sostegno (art. 2, comma 2) considerato che, secondo la Commissione, la mancanza della numerazione stessa non è da considerarsi causa di irricevibilità delle dichiarazioni di sostegno e che, pertanto, l’art. 2 del D.P.R. predetto dovrebbe essere modificato “di modo che non lasci intendere vi sia un obbligo per gli organizzatori a numerare le dichiarazioni di sostegno presentate. Un tale obbligo, che rappresenta un onere rilevante per gli organizzatori, sarebbe contrario al Regolamento (UE) n. 211 del 2011”, anche perché da quest’ultimo non richiesto (cfr. nota della Commissione Europea Prot. SG.G.4/CR/ ABUlie- Ares(20 13) 19011 8 dd. 13 febbraio 2013)
2) il termine di cinque giorni stabilito per la consegna delle dichiarazioni di sostegno a partire dalla richiesta di presentazione (art. 2, comma 3) che, secondo la Commissione, “è suscettibile di ritardare il termine iniziale dei tre mesi previsti per la verifica” (cfr. ibidem);
3) il procedimento previsto per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno (art. 2, commi3 e 4) che, secondo la Commissione, sembra “obbligare gli organizzatori a consegnare” le stesse “di persona” (cfr. ibidem);
4) l’età minima per sottoscrivere le dichiarazioni di sostegno (art. 3, comma l, lett. b), considerato che, secondo la disposizione nazionale, non sono valide quelle presentate da soggetti di “minore età”, mentre il Regolamento UE richiede a tali fini che l’età sia “inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo” (cfr. ibidem).
La proposta nuova disciplina modifica pertanto il D.P.R. 193 del 2012 recependo integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione europea.
Essa si compone di due articoli: l’art. l reca le modifiche agli articoli 2 e 3 dell’attuale testo del D.P.R. 193 del 2012, nel mentre l’art. 2 reca la clausola d’invarianza finanziaria.
L'articolo l, comma l, lett. a), modifica il surriportato art. 2 del D.P.R. 193 del 2012, prevedendo l’abrogazione dei suoi commi 2 e 3 i quali - come si è visto innanzi - stabiliscono, rispettivamente, che le dichiarazioni di sostegno dell’iniziativa abbiano una numerazione progressiva, e che la data, l’ora e il luogo della consegna di tali dichiarazioni siano fissati entro cinque giorni successivi alla richiesta formulata dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.
Il comma 4 dello stesso articolo è inoltre modificato disponendo espressamente che la presentazione delle dichiarazioni di sostegno sia effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero in modalità telematica.
Anche il comma 5 del medesimo art. 2 è modificato sostituendo il riferimento alla “consegna” dei plichi contenenti le dichiarazioni di sostegno con il riferimento alla “presentazione” delle dichiarazioni di sostegno.
L'art. l, comma 2, lett. b), della nuova disciplina modifica invece l’art. 3, comma l, lett. b), n. l) del D.P.R. sostituendo il riferimento alla “minore età” con quello relativo all’ “età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamentoeuropeo”.
4.1. Va precisato che sul sopradescritto articolato, predisposto dal Ministero dell’interno e co-proposto dal Ministro per gli affari europei hanno espresso il proprio favorevole parere il Ministero dell’economia e delle finanze con nota Prot. n. 8906 dd. 16 luglio 2013, il Ministero della giustizia con nota Prot. n. 4351 dd. 16 luglio 2013, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota Prot. n. 2108 dd. 15 luglio 2013, il Ministero degli affari esteri con nota Prot. n. 158364 dd. 11 luglio 2013 e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con nota Prot. n. 217 dd. 4 luglio 2013.
4.2. Con nota Prot. n. 2013/55291 dd. 6 settembre 2013 l’ISTAT ha comunicato l’assenza di sue contrarietà all’ulteriore corso delle modifiche sopradescritte, evidenziando tuttavia che l’abolizione della numerazione progressiva delle dichiarazioni di sostegno prevedibilmente comporterà un aggravio per le incombenze del Ministero dell’interno.
4.3. Da ultimo, con parere n. 404 dd. 19 settembre 2013 il Garante per il trattamento dei dati personali si è a sua volta pronunciato nel senso che “i profili di potenziale contrasto delle disposizioni del decreto n. 193 del 2012 con il Regolamento europeo, rilevati dalla Commissione e oggetto dei descritti rilievi non riguardano aspetti di protezione dei dati personali” e che, pertanto, “da questo punto di vista” il Garante medesimo “non ha osservazioni da fare sullo schema di regolamento in esame, volto esclusivamente a evitare l’apertura di una formale procedura di infrazione”.
