Spett.le Avv.to.
Mi chiamo Luca e sono un Maresciallo Capo dei CC con posizione attuale di 29 anni e 4 mesi e mezzo di servizio effettivi + 5 riscattati. Percepisco però lo stipendio da M.A. sUPS, in quanto dall’anno 2007 mi viene corrisposto il livello 7 bis. Attualmente mi trovo in licenza di convalescenza da 14 mesi per l’infermità “Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”, infermità che mi è stata riscontrata dalla CMO di Milano. Gia´da due mesi il CNA di Chieti ha provveduto alla riduzione del mio stipendio nella misura del 50% in quanto il mio comando ha ritardato l´inoltro della mia domanda di causa di servizio. A breve mi dovro´ripresentare presso la CMO la quale mi ha informato che alla presentazione dovro´portare copia del foglio matricolare. Avra´ un significato questa procedura? Inoltre nel caso che venissi in seguito riformato, a quanto ammonterebbe la mia pensione e liquidazione?
Il fatto che il mio comando abbia da poco inoltrato la mia domanda CDS potra´ eventualmente influire in seguito per le future corresponsioni di assegni?
Ringrazio anticipatamente per una sua cortese risposta.
Cari saluti. Cordialmente Luca.
In aspettativa per infermitá non CDS
Re: In aspettativa per infermitá non CDS
Messaggio da Diabolikus »
Mi permetto di anticipare l'egregio Avvocato al quale hai fatto istanza, esponendoti quanto segue e per quanto possa esserti utile:
Se hai prentato istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale sei stato collocato in aspettativa e per la quale sei ancora degente, il tuo Comando di Corpo dovrà richiedere all'Ufficio T.E.A. del C.N.A. il ripristino del trattamento economico in misura "intera" in ottemperanza al disposto di cui all'art.39 co.4 del D.P.R. 16 apr. 2009 n.51, fino all'esito della pronuncia del Comitato di Verifica (Previmil) di Roma.
Qualora NON ti venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della citata infermità, ti verranno però decurtate, retroattivamente, la metà delle somme percepite dal 13° al 18 ° mese continuativo di aspettativa e tutte le somme percepite oltre il 18° mese.
Credo che la tua C.M.O. abbia richiesto copia del tuo foglio matricolare per verificare eventuali ulteriori patologie riconosciute Si dipendenti e/o comunque per verificare quanto risulta trascritto al quadro "Campagne" e "infortuni e malattie".
Nel caso in cui tu venga "riformato" (giudicato permanentemente NON idoneo al s.m.i. in modo assoluto ovvero idoneo ai ruoli della riserva), in considerazione degli anni contributivi maturati, avrai comunque diritto al trattamento pensionistico ma non sono in grado di quantificarlo.
Per esperienza acquisita indirettamente posso però assicurarti che non andrai a percepire poco.
Nel caso in cui, all'atto della riforma, Tu venga anche giudicato Si reimpiegabile nei ruoli civili dell'Amm.ne Difesa, allora potrai produrre istanza volta ad ottenere il transito in tali ruoli.
Ferma comunque restando la condicio necessaria indicata all'alinea precedente, al posto tuo, in considerazione degli anni di servizio che hai maturato, Io non proporrei istanza in tal senso, a meno che non abbia di meglio da fare in pensione.
Nel caso in cui, invece, prima che intervenga un giudizio di riforma, dovessi superare il limite massimo di gg.730 (ovvero 731 - anno bisestile) di aspettativa per infermità fruibile nel quiqnuennio mobile, verrai comunque collocato in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) avendo comunque diritto al trattamento pensionistico sempre in considerazione degli anni di servizio maturati.
Nel caso dell'ultima ipotesi prospettata, non avrai però la possibilità di proprorre istanza al transito nei ruoli civili dell'A.D.
Sperando di essere stato utile.
Saluti.
Se hai prentato istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale sei stato collocato in aspettativa e per la quale sei ancora degente, il tuo Comando di Corpo dovrà richiedere all'Ufficio T.E.A. del C.N.A. il ripristino del trattamento economico in misura "intera" in ottemperanza al disposto di cui all'art.39 co.4 del D.P.R. 16 apr. 2009 n.51, fino all'esito della pronuncia del Comitato di Verifica (Previmil) di Roma.
