Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratto

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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marcosantoro

Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratto

Messaggio da marcosantoro »

Gentilissimi colleghi,

complimenti a tutti coloro che hanno avuto l'idea di condividere on line le loro esperienze: il forum è davvero uno strumento utilissimo.

Ho letto moltissimi interventi ma non sono riuscito a trovare una risppsta ai miei quesiti: magari qualcuno di voi potrebbe aiutarmi?

Sono un maresciallo GDF riformato il 29/9/2009 (riforma permanente al servizio militare nella Gdf, idoneo agli impieghi civili). Ho chiesto di passare ai ruoli civili entro 30 giorni dalla riforma ed il passaggio è avvenuto il 26/9/2011.

nella Gdf nessuno mi aveva detto che avrei potuto usufruire della pensione di inabilità con 12 anni di servizio effettivo e 15 di servizio utile...purtroppo avevo troppi problemi e non ho avuto la forza di cercare un aiuto valido..

Grazie a questo meraviglioso mondo che si chiama Internet ho scoperto il
forum di GRNET.IT ed ho capito che avevo il diritto alla pensione, in alternativa al transito.

Adesso vorrei capire se, rinunciando al nuovo ed al relativo stipendio, posso comunque chiedere la pensione: non ho trovato altre notizie in merito sul FORUM.

Mi piacerebbe sapere se esiste davvero, anche per me, la possibilità di
rinunciare agli impieghi civili anche se ho già firmato il contratto di
transito al settore civile.


Sareste così gentili da darmi qualche informazione?

 Sarei enormemente grato a chiunque volesse darmi il suo preziosissimo aiuto.

Purtroppo, dopo tutti i guai che ho passato nella Gdf non ho avuto neanche
dei buoni consigli alla fine del servizio!

Cordiali saluti a tutti ed ancora complimenti ai gestori e partecipanti al forum.


propertytagdell

Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da propertytagdell »

Per quello che so per sentito dire ad altri colleghi che hanno avuto una esperienza simile alla tua, una volta transitati non si puo' piu' rinunciare. L'unico modo per andare in pensione e di non essere piu' idoneo all'impiego civile, ma la cosa risulta alquanto difficile in quanto i parametri di valutazione tra militari e civili sono totatlmente diversi. Comunque non prendere per oro colato quello che io dico ed informati presso il tuo ufficio personale. Se posso permettermi, ti conviene andare in pensione con soli 15 anni di contributi?? Pensi di poter sopravvivere con quello che ti daranno? Ciao in bocca al lupo. Propertytagdell
Alex2010
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da Alex2010 »

propertytagdell ha scritto:una volta transitati non si puo' piu' rinunciare. L'unico modo per andare in pensione e di non essere piu' idoneo all'impiego civile, ma la cosa risulta alquanto difficile in quanto i parametri di valutazione tra militari e civili sono totatlmente diversi.
Confermo quanto dice propertytagdell, la rinuncia doveva avvenire prima della firma del contratto.
propertytagdell ha scritto: Se posso permettermi, ti conviene andare in pensione con soli 15 anni di contributi?? Pensi di poter sopravvivere con quello che ti daranno? Ciao in bocca al lupo. Propertytagdell
Beh con una pensione di 15 anni contributivi di certo non si sopravvive. :(
Però magari con un altra attività in aggiunta la cosa è fattibile. :wink:
marcosantoro

Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da marcosantoro »

Gentili colleghi,

voglio ringraziarvi per il vostro intervento.

Ma vorrei capire una cosa: esiste una norma che nega il dirittola rinuncia alla pensione a seguito di rinuncia al transito dopo la firma del contratto di assunzione agli impieghi civili? io non ne ho trovato ed inoltre non capisco una cosa: se il diritto alla pensione di inabilità (ex art. 52 del Testo Unico sulle pensioni) è stato maturato, non sarebbe discriminatorio che a parità di condizioni c'è chi percepisce la pensione e chi no? non si tratterebbe di un "diritto acquisito"? Premetto che io ignoravo tale diritto al momento della stipula del contratto negli impieghi civili: se mi fosse stato notificato un atto nel quale mi avessero chiesto di scegliere, allora sì che avrei potuto assumermi le conseguenze di una scelta consapevole..

quello che invece è successo a me è cosa ben diversa, ovvero mi hanno solo chiesto di scegliere tra transito e rinuncia, senza comunicarmi con trasparenza i miei diritti!