Con l’occasione, peraltro, il Garante ha pure espresso la necessità di espungere dal D.P.R. 193 del 2012 ogni riferimento all’utilizzo di sistemi di verifica solo formale della veridicità delle dichiarazioni, conformandosi in tal senso al parere che lo stesso Garante aveva reso in data 19 luglio 1992 in sede di lavori preparatori della disciplina applicativa del Regolamento UE: e ciò con particolare riferimento a quanto attualmente previsto dall’art. 3, comma 3, del predetto D.P.R. 193 del 2012 in difformità al parere anzidetto.
5. Tutto ciò premesso, la Sezione esprime a sua volta il proprio parere favorevole sull’articolato in esame.
Va infatti rilevato che la soppressione dell’obbligo di numerazione delle dichiarazioni di sostegno elimina un adempimento di per sé non previsto dalla fonte normativa comunitaria, espressamente deputata ad introdurre, come evidenziato al § 1 del presente parere, “procedure … per l’iniziativa dei cittadini … chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiar (ne) … la partecipazione dei cittadini” con “un giusto equilibrio tra diritti e obblighi” e in “condizioni analoghe … indipendentemente dallo Stato membro al quale (i cittadini) appartengono”.
Tali esigenze rimarcate dal legislatore comunitario rendono, pertanto, all’evidenza recessive le pur non inconsistenti obiezioni per l’incremento delle incombenze poste a carico del Ministero dell’Interno che sono state avanzate da parte dell’ISTAT.
Va anche evidenziato che la soppressione dell’obbligo di numerazione delle dichiarazioni di sostegno è opportunamente correlato all’affermazione per cui la presentazione delle stesse avviene in un’unica fase e che la previsione secondo la quale la presentazione delle dichiarazioni di sostegno è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero in modalità telematica, rimuove in effetti ogni dubbio in ordine alla sussistenza della possibilità di presentare le dichiarazioni anche in modalità telematica.
Inoltre, la sostituzione del riferimento alla “consegna” dei plichi contenenti le dichiarazioni di sostegno con il riferimento alla “presentazione” delle dichiarazioni medesime chiarisce ex se, senza che residuino dubbi di sorta, che la presentazione delle dichiarazioni di sostegno è contestuale alla consegna delle stesse.
Va anche evidenziato che la sostituzione del riferimento alla “minore età” con quello relativo all’ “età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo” rende di per sé la disciplina applicativa di diritto interno conforme a quella sovrastante di fonte comunitaria mediante l’utilizzo della medesima nozione contenuta nell’art. 3, § 4, del Regolamento UE.
Tuttavia, va al contempo evidenziato che tale riferimento all’ “età … minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo”, anche avuto riguardo alla disciplina di fonte comunitaria contenuta nell’art. 7 della decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio dd. 20 settembre 1976 come sostituito dall’art. 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dd. 25 giugno 2002 e dd. 23 settembre 2002, nonché nell’art. 3 della direttiva 93/104/CE del Consiglio dd. 6 dicembre 1993, non può che riferirsi alla fonte interna all’ordinamento italiano che attribuisce il diritto di voto per tali elezioni, ossia l’art. 3, primo comma , della L. 24 gennaio 1979 n. 18, il quale – per l’appunto – dispone a sua volta che sono titolari del diritto di voto attivo per le elezioni del Parlamento Europeo “i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, e successive modificazioni”.
L’urgenza di apportare le sopradescritte modifiche alla disciplina vigente, richieste entro la data del 30 ottobre 2013 dalla Commissione UE al fine di far cessare la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia, giustifica la circostanza che le modifiche medesime siano al momento limitate a quanto la Commissione medesima ha specificatamente chiesto.
Tuttavia, si prospetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno l’opportunità di un approfondimento – in altra prossima occasione - dell’ulteriore tematica proposta dal Garante per la tutela dei dati personali.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole all’ulteriore corso del regolamento in oggetto, con le precisazioni esposte in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco Franco Frattini
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Prendetene atto e copiatelo in attesa di ulteriore corso del regolamento in oggetto, con le precisazioni esposte in motivazione.
