Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazine
Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazine
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’EQUO INDENNIZZO - E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
Pertanto il mio consiglio è controllare i vostri decreti di concessione/liquidazione.
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12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
Pertanto il mio consiglio è controllare i vostri decreti di concessione/liquidazione.
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12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
X panorama
Grazie al tuo intervento, ho guardato il decreto di concessione dell’unico e misero equo indennizzo che ho,leggendo il decreto di concessione in ultimo è riportato:
Considerato che xxxxxxxxx alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ( 29/06/2002) rivestiva la qualifica di Assistente-Livello V- pertanto la Tabella B misura massima riferita alla predetta qualifica è pari ad EURO 512,99.
E poi c’è scritto che avverso il provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, oppure al Consiglio di Stato nel termine rispettivamente di giorni60 e 120,da quanto l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
La mia domanda è questa io ho avuto la concessione dell’equo indennizzo a settembre del 2011, ed ero Assistente Capo e non Assistente,eppure mi è stato liquidato l’indennizzo alla data del 29/06/2002,a questo punto i termini per eventuali ricorsi sono scaduti ,anche se si tratta solo di pochi spiccioli.
Ciao a tutti salvo 63
Grazie al tuo intervento, ho guardato il decreto di concessione dell’unico e misero equo indennizzo che ho,leggendo il decreto di concessione in ultimo è riportato:
Considerato che xxxxxxxxx alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ( 29/06/2002) rivestiva la qualifica di Assistente-Livello V- pertanto la Tabella B misura massima riferita alla predetta qualifica è pari ad EURO 512,99.
E poi c’è scritto che avverso il provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, oppure al Consiglio di Stato nel termine rispettivamente di giorni60 e 120,da quanto l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
La mia domanda è questa io ho avuto la concessione dell’equo indennizzo a settembre del 2011, ed ero Assistente Capo e non Assistente,eppure mi è stato liquidato l’indennizzo alla data del 29/06/2002,a questo punto i termini per eventuali ricorsi sono scaduti ,anche se si tratta solo di pochi spiccioli.
Ciao a tutti salvo 63
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Infatti i tuoi termini sono scaduti.
Speriamo che da ora in avanti tutti i colleghi possano fare i dovuti passi visto e considerato che tra i tempi della CMO e del CdV sono lunghi, fino alla effettivo decreto concessorio. Infatti ci sono coleghi che aspettano 10 anni in tutto.
ciao
Speriamo che da ora in avanti tutti i colleghi possano fare i dovuti passi visto e considerato che tra i tempi della CMO e del CdV sono lunghi, fino alla effettivo decreto concessorio. Infatti ci sono coleghi che aspettano 10 anni in tutto.
ciao
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Quello che spetta tra la data dell'istanza e la data di liquidazione.
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17/10/2013 201308942 Sentenza 1B
N. 08942/2013 REG.PROV.COLL.
N. 12154/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12154 del 2006, proposto da:
V. A., in proprio ed in qualità di esercente la patria potestà sulla minore C. V., e C. A., rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’equo indennizzo spettante al de cuius nella misura pari all’importo dello stipendio tabellare corrispondente al livello di appartenenza in relazione alla posizione giuridica di quest’ultimo al momento del decesso, come determinato alla data dell’effettiva liquidazione dell’indennizzo stesso;
e con atto contenente motivi aggiunti,
per l’annullamento
del decreto n. …. del 20.9.2006 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – ha liquidato ai ricorrenti l’equo indennizzo spettante nella misura di € 14.344,08;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 6 dicembre 2006 e depositato il successivo 22 dicembre, gli interessati, quali eredi del brigadiere dell’Arma dei Carabinieri C. A. a cui è stato riconosciuto il diritto all’equo indennizzo, come da nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare – del 2 settembre 2004, liquidato al momento nella somma pari ad € 13.116,08, hanno chiesto la rideterminazione dell’importo dovuto sulla base di un errato computo a monte (cioè il trattamento stipendiale tabellare spettante al momento dell’adozione del provvedimento concessorio, invece che quello spettante al momento della domanda di concessione del beneficio dell’equo indennizzo).
