anni passati sospesi dal servizio
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da imparziale »
Se ti destituiscono e non hai maturato il diritto a pensione,( questo e il tuo caso ) sarà fatta la posizione assicurativa INPS, e percepirai al pensione dopo il compimento del 66 anno di età esistente adesso-turillo5 ha scritto:sono un maresciallo arruolato l' 8.1.79, alla data del 5.5.2009 sono stato sospeso dal servizio per motivi penalmente rilevanti, sono in attesa di dimostrare l'estraneità di quanto contestatomi, attualmente percesisco il 50% dello stipendio, in attesa di poter rientrare mi piacerebbe sapere come verranno conteggiati questi 3 anni passati nell' attuale posizione, e se non dovessi piu' rientrare come sarei messo con la pensione? grazie
Se invece hai qualche patologia già ascritta a tab.A dalla 1^ alla 8^ ai diritto alla pensione privilegiata in base alla categoria assegnata- Altrimenti nulla -Ma io ti auguro che tu venga assolto-
Comunque per i miltari il periodo di sospensione e valutato al 50%-
Però in caso di perdita del grado detto periodo non sarà valutato in quanto la perdita del grado decorrerà dalla data dell'inzio della sopsensione cautelare-
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Domenico61 »
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da imparziale »
Se avrai la riforma durante la sospensione,in caso di condanna, e dopo il procedimento disciplinare sarai destuito- siccome estituzione decorre dalla data della sospensione cautelare,ti verrà revocata anche la pensione per dispensa-Domenico61 ha scritto:Salve sono un collega dei cc scusa IMPARZIALe allora è vero solo con la rimozione del grado o la destituzione si perdono i contributi versati al 50x100 durante i cinque anni di sospensione....giusto ma secondo te è più conveniente farsi riformare durante la sospensione ?? sei si riesce ad avere la riforma poi dopo quando ci sarà la sentenza definitiva e la successiva perdita del grado o destituzione cosa succede??? Grazie saluti.-
E di recente di alcuni giorni un Brg,dei CC,sospeso riformato, condannato, e pensione revocata-
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Domenico61 »
Dimmi una cosa io che ho una 7° a tabella "A" riconosciuta dal C.V. avrò diritto alla Pensione privilegiata?? io ho 31 anni effettivi più 5 di riscatto sistema retributivo fino al 31.12.2011 arruolato febbraio 1980.- Grazie Ciao.
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da imparziale »
Si se hai una 7^ categoria già riconosciuta hai diritto a pensione privilgiata in caso di destituzione ,ti spetta il 40% della base pensionabile inerente al tuo ultimo stipendio calcolato in base anche all'anzianitàDomenico61 ha scritto:Ciao Imparziale sono Domenico un Brig dei cc scusa allora in questo caso conviene non muovere niente restare tranquilli e NON farsi riformare aspettare i cinque anni che prima o poi dovranno passare cercare di allungare il processo oltre i cinque anni , cosi ce la possibilità di rientrare in servizio e poi si vedrà......Non conviene farsi riformare durante la sospensione (sempre se ci riesci) dopo perdi tutto anzi devi pure restituire le pensioni percepite ingiustamente ....
Dimmi una cosa io che ho una 7° a tabella "A" riconosciuta dal C.V. avrò diritto alla Pensione privilegiata?? io ho 31 anni effettivi più 5 di riscatto sistema retributivo fino al 31.12.2011 arruolato febbraio 1980.- Grazie Ciao.
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da petit1964 »
Da luglio 2010 la posizione assicurativa rimane in inpdap che è autorizzata a pagare pensione differita,
La salute in primis.
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Domenico61 »
Un vostro parere personale senza impegno visto che siete dei veterani in questa materia NON CONVIENE FARSI RIFORMARE DURANTE LA SOSPENSIONE GIUSTO???? grazie per una vostra risposta.-
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da imparziale »
petit1964 ha scritto:giusto per fare chiarezza, gli anni trascorsi sospesi dal servizio si conteggiano alla metà anche in caso di destituzione per perdita del grado.
Da luglio 2010 la posizione assicurativa rimane in inpdap che è autorizzata a pagare pensione differita,
La salute in primis.
Certo prima la salute-
In caso di destituzione retroattiva,il servizio svolto e considerato servizio di fatto,ed non e utile ai fini pensionsitici- Giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti- I contributi versati per il servizio di fatto,vanno restituiti- Occorre fare istanza all'Amministrazione di appartenenza,che in caso di diniego fare ricorso alla Corte dei Conti che lo accoglierà- Se si fa ricorso senza fare prima la domanda all'amministrazione di appartenenza la Corte dei Conti lo dichiarerà improcedibile-
In quanto nel giudizio pensionistico occorre sempre fare ricorso a seguito di istanza con esito negativo-
Perchè la corte dei conti lo dichiara improcedibile in quanto manca la domanda nel senso che < se facevi domanda può darsi che ti restituiva i contributi e non vi era bisogno del ricorso > Per cui non avendo presentata istanza lo dichiara improcedibile
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Domenico61 »
***Primo Caso Se sei sospeso dal servizio e"" riusciresti"" a farti riformare per patologie sicuramente non dipendente da causa di servizio perché ti trovi in una posizione di "SOSPENSIONE" e riesci a percepire la pensione e il t.f.s. ok va bene cosi ma poi.....alla fine del processo e cioè la cassazione che ti condannerà cosa succede .... perdita del grado-revoca della pensione e restituzione delle pensioni percepite con eventuali interessi...e dovrai aspettare 66 anni per poi prendere la pensione di vecchia.