Parere del Consiglio di Stato su:
Modifiche al D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini.
- ) - sono state introdotte nell’ordinamento di tutti gli Stati dell’Unione Europea disposizioni sull’iniziativa dei cittadini, considerando che “il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE” (cfr. ivi, primo “considerando”).
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11/10/2013 201303157 Definitivo C Adunanza di Sezione 26/09/2013
Numero 04229/2013 e data 11/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 settembre 2013
NUMERO AFFARE 03157/2013
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli affari europei.
Modifiche al D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193, concernente l’attuazione del Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1018 del 4 settembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli ministro affari europei ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fulvio Rocco;
Premesso e considerato quanto segue.
1. Con Regolamento (UE) n. 211 dd. 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante sono state introdotte nell’ordinamento di tutti gli Stati dell’Unione Europea disposizioni sull’iniziativa dei cittadini, considerando che “il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE” (cfr. ivi, primo “considerando”).
Sempre secondo il legislatore comunitario, “le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l’Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi” (cfr. ibidem, secondo “considerando”) e “dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell’Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un’iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono” (cfr. ibidem, terzo “considerando”).
Per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 3, § 4, di tale Regolamento dispone che “per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell’Unione e avere l’età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo”.
L’art. 5 del medesimo Regolamento dispone, inoltre, all’art. 5, § 1, che “per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III” al Regolamento” medesimo “e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d’iniziativa dei cittadini in questione. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro”.
Il susseguente § 2 dispone, quindi, che “gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica” e che “in questo secondo caso, si applica l’articolo 6”.
L’art. 8 del Regolamento espressamente precisa, al § 1, che gli organizzatori possono presentare alle competenti autorità “le dichiarazioni di sostegno” da loro raccolte “su carta o in formato elettronico” e, al § 2, che “entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell’allegato VI” del Regolamento medesimo, “nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato”.
2. Mediante D.P.R. 18 ottobre 2012 n. 193 l’Italia ha emanato disposizioni applicative dell’anzidetto Regolamento UE.
Sempre per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 2 di tale D.P.R. reca la rubrica “Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorità per la verifica” e, attualmente, è così formulato:
“1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell’Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del Regolamento (comunitario).
2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.
3. La data, l’ora e il luogo di consegna dei plichi all’autorità individuata all’articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.
4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all’autorità per la verifica è effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell’allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell’interno, attestante l'avvenuta presentazione.
5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell’allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno.
6. Il Ministero dell’interno può richiedere all’Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5”.
L’art. 3 del medesimo D.P.R. , intitolato “Verifica delle dichiarazioni di sostegno”, dispone a sua volta al comma 1, lett. b), n. 1, seconda parte, che “non sono valide quelle prive della sottoscrizione, ove obbligatoriamente prevista, della data di sottoscrizione, quelle sottoscritte da soggetti di minore età e quelle sottoscritte oltre il termine di 12 mesi dall’avvenuta registrazione della proposta ai sensi dell’articolo 4” del Regolamento comunitario.
3. Ciò posto, con nota Prot. n. 1018 del 4 settembre 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli ministro affari europei ha qui trasmesso per il parere di cui all’art. 17, comma l, lett. a), della L. 23 agosto 1988 n. 400 uno schema di regolamento modificativo di alcune delle surriportate disposizioni contenute nel D.P.R. 193 del 2012 .
Nella relazione che accompagna l’articolato si precisa che la novella è finalizzata a consentire l’archiviazione del Caso EU Pilot 3863/12/SGEN, avviato dalla Commissione europea per non conformità al Regolamento (UE) n. 21112011 delle disposizioni del D.P.R. 193 del 2012 relative a:
1) la numerazione delle dichiarazioni di sostegno (art. 2, comma 2) considerato che, secondo la Commissione, la mancanza della numerazione stessa non è da considerarsi causa di irricevibilità delle dichiarazioni di sostegno e che, pertanto, l’art. 2 del D.P.R. predetto dovrebbe essere modificato “di modo che non lasci intendere vi sia un obbligo per gli organizzatori a numerare le dichiarazioni di sostegno presentate. Un tale obbligo, che rappresenta un onere rilevante per gli organizzatori, sarebbe contrario al Regolamento (UE) n. 211 del 2011”, anche perché da quest’ultimo non richiesto (cfr. nota della Commissione Europea Prot. SG.G.4/CR/ ABUlie- Ares(20 13) 19011 8 dd. 13 febbraio 2013)
2) il termine di cinque giorni stabilito per la consegna delle dichiarazioni di sostegno a partire dalla richiesta di presentazione (art. 2, comma 3) che, secondo la Commissione, “è suscettibile di ritardare il termine iniziale dei tre mesi previsti per la verifica” (cfr. ibidem);
3) il procedimento previsto per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno (art. 2, commi3 e 4) che, secondo la Commissione, sembra “obbligare gli organizzatori a consegnare” le stesse “di persona” (cfr. ibidem);
4) l’età minima per sottoscrivere le dichiarazioni di sostegno (art. 3, comma l, lett. b), considerato che, secondo la disposizione nazionale, non sono valide quelle presentate da soggetti di “minore età”, mentre il Regolamento UE richiede a tali fini che l’età sia “inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo” (cfr. ibidem).
