COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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GRISETA GIUSEPPE

COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

Messaggio da GRISETA GIUSEPPE »

Il sottoscritto è un Sottufficiale effettivo ed in servizio presso un ente dell'Esercito Italiano.
A seguito di ispezione amministrativa effettuata nel 2009, da una commissione di verifica della F.A., è risultato che numerosi appartenenti ad un reparto hanno fruito di una indennità accessoria senza averne diritto (per gli addetti ai lavori mi riferisco all'indennità del compenso forfettario di impiego "CFI" che, come sancito, spetta in sostituzione dell'indennità di lavoro straordinario per coloro che partecipano ad attività operative ed addestrative, svolte al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, che durano per oltre 48 ore e che giornalmente si prolungano oltre il normale orario di servizio. Per informazione l'indennità giornaliera feriale del CFI è di circa 70,00 Euro lordi mentre 1 ora di lavoro straordinario e di circa 15,00 Euro lordi).
La citata ispezione amministrativa accertò che per numerosi dipendenti era stata elargita l'indennità del CFI senza che costoro ne avessero maturato il diritto.
Di conseguenza fu in seguito disposto che anche per altri reparti fosse accertata l'eventuale errata corresponsione, affidando il compito della verifica ad una commissione di accertamento interna alla F.A.
Tale commissione ha effettuato il controllo è ha determinato che si procedesse al recupero delle somme indebitamente percepite per coloro che non avevano maturato il diritto o per coloro per i quali non si desumeva di opportuna documentazione amministrativa probante.
Il sottoscritto è risultato in questa ultima casistica, ovvero ha sempre realmente maturato il diritto ad usufruire dell'indennità del CFI. Ovvero ha partecipato ad attività operative ed addestrative, svolte al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, per oltre 48 ore e che giornalmente si sono protratte oltre il normale orario di servizio. Purtroppo la mia amministrazione, non essendo stata in grado di produrre la necessaria documentazione mi ha notificato di dover procedere al recupero di circa 2.000,00 Euro.
A seguito di tale notifica il sottoscritto, per proprio conto, è riuscito invece a procurare e presentare per iscritto tutta la documentazione amministrativa che determinava il diritto a percepire l'indennità in parola, ma la mia amministrazione ha successivamente e "candidamente" comunicato che, pur constatando la validità di tale documentazione, riteneva opportuno "ORA PER ALLORA", procedere al recupero, dell'indennità corrisposta (come detto 2.300,00 Euro) e conguagliarmi con la corrispettiva indennità di lavoro straordinario che corrisponde, ad oggi nel 2012, a circa 600,00 Euro. Per le vie brevi mi è stato anche prospettato che, qualora dovessi effettuare un ricorso amministrativo, le spese dello stesso sarebbero superiori alla cifra contestata e, pertanto mi conviene pagare la cifra contestata senza tante cerimonie.
Secondo la Vostra opinione cosa mi conviene fare? E' il caso di procedere con un ricorso verso l'amministrazione in questione, o sarebbe più opportuno procedere con un ricorso al Presidente della Repubblica. Oppure, vista la palese arroganza e la presunta impunibilità dei responsabili del procedimento amministrativo in questione, non vi sembra che ci potrebbero essere gli estremi per procedere "ad personam" verso i responsabili del procedimento?
Sperando di essere stato sintetico e comprensibile rimango fiduciosamente in attesa di Vostre comunicazioni e, qualora necessario, mi riservo di produrre tutta la documentazione necessaria.


rossella
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Re: COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

Messaggio da rossella »

