Distacco per mandato elettorale D.Lgs. n. 267/2000
Inviato: mer mag 09, 2012 6:03 pm
Per opportuna notizia.
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il Tar ha precisato anche:
1)- In estrema sintesi, con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione, nel valutare la nuova domanda di distacco del ricorrente, ha ritenuto di negare la richiesta e, nella comparazione dell’interesse del dipendente a svolgere adeguatamente il proprio mandato e dell’esigenza dell’Amministrazione di organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali, ha ritenuto di dare la prevalenza all’interesse pubblico a non distogliere il personale in servizio presso la sede di OMISSIS, anche in ragione del fatto che la distanza di meno di settanta chilometri intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS non era tale “da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo”.
Il resto potete leggerlo in sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gialloreto, con domicilio eletto presso Marco Febbo in Pescara, via Italica, 49;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento 3 settembre 2009, n. GDAP-………-2009, con il quale il Direttore dell’Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta del ricorrente di essere assegnato presso la Casa circondariale di Pescara ed ha considerato decaduto il precedente provvedimento di assegnazione temporanea del ricorrente;
- del provvedimento 11 settembre 2009, n. ……/PP/09/Pers., con il quale il Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non ha accolto la richiesta di distacco del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 17 dicembre 2009, n. 304, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Laura Di Tillio, su delega dell'avv. Giuseppe Gialloreto, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, con decreto del 13 luglio 2004 del Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è stato distaccato presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
A seguito della sua rielezione a tale carica lo stesso ha chiesto il 20 giugno 2009 il rinnovo del distacco per mandato elettorale, ma il Direttore dell’Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con note del 14 e del 28 agosto 2009 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento del distacco, individuati, tra l’altro, nel fatto che la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
Tali ragioni sono state ribadite con provvedimento 3 settembre 2009, n. GDAP-……..-2009, con il quale il Direttore dell’Ufficio del personale ha precisato che il dipendente non aveva più titolo a permanere presso la Casa circondariale di Pescara, per cui avrebbe dovuto fare immediato rientro presso la Casa di reclusione di OMISSIS.
Con provvedimento 11 settembre 2009, n. ……/PP/09/Pers., il Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha, pertanto, respinto la richiesta di distacco del ricorrente per mandato amministrativo, accogliendo, peraltro, la provvisoria richiesta di distacco del dipendente (fino al 31 dicembre 2009) per gravi motivi familiari.
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:
1) che, in violazione degli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non era stata esaminata “con criterio di priorità” la richiesta del lavoratore di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo;
2) che il ricorrente, essendo già distaccato presso la Casa circondariale di Pescara, non avrebbe potuto essere trasferito presso la Casa di reclusione di OMISSIS;
3) che non erano stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti nell’ambito del Comune di OMISSIS;
4) che presso la Casa circondariale di Pescara vi sono gravi carenze di organico;
5) che già era stata accolta la precedente domanda di distacco;
6) che il rifiuto del distacco era stato determinato dall’incarico di segretario provinciale per la provincia di Pescara dell’UGL FN Polizia Penitenziaria.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 9 marzo 2012.
Il Ministero della Giustizia si è costituito, depositando in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.
.
DIRITTO
1. - Con gli atti impugnati - come sopra esposto - è stata respinta la richiesta del ricorrente, in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, di essere distaccato presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
Tale diniego è nella sostanza motivato con riferimento al fatto che la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
Tale motivazione posta a sostegno degli atti impugnati si sottrae, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte con il gravame.
Con tali doglianze, invero, l’istante si è lamentato del fatto che:
1) la sua richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo non era stata esaminata “con criterio di priorità”, come previsto dagli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2) essendo già distaccato presso la Casa circondariale di Pescara, si era, in realtà disposto il suo trasferimento presso la Casa di reclusione di OMISSIS, vietato dalla predetta normativa;
3) non erano stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti nell’ambito del Comune di OMISSIS;
4) presso la Casa circondariale di Pescara vi erano gravi carenze di organico;
5) già era stata accolta la precedente domanda di distacco;
6) il rifiuto del distacco era stato determinato dall’incarico di segretario provinciale per la provincia di Pescara dell’UGL FN Polizia Penitenziaria.