La proposta nuova disciplina modifica pertanto il D.P.R. 193 del 2012 recependo integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione europea.
Essa si compone di due articoli: l’art. l reca le modifiche agli articoli 2 e 3 dell’attuale testo del D.P.R. 193 del 2012, nel mentre l’art. 2 reca la clausola d’invarianza finanziaria.
L'articolo l, comma l, lett. a), modifica il surriportato art. 2 del D.P.R. 193 del 2012, prevedendo l’abrogazione dei suoi commi 2 e 3 i quali - come si è visto innanzi - stabiliscono, rispettivamente, che le dichiarazioni di sostegno dell’iniziativa abbiano una numerazione progressiva, e che la data, l’ora e il luogo della consegna di tali dichiarazioni siano fissati entro cinque giorni successivi alla richiesta formulata dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.
Il comma 4 dello stesso articolo è inoltre modificato disponendo espressamente che la presentazione delle dichiarazioni di sostegno sia effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero in modalità telematica.
Anche il comma 5 del medesimo art. 2 è modificato sostituendo il riferimento alla “consegna” dei plichi contenenti le dichiarazioni di sostegno con il riferimento alla “presentazione” delle dichiarazioni di sostegno.
L'art. l, comma 2, lett. b), della nuova disciplina modifica invece l’art. 3, comma l, lett. b), n. l) del D.P.R. sostituendo il riferimento alla “minore età” con quello relativo all’ “età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamentoeuropeo”.
4.1. Va precisato che sul sopradescritto articolato, predisposto dal Ministero dell’interno e co-proposto dal Ministro per gli affari europei hanno espresso il proprio favorevole parere il Ministero dell’economia e delle finanze con nota Prot. n. 8906 dd. 16 luglio 2013, il Ministero della giustizia con nota Prot. n. 4351 dd. 16 luglio 2013, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota Prot. n. 2108 dd. 15 luglio 2013, il Ministero degli affari esteri con nota Prot. n. 158364 dd. 11 luglio 2013 e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con nota Prot. n. 217 dd. 4 luglio 2013.
4.2. Con nota Prot. n. 2013/55291 dd. 6 settembre 2013 l’ISTAT ha comunicato l’assenza di sue contrarietà all’ulteriore corso delle modifiche sopradescritte, evidenziando tuttavia che l’abolizione della numerazione progressiva delle dichiarazioni di sostegno prevedibilmente comporterà un aggravio per le incombenze del Ministero dell’interno.
4.3. Da ultimo, con parere n. 404 dd. 19 settembre 2013 il Garante per il trattamento dei dati personali si è a sua volta pronunciato nel senso che “i profili di potenziale contrasto delle disposizioni del decreto n. 193 del 2012 con il Regolamento europeo, rilevati dalla Commissione e oggetto dei descritti rilievi non riguardano aspetti di protezione dei dati personali” e che, pertanto, “da questo punto di vista” il Garante medesimo “non ha osservazioni da fare sullo schema di regolamento in esame, volto esclusivamente a evitare l’apertura di una formale procedura di infrazione”.
Con l’occasione, peraltro, il Garante ha pure espresso la necessità di espungere dal D.P.R. 193 del 2012 ogni riferimento all’utilizzo di sistemi di verifica solo formale della veridicità delle dichiarazioni, conformandosi in tal senso al parere che lo stesso Garante aveva reso in data 19 luglio 1992 in sede di lavori preparatori della disciplina applicativa del Regolamento UE: e ciò con particolare riferimento a quanto attualmente previsto dall’art. 3, comma 3, del predetto D.P.R. 193 del 2012 in difformità al parere anzidetto.