Qualora NON ti venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della citata infermità, ti verranno però decurtate, retroattivamente, la metà delle somme percepite dal 13° al 18 ° mese continuativo di aspettativa e tutte le somme percepite oltre il 18° mese.
Credo che la tua C.M.O. abbia richiesto copia del tuo foglio matricolare per verificare eventuali ulteriori patologie riconosciute Si dipendenti e/o comunque per verificare quanto risulta trascritto al quadro "Campagne" e "infortuni e malattie".
Nel caso in cui tu venga "riformato" (giudicato permanentemente NON idoneo al s.m.i. in modo assoluto ovvero idoneo ai ruoli della riserva), in considerazione degli anni contributivi maturati, avrai comunque diritto al trattamento pensionistico ma non sono in grado di quantificarlo.
Per esperienza acquisita indirettamente posso però assicurarti che non andrai a percepire poco.
Nel caso in cui, all'atto della riforma, Tu venga anche giudicato Si reimpiegabile nei ruoli civili dell'Amm.ne Difesa, allora potrai produrre istanza volta ad ottenere il transito in tali ruoli.
Ferma comunque restando la condicio necessaria indicata all'alinea precedente, al posto tuo, in considerazione degli anni di servizio che hai maturato, Io non proporrei istanza in tal senso, a meno che non abbia di meglio da fare in pensione.
Nel caso in cui, invece, prima che intervenga un giudizio di riforma, dovessi superare il limite massimo di gg.730 (ovvero 731 - anno bisestile) di aspettativa per infermità fruibile nel quiqnuennio mobile, verrai comunque collocato in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) avendo comunque diritto al trattamento pensionistico sempre in considerazione degli anni di servizio maturati.
Nel caso dell'ultima ipotesi prospettata, non avrai però la possibilità di proprorre istanza al transito nei ruoli civili dell'A.D.
Sperando di essere stato utile.
Saluti.
Re: In aspettativa per infermitá non CDS
Ciao Luca, volevo chiederti quanto segue:
1) - il 50% del tuo stipendio, a quanto ammonta mensilmente? Chiedo ciò in quanto non ho capito ancora su che cosa e intesa questa riduzione che viene praticata dal CNA. Qualcuno potrebbe pensare che se uno prende uno stipendio regolare durante l'attività di 2000euro ciò farebbe pensare che prenderai 1000euro.
L'altro pensiero potrebbe essere che il 50% si riferisce alla sola voce "stipendio" restantando invariate le altre voci che figurano sulla busta paga, es. assegno funzionale, RIA, indennità mensile pensionabile.
2) - l’infermità “Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”, da quale specialista ti è stata diagnosticata? Psichiatra oppure Psicologo?
1) - il 50% del tuo stipendio, a quanto ammonta mensilmente? Chiedo ciò in quanto non ho capito ancora su che cosa e intesa questa riduzione che viene praticata dal CNA. Qualcuno potrebbe pensare che se uno prende uno stipendio regolare durante l'attività di 2000euro ciò farebbe pensare che prenderai 1000euro.
L'altro pensiero potrebbe essere che il 50% si riferisce alla sola voce "stipendio" restantando invariate le altre voci che figurano sulla busta paga, es. assegno funzionale, RIA, indennità mensile pensionabile.
2) - l’infermità “Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”, da quale specialista ti è stata diagnosticata? Psichiatra oppure Psicologo?
Re: In aspettativa per infermitá non CDS
Ciao Luca, questa la metto qui per te, per farti capire l'errore materiale che il C.do aveva fatto nei confronti del collega. Questa sentenza è postata col teto qui sotto riprodotto
"Aspettativa per inf NON dip. da c.s. e inf SI d.c.s".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sentenza del Tar Lazio datata 22/04/2010.
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dall'avv. M. V., con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via …;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. 244062 di prot. Pers. Bac. del 13.12.2001 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. 244062, datato 13 dicembre 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato E. A. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria
il 22/04/2010
"Aspettativa per inf NON dip. da c.s. e inf SI d.c.s".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sentenza del Tar Lazio datata 22/04/2010.
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dall'avv. M. V., con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via …;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. 244062 di prot. Pers. Bac. del 13.12.2001 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. 244062, datato 13 dicembre 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato E. A. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
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