Riabilitazione Militare

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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trewq

Riabilitazione Militare

Messaggio da trewq »

Scusate potete spiegarmi cosa dice questo paragrafo perchè non riesco a capire!
Se un militare condannato per un reato militare, quindi con sentenza passata in giudicato quando puo' chiedere la riabilitazione militare? Oppure deve anche chiedere quella ordinaria?
Per favore fatemi luce..


C) Riabilitazione militare

La riabilitazione ordinaria non estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti da sentenze di condanna per reati militari (art. 72 c.p.m.p.), che possono essere estinti soltanto dalla riabilitazione militare prevista e disciplinata dagli artt. 42 e ss. del codice penale militare di guerra (11).

Questa, a differenza della riabilitazione comune, non è Fondata sull’accertato ravvedimento del soggetto rilevabile attraverso costanti prove di buona condotta, ma piuttosto sul comportamento o su particolari attività militari dell’interessato che abbiano un significato di riaffermazione dei senso del dovere, della fedeltà e dell’onore.
La riabilitazione militare è infatti concessa, con gli effetti della riabilitazione propria e di quella impropria, potendo essere riferita tanto a provvedimenti di condanna che di proscioglimento:

a) a militari che abbiano conseguito una promozione o altra ricompensa per atti di valore personale compiuti in fatti d’armi o in servizi di guerra;

b) a militari che abbiano compiuto con fedeltà ed onore i propri doveri, pur senza conseguire alcuna delle attestazioni suddette;

c) ai militari che abbiano riportato, nell’adempimento del loro servizio, una invalidità con conseguente riconoscimento a trattamento di pensione.

Per i casi indicati nelle lett. a) e e) la riabilitazione è concessa senza termini; mentre rispetto all’ipotesi riportata alla lett. b) i termini sono colati ragguagliandosi ad un anno ogni trimestre di campagna, anche solo iniziato (art. 43 c.p. militare di guerra).

La riabilitazione militare estende i suoi effetti anche alle condanne per reati comuni, ed è deliberata dal Tribunale militare che pronunziò
l’ultima sentenza (12).

La decisione è comunicata alle autorità giudiziarie, militari ed ordinarie, che pronunziarono i provvedimenti dì condanna o dì proscioglimento; al casellario giudiziale (a mezzo di foglio complementare); al comando militare (del reparto o del distretto) da cui dipende l’interessato.


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