5. Tutto ciò premesso, la Sezione esprime a sua volta il proprio parere favorevole sull’articolato in esame.
Va infatti rilevato che la soppressione dell’obbligo di numerazione delle dichiarazioni di sostegno elimina un adempimento di per sé non previsto dalla fonte normativa comunitaria, espressamente deputata ad introdurre, come evidenziato al § 1 del presente parere, “procedure … per l’iniziativa dei cittadini … chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiar (ne) … la partecipazione dei cittadini” con “un giusto equilibrio tra diritti e obblighi” e in “condizioni analoghe … indipendentemente dallo Stato membro al quale (i cittadini) appartengono”.
Tali esigenze rimarcate dal legislatore comunitario rendono, pertanto, all’evidenza recessive le pur non inconsistenti obiezioni per l’incremento delle incombenze poste a carico del Ministero dell’Interno che sono state avanzate da parte dell’ISTAT.
Va anche evidenziato che la soppressione dell’obbligo di numerazione delle dichiarazioni di sostegno è opportunamente correlato all’affermazione per cui la presentazione delle stesse avviene in un’unica fase e che la previsione secondo la quale la presentazione delle dichiarazioni di sostegno è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero in modalità telematica, rimuove in effetti ogni dubbio in ordine alla sussistenza della possibilità di presentare le dichiarazioni anche in modalità telematica.
Inoltre, la sostituzione del riferimento alla “consegna” dei plichi contenenti le dichiarazioni di sostegno con il riferimento alla “presentazione” delle dichiarazioni medesime chiarisce ex se, senza che residuino dubbi di sorta, che la presentazione delle dichiarazioni di sostegno è contestuale alla consegna delle stesse.
Va anche evidenziato che la sostituzione del riferimento alla “minore età” con quello relativo all’ “età inferiore a quella minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo” rende di per sé la disciplina applicativa di diritto interno conforme a quella sovrastante di fonte comunitaria mediante l’utilizzo della medesima nozione contenuta nell’art. 3, § 4, del Regolamento UE.
Tuttavia, va al contempo evidenziato che tale riferimento all’ “età … minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo”, anche avuto riguardo alla disciplina di fonte comunitaria contenuta nell’art. 7 della decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio dd. 20 settembre 1976 come sostituito dall’art. 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dd. 25 giugno 2002 e dd. 23 settembre 2002, nonché nell’art. 3 della direttiva 93/104/CE del Consiglio dd. 6 dicembre 1993, non può che riferirsi alla fonte interna all’ordinamento italiano che attribuisce il diritto di voto per tali elezioni, ossia l’art. 3, primo comma , della L. 24 gennaio 1979 n. 18, il quale – per l’appunto – dispone a sua volta che sono titolari del diritto di voto attivo per le elezioni del Parlamento Europeo “i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, e successive modificazioni”.
L’urgenza di apportare le sopradescritte modifiche alla disciplina vigente, richieste entro la data del 30 ottobre 2013 dalla Commissione UE al fine di far cessare la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia, giustifica la circostanza che le modifiche medesime siano al momento limitate a quanto la Commissione medesima ha specificatamente chiesto.
Tuttavia, si prospetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno l’opportunità di un approfondimento – in altra prossima occasione - dell’ulteriore tematica proposta dal Garante per la tutela dei dati personali.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole all’ulteriore corso del regolamento in oggetto, con le precisazioni esposte in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco Franco Frattini
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Re: Consultazione popolare x assemblea pubblica cittadina
Parlamento Ue difende diritto a libera circolazione dei cittadini
La libera circolazione dei cittadini comunitari deve essere rispettata e i lavoratori non devono essere discriminati con il pretesto del presunto abuso dei sistemi di sicurezza sociale del paese in cui lavorano. Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione comune – presentata dai gruppi PPE, S&D, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL – in cui invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, diritto garantito a tutti i cittadini europei, e in cui contesta la posizione di alcuni leader europei che chiedono restrizioni alla libertà di circolazione.
I deputati chiedono ai paesi UE di astenersi da qualsiasi azione che ostacoli il diritto alla libera circolazione e di respingere qualsiasi proposta che limiti il numero di migranti in Europa e contraria al principio del trattato sulla libera circolazione delle persone. La posizione del Parlamento parte dal fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini comunitari si è trasformata in una questione di campagna elettorale per alcuni partiti politici e “sussiste il rischio che questo dibattito possa portare all’aumento di razzismo e xenofobia”.