2. - Tali censure, come già detto, non sono fondate.
Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dispone testualmente all’art. 78, n. 6, nella parte che qui interessa che “gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato” e che “la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.
Ora, interpretando tale normativa la giurisprudenza ha costantemente precisato che il dipendente pubblico non è titolare di un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, ma solo di un interesse qualificato, in quanto l’Amministrazione, in sede di decisione sull’istanza di trasferimento, risulta investita di un ampio potere discrezionale. La pretesa del dipendente, pertanto, deve essere contemperata con interessi che assurgono, in ultima analisi, a pari rilievo costituzionale, per cui l’interesse del dipendente al corretto e pieno svolgimento del proprio mandato elettorale non può non tener conto del canone di buona amministrazione e quindi dell’esigenza per l’Amministrazione di programmare e organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali.
L’avvicinamento costituisce, pertanto, un beneficio soggetto a varie condizioni e naturalmente può trovare applicazione soltanto tenendo conto del servizio pubblico che i dipendenti pubblici espletano (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 1 dicembre 2011, n. 9479). Peraltro, le eventuali gravi ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza debbono essere adeguatamente rappresentate e motivate (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2465).
Questa stessa Sezione, con sentenza 20 luglio 2011, n. 450, ha inoltre al riguardo già precisato che mentre vige un divieto assoluto di trasferimento dei dipendenti durante il mandato elettorale, l’avvicinamento costituisce un beneficio che può essere concesso in via temporanea; pertanto, il dipendente pubblico può ottenere la semplice assegnazione temporanea presso l’ente locale, ma non ha il diritto ad ottenere il trasferimento definitivo nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale, in quanto i trasferimenti definitivi debbono seguire nel pubblico impiego una precisa graduatoria, in cui vengono coinvolti anche gli altri soggetti che ne hanno fatto domanda.
In estrema sintesi, la normativa in questione non attribuisce al dipendente pubblico un diritto soggettivo, ma solo un interesse soggettivo al trasferimento nella sede ove svolge il mandato amministrativo, che può essere concesso anche in via temporanea. E, come tutti gli atti discrezionali, gli atti con il quali il trasferimento, anche temporaneo, viene negato debbono essere adeguatamente motivati, con possibilità da parte di questo Giudice di valutarne la sufficienza e la congruità.
3. - Ciò detto, deve meglio puntualizzarsi in punto di fatto che il ricorrente, in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, era stato distaccato nel 2004 presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
A seguito della sua rielezione a tale carica lo stesso ha chiesto nel giugno 2009 il rinnovo del distacco per mandato elettorale, ma con gli atti impugnati è stato negato il rinnovo del distacco in quanto la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
In estrema sintesi, con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione, nel valutare la nuova domanda di distacco del ricorrente, ha ritenuto di negare la richiesta e, nella comparazione dell’interesse del dipendente a svolgere adeguatamente il proprio mandato e dell’esigenza dell’Amministrazione di organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali, ha ritenuto di dare la prevalenza all’interesse pubblico a non distogliere il personale in servizio presso la sede di OMISSIS, anche in ragione del fatto che la distanza di meno di settanta chilometri intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS non era tale “da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo”.
4. - Fatte tali premesse, deve evidenziarsi che i predetti motivi di gravame non sono fondati.
Dall’esame degli atti si rileva, invero, innanzi tutto che - contrariamente a quanto ipotizzato con la censura sopra indicata al n. 2 - non era stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la Casa di reclusione di OMISSIS, vietato dalla predetta normativa, ma si era, al contrario, negato il distacco della stesso da OMISSIS a OMISSIS; il precedente distacco temporaneo era, infatti, terminato con la scadenza del precedente mandato elettorale.