Se qualcuno di voi ha dei riferimenti normativi a giustificazione dell'impossibilità di percepire la pensione di inabilità dietro rinuncia degli impieghi civili ( pur avendo maturato i requisiti della pensione ex art 52 TU), potrebbe farmi avere gli estremi per favore?

grazie ancora per il vostro aiuto.
Alex2010
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da Alex2010 »

marcosantoro ha scritto: esiste una norma che nega il dirittola rinuncia alla pensione a seguito di rinuncia al transito dopo la firma del contratto di assunzione agli impieghi civili?
Da questo punto di vista non saprei proprio come aiutarti... :( :(
marcosantoro ha scritto: se il diritto alla pensione di inabilità (ex art. 52 del Testo Unico sulle pensioni) è stato maturato, non sarebbe discriminatorio che a parità di condizioni c'è chi percepisce la pensione e chi no? non si tratterebbe di un "diritto acquisito"?
In realtà non si tratta di discriminazione.
Una volta riformato, se ne hai i requisiti, hai diritto alla pensione per infermità.
In alternativa se transiti nel ruolo civile perdi il diritto a pensione per infermità.
Poi come la legge si regola di fronte al diritto di perdita della pensione non saprei proprio dirtelo :(
marcosantoro ha scritto: se mi fosse stato notificato un atto nel quale mi avessero chiesto di scegliere, allora sì che avrei potuto assumermi le conseguenze di una scelta consapevole..quello che invece è successo a me è cosa ben diversa, ovvero mi hanno solo chiesto di scegliere tra transito e rinuncia, senza comunicarmi con trasparenza i miei diritti!
Purtroppo saresti dovuto essere tu ad informarti, per conoscere i tuoi diritti. :(
Peccato, se fossi capitato nel forum un pò prima di sicuro avresti affrontato meglio il tutto, soprattutto come giustamente hai ben detto avresti fatto scelte con più consapevolezza :( :(
Tanto per dirti, io stesso, senza Grnet oggi sarei nella tua stessa identica situazione.....!!!
marcosantoro

Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da marcosantoro »

Ancora non riesco a crederci! L'ufficio del personale non mi ha detto nulla all'epoca ed ora, grazie ad un forum scoperto per puro caso, sto ricevendo tutti i ragguagli che avrei dovuto ricevere da miei ex colleghi! Lo trovo scandaloso..

In ogni caso ho preso un appuntamento in un patronato per chiedere lumi maggiori.

Nel forum ho letto l'intervento di un utente che si chiama "alexander212" il quale afferma di conoscere un poliziotto riformato, transitato ai ruoli civili e che avrebbe fatto quello che voglio fare io, ovvero chiedere la pensione rinunciando al nuovo impiego. ecco il link: http://forum.grnet.it/impiego-civile-f6 ... t4879.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Mi piacerebbe chiedere delle info a questo collega, ma non riesco a mettermi in contatto con lui attraverso gli strumenti del forum: potreste aiutarmi, se qualcuno di voi conosce Alexander212 ?

In ogni caso lascio anche la mia email : 3389932903@vodafone.it

Mi piacerebbe parlare con Alexander212 o con chiunque altro si trovi nella mia condizione.

Grazie a tutti per l'aiuto, sono davvero senza parole.
Alex2010
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da Alex2010 »

marcosantoro ha scritto: Ancora non riesco a crederci! L'ufficio del personale non mi ha detto nulla all'epoca ed ora, grazie ad un forum scoperto per puro caso, sto ricevendo tutti i ragguagli che avrei dovuto ricevere da miei ex colleghi! Lo trovo scandaloso..
Non scandalizzarti troppo :shock: :shock:
Lo so che sembra assurdo ma pare che una buona parte delle notizie che girano fuori da questo forum siano quantomeno discutibili....pensa un pò come siamo messi.... :?: :?: :?: :?:
marcosantoro ha scritto: Nel forum ho letto l'intervento di un utente che si chiama "alexander212" il quale afferma di conoscere un poliziotto riformato, transitato ai ruoli civili e che avrebbe fatto quello che voglio fare io, ovvero chiedere la pensione rinunciando al nuovo impiego.
Da quanto ne so io non è possibile.
L'unica possibilità riguarda ottenere il riconoscimente della totale inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art.2, comma 12, legge 335/95).
mauriziocancer
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da mauriziocancer »

Concordo per quanto attiene l'utilità di questo forum. Ci diamo una mano, perchè volenti o nolenti, siamo più o meno nella stessa barca, e devo dire che le notizie non filtrano dagli Enti preposti per una serie di motivi.
Io ho 20 anni di servizio di cui 12 da militare, e 8 da civile. Appartengo al comparto Marina.
Un mio consiglio sarebbe, qualora tu ne avessi intenzione, avviare l'iter per un demansionamento o comunque riaprire il tutto con la Comissione medica ospedaliera.
Magari perchè puoi provare che la tua patologia si è aggravata, per esempio.
Allora potresti addivenire ad una variazione dei parametri per l'idoneità all'impiego civile.
Però su due piedi trattandosi di contratto, esso non può essere rescisso in ogni momento? :?: :?:
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spartagus
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da spartagus »

Ciao ho letto quello che hai scritto, io sono un reduce dei ruoli civili transitato dopo 26 anni di servizio nei carabinieri mi so fatto riformare dai ruoli civili quasi quattro anni dopo ho approffittato del mio trapianto di fegato e quando sono andtato al C.M.O ho accusato stato disturbo della personalita con stato ansioso da post operazione e dopo quasi un anno mi hanno messo inidoneo a qualsiasi attivita la vorativa,io ti consiglio di rimanere nei ruoli civili visto l'eta di lavoro che hai per lo meno quando vai in pensione prenderai una discreta pensione auguri non afflliggerti e vai avanti
marcosantoro

Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da marcosantoro »

Prima di tutto grazie a tutti per i vostri interventi.