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
A seguito dell’acquisizione degli atti adottati dalla pubblica amministrazione, per effetto dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 72/2007 del 17 gennaio 2007, con separato atto contenete motivi aggiunti, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il successivo 2 marzo, le parti istanti hanno proposto l’impugnazione del decreto n. …. del 20.9.2006 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – ha liquidato ai ricorrenti l’equo indennizzo spettante nella misura di € 14.344,08, ribadendo gli stessi argomenti difensivi prospettati con il ricorso principale.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
All’udienza del 16 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
L’assunto principale su cui regge tutta la pretesa dei ricorrenti ad un diverso computo della somma spettante a titolo di beneficio per equo indennizzo è il seguente: trattasi di somme spettanti agli eredi del militare deceduto immediatamente dopo l’insorgenza della patologia riconosciuta ascrivibile a causa di servizio, ciò induce a valutare da un lato la posizione giuridica del de cuius nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri al momento del sinistro (vice Brigadiere), mentre per la concreta liquidazione occorre prendere a base lo stipendio tabellare in vigore al momento della emanazione del decreto concessivo (20 settembre 2006).
Inoltre si sostiene che stante il ritardo nell’adozione del provvedimento di liquidazione ai ricorrenti spetterebbero anche gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.
La liquidazione dell'equo indennizzo deve essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, terzo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 e, successivamente, dell'art. 22, comma ventisettesimo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato.
Nella specie, la domanda era stata proposta il 10 luglio 1996 quando il dipendente era ormai deceduto (morte avvenuta in costanza di attività il 6.10.1995).
Va però rilevato che il Ministero della Difesa con Decreto n. 250/H del 9.3.2000 aveva negato tale beneficio, esponendo gli eredi del dipendente alla proposizione di apposito ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo.
Il TAR per la Regione Marche con sentenza n. 942/2003 del 6.8.2003 ha annullato il provvedimento impugnato.
Da tale data l’Amministrazione si è attivata per completare la procedura finalizzata alla liquidazione dell’equo indennizzo, acquisendo il prescritto parere del Comitato di Verifica della dipendenza da Causa di Servizio (di fatto adottato il 15 dicembre 2003).
La suddetta procedura di liquidazione si è completata con l’adozione dell’impugnato decreto del 20 settembre 2006.
Come ha osservato anche la suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione, Sez. V, ordinanza del 9 marzo 2012 n. 3800) è irragionevole determinare l'equo indennizzo sulla base di un trattamento economico mai goduto e risalente a 11 anni dopo il decesso del dipendente, tanto più che a tutela del credito possono essere riconosciuti la rivalutazione e gli interessi dal momento del provvedimento fino all'effettivo pagamento.
Ciò induce a ritenere che, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente dovesse quantomeno considerare come base di calcolo lo stipendio tabellare in godimento al momento del decesso e non quello iniziale annuo lordo corrispondente al 6° livello come in effetti risulta dal testo del decreto impugnato.
A ciò deve aggiungersi l’aspetto del colpevole ritardo della p.a. nella liquidazione del predetto beneficio, desumibile dal contenuto e dall’esito della citata sentenza del TAR per le Marche.
Infatti, in presenza di tale evenienza, il provvedimento di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo, conseguente a una sentenza di annullamento del precedente diniego, costituisce mera attività esecutiva, avendo per oggetto il riesame della domanda originariamente presentata alla stregua del comando giudiziale; pertanto, spettano gli interessi corrispettivi dalla data di deposito della sentenza, momento dal quale l'attività dell'Amministrazione è da considerarsi dovuta, e quindi ad essa imputabile fino al giorno del pagamento (cfr. TAR Lazio, Sez. II quater, 6 novembre 2007 n. 10950, Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2002 n. 2675).
Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti in precedenza specificati con l’onere della p.a. ad operare un diverso criterio di computo del beneficio in parola, cioè solo sotto l’aspetto della base retributiva in godimento al momento del decesso del brigadiere C……..
In via successiva la stessa dovrà calcolare gli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., tenendo in considerazione la circostanza che, medio tempore, è stata corrisposta agli eredi la somma di € 14.344,08 in esecuzione del decreto del 20 settembre 2006.