***Secondo Caso Se l'avvocato e cosi bravo (bravissimo dire) da portare il processo oltre i 5 anni di sospensione allora la situazione cambia e mi spiego ....non farsi riformare durante la sospensione (fare il bravo bambino) aspettare la fine dei 5 anni rientrare in servizio e poi fare tutto quel che si può ....
****Terzo Caso se il processo andrebbe in prescrizione ma è quasi impossibile per noi piccoli uomini sarebbe la MIGLIORE SOLUZIONE....ma ci vuole un miracolo....
A questo punto la valutazione dei casi e soggettiva ognuno può decidere per se....comunque vada siamo fregati ....io personalmente non vedo altre soluzione il nuovo codice penale militare è stato fatto a posto per rovinarci e farcela pagare a tal punto da poter dire tante cose lascio a voi l'immaginazione. A TUTTI IN BOCCA A LUPO se ci sono altre soluzioni che ben vengono scritte grazie.-
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da fulmineacielsereno »
qualora interessasse ai militari sospesi precauzionalmente e con l'intento di raggiungere la pensione elenco quanto segue:
- Art. 920 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
- Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 INPS 1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
1.1 Riscatti ai fini pensionistici
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal
servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di
proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
Autonoma prosecuzione del versamento: l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,
utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata
del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà P_67;il periodo di
riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
Si distinguono in tale ambito i riscatti per le prestazioni ex INADEL dai riscatti per le
prestazioni ex ENPAS
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito
è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni
ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non
retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di
pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione
(anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito
rappresentate.
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata solo in costanza di rapporto di
lavoro ovvero, per il personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
- La domanda
L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. I dipendenti delle Forze
Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.
IN PRATICA CHI E' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE PUò PAGARE IL RISCATTO DEL 50% DEGLI ANNI PASSATI OVVERO PAGARE I CONTRIBUTI VOLONTARI PER QUELLI FUTURI.
SE QUALCUNO VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA ....
Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da Arvaro »
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da fulmineacielsereno »
Ciao AvaroArvaro ha scritto:Precisa la tua risposta. Sn un militare della GdiF sospeso dal servizio. Chiedo il riscatto del 50% non può essere trattenuto dal Tfs? Grazie. Il raggiungimento dei 35 anni deve essere contributivo? Nel senso se ho superato i 40 anni e sette mesi raggiungendo in virtù della sospensione ( esempio ) 33 anni non posso andare in pensione ? Anche se di minore importo? Grazie anticipatamente
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per quanto ho potuto apprendere studiando e dai più informati perchè solo da poco mi trovo nella tua stessa situazione, quando raggiungi i 35 aa e 7 mesi di anzianità, anche se sospeso, maturi il diritto a pensione! Quindi aspettando la finestra mobile puoi presentare la domanda per il pensionamento. Il problema (io sono cc) è che gli anni da sospeso li valutano al 50% e pertanto, prima che si va in pensione - per recuperare il 50% mancante - si deve fare domanda di riscatto e il rateo pensionistico lo si può recuperare al massimo per tre anni.
Poi, certo che le rate del riscatto le si possono pagare col TFS ma solo se fai la domanda di riscatto ed inoltre tieni presente che adesso il TFS ce lo danno dopo il 12° mese la prima rata (fai una ricerca e avrai i periodi giusti) e dopo altrettanto tempo il resto. Quindi bisogna essere realisti in quanto nel momento in cui vai in pensione e hai già fatto domanda di riscatto bisogna pagare il rateo all'INPS e il TFS non ce l'abbiamo salvo che (come da convenzione stipulata dai fetenti banchieri/politici - mi pare unipol - fai una ricerca e lo trovi) chiediamo che ce l'anticipi la banca convenzionata e il servizio non è gratuito.
In conclusione - sono mie deduzioni spero che qualcuno che ne sappia di più possa dare un contributo -:
- non accettare riti alternativi nel processo per raggiungere i 35 aa e 7 mesi di anzianità effettiva;
- dopo i 35 aa e 7 mesi a seconda della finestra mobile fare domanda di pensione e, prima di andarvi ripeto prima di andarmi (affermazione dirigente INPS), fare domanda di riscatto del 50% non versato dell'ultimo triennio e contestualmente accettare la convenzione con una banca per l'anticipo del TFS per pagare i ratei del riscatto.
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Re: anni passati sospesi dal servizio
Messaggio da fulmineacielsereno »
.... certo che poi puoi andare in pensione senza riscattare i 50% non versati, prenderai di meno di pensione. Bisogna valutare quanto costa il riscatto e quanto ti troveresti in più di pensione.Arvaro ha scritto:Precisa la tua risposta. Sn un militare della GdiF sospeso dal servizio. Chiedo il riscatto del 50% non può essere trattenuto dal Tfs? Grazie. Il raggiungimento dei 35 anni deve essere contributivo? Nel senso se ho superato i 40 anni e sette mesi raggiungendo in virtù della sospensione ( esempio ) 33 anni non posso andare in pensione ? Anche se di minore importo? Grazie anticipatamente
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