Procedura di notif. del ricorso e nullità della notifica

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Procedura di notif. del ricorso e nullità della notifica

Messaggio da panorama »

Procedura di notificazione del ricorso e nullità della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Questo ricorso è stato dichiarato dal Tar inammissibile.

1) - Come è noto, l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.

2) - Il terzo comma della medesima disposizione prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Per quel che riguarda i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali, l’applicazione di tale normativa è espressamente ribadita dall’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

3) - È pertanto inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un’Amministrazione statale, che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa.

4) - Nella fattispecie, il ricorso è stato invece depositato presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01646/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Viale Papiniano, 36
contro

Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Lombardia - Comando Provinciale di Sondrio, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento prot. n…… del 2011, emesso dal Comando Provinciale di Sondrio - Legione Carabinieri Lombardia - in data 12.1.2012 e notificato il 18.1.2012, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il …...2011 avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, comminata al ricorrente con atto del ……...2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentito il difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato dal proprio legale presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio, il sig. OMISSIS, carabiniere scelto, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, comminatagli con atto del …...2011.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto la nullità e/o invalidità del provvedimento impugnato per violazione del D.P.R. n. 1199/1971; l’eccesso di potere per difetto assoluto e/o manifesta carenza di motivazione; il difetto assoluto dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 66/2010; la violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo; la nullità e/o invalidità del procedimento disciplinare e del provvedimento impugnato; la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e la violazione del principio del “ne bis in idem”.
La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza in diritto del ricorso, sul pregiudizio connesso all’impossibilità di progredire in carriera.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 30.5.2010 il difensore del ricorrente è stato avvisato dal Collegio circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del codice del processo amministrativo e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per nullità della notifica.

Come è noto, l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
Il terzo comma della medesima disposizione prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Per quel che riguarda i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali, l’applicazione di tale normativa è espressamente ribadita dall’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
È pertanto inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un’Amministrazione statale, che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa.
Nella fattispecie, il ricorso è stato invece depositato presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio, né l’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile per nullità della notificazione.

Nulla per le spese in difetto di costituzione del resistente Ministero.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012


panorama
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Re: Procedura di notif. del ricorso e nullità della notifica

Messaggio da panorama »

Per notizia a quanti non lo sappiano.


L’ avvocato che non deposita il ricorso nei termini deve risarcire il cliente
Cass. sez. civ. sentenza n. 920/2010


La Cassazione ha chiarito che l’avvocato che non deposita in tempo il ricorso per il cliente dovrà pagare il risarcimento del danno e corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria che l’assistito avrebbe potuto ottenere giudizialmente. L’art. 1223 c.c. stabilisce che: "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta" e quindi il risarcimento deve essere idoneo a reintegrare quella perdita patrimoniale che non si sarebbe verificata se il professionista avesse tempestivamente depositato il ricorso.
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Re: Procedura di notif. del ricorso e nullità della notifica

Messaggio da imparziale »

panorama ha scritto:Procedura di notificazione del ricorso e nullità della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Questo ricorso è stato dichiarato dal Tar inammissibile.

1) - Come è noto, l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.

2) - Il terzo comma della medesima disposizione prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Per quel che riguarda i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali, l’applicazione di tale normativa è espressamente ribadita dall’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Se ero io al posto di questo collega che ha fatto il ricorso e dichiarato inammissibile-
Prima avrei denunciato l'avvocato, poi gli avrei richiesto il risarcimento del danno e per terzo,avrei fatto un'èsposto anche all'Ordine delgli Avvocati a cui e iscritto il difensore-
3) - È pertanto inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un’Amministrazione statale, che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa.

4) - Nella fattispecie, il ricorso è stato invece depositato presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01646/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Viale Papiniano, 36
contro

Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Lombardia - Comando Provinciale di Sondrio, non costituito in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento prot. n…… del 2011, emesso dal Comando Provinciale di Sondrio - Legione Carabinieri Lombardia - in data 12.1.2012 e notificato il 18.1.2012, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il …...2011 avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, comminata al ricorrente con atto del ……...2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentito il difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato dal proprio legale presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio, il sig. OMISSIS, carabiniere scelto, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, comminatagli con atto del …...2011.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto la nullità e/o invalidità del provvedimento impugnato per violazione del D.P.R. n. 1199/1971; l’eccesso di potere per difetto assoluto e/o manifesta carenza di motivazione; il difetto assoluto dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 66/2010; la violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo; la nullità e/o invalidità del procedimento disciplinare e del provvedimento impugnato; la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e la violazione del principio del “ne bis in idem”.
La domanda cautelare è stata radicata, oltre che sulla fondatezza in diritto del ricorso, sul pregiudizio connesso all’impossibilità di progredire in carriera.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 30.5.2010 il difensore del ricorrente è stato avvisato dal Collegio circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del codice del processo amministrativo e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per nullità della notifica.

Come è noto, l’art. 11 primo comma R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – nel testo modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 – stabilisce che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
Il terzo comma della medesima disposizione prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Per quel che riguarda i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali, l’applicazione di tale normativa è espressamente ribadita dall’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
È pertanto inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un’Amministrazione statale, che non sia stato ad essa notificato presso l’Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa.
Nella fattispecie, il ricorso è stato invece depositato presso il Comando provinciale Carabinieri di Sondrio, né l’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile per nullità della notificazione.

Nulla per le spese in difetto di costituzione del resistente Ministero.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
Briscola
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Iscritto il: mar set 16, 2014 6:57 pm

Re: Procedura di notif. del ricorso e nullità della notifica

Messaggio da Briscola »

Comunque il ricorso dichiarato Inammissibile per mancata notifica al Ministero della Difesa e' ripresentabile alla Corte dei Conti.
Saluti
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