Al riguardo, si osserva che è pur vero che, nell’ipotesi ordinaria di riconoscimento dell’equo indennizzo la giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St., IV, 21.6.2007, n. 3391; id., V, 29.3.2006, n. 1597) ha ripetutamente affermato il principio che, in caso di suo ritardato pagamento spettano gli interessi corrispettivi dalla data dell’atto concessorio dell’equo indennizzo fino alla data dell’effettivo pagamento, in quanto il credito diviene liquido ed esigibile soltanto con il predetto atto concessorio, ma è’ anche vero che, nel caso di provvedimento di riconoscimento e liquidazione dell’equo indennizzo conseguente ad una sentenza di annullamento del precedente diniego, all’epoca adottato dall’Amministrazione sul solo presupposto della tardività dell’istanza, quale è appunto il caso di specie, tale provvedimento costituisce mera attività esecutiva della predetta sentenza, avendo ad oggetto il riesame della domanda originariamente presentata alla stregua del comando giudiziale.
Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza in casi simili (cfr. Cons. St., VI, 17.5.2002, n. 2675), condivisa dal Collegio, non rileva la natura di accertamento costitutivo del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, ma la sua natura di attività esecutiva di una sentenza del Giudice amministrativo alla quale riportare gli effetti dell’attività di riesame della domanda originaria svolta ora per allora.
Ciò comporta, altresì, con riferimento al caso specifico, che l’attività della p.a conseguente alla sentenza di cui trattasi implica il computo degli interessi corrispettivi, come in parte diversamente richiesto ai ricorrenti, dalla data di deposito della sentenza (6 agosto 2003) – momento dal quale l’attività dell’Amministrazione è da considerarsi dovuta e, quindi, imputabile all’Amministrazione - fino al dì del pagamento.
Per ciò che riguarda il danno derivante dalla svalutazione monetaria occorre tener presente il divieto di cumulo di cui agli artt. 16, comma 16, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Pertanto, tali interessi vanno calcolati in base all’esatto contenuto precettivo delle disposizioni innanzi richiamate - nel senso che la rivalutazione monetaria spetta solo nella misura eccedente il credito accessorio per interessi (Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1521)
In via del tutto conclusiva va rilevato che quanto alle modalità di determinazione del credito per interessi e rivalutazione monetaria vanno applicati i criteri indicati nell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15.06.1998.
Per le ragioni sopra espresse il Collegio accoglie il ricorso nei limiti sopra esposti, condannando la p.a. al pagamento di ciò che è dovuto quale differenza tra quanto liquidato e ciò che risulterà spettante a seguito di ricalcolo dell’importo dovuto a titolo di equo indennizzo, oltre gli interessi corrispettivi e svalutazione monetaria, da computarsi secondo le regole e le modalità in precedenza specificate.
La particolarità del caso in esame conduce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2013 201308942 Sentenza 1B
N. 08942/2013 REG.PROV.COLL.
N. 12154/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12154 del 2006, proposto da:
V. A., in proprio ed in qualità di esercente la patria potestà sulla minore C. V., e C. A., rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’equo indennizzo spettante al de cuius nella misura pari all’importo dello stipendio tabellare corrispondente al livello di appartenenza in relazione alla posizione giuridica di quest’ultimo al momento del decesso, come determinato alla data dell’effettiva liquidazione dell’indennizzo stesso;
e con atto contenente motivi aggiunti,
per l’annullamento
del decreto n. …. del 20.9.2006 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – ha liquidato ai ricorrenti l’equo indennizzo spettante nella misura di € 14.344,08;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 6 dicembre 2006 e depositato il successivo 22 dicembre, gli interessati, quali eredi del brigadiere dell’Arma dei Carabinieri C. A. a cui è stato riconosciuto il diritto all’equo indennizzo, come da nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare – del 2 settembre 2004, liquidato al momento nella somma pari ad € 13.116,08, hanno chiesto la rideterminazione dell’importo dovuto sulla base di un errato computo a monte (cioè il trattamento stipendiale tabellare spettante al momento dell’adozione del provvedimento concessorio, invece che quello spettante al momento della domanda di concessione del beneficio dell’equo indennizzo).
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
A seguito dell’acquisizione degli atti adottati dalla pubblica amministrazione, per effetto dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 72/2007 del 17 gennaio 2007, con separato atto contenete motivi aggiunti, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il successivo 2 marzo, le parti istanti hanno proposto l’impugnazione del decreto n. …. del 20.9.2006 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – ha liquidato ai ricorrenti l’equo indennizzo spettante nella misura di € 14.344,08, ribadendo gli stessi argomenti difensivi prospettati con il ricorso principale.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
All’udienza del 16 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
L’assunto principale su cui regge tutta la pretesa dei ricorrenti ad un diverso computo della somma spettante a titolo di beneficio per equo indennizzo è il seguente: trattasi di somme spettanti agli eredi del militare deceduto immediatamente dopo l’insorgenza della patologia riconosciuta ascrivibile a causa di servizio, ciò induce a valutare da un lato la posizione giuridica del de cuius nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri al momento del sinistro (vice Brigadiere), mentre per la concreta liquidazione occorre prendere a base lo stipendio tabellare in vigore al momento della emanazione del decreto concessivo (20 settembre 2006).
