Incidente stradale durante la malattia

Feed - CARABINIERI

Maumau
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer lug 04, 2012 4:20 pm

Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da Maumau »

Buongiorno a tutti, volevo sapere cosa succede se durante la malattia e nella fascia oraria di visita fiscale ti succede un incidente stradale. Grazie a tutti per le eventuali risposte.


iosonoquì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1022
Iscritto il: ven giu 19, 2009 7:16 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da iosonoquì »

Maumau ha scritto:Buongiorno a tutti, volevo sapere cosa succede se durante la malattia e nella fascia oraria di visita fiscale ti succede un incidente stradale. Grazie a tutti per le eventuali risposte.
.....tutto di negativo, tranne che di positivo (a meno che Lei non riesca a dimostrare che il tragitto, andata o ritorno che sia, era riconducibile ad una visita medica che avrebbe dovuto effettuare!).


Cordialmente
Diabolikus

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da Diabolikus »

Mi permetto di aggiungere una nota all'intervento dell'ottimo IOSONOQUI:

".....e sempre che tale visita non abbia determinato uno stato di necessità ed urgenza tale dal non consentirle di avvisare il suo Comando dell'allontanamento dal domicilio....."

Al riguardo consiglio di dare un'attenta lettura al contenuto della nota del M.D. Persomil prot. n.M_D GMIL 1 II 5 1 0269222 datata 19 giu. 2012 in tema di visite fiscali in caso di assenze per malattie e per prestazioni specialistiche, in applicazione del D.L. 6 lug. 2011 n.98.

Oltre all'applicazione dell'art.5 co. 14 del D.L. 12 sett. 1983 n.463 in tema di "decurtazione" del trattamento economico (che ritengo applicabile anche se l'assenza è desunta ictu oculi e non è accertata da apposita visita fiscale) vi è anche la possibilità di instaurare a suo carico procedimento disciplinare per la comminazione di una sanzione di corpo.

Saluti.
Maumau
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer lug 04, 2012 4:20 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da Maumau »

Diabolikus ha scritto:Mi permetto di aggiungere una nota all'intervento dell'ottimo IOSONOQUI:

".....e sempre che tale visita non abbia determinato uno stato di necessità ed urgenza tale dal non consentirle di avvisare il suo Comando dell'allontanamento dal domicilio....."

Al riguardo consiglio di dare un'attenta lettura al contenuto della nota del M.D. Persomil prot. n.M_D GMIL 1 II 5 1 0269222 datata 19 giu. 2012 in tema di visite fiscali in caso di assenze per malattie e per prestazioni specialistiche, in applicazione del D.L. 6 lug. 2011 n.98.

Oltre all'applicazione dell'art.5 co. 14 del D.L. 12 sett. 1983 n.463 in tema di "decurtazione" del trattamento economico (che ritengo applicabile anche se l'assenza è desunta ictu oculi e non è accertata da apposita visita fiscale) vi è anche la possibilità di instaurare a suo carico procedimento disciplinare per la comminazione di una sanzione di corpo.

Saluti.
Grazie mille diabolikus per l'esaudiente risposta, in pratica bisogna dimostrare che si aveva una visita da fare per pararsi il xxxxxxx giusto?????... :shock:....Saluti
Jamel
Altruista
Altruista
Messaggi: 102
Iscritto il: gio mag 24, 2012 11:50 am

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da Jamel »

....se la malattia è SI dipendente da causa di servizio, bisogna sempre avvisare il Comando?
lory61
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1241
Iscritto il: gio dic 08, 2011 7:10 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da lory61 »

Jamel ha scritto:....se la malattia è SI dipendente da causa di servizio, bisogna sempre avvisare il Comando?
Non è una cattiva abitudine!!!!!! Anzi!!!! :) Diciamo che è opportuno!!!!!!! :?
Jamel
Altruista
Altruista
Messaggi: 102
Iscritto il: gio mag 24, 2012 11:50 am

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da Jamel »

Scusa lori61, se quelli che hanno le cause di servizio riconosciute SI dipendenti post.traumatiche, non sono sottoposti a controlli visite fiscali!!!! Ma devono comunicare al proprio comando che devono fare un esame prescritto dal dottore!!!!
Alla fine anche quelli con le cause di servizio riconosciute dal Comitato di verfiche e post.traumatiche devono comucare al Comado che andranno a fare visite o accertamenti?
cimapier
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 460
Iscritto il: lun giu 07, 2010 9:13 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da cimapier »

Se si trattava di riposo medico, sicuramente verrà sanzionato disciplinarmente, tranne riesca a dimostrare che la sua uscita era giustificata da motivi relativi alla sua patologia. tanti auguri
cimapier
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 460
Iscritto il: lun giu 07, 2010 9:13 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da cimapier »

Se si trattava di riposo medico, sicuramente verrà sanzionato disciplinarmente, tranne riesca a dimostrare che la sua uscita era giustificata da motivi relativi alla sua patologia. tanti auguri
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da panorama »

1) - diniego di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, nonché mancata concessione di equo indennizzo.