Caro Giuseppe la problematica del CFI è stata trattata da me con due ricorsi al TAR Sicilia e vinti entrambi...l'ultimo registrato l'11 maggio 2012... N. 00945/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
::::::::::::::::::::::::::omiss==========
contro
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Guardia di Finanza di Palermo - Comando Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0276309/09, emesso in data 27.4.2009 dal Comando Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo della Guardia di Finanza di Palermo, notificato a mezzo posta in data 30.4.09, con il quale la predetta amministrazione ha rigettato l’istanza avanzata dai ricorrenti alle amministrazioni resistenti in data 27/02/2009, e tendente ad ottenere il pagamento del compenso forfettario di impiego (CFI) per i servizi antimmigrazione svolti in quel di Lampedusa;
- della Circolare n. 279000 emessa in data 26 agosto 2004 dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;
NONCHÉ' PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
dei ricorrenti al pagamento del compenso forfetario di impiego per i servizi espletati;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
delle Amministrazioni intimate al pagamento in favore dei ricorrenti della somma dovuta ed accertata in giudizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista l’ordinanza cautelare n. 722 del 17 luglio 2009;
Viste la memoria e la documentazione depositata dalla resistente amministrazione;
Visto il verbale della sessione preliminare del 19.01.2012;
Vista la memoria conclusiva depositata dai ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del 20 aprile 2012 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto che:
- con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti - tutti militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza - espongono di avere chiesto all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione del compenso forfetario d’impiego per il servizio di contrasto all’immigrazione clandestina via mare in Lampedusa, espletato in periodi vari, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 86/2001;
- con l’impugnata nota del 27.04.2009 il Reparto Tecnico Logistico amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza ha dato atto dell’effettivo svolgimento del predetto servizio da parte dei militari, nonché della mancata remunerazione del compenso forfetario di impiego, in quanto sostituita, per mancanza di copertura finanziaria, con il pagamento del compenso per lavoro straordinario e/o con l’eventuale esercizio del diritto alla fruizione di riposo compensativo;
- censurano la predetta determinazione, e la presupposta circolare esplicativa, per 1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 della l. n. 86/2001. Violazione del criterio gerarchico tra fonte superiore e fonte inferiore 2) Violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2 l. n. 241/90). Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione dei provvedimenti impugnati. Irragionevolezza.
- chiedono, quindi, l’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria del diritto ad avere corrisposto il compenso forfetario per i servizi resi, con condanna dell’amministrazione al pagamento di detto compenso con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze;
- con ordinanza cautelare n. 722 del 17 luglio 2009 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del periculum in mora;
- in data 30.12.2011-02.01.2012 la resistente amministrazione ha depositato documenti e memoria difensiva, sostenendo l’infondatezza del ricorso, avuto riguardo sia alla mancanza di copertura finanziaria; sia alla effettiva corresponsione, in favore dei ricorrenti, del compenso per lavoro straordinario;
- alla sessione preliminare tenutasi in data 19 gennaio 2012, parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla decisione ex artt. 72 e 74 c.p.a.;
- con memoria conclusiva i ricorrenti hanno ribadito le argomentazioni esposte, soffermandosi sulla differente natura del compenso forfetario richiesto, rispetto al compenso per lavoro straordinario e all’eventuale fruizione del riposo compensativo; insistendo, quindi, per l’accoglimento del ricorso;
- alla pubblica udienza del 20 aprile 2012, presenti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che:
- preliminarmente, il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi degli artt. 72 e 74 c.p.a. ed adottata in esito alla sessione preliminare sopra menzionata e alla pubblica udienza del 20 aprile 2012, costituendo oggetto del presente giudizio la questione, unica, se la normativa di settore consenta di non corrispondere ai militari della Guardia di Finanza, impegnati in operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina, il c.d. compenso forfetario d’impiego (CFI), disciplinato dall’art. 3 della l. n. 86/2001, a causa della carenza delle risorse finanziare assegnate;
- nel merito, il ricorso è fondato;
Ritenuto, in particolare, che:
- la questione è stata più volte affrontata dalla Sezione (v. sentenze nn. 381, 1520, 2009 e 2010 del 2006, nonché 551 del 2007), nel senso che:
a) l’art. 3, commi 1 e 2, della l. n. 86/2001 stabilisce che al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro - nel cui ambito è riconducibile l’attività svolta dai ricorrenti - è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo;
b) è principio consolidato quello per cui alla prestazione di un’attività lavorativa debba corrispondere la retribuzione per questa fissata ex ante, e che, pertanto, a fronte di una attività effettivamente espletata, e nei limiti in cui ciò sia accertato, debba corrispondersi per intero la retribuzione prevista dall’art. 3 della l. n. 86/2001 per la tipologia di servizio ivi previsto;
- l’amministrazione resistente sostiene che la norma invocata (art. 3, comma 5), facendo espresso riferimento all’ambito delle risorse assegnate, porrebbe un chiaro limite all’erogazione del ridetto compenso forfetario, individuabile nella mancanza di capienza finanziaria; sicché, al verificarsi di tale evenienza, il compenso previsto sarebbe sostituibile con quello per lavoro straordinario e/o con il diritto alla fruizione del cd. riposo compensativo;