In effetti, sto pensando che qualora non dovesse essere possibile chiedere la pensione maturata ex art. 52 Testo Unico Pensioni (come militare) posso provare a chiedere quella ex art. 42 T.U. cit.

In effetti, avendo maturato 15 anni effettivi di servizio (tra i 12 di servizio gdf, 2 di aspettativa speciale in attesa del transito, e 1 di servizio nei ruoli civili), ricadrei comunque nel disposto dell'art. 42 T.U. a condizione di farmi dispensare anche dal servizio civile (non necessariamente con l'inabilitá assoluta ad ogni attività lavorativa, ex art.2, comma 12, legge 335/95).

in tal modo, pur non usufruendo di una grande pensione di inabilitá, sarei libero di fare un lavoretto per arrotondare.., come faceva giustamente notare alex2010.

In pratica, se la patologia con la quale sono stato riformato (No dipendente da c.s.) si dovesse aggravare in costanza di servizio presso il nuovo impiego civile, potrei chiedere la riforma anche per quest'ultimo, attraverso la commissione di Verifica competente: in pratica gli anni di servizio nella gdf si possono cumulare con quelli nel nuovo impiego, oppure no? Io credo di si, voi che ne pensate?

Mi piacerebbe confrontarmi con le vostre esperienze in tal senso, anche con Mauriziocancer, a cui esprimo tutta la mia solidarietà.

A presto
panorama
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Re: Rinuncia agli impieghi civili dopo la firma del contratt

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO Parzialmente. Questo apre sicuramente la strada a tanti contenziosi.
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1) - parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa).

2) - Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente.

3) - La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

4) - Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

5) - Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare;

6) - Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

7) - Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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CAMPANIA SENTENZA 475 09/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 475 2014 PENSIONI 09/05/2014



SENTENZA 475/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 60492/PM del registro di segreteria depositato in data 22-04-2009 dal sig. A. M., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Depretis n. 62, contro la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014 l’avv. Carlo Grasso in difesa del ricorrente, che riportandosi integralmente agli scritti difensivi ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata dal A. M. il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa). Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo di vedersi riconosciuto il diritto a percepire pensione privilegiata almeno di ottava categoria tabella A con decorrenza dalla data del congedo.

Il Ministero della Difesa, che si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha inviato il fascicolo pensionistico di A. M. e nota difensiva (richiamata e confermata in nota pervenuta il 06-05-2014, in cui viene altresì fatta subordinata istanza di applicazione della decisione n. 6/2008/QM delle SS.RR. contabili nel caso di accoglimento del ricorso), in cui ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo di aver legittimamente operato nell'esprimere l'impugnato diniego.

In memoria difensiva integrativa pervenuta il 28-04-2014 parte attrice ha ulteriormente argomentato circa la spettanza al A. M. del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, formulando istanza subordinata di acquisizione di CTU medico-legale e chiedendo, altresì, l'attribuzione, in riferimento ai ratei pensionistici arretrati, degli oneri accessori come da decisione n. 10/2002/QM delle SS.RR. contabili.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto dal A. M. per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

Al riguardo occorre fare riferimento al complesso normativo costituito dagli artt. 130 e seguenti del DPR 1092/1973, che regolano il cumulo tra pensione per il rapporto pregresso e trattamento di attività.

In particolare, l’art. 130 dispone che “è ammesso il cumulo , salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali…”.

Il successivo art. 133 afferma, al primo comma, che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”, specificando, al secondo coma, che tale divieto opera nei casi di: “a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

Ne consegue che in materia di pensioni ordinarie l’esistenza di una relazione genetica di derivazione del nuovo rapporto con quello precedente esclude la cumulabilità dei relativi trattamenti economici (di attività e di pensione) e comporta la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Quanto, invece, ai trattamenti privilegiati, l’art. 139 dello stesso DPR n. 1092/1973 dispone che “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

L’articolo da ultimo citato, quindi, prevede una deroga al principio del divieto di cumulo come sopra specificato, consentendo di cumulare il trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività nel caso in cui il rapporto di attività sia “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione .

In altre parole, mentre per l’art. 133 la relazione genetica di derivazione tra vecchio e nuovo rapporto esclude in ogni caso il cumulo per le pensioni ordinarie, per le pensioni privilegiate la norma di cui all’art. 139 consente la cumulabilità dei due trattamenti, subordinando la deroga al divieto alla condizione della “diversità”.

Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

In sostanza -argomenta la citata sentenza delle Sezioni Riunite- “rapporto diverso non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, laddove la diversità “va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”.

Pertanto, ai fini della decisione della controversia, va valutato se fra i servizi svolti da A. M. alle dipendenze del Ministero della Difesa (in E.I. come Caporal Maggiore fino al 28-09-2005 e poi nel ruolo civile come di Operatore di Amministrazione dal 01-03-2007) vi sia (o meno) il suddetto rapporto di derivazione, e, dunque, di non diversità -come sostenuto dall'Amministrazione resistente- che esclude, ai sensi delle surriportate disposizioni, la possibilità di cumulare la pensione privilegiata riferita al servizio svolto da militare e la retribuzione percepita quale dipendente appartenente al personale civile.

Orbene, nel contratto di lavoro stipulato da A. M. con il Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Civile per esservi assunto come Operatore di Amministrazione con decorrenza 01-03-2007, è espressamente chiarito che per l'odierno ricorrente “è stato autorizzato il transito nel personale civile della Difesa -ai sensi della legge 28.07.1999 n. 266- …” e del D.E.L. del 18-04-2002 conseguentemente adottato. Quindi, il A. M. rientra nella previsione dell'art. 1 del D.E.L. citato, a tenore del quale:

“1) Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2) Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata”.

In effetti, A. M. è stato congedato dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore con decorrenza 28-09-2005 in virtù del p.v. Mod. ML/B n. 737 del 28-09-2005 della CMO di Napoli che gli ha diagnosticato “1) Disturbo ansioso e note depressive in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva e labile; 2) pregresso trauma distorsivo del rachide cervicolombare e della spalla dx; 3) esiti stabilizzati di microdistacco osseo dalla base della falange prossimale I dito piede sx da pregresso trauma contusivo”, riconoscendolo non idoneo permanentemente in modo assoluto al S.M.I. e da collocare in congedo assoluto, ma altresì, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa.

Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare; del resto, la fattispecie rileva nella previsione della lettera c) dell’art. 133 d.P.R. n. 1092 /1973 che espressamente contempla la “nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari”, essendo presupposta, ai fini dell’accesso al ruolo del personale civile, l’appartenenza all’Amministrazione della Difesa, come espressamente disposto dall’art. 1 del D.E.L. del 18-04-2002 precedentemente riportato.

Nondimeno, lo stesso contratto stipulato in data 01-03-2007 per il transito del A. M. nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa -dianzi menzionato- chiarisce che egli è “tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della professionalità rivestita …” e che “Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro – comparto personale dipendente dai Ministeri …”; quindi, egli viene a trovarsi, quale dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, in una condizione affatto diversa da quella militare da cui proviene, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della Difesa, come, del resto, giustamente evidenziato da parte attrice nella memoria integrativa presentata il 28-04-2014.

Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Su tale principio è da tempo assestata la giurisprudenza della Corte dei Conti, sia di prime cure (cfr. Sez. Giur. Lazio, 1550/2006; Sez. Giur. Toscana, n. 701 e n. 1311 del 2001; Sez. Giur. Puglia, 875/2001) che di appello (cfr. Sezione II Centr. Appello, 239/A/1999 e 348/A/2000).

Nel caso di specie, pertanto, devesi riconoscere la cumulabilità del trattamento di attività connesso al servizio svolto come Operatore Amministrativo con il trattamento privilegiato ordinario eventualmente da conseguire in collegamento con il precedente rapporto di servizio militare (Sez. Giur. Emilia Romagna, sentenza n. 2071/2010).

Per l'effetto: l'istanza di P.P.O. dell'interessato del 14-01-2008 avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dall'Amministrazione della Difesa, che avrebbe dovuto conseguentemente azionare il prescritto procedimento inteso all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni normative regolanti l'attribuibilità della richiesta pensione di privilegio.

Pertanto, la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, non dà luogo a censure di merito, in quanto le infermità per cui l'ex Caporal Maggiore ha chiesto pensione privilegiata, non è stata affatto constatata nei termini e nei modi prescritti dalle suddette norme; ai sensi delle quali, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, di modo che deve disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa perché esamini l'istanza pensionistica presentata il 14-01-2008 dall'odierno ricorrente nel senso dianzi precisato, ovvero mediante verifica della sussistenza (o meno) dei requisiti richiesti ex lege, previa naturalmente valutazione dell'ammissibilità (o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa.

Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso n. 60492/PM, promosso dal signor A. M., e per l'effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata il 14-01-2008.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014.

IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 09/05/2014

Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)
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