La mobilità del lavoro incrementa l’economia comunitaria, sottolinea l’Europarlamento: anche se solo il 2,8% di tutti i cittadini europei vive in un paese dell’UE diverso dal proprio, essi sono comunque un elemento chiave per il successo del mercato interno e per il rafforzamento dell’economia europea. I deputati hanno inoltre invitato gli Stati a non discriminare i lavoratori mobili comunitari associando ingiustamente il diritto di libera circolazione per motivi di lavoro con il presunto abuso dei sistemi di sicurezza sociale.
La libera circolazione dei cittadini comunitari deve essere rispettata e i lavoratori non devono essere discriminati con il pretesto del presunto abuso dei sistemi di sicurezza sociale del paese in cui lavorano. Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione comune – presentata dai gruppi PPE, S&D, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL – in cui invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, diritto garantito a tutti i cittadini europei, e in cui contesta la posizione di alcuni leader europei che chiedono restrizioni alla libertà di circolazione.
I deputati chiedono ai paesi UE di astenersi da qualsiasi azione che ostacoli il diritto alla libera circolazione e di respingere qualsiasi proposta che limiti il numero di migranti in Europa e contraria al principio del trattato sulla libera circolazione delle persone. La posizione del Parlamento parte dal fatto che, con l’avvicinarsi delle elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini comunitari si è trasformata in una questione di campagna elettorale per alcuni partiti politici e “sussiste il rischio che questo dibattito possa portare all’aumento di razzismo e xenofobia”.
La mobilità del lavoro incrementa l’economia comunitaria, sottolinea l’Europarlamento: anche se solo il 2,8% di tutti i cittadini europei vive in un paese dell’UE diverso dal proprio, essi sono comunque un elemento chiave per il successo del mercato interno e per il rafforzamento dell’economia europea. I deputati hanno inoltre invitato gli Stati a non discriminare i lavoratori mobili comunitari associando ingiustamente il diritto di libera circolazione per motivi di lavoro con il presunto abuso dei sistemi di sicurezza sociale.
Re: Consultazione popolare x assemblea pubblica cittadina
Recapito convocazione consiglio comunale straordinario al "consigliere comunale".
Il Consiglio di Stato con il presente ricorso straordinario precisa:
1) - La questione controversa concerne il computo del termine che, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, del R.D. n. 148 del 1915, deve intercorrere tra il giorno della consegna dell’avviso di convocazione del consiglio comunale e il giorno della convocazione del consiglio medesimo.
2) - Sul punto, la Sezione ritiene di aderire a quella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui, da una interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione citata, si evince che il periodo di tempo (nel caso di specie di tre giorni) non possa comprendere né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione né quello della adunanza (Consiglio di Stato, Sezione 1^, 22 gennaio 2010, n. 2261/2009).
3) - Nel caso di specie - ..... - l’avviso di convocazione per la sessione straordinaria del consiglio comunale del 26 novembre 2010, spedito con raccomandata, è stato ricevuto il 23 novembre, sicché i giorni liberi a disposizione del consigliere ricorrente prima della seduta risultano essere soltanto due (il 24 e il 25) non potendosi includere nel computo i giorni 23 e 26.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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07/02/2014 201303966 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 15/01/2014
Numero 00461/2014 e data 07/02/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2014
NUMERO AFFARE 03966/2013
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor D. Z. contro il Comune di Vajont. Annullamento delle deliberazioni del consiglio comunale nn. 19, 20, 21, 22 e 23 del 26 novembre 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 15618 del 5 novembre 2013, pervenuta il 12 dicembre successivo, con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso straordinario proposto il 22 marzo 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Riferisce l’Amministrazione che con il ricorso straordinario in esame il consigliere comunale D. Z. ha impugnato le deliberazioni 26 novembre 2010 adottate in seduta straordinaria dal consiglio comunale di Vajont, aventi a oggetto rispettivamente: n. 19, approvazione dei verbali della seduta del 24 settembre 2010; n. 20, assestamento del bilancio di previsione 2010; n. 21, adozione della variante n. 3 al piano regolatore; n. 22, modifica del regolamento di assegnazione dei loculi colombari; n. 23, convenzione con la comunità montana del Friuli occidentale.