Inoltre, da quanto sopra esposto emerge che la domanda di trasferimento temporaneo era stata adeguatamente esaminata nel rispetto degli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ritenendosi prevalente l’interesse pubblico a non disporre modifiche all’esistente organizzazione degli uffici in questione, entrambi con organico solo parzialmente ricoperto. Dagli atti causa si rileva, invero, che se è pur vero che presso la Casa circondariale di Pescara vi erano gravi carenze di organico, uguali carenze di organico vi erano pure presso la Casa di reclusione di OMISSIS.
Mentre non appare idonea ad inficiare la legittimità degli atti impugnati la circostanza che cinque anni prima era stata accolta una precedente domanda di distacco. La censura di contraddittorietà, invero, non sembra pertinente ove si consideri il notevole lasso di tempo intercorso tra i due provvedimenti e le diverse situazioni di fatto esistenti alla data dell’adozione di tali atti.
Né appare rilevante la circostanza, denunciata al predetto n. 3, secondo la quale non sarebbero stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti dal dipendente nell’ambito del Comune di OMISSIS, in quanto per un verso il dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio nei giorni in cui lo stesso è impegnato (ed anche nel giorno successivo nelle ipotesi in cui la seduta del consiglio comunale di protragga oltre la mezzanotte) e, per altro verso, la ridotta distanza tra la sede di servizio e quella ove viene svolto il mandato elettorale, percorribile in meno di un’ora, consente allo stesso di poter svolgere adeguatamente i vari incarichi che gli sono stati conferiti.
Né può, infine, utilmente richiamarsi la normativa che vieta il trasferimento dei dipendenti con incarichi sindacali, in quanto nella specie, come già detto, la sede di servizio del ricorrente è quella di OMISSIS, per cui con gli atti impugnati non si è disposto - come già detto - il trasferimento del ricorrente da Pescara a OMISSIS, ma al contrario si è negato il distacco dello stesso da OMISSIS a Pescara.
5. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il Tar ha precisato anche:
1)- In estrema sintesi, con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione, nel valutare la nuova domanda di distacco del ricorrente, ha ritenuto di negare la richiesta e, nella comparazione dell’interesse del dipendente a svolgere adeguatamente il proprio mandato e dell’esigenza dell’Amministrazione di organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali, ha ritenuto di dare la prevalenza all’interesse pubblico a non distogliere il personale in servizio presso la sede di OMISSIS, anche in ragione del fatto che la distanza di meno di settanta chilometri intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS non era tale “da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo”.
Il resto potete leggerlo in sentenza.
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N. 00198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gialloreto, con domicilio eletto presso Marco Febbo in Pescara, via Italica, 49;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento 3 settembre 2009, n. GDAP-………-2009, con il quale il Direttore dell’Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta del ricorrente di essere assegnato presso la Casa circondariale di Pescara ed ha considerato decaduto il precedente provvedimento di assegnazione temporanea del ricorrente;
- del provvedimento 11 settembre 2009, n. ……/PP/09/Pers., con il quale il Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non ha accolto la richiesta di distacco del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 17 dicembre 2009, n. 304, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Laura Di Tillio, su delega dell'avv. Giuseppe Gialloreto, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, con decreto del 13 luglio 2004 del Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è stato distaccato presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
A seguito della sua rielezione a tale carica lo stesso ha chiesto il 20 giugno 2009 il rinnovo del distacco per mandato elettorale, ma il Direttore dell’Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con note del 14 e del 28 agosto 2009 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento del distacco, individuati, tra l’altro, nel fatto che la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
Tali ragioni sono state ribadite con provvedimento 3 settembre 2009, n. GDAP-……..-2009, con il quale il Direttore dell’Ufficio del personale ha precisato che il dipendente non aveva più titolo a permanere presso la Casa circondariale di Pescara, per cui avrebbe dovuto fare immediato rientro presso la Casa di reclusione di OMISSIS.
Con provvedimento 11 settembre 2009, n. ……/PP/09/Pers., il Provveditore regionale per l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha, pertanto, respinto la richiesta di distacco del ricorrente per mandato amministrativo, accogliendo, peraltro, la provvisoria richiesta di distacco del dipendente (fino al 31 dicembre 2009) per gravi motivi familiari.