2) - il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in itinere, per lesioni riportate a seguito di incidente stradale.

3) - deduce il ricorrente che, al termine dei giorni di riposo medico concessi, percorreva con il proprio motomezzo una strada pubblica per recarsi alla sala medica per il riconoscimento dell’idoneità di ripresa del servizio, quando, a causa di una brusca frenata al fine di evitare una collisione con un automezzo che aveva cambiato la corsia di percorso, perdeva il controllo del mezzo condotto, cadendo a terra. A causa delle lesioni riportate veniva trasportato all’ospedale.

Il Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

4) - Comunque sia, per ritenere sussistente la colpa grave non basta accertare la violazione di una norma ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'evento dannoso. Pertanto, è illegittimo il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità conseguente a incidente stradale "in itinere" fondato sull'unico presupposto dell'accertamento di una infrazione al codice della strada (Consiglio di Stato, sez. VI, 01 febbraio 2010 n. 398).

5) - Invero, per ritenere sussistente la colpa grave, non basta accertare la violazione di una norma (nel caso di specie l’elevata velocità, peraltro non accertata dalla Polizia municipale nella ricostruzione della la dinamica dell’incidente), ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'evento dannoso e nel caso non vi è prova di ciò.

Il resto potete leggerlo direttamente qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

12/01/2013 201104450 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 21/11/2012


Numero 00057/2013 e data 12/01/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 novembre 2012


NUMERO AFFARE 04450/2011

OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor G. P., nato il ……….. a Roma ed ivi domiciliato nello studio dell’avv. Fabrizio Petrarchini, per l’annullamento del diniego di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, nonché mancata concessione di equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione in data 12 ottobre 2011, prot. n. 333-A/U.C.67916/1992/EI, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale in data 5 agosto 2011 al Ministero dell’interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
Con istanza datata 28 luglio 1999 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in itinere, per lesioni riportate a seguito di incidente stradale.

Infatti, deduce il ricorrente che, al termine dei giorni di riposo medico concessi, percorreva con il proprio motomezzo una strada pubblica per recarsi alla sala medica per il riconoscimento dell’idoneità di ripresa del servizio, quando, a causa di una brusca frenata al fine di evitare una collisione con un automezzo che aveva cambiato la corsia di percorso, perdeva il controllo del mezzo condotto, cadendo a terra. A causa delle lesioni riportate veniva trasportato all’ospedale.

Il Direttore dell’ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma e la quarta Commissione medica ospedaliera di Roma accertavano l’esistenza delle infermità denunciate e si esprimevano nel senso che le lesioni riportate e la conseguente infermità sofferta dal ricorrente sono da considerarsi dipendente da causa di servizio.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, C.V.C.S., invece, rilasciava parere negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riportata dal ricorrente, motivandolo come segue: “non risultano sufficientemente comprovati da idonea documentazione ufficiale o coeva le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l’evento lesivo. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultati agli atti”.

In conformità al motivato giudizio espresso dal predetto C.V.C.S, obbligatorio e non modificabile autonomamente dall’Amministrazione, è stato adottato il decreto ministeriale n. 4829/09N del 4 dicembre 2009, impugnato con il presente ricorso, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate dal ricorrente in sede del sopra citato incidente stradale.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, illogicità manifesta e irragionevolezza, illegittimità per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, atteso che tutte le autorità competenti,intervenute precedentemente al giudizio del Comitato di verifica, avevano espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza dall’attività di servizio delle infermità, occorse a seguito di infortunio in itinere di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 38/2000.

Afferma che nell’ipotesi di colpa grave del soggetto è escluso il riconoscimento della dipendenza dall’attività di servizio delle infermità, occorse a seguito di infortunio in itinere, in quanto la colpa grave escluderebbe la riferibilità dell’infortunio al servizio e che tale evenienza non si era verificata nel caso concreto. Deduce di aver fornito attraverso la documentazione prodotta, tutti gli elementi probanti del caso, ovverosia, di aver provato che le infermità dovevano ritenersi contratte per motivi di servizio.

Il Ministero dell’interno rappresenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 11 e 14 del d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461, le Commissioni mediche si pronunciano unicamente in merito alla diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicazione eziopatogenica, nonché nel momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale e sull’idoneità al servizio, mentre spetta al C.V.C.S. accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto casuale tra i fatti e l’infermità o lesione.