Il ricorrente lamenta che il Comune non ha rispettato il periodo di tempo (almeno tre giorni) entro cui deve essere consegnato ai consiglieri l'avviso per la notifica della convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria, in quanto il 23 settembre 2010 gli è stato recapitato a mezzo servizio postale l’avviso relativo alla riunione del 26 novembre 2010.
Il comune di Vajont, nelle proprie controdeduzioni, ha rappresentato che la controversa convocazione è stata spedita con raccomandata (così come espressamente chiesto dal ricorrente) il 19 novembre 2010 e, quindi, con sette giorni di anticipo rispetto alla seduta. Ha, inoltre, precisato che la spedizione si è resa necessaria, in quanto la consegna tramite messo notificatore è risultata impossibile per l'assenza dell'interessato, il quale - è comprovato - ha avuto conoscenza per tempo della convocazione, avendo chiesto con fax del 25 novembre 2010 che la seduta venisse spostata.
Il signor Z….., presa visione degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con memoria integrativa dell'11 agosto 2011 ha ribadito che il regolamento del consiglio comunale prescrive che l'avviso relativo alle convocazioni deve pervenire al consigliere almeno tre giorni prima della seduta straordinaria.
Il Ministero riferente nelle controdeduzioni, conferma che l'art. 2 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede che la convocazione «è fatta con avviso scritto, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri, a mezzo del messo comunale, almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie» e che «l'avviso di convocazione può essere anche inviato a mezzo postale con ricevuta di ritorno che comprovi la consegna a domicilio». Ritiene, quindi, che nella fattispecie la disposizione regolamentare sia stata rispettata, considerato che l’avviso di convocazione relativo alla seduta consiliare de 26 novembre 2010 è stato spedito al ricorrente con posta raccomandata del 19 novembre 2010 e, quindi, ben oltre tre giorni prima della data fissata per la seduta.
Conclude, quindi, per la reiezione del ricorso.
Considerato.
La questione controversa concerne il computo del termine che, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, del R.D. n. 148 del 1915, deve intercorrere tra il giorno della consegna dell’avviso di convocazione del consiglio comunale e il giorno della convocazione del consiglio medesimo. Detta disposizione, peraltro, è stata replicata, come evidenziato dall’Amministrazione, nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Sul punto, la Sezione ritiene di aderire a quella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui, da una interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione citata, si evince che il periodo di tempo (nel caso di specie di tre giorni) non possa comprendere né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione né quello della adunanza (Consiglio di Stato, Sezione 1^, 22 gennaio 2010, n. 2261/2009).
In sostanza il termine previsto è costituito da giorni liberi e interi che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell’attività cui sono preordinati. Si tratta quindi di termine da calcolare senza considerare né il giorno iniziale dell'avviso né quello finale della seduta.
E ciò in quanto il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del consiglio comunale con cognizione di causa.
Nel caso di specie - come sopra detto - l’avviso di convocazione per la sessione straordinaria del consiglio comunale del 26 novembre 2010, spedito con raccomandata, è stato ricevuto il 23 novembre, sicché i giorni liberi a disposizione del consigliere ricorrente prima della seduta risultano essere soltanto due (il 24 e il 25) non potendosi includere nel computo i giorni 23 e 26.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
Il Consiglio di Stato con il presente ricorso straordinario precisa:
1) - La questione controversa concerne il computo del termine che, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, del R.D. n. 148 del 1915, deve intercorrere tra il giorno della consegna dell’avviso di convocazione del consiglio comunale e il giorno della convocazione del consiglio medesimo.
2) - Sul punto, la Sezione ritiene di aderire a quella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui, da una interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione citata, si evince che il periodo di tempo (nel caso di specie di tre giorni) non possa comprendere né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione né quello della adunanza (Consiglio di Stato, Sezione 1^, 22 gennaio 2010, n. 2261/2009).
