Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazine
Inviato: lun giu 18, 2012 8:34 am
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’EQUO INDENNIZZO - E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
Pertanto il mio consiglio è controllare i vostri decreti di concessione/liquidazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
Pertanto il mio consiglio è controllare i vostri decreti di concessione/liquidazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012