Continua il Ministero che tali pareri rientrano, secondo una costante e consolidata giurisprudenza, nell’ambito della c.d. “discrezionalità degli organi tecnici”. Tali circostanze implicano, pertanto, che il giudizio del C.V.C.S. non possa essere sindacato nel merito e che il sindacato di legittimità sia ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, perché irragionevoli e contrarie alla comune percezione.

Nel caso di specie il giudizio espresso dall’organo tecnico apparirebbe adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità, avendo, il C.V.C.S. ampiamente ed esaustivamente illustrato le ragioni tecnico-sanitarie che lo hanno indotto a pronunciarsi nel senso anzidetto.

Considerato:

Ritiene la Sezione che il ricorso debba essere accolto.

Invero, nulla quaestio circa la configurabilità, nel caso di specie, di un infortunio in itinere, qualificazione non contestata neppure dall’Amministrazione e ricavabile dalle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio in esame (il dipendente si recava alla sala medica per accertamenti dell’idoneità di ripresa del servizio dopo un periodo di malattia).

Ciò che, invece, viene contestato dall’Amministrazione è la dinamica dell’infortunio, cioè non “risulterebbero sufficientemente comprovate da idonea documentazione ufficiale o coeva le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l’evento lesivo”.

Orbene, nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha prodotto a corredo della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio adeguata documentazione; cioè, una relazione di incidente stradale, la relazione a firma del dirigente del commissariato di p.s., il parere espresso dal dirigente medico della polizia di Stato. Per quanto attiene alla dinamica dell’incidente non emerge dal rapporto della polizia municipale, intervenuta sul luogo, un comportamento di colpa grave che abbia provocato la caduta del motomezzo guidato dal ricorrente. La valutazione, peraltro soggettiva, dell’unico testimone che esso sarebbe stato superato dalla moto coinvolta a velocità elevata prima dell’impatto con un’altra autovettura, non è atta a dimostrare l’eventuale colpa grave del ricorrente che, d'altra parte, ha dichiarato nello stesso verbale una dinamica diversa, nel senso che, sarebbe stata la macchina, coinvolta nell’incidente, a provocare, tagliando la strada al motociclista, l’impatto.

Comunque sia, per ritenere sussistente la colpa grave non basta accertare la violazione di una norma ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'evento dannoso. Pertanto, è illegittimo il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità conseguente a incidente stradale "in itinere" fondato sull'unico presupposto dell'accertamento di una infrazione al codice della strada (Consiglio di Stato, sez. VI, 01 febbraio 2010 n. 398).

Invero, per ritenere sussistente la colpa grave, non basta accertare la violazione di una norma (nel caso di specie l’elevata velocità, peraltro non accertata dalla Polizia municipale nella ricostruzione della la dinamica dell’incidente), ma occorre che il comportamento sia così imprudente da rendere ampiamente prevedibile l'evento dannoso e nel caso non vi è prova di ciò.

Consegue, da quanto sopra, che occorre accogliere il ricorso in esame, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e del relativo verbale della C.V.C.S. del 13 dicembre 2007.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
jackfolla58
Altruista
Altruista
Messaggi: 108
Iscritto il: gio lug 19, 2012 12:40 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da jackfolla58 »

Che provvedimenti si possono prendere nei confronti del poliziotto che assente per due giorni di malattia viene coinvolto in un incidente stradale. Insomma il dipendente in un giorno in cui si è dichiarato ammalati ?(con certificato ) esce al di fuori degli orari previsti dalla visita fiscale ed il proprio ufficio scopre che scorrazzava con la propria auto o la propria moto. Cordiali saluti
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 3119
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da avt8 »

Truffa in danno dello stato
jackfolla58
Altruista
Altruista
Messaggi: 108
Iscritto il: gio lug 19, 2012 12:40 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da jackfolla58 »

Avrei bisogno di sapere se come é stato risposto nel messaggio precedente ci siano veramente i presupposti per un'azione penale. Ho cercato con Google è tutti parlano dell'eventuale assenza in caso di visita fiscale, ma nessuno cita l'esempio che ho fatto io.
jackfolla58
Altruista
Altruista
Messaggi: 108
Iscritto il: gio lug 19, 2012 12:40 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da jackfolla58 »

Avrei bisogno di sapere se come é stato risposto nel messaggio precedente ci siano veramente i presupposti per un'azione penale. Ho cercato con Google è tutti parlano dell'eventuale assenza in caso di visita fiscale, ma nessuno cita l'esempio che ho fatto io.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Incidente stradale durante la malattia

Messaggio da panorama »

Dipende dal testo del certificato medico che ad ora non hai specificato, altrimenti, oltre ai tuoi personali problemi a cui andrai eventualmente incontro, li creeresti anche al medico curante.
Rispondi