3) - Nel caso di specie - ..... - l’avviso di convocazione per la sessione straordinaria del consiglio comunale del 26 novembre 2010, spedito con raccomandata, è stato ricevuto il 23 novembre, sicché i giorni liberi a disposizione del consigliere ricorrente prima della seduta risultano essere soltanto due (il 24 e il 25) non potendosi includere nel computo i giorni 23 e 26.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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07/02/2014 201303966 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 15/01/2014
Numero 00461/2014 e data 07/02/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2014
NUMERO AFFARE 03966/2013
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor D. Z. contro il Comune di Vajont. Annullamento delle deliberazioni del consiglio comunale nn. 19, 20, 21, 22 e 23 del 26 novembre 2010.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 15618 del 5 novembre 2013, pervenuta il 12 dicembre successivo, con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso straordinario proposto il 22 marzo 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Riferisce l’Amministrazione che con il ricorso straordinario in esame il consigliere comunale D. Z. ha impugnato le deliberazioni 26 novembre 2010 adottate in seduta straordinaria dal consiglio comunale di Vajont, aventi a oggetto rispettivamente: n. 19, approvazione dei verbali della seduta del 24 settembre 2010; n. 20, assestamento del bilancio di previsione 2010; n. 21, adozione della variante n. 3 al piano regolatore; n. 22, modifica del regolamento di assegnazione dei loculi colombari; n. 23, convenzione con la comunità montana del Friuli occidentale.
Il ricorrente lamenta che il Comune non ha rispettato il periodo di tempo (almeno tre giorni) entro cui deve essere consegnato ai consiglieri l'avviso per la notifica della convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria, in quanto il 23 settembre 2010 gli è stato recapitato a mezzo servizio postale l’avviso relativo alla riunione del 26 novembre 2010.
Il comune di Vajont, nelle proprie controdeduzioni, ha rappresentato che la controversa convocazione è stata spedita con raccomandata (così come espressamente chiesto dal ricorrente) il 19 novembre 2010 e, quindi, con sette giorni di anticipo rispetto alla seduta. Ha, inoltre, precisato che la spedizione si è resa necessaria, in quanto la consegna tramite messo notificatore è risultata impossibile per l'assenza dell'interessato, il quale - è comprovato - ha avuto conoscenza per tempo della convocazione, avendo chiesto con fax del 25 novembre 2010 che la seduta venisse spostata.
Il signor Z….., presa visione degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con memoria integrativa dell'11 agosto 2011 ha ribadito che il regolamento del consiglio comunale prescrive che l'avviso relativo alle convocazioni deve pervenire al consigliere almeno tre giorni prima della seduta straordinaria.
Il Ministero riferente nelle controdeduzioni, conferma che l'art. 2 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede che la convocazione «è fatta con avviso scritto, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri, a mezzo del messo comunale, almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie» e che «l'avviso di convocazione può essere anche inviato a mezzo postale con ricevuta di ritorno che comprovi la consegna a domicilio». Ritiene, quindi, che nella fattispecie la disposizione regolamentare sia stata rispettata, considerato che l’avviso di convocazione relativo alla seduta consiliare de 26 novembre 2010 è stato spedito al ricorrente con posta raccomandata del 19 novembre 2010 e, quindi, ben oltre tre giorni prima della data fissata per la seduta.
Conclude, quindi, per la reiezione del ricorso.
Considerato.
La questione controversa concerne il computo del termine che, ai sensi dell’art. 125, terzo comma, del R.D. n. 148 del 1915, deve intercorrere tra il giorno della consegna dell’avviso di convocazione del consiglio comunale e il giorno della convocazione del consiglio medesimo. Detta disposizione, peraltro, è stata replicata, come evidenziato dall’Amministrazione, nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Sul punto, la Sezione ritiene di aderire a quella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui, da una interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione citata, si evince che il periodo di tempo (nel caso di specie di tre giorni) non possa comprendere né il giorno della consegna dell'avviso di convocazione né quello della adunanza (Consiglio di Stato, Sezione 1^, 22 gennaio 2010, n. 2261/2009).
In sostanza il termine previsto è costituito da giorni liberi e interi che devono interamente decorrere prima dello svolgimento dell’attività cui sono preordinati. Si tratta quindi di termine da calcolare senza considerare né il giorno iniziale dell'avviso né quello finale della seduta.
E ciò in quanto il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del consiglio comunale con cognizione di causa.
Nel caso di specie - come sopra detto - l’avviso di convocazione per la sessione straordinaria del consiglio comunale del 26 novembre 2010, spedito con raccomandata, è stato ricevuto il 23 novembre, sicché i giorni liberi a disposizione del consigliere ricorrente prima della seduta risultano essere soltanto due (il 24 e il 25) non potendosi includere nel computo i giorni 23 e 26.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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