Inoltre si sostiene che stante il ritardo nell’adozione del provvedimento di liquidazione ai ricorrenti spetterebbero anche gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.
La liquidazione dell'equo indennizzo deve essere effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente al momento della presentazione della domanda (o dell'avvio del procedimento, se d'ufficio) e non a quello dell'effettiva liquidazione, in applicazione del disposto dell'art. 154, terzo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 e, successivamente, dell'art. 22, comma ventisettesimo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dovendosi, in caso di ritardata erogazione degli importi spettanti, individuare in altre modalità i rimedi civilistici a tutela dell'interessato.
Nella specie, la domanda era stata proposta il 10 luglio 1996 quando il dipendente era ormai deceduto (morte avvenuta in costanza di attività il 6.10.1995).
Va però rilevato che il Ministero della Difesa con Decreto n. 250/H del 9.3.2000 aveva negato tale beneficio, esponendo gli eredi del dipendente alla proposizione di apposito ricorso giurisdizionale per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo.
Il TAR per la Regione Marche con sentenza n. 942/2003 del 6.8.2003 ha annullato il provvedimento impugnato.
Da tale data l’Amministrazione si è attivata per completare la procedura finalizzata alla liquidazione dell’equo indennizzo, acquisendo il prescritto parere del Comitato di Verifica della dipendenza da Causa di Servizio (di fatto adottato il 15 dicembre 2003).
La suddetta procedura di liquidazione si è completata con l’adozione dell’impugnato decreto del 20 settembre 2006.
Come ha osservato anche la suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione, Sez. V, ordinanza del 9 marzo 2012 n. 3800) è irragionevole determinare l'equo indennizzo sulla base di un trattamento economico mai goduto e risalente a 11 anni dopo il decesso del dipendente, tanto più che a tutela del credito possono essere riconosciuti la rivalutazione e gli interessi dal momento del provvedimento fino all'effettivo pagamento.
Ciò induce a ritenere che, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente dovesse quantomeno considerare come base di calcolo lo stipendio tabellare in godimento al momento del decesso e non quello iniziale annuo lordo corrispondente al 6° livello come in effetti risulta dal testo del decreto impugnato.
A ciò deve aggiungersi l’aspetto del colpevole ritardo della p.a. nella liquidazione del predetto beneficio, desumibile dal contenuto e dall’esito della citata sentenza del TAR per le Marche.
Infatti, in presenza di tale evenienza, il provvedimento di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo, conseguente a una sentenza di annullamento del precedente diniego, costituisce mera attività esecutiva, avendo per oggetto il riesame della domanda originariamente presentata alla stregua del comando giudiziale; pertanto, spettano gli interessi corrispettivi dalla data di deposito della sentenza, momento dal quale l'attività dell'Amministrazione è da considerarsi dovuta, e quindi ad essa imputabile fino al giorno del pagamento (cfr. TAR Lazio, Sez. II quater, 6 novembre 2007 n. 10950, Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2002 n. 2675).
Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti in precedenza specificati con l’onere della p.a. ad operare un diverso criterio di computo del beneficio in parola, cioè solo sotto l’aspetto della base retributiva in godimento al momento del decesso del brigadiere C……..
In via successiva la stessa dovrà calcolare gli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., tenendo in considerazione la circostanza che, medio tempore, è stata corrisposta agli eredi la somma di € 14.344,08 in esecuzione del decreto del 20 settembre 2006.
Al riguardo, si osserva che è pur vero che, nell’ipotesi ordinaria di riconoscimento dell’equo indennizzo la giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St., IV, 21.6.2007, n. 3391; id., V, 29.3.2006, n. 1597) ha ripetutamente affermato il principio che, in caso di suo ritardato pagamento spettano gli interessi corrispettivi dalla data dell’atto concessorio dell’equo indennizzo fino alla data dell’effettivo pagamento, in quanto il credito diviene liquido ed esigibile soltanto con il predetto atto concessorio, ma è’ anche vero che, nel caso di provvedimento di riconoscimento e liquidazione dell’equo indennizzo conseguente ad una sentenza di annullamento del precedente diniego, all’epoca adottato dall’Amministrazione sul solo presupposto della tardività dell’istanza, quale è appunto il caso di specie, tale provvedimento costituisce mera attività esecutiva della predetta sentenza, avendo ad oggetto il riesame della domanda originariamente presentata alla stregua del comando giudiziale.
Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza in casi simili (cfr. Cons. St., VI, 17.5.2002, n. 2675), condivisa dal Collegio, non rileva la natura di accertamento costitutivo del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, ma la sua natura di attività esecutiva di una sentenza del Giudice amministrativo alla quale riportare gli effetti dell’attività di riesame della domanda originaria svolta ora per allora.
Ciò comporta, altresì, con riferimento al caso specifico, che l’attività della p.a conseguente alla sentenza di cui trattasi implica il computo degli interessi corrispettivi, come in parte diversamente richiesto ai ricorrenti, dalla data di deposito della sentenza (6 agosto 2003) – momento dal quale l’attività dell’Amministrazione è da considerarsi dovuta e, quindi, imputabile all’Amministrazione - fino al dì del pagamento.
Per ciò che riguarda il danno derivante dalla svalutazione monetaria occorre tener presente il divieto di cumulo di cui agli artt. 16, comma 16, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Pertanto, tali interessi vanno calcolati in base all’esatto contenuto precettivo delle disposizioni innanzi richiamate - nel senso che la rivalutazione monetaria spetta solo nella misura eccedente il credito accessorio per interessi (Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1521)
In via del tutto conclusiva va rilevato che quanto alle modalità di determinazione del credito per interessi e rivalutazione monetaria vanno applicati i criteri indicati nell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15.06.1998.
Per le ragioni sopra espresse il Collegio accoglie il ricorso nei limiti sopra esposti, condannando la p.a. al pagamento di ciò che è dovuto quale differenza tra quanto liquidato e ciò che risulterà spettante a seguito di ricalcolo dell’importo dovuto a titolo di equo indennizzo, oltre gli interessi corrispettivi e svalutazione monetaria, da computarsi secondo le regole e le modalità in precedenza specificate.
La particolarità del caso in esame conduce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2013
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
===========================salvo 63 ha scritto:X panorama
Grazie al tuo intervento, ho guardato il decreto di concessione dell’unico e misero equo indennizzo che ho,leggendo il decreto di concessione in ultimo è riportato:
Considerato che xxxxxxxxx alla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ( 29/06/2002) rivestiva la qualifica di Assistente-Livello V- pertanto la Tabella B misura massima riferita alla predetta qualifica è pari ad EURO 512,99.
E poi c’è scritto che avverso il provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, oppure al Consiglio di Stato nel termine rispettivamente di giorni60 e 120,da quanto l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
La mia domanda è questa io ho avuto la concessione dell’equo indennizzo a settembre del 2011, ed ero Assistente Capo e non Assistente,eppure mi è stato liquidato l’indennizzo alla data del 29/06/2002,a questo punto i termini per eventuali ricorsi sono scaduti ,anche se si tratta solo di pochi spiccioli.
Ciao a tutti salvo 63
....P.S. non ho approfondito, ma spero che ti possa essere utile.- Ciaoooooooooo
Legge Pinto - misura dell'equo indennizzo
Corte di Cassazione - Sesta civile Sentenza 6697 del 03.05.2012
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Relativamente alla misura dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell'importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, e, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000 per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.B.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia depositato in data 1 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l'Avv. A. R. M.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
R. B. ha chiesto alla Corte d'appello di Venezia il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 15 dicembre 2003 al 30 maggio 2008.
L'adita Corte d'appello ha accolto parzialmente la domanda.
Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d'appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per un anno e cinque mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di Euro 700, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.
Per la cassazione di questo decreto il R. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'intimata Amministrazione.
Motivazione
Il collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè vizio di motivazione), il ricorrente si duole della esigua entità dell'indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il motivo è fondato.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).
Relativamente alla misura dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell'importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000 per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato (Cass. n. 30160 del 2011).
Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l'indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l'altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d'animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l'importo dell'indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass, n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).
Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d'appello in un anno e cinque mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve riconoscere al ricorrente l'indennizzo di Euro 1.050, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.
Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 11.040 Euro), possono essere compensate per 2/3, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell'Amministrazione resistente.
Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell'Avv. A. R. M., dichiaratasene antistataria.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.050, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente di 1/3 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell'Avv. A. R. M., dichiaratasene antistataria, spese che si liquidano, per l'intero, in Euro 806, di cui Euro 445 per competenze ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595, di cui Euro 495, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012
Corte di Cassazione - Sesta civile Sentenza 6697 del 03.05.2012
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Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Messaggio da italiauno61 »
L'equo indennizzo è indennizzabile dalla data di presentazione della specifica domanda per le istanze presentate dopo il 1 gennaio 2006 (legge finanziaria n. 266 del 01/12/2005). Prima di tale data, si teneva conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che, se non contestuale, poteva anche essere precedente di molto alla richiesta di risarcimento. Il risarcimento di cui parla la sentenza è dovuto ai cosiddetti interessi di mora, che intervengono SEMPRE, quando si superano i termini previsti dalla normativa per portare a definizione un procedimento, ma sono stabiliti dal giudice e non sono conteggiati automaticamente dall'Amministrazione in sede di decretazione.
- antoniomlg
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Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Messaggio da antoniomlg »
L'equo indennizzo è indennizzabile dalla data di presentazione della specifica domanda per le istanze presentate dopo il 1 gennaio 2006 (legge finanziaria n. 266 del 01/12/2005). Prima di tale data, si teneva conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che, se non contestuale, poteva anche essere precedente di molto alla richiesta di risarcimento. Il risarcimento di cui parla la sentenza è dovuto ai cosiddetti interessi di mora, che intervengono SEMPRE, quando si superano i termini previsti dalla normativa per portare a definizione un procedimento, ma sono stabiliti dal giudice e non sono conteggiati automaticamente dall'Amministrazione in sede di decretazione.
scusami cercando argomenti inerenti il calcolo dell'equo indennizzo
se con lo stipendio percepito alla data della domanda oppure alla data del decreto
che spesso avviene dopo oltre 10 anni.....
ho trovato questa tua risposta.
potresti spiegarmi meglio il concetto ??
quale tipo di equo indennizzo è indennizzabile a partire dalla data di presentazione di domanda ecc ecc ecc
GRAZIE
se con lo stipendio percepito alla data della domanda oppure alla data del decreto
che spesso avviene dopo oltre 10 anni.....
ho trovato questa tua risposta.
potresti spiegarmi meglio il concetto ??
quale tipo di equo indennizzo è indennizzabile a partire dalla data di presentazione di domanda ecc ecc ecc
GRAZIE
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
[quote="antoniomlg"]L'equo indennizzo è indennizzabile dalla data di presentazione della specifica domanda per le istanze presentate dopo il 1 gennaio 2006 (legge finanziaria n. 266 del 01/12/2005). Prima di tale data, si teneva conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che, se non contestuale, poteva anche essere precedente di molto alla richiesta di risarcimento. Il risarcimento di cui parla la sentenza è dovuto ai cosiddetti interessi di mora, che intervengono SEMPRE, quando si superano i termini previsti dalla normativa per portare a definizione un procedimento, ma sono stabiliti dal giudice e non sono conteggiati automaticamente dall'Amministrazione in sede di decretazione.
scusami cercando argomenti inerenti il calcolo dell'equo indennizzo
se con lo stipendio percepito alla data della domanda oppure alla data del decreto
che spesso avviene dopo oltre 10 anni.....
ho trovato questa tua risposta.
potresti spiegarmi meglio il concetto ??
quale tipo di equo indennizzo è indennizzabile a partire dalla data di presentazione di domanda ecc ecc ecc
GRAZIE[/quotl,.'equo indennizzo deve essere calcolato con lo stipendio che si percepisce all'atto del pagamento e non con quello della presentazione della domanda
se con lo stipendio percepito alla data della domanda oppure alla data del decreto
che spesso avviene dopo oltre 10 anni.....
ho trovato questa tua risposta.
potresti spiegarmi meglio il concetto ??
quale tipo di equo indennizzo è indennizzabile a partire dalla data di presentazione di domanda ecc ecc ecc
GRAZIE[/quotl,.'equo indennizzo deve essere calcolato con lo stipendio che si percepisce all'atto del pagamento e non con quello della presentazione della domanda
- antoniomlg
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Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Messaggio da antoniomlg »
AVT8, cosa centra l'indennizzo per "eccesso durata del processo" previsto dalla legge Pinto, conavt8 ha scritto:Quello che va pagato all'atto della domanda e indennizzo per la legge pinto che è cosa divera da indennizzo per patologie
il titolo di questa discussione?