- la prospettazione della resistente amministrazione non può trovare accoglimento, per le considerazioni espresse dal giudice di appello – che il Collegio condivide, e dalle quali non ravvisa ragioni, nel caso di specie, per discostarsi – secondo cui “…l’indennità in questione è qualificata dalla legge come sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo.
L’indennità compensativa, in altre parole, rappresenta una metodica retributiva nella quale sono assorbiti sia la remunerazione per il lavoro straordinario effettuato, peraltro in campo operativo, sia il connesso recupero.
Se l’indennità adempie, per esplicito dettato normativo, tale duplice funzione, non è certo dato all’Amministrazione disarticolare un istituto unitario quale configurato dal legislatore per attribuirgli una duplice e differenziata valenza, così da potersene valere per non corrispondere in concreto l’oggetto della specifica previsione.” (C.g.a. in sede giurisd., 20 dicembre 2010, n. 1510);
- ritiene il Collegio di dovere aggiungere - nel rinviare, per esigenze di sinteticità, alla motivazione di detta decisione - che significativi indici normativi sorreggono la prospettazione di parte ricorrente, come ulteriormente chiarito con la memoria conclusiva, nel senso della irrilevanza dei limiti delle risorse finanziarie, e della non sostituibilità del compenso specifico con altro tipo di emolumenti, in quanto:
a) l’art. 3 della l. n. 86/2001 già nella rubrica fa riferimento a “specifici compensi…in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro”;
b) il comma 1 del medesimo art. 3 stabilisce che detto personale, in quanto impegnato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti;
c) il successivo comma 4 contiene una regolamentazione ad hoc per l’impiego del personale in tali specifiche attività, proprio in virtù della già dichiarata inapplicabilità – prevista dal comma 1 - delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e dei connessi istituti;
d) il successivo comma 5 prevede per l’effettivo espletamento di tali compiti uno specifico compenso, interamente e chiaramente sostitutivo del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, e incompatibile ex lege con questi due ultimi istituti; ciò, anche in quanto la corresponsione del compenso forfetario prescinde - nei limiti temporali chiaramente indicati dal citato art. 3, comma 4 - dal computo delle ore lavorative, in quanto agganciata alla peculiare attività svolta dal personale interessato;
- per quanto attiene, invece, alla eccepita carenza di capienza finanziaria e al rispetto degli accordi raggiunti nei limiti della programmazione, come chiarito dal C.g.a. nella citata decisione, “…i destinatari di tale previsione non sono i soggetti chiamati all’espletamento del servizio, ma i Comandi e gli organismi dai quali quelli dipendono e che sono, per l’effetto, abilitati a disporre le attività operative tenendo presenti il limite delle risorse assegnate.
Ove tale limite sia superato per imprescindibili esigenze operative, ciò non può evidentemente incidere negativamente sui militari operanti, ai quali si richiederebbe in definitiva l’adempimento di un servizio straordinario di tale importanza senza ipotizzare alcuna effettiva controprestazione.
Il che si appaleserebbe in contrasto con il principio di proporzionalità che, come variante logica di quello di ragionevolezza, è alla base dell’intero sistema giuridico… (C.g.a. n. 1510/2010 cit.);
- calando le su esposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, rileva il Collegio che:
a) costituisce circostanza incontestata che i ricorrenti hanno espletato l’attività remunerata ex lege con il compenso forfetario (CFI), come, del resto, si desume chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla stessa P.a. (v. all. 5 depositato il 30.12.2011);
b) la presunta incapienza delle risorse a ciò destinate nell’apposito capitolo di bilancio, posta alla base degli atti impugnati, oltre a non avere incidenza sui lavoratori per quanto appena chiarito, non è stata neppure provata dall’amministrazione in questa sede;
c) i militari hanno, quindi, espletato un servizio, per il quale la normativa nazionale prevede la corresponsione di uno specifico tipo di compenso, non surrogabile con altri istituti, la cui applicazione è stata espressamente esclusa (cfr. art. 3, comma 1, l. n. 86/2001);
- naturalmente, l’eventuale intervenuta corresponsione di compensi per lavoro straordinario costituirà oggetto di apposito conguaglio con le somme da corrispondere a titolo di compenso forfetario;
Ritenuto, conclusivamente che:
- alla luce delle superiori argomentazioni, ed in considerazione di ovvie esigenze di uniformità di trattamento tra personale addetto ad analoghi servizi, il ricorso è fondato e va quindi accolto, con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista ex lege, nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile, maggiorata degli interesse legali per le somme ancora non corrisposte, e con la conseguente condanna al relativo pagamento dell’Amministrazione intimata;
- quanto alla contestuale domanda di rivalutazione monetaria e di interessi legali, trova applicazione il D.M. 1.9.1998, n. 352, per cui, in presenza del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36 della l. n. 724/1994, spetta la liquidazione degli interessi al tasso legale, ove superiore alla rivalutazione maturata nello stesso periodo considerato; ovvero quest'ultima, nell'ipotesi opposta;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista dall’art. 3 della n. 86/2001 nei limiti del lavoro effettivamente svolto e con esclusione del cumulo con altra indennità eventualmente erogata e con essa incompatibile, con interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo secondo quanto pure in motivazione precisato;
2) per l’effetto, condanna la resistente Amministrazione al relativo pagamento in favore dei ricorrenti;
3) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in favore di essi ciascun ricorrente, in € 1.000,00 (euro mille\00) oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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