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, deducendo le seguenti censure:
1) che, in violazione degli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non era stata esaminata “con criterio di priorità” la richiesta del lavoratore di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo;
2) che il ricorrente, essendo già distaccato presso la Casa circondariale di Pescara, non avrebbe potuto essere trasferito presso la Casa di reclusione di OMISSIS;
3) che non erano stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti nell’ambito del Comune di OMISSIS;
4) che presso la Casa circondariale di Pescara vi sono gravi carenze di organico;
5) che già era stata accolta la precedente domanda di distacco;
6) che il rifiuto del distacco era stato determinato dall’incarico di segretario provinciale per la provincia di Pescara dell’UGL FN Polizia Penitenziaria.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 9 marzo 2012.
Il Ministero della Giustizia si è costituito, depositando in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2012 la causa è stata trattenuta a decisione.
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DIRITTO
1. - Con gli atti impugnati - come sopra esposto - è stata respinta la richiesta del ricorrente, in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, di essere distaccato presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
Tale diniego è nella sostanza motivato con riferimento al fatto che la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
Tale motivazione posta a sostegno degli atti impugnati si sottrae, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte con il gravame.
Con tali doglianze, invero, l’istante si è lamentato del fatto che:
1) la sua richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo non era stata esaminata “con criterio di priorità”, come previsto dagli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2) essendo già distaccato presso la Casa circondariale di Pescara, si era, in realtà disposto il suo trasferimento presso la Casa di reclusione di OMISSIS, vietato dalla predetta normativa;
3) non erano stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti nell’ambito del Comune di OMISSIS;
4) presso la Casa circondariale di Pescara vi erano gravi carenze di organico;
5) già era stata accolta la precedente domanda di distacco;
6) il rifiuto del distacco era stato determinato dall’incarico di segretario provinciale per la provincia di Pescara dell’UGL FN Polizia Penitenziaria.
2. - Tali censure, come già detto, non sono fondate.
Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dispone testualmente all’art. 78, n. 6, nella parte che qui interessa che “gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato” e che “la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.
Ora, interpretando tale normativa la giurisprudenza ha costantemente precisato che il dipendente pubblico non è titolare di un diritto soggettivo al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale presso un ente locale, ma solo di un interesse qualificato, in quanto l’Amministrazione, in sede di decisione sull’istanza di trasferimento, risulta investita di un ampio potere discrezionale. La pretesa del dipendente, pertanto, deve essere contemperata con interessi che assurgono, in ultima analisi, a pari rilievo costituzionale, per cui l’interesse del dipendente al corretto e pieno svolgimento del proprio mandato elettorale non può non tener conto del canone di buona amministrazione e quindi dell’esigenza per l’Amministrazione di programmare e organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali.
L’avvicinamento costituisce, pertanto, un beneficio soggetto a varie condizioni e naturalmente può trovare applicazione soltanto tenendo conto del servizio pubblico che i dipendenti pubblici espletano (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 1 dicembre 2011, n. 9479). Peraltro, le eventuali gravi ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza debbono essere adeguatamente rappresentate e motivate (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2465).
Questa stessa Sezione, con sentenza 20 luglio 2011, n. 450, ha inoltre al riguardo già precisato che mentre vige un divieto assoluto di trasferimento dei dipendenti durante il mandato elettorale, l’avvicinamento costituisce un beneficio che può essere concesso in via temporanea; pertanto, il dipendente pubblico può ottenere la semplice assegnazione temporanea presso l’ente locale, ma non ha il diritto ad ottenere il trasferimento definitivo nella sede di svolgimento del proprio mandato elettorale, in quanto i trasferimenti definitivi debbono seguire nel pubblico impiego una precisa graduatoria, in cui vengono coinvolti anche gli altri soggetti che ne hanno fatto domanda.
In estrema sintesi, la normativa in questione non attribuisce al dipendente pubblico un diritto soggettivo, ma solo un interesse soggettivo al trasferimento nella sede ove svolge il mandato amministrativo, che può essere concesso anche in via temporanea. E, come tutti gli atti discrezionali, gli atti con il quali il trasferimento, anche temporaneo, viene negato debbono essere adeguatamente motivati, con possibilità da parte di questo Giudice di valutarne la sufficienza e la congruità.