e con il testo della risposta fornita dall'amico ed utente Italiauno61?
la mia ricerca che mi ha portato a questo argomento era circa un equo indennizzo, inteso come da titolo della discussione (NO legge pinto), in liquidazione a distanza di 14 anni dalla domanda, esso viene calcolato e liquidato con la base stipendiale di 14 anni fà?
oppure con un sistema dinamico che tenga conto dello stipendio attuale?
altrimenti il danno è evidente enorme nei confronti del dipendente.
ciao
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
antoniomlg ha scritto:AVT8, cosa centra l'indennizzo per "eccesso durata del processo" previsto dalla legge Pinto, conavt8 ha scritto:Quello che va pagato all'atto della domanda e indennizzo per la legge pinto che è cosa divera da indennizzo per patologie
il titolo di questa discussione?
e con il testo della risposta fornita dall'amico ed utente Italiauno61?
la mia ricerca che mi ha portato a questo argomento era circa un equo indennizzo, inteso come da titolo della discussione (NO legge pinto), in liquidazione a distanza di 14 anni dalla domanda, esso viene calcolato e liquidato con la base stipendiale di 14 anni fà?
oppure con un sistema dinamico che tenga conto dello stipendio attuale?
altrimenti il danno è evidente enorme nei confronti del dipendente.
ciao
L'equo indennizzo va pagato secondo il parametro stipendiale che si ha all'atto del pagamento dello stesso
- antoniomlg
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Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Messaggio da antoniomlg »
L'equo indennizzo va pagato secondo il parametro stipendiale che si ha all'atto del pagamento dello stesso
allora ben venga che impieghino anche 10 anni a liqidare un equo indennizzo.......
....però d'altra parte non capisco perche tutti si lamentano che i ministeri impiegano
così tanto tempo avvolte oltre 10 anni per liquidare un equo indennizzo.????
gradita eventuale riferimento normativo in merito , ed eventuali contenziosi, sentenze e
riscontri da parte di chi ha avuto esperienze diretta.
GRAZIE
....però d'altra parte non capisco perche tutti si lamentano che i ministeri impiegano
così tanto tempo avvolte oltre 10 anni per liquidare un equo indennizzo.????
gradita eventuale riferimento normativo in merito , ed eventuali contenziosi, sentenze e
riscontri da parte di chi ha avuto esperienze diretta.
GRAZIE
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Probabilmente andrà pagato come dice Avt8 però non mi risulta lo facciano veramente.
Il mio del '99, pagato nel 2012 è stato conteggiato con lo stipendio del '99.
Se poi per ogni cosa in questo paese bisogna ricorrere ai giudici stiamo freschi.
Ci sono i regolamenti per tutto però buona parte del diritto viene disatteso a causa di "amministratori" che credono di essere super partes degli interessi altrui.
Saluti
Il mio del '99, pagato nel 2012 è stato conteggiato con lo stipendio del '99.
Se poi per ogni cosa in questo paese bisogna ricorrere ai giudici stiamo freschi.
Ci sono i regolamenti per tutto però buona parte del diritto viene disatteso a causa di "amministratori" che credono di essere super partes degli interessi altrui.
Saluti
Re: Equo Ind. alla data della liquidaz. e non di presentazin
Avresti dovuto contestarlo con ricorso, avanti al t.a.r. con il risultato di vincita al 100%- nel decreto concessivo dell'equo indennizzo alla fine vi e scriitto tempi e modalità del ricorso-Kresura ha scritto:Probabilmente andrà pagato come dice Avt8 però non mi risulta lo facciano veramente.
Il mio del '99, pagato nel 2012 è stato conteggiato con lo stipendio del '99.
Se poi per ogni cosa in questo paese bisogna ricorrere ai giudici stiamo freschi.
Ci sono i regolamenti per tutto però buona parte del diritto viene disatteso a causa di "amministratori" che credono di essere super partes degli interessi altrui.
Saluti
Io nel 1987 ho fatta domanda di equo indennizzo: Nel 1992 sono passato al 7 livello funzionale, e mi fu corrisposto in base al 7° livello che avevo, in quel momento- invece del 6° livello che avevo nel 1987-data della domanda-
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