3. - Ciò detto, deve meglio puntualizzarsi in punto di fatto che il ricorrente, in servizio effettivo presso la Casa di reclusione di OMISSIS, era stato distaccato nel 2004 presso la Casa circondariale di Pescara a seguito della sua nomina a consigliere comunale del Comune di OMISSIS.
A seguito della sua rielezione a tale carica lo stesso ha chiesto nel giugno 2009 il rinnovo del distacco per mandato elettorale, ma con gli atti impugnati è stato negato il rinnovo del distacco in quanto la distanza intercorrente tra il luogo dove il dipendente era stato eletto e l’attuale sede di servizio non era tale da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo.
In estrema sintesi, con l’atto in questa sede impugnato l’Amministrazione, nel valutare la nuova domanda di distacco del ricorrente, ha ritenuto di negare la richiesta e, nella comparazione dell’interesse del dipendente a svolgere adeguatamente il proprio mandato e dell’esigenza dell’Amministrazione di organizzare al meglio il proprio personale nel territorio nazionale al fine di consentire il migliore espletamento dei compiti istituzionali, ha ritenuto di dare la prevalenza all’interesse pubblico a non distogliere il personale in servizio presso la sede di OMISSIS, anche in ragione del fatto che la distanza di meno di settanta chilometri intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS non era tale “da far insorgere pregiudizio allo svolgimento del mandato amministrativo”.
4. - Fatte tali premesse, deve evidenziarsi che i predetti motivi di gravame non sono fondati.
Dall’esame degli atti si rileva, invero, innanzi tutto che - contrariamente a quanto ipotizzato con la censura sopra indicata al n. 2 - non era stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la Casa di reclusione di OMISSIS, vietato dalla predetta normativa, ma si era, al contrario, negato il distacco della stesso da OMISSIS a OMISSIS; il precedente distacco temporaneo era, infatti, terminato con la scadenza del precedente mandato elettorale.
Inoltre, da quanto sopra esposto emerge che la domanda di trasferimento temporaneo era stata adeguatamente esaminata nel rispetto degli artt. 78, 79 e 77 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ritenendosi prevalente l’interesse pubblico a non disporre modifiche all’esistente organizzazione degli uffici in questione, entrambi con organico solo parzialmente ricoperto. Dagli atti causa si rileva, invero, che se è pur vero che presso la Casa circondariale di Pescara vi erano gravi carenze di organico, uguali carenze di organico vi erano pure presso la Casa di reclusione di OMISSIS.
Mentre non appare idonea ad inficiare la legittimità degli atti impugnati la circostanza che cinque anni prima era stata accolta una precedente domanda di distacco. La censura di contraddittorietà, invero, non sembra pertinente ove si consideri il notevole lasso di tempo intercorso tra i due provvedimenti e le diverse situazioni di fatto esistenti alla data dell’adozione di tali atti.
Né appare rilevante la circostanza, denunciata al predetto n. 3, secondo la quale non sarebbero stati presi in considerazione i numerosi incarichi svolti dal dipendente nell’ambito del Comune di OMISSIS, in quanto per un verso il dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio nei giorni in cui lo stesso è impegnato (ed anche nel giorno successivo nelle ipotesi in cui la seduta del consiglio comunale di protragga oltre la mezzanotte) e, per altro verso, la ridotta distanza tra la sede di servizio e quella ove viene svolto il mandato elettorale, percorribile in meno di un’ora, consente allo stesso di poter svolgere adeguatamente i vari incarichi che gli sono stati conferiti.
Né può, infine, utilmente richiamarsi la normativa che vieta il trasferimento dei dipendenti con incarichi sindacali, in quanto nella specie, come già detto, la sede di servizio del ricorrente è quella di OMISSIS, per cui con gli atti impugnati non si è disposto - come già detto - il trasferimento del ricorrente da Pescara a OMISSIS, ma al contrario si è negato il distacco dello stesso da OMISSIS a Pescara.
5. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012