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superamento 730 giorni di aspettativa

gianfranco51

convalescenza oltre i 730 gioni di aspettativa

Messaggio da gianfranco51 »

sono un maresciallo della MM a maggio compio 40 anni di servizio contributivo.
stamani la CMO mi ha dato ulteriori 120 giorni di convalescenza che sommati ai 720 che ne ho gia fatti per una malattia in fase di valutazione se dipende o meno da causa di servizio, oltrepassano di gran lunga il tetto massimo.
la mia segreteria non sa che pesci prendere perché non era mai successo una cosa del genere.
chi ha esperienza in questa problematica fase?
da dire che ho presentato un certificato medico che attesta che oltre l'operazione già subita, ne devo fare un altra tra sei mesi (il tempo di ristabilirmi del tutto dalla prima) (sono stato operato a febbraio)
e una cosa strana almeno per me, l'unica cosa di certo che mi hanno riferito e che il prossimo mese non percepirò lo stipendio essendo decaduto dal servizio?????????????????????????????
e allora?
per favore rispondetemi se avete notizie in merito
sono in piena confusione mentale
gianfranco51
exNoraFr

Re: convalescenza oltre i 730 gioni di aspettativa

Messaggio da exNoraFr »

Ciao, non credo che ti lascino senza stipendio.
Quando la CMO ti ha comunicato altri 120 gg di convalescenza glielo hai detto che eri gia a 720gg ????
Sul PML hanno scritto solo temporaneamente non idoneo o hanno aggiunto eventualmente idoneo al transito all'impiego civile????
Verifica che i 720 sono un conteggio giusto nell'ultimo quinquennio???
Eventualmente fatti rimandare a visita porta la cartella medica e il calcolo ufficiale dei gg di aspettativa e senza mezzi termini chiedi alla CMO (vista la situazione ) se cortesemente possono almeno valutarti per l'idoneita al transito.

Leggiti questa disposizione
(EVENTUALMENTE STAMPALA E PASSALA ALLA TUA SEGRETERIA SE DAVVERO NON SANNO COSA FARE)
-------------------------
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI

IL MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE II REPARTO,

in data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari

TESTO DELLA CIRCOLARE

Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 13.3.1999, n°255, e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n° 254.

Riferimenti normativi:
- Legge 10.04.1954, n° 113;
- Legge 31.07.1954, n° 599;
- Legge 05.05.1976, n° 187;
- Legge 24.12.1993, n° 537;
- Legge 23.12.1994, n° 724;
- Legge 08.08.1996, n° 427, di conversione di legge del D.L. 29.06.1996, n° 341 (art. 3, 2° comma);
- D.P.R. 31.07.1995, n° 394;
- D.P.R. 31.07.1995, n° 395;
- D.LGS.12.05.1995, n° 195;
- D.LGS.12.05.1995, n° 196;
- D.LGS.12.05.1995, n° 198;
- Norme unificate per la concessione delle licenze per i militari delle FF.AA.

1. PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 254 e 255, entrambi datati 16.03.1999, i provvedimenti di collocamento in aspettativa del personale delle FF.AA., che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, sono emanati dal Comandante di Corpo.
La normativa in esame, in pratica, demanda agli Enti periferici la gestione del collocamento in aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:

A) per infermità NON dipendenti da causa di servizio:
1) sino a 12 mesi continuativi;
2) tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, qualora tra un periodo e l’altro intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi;
3) tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi, qualora fra i detti periodi intercorra un periodo di servizio attivo uguale o inferiore a tre mesi;

B) per infermità SI dipendente da causa di servizio:
1) sino a 24 mesi (1).

I richiamati provvedimenti non comportano una variazione del trattamento stipendiale e, pertanto, non devono essere sottoposti al visto dell’Organo di controllo.
La presente circolare si propone di fornire un utile ausilio nell’applicazione della normativa che disciplina la materia al fine di assicurare una corretta gestione della stessa e l’uniformità delle procedure da adottare da parte di tutti i Comandi / Enti / Reparti, delle Forze Armate.

Di seguito sono riportate, in modo analitico, tutte le varie fasi della procedura riguardante il personale militare che, superato il tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, continua a trovarsi in uno stato di inidoneità al servizio per convalescenza, infermità o ricovero in luogo di cura e, pertanto, deve essere collocato in aspettativa.

Nota.
(1) superato detto termine il personale deve essere posto in congedo a cura della Direzione Generale del
Personale Militare.


2. COMPUTO DELL’ASPETTATIVA
L’aspettativa è conteggiata in giorni calendariali, per un totale massimo, nel quinquennio (ndr. 5 anni), di 730 giorni, esclusi i giorni di licenza previsti dalla vigente normativa. Nel caso che l’aspettativa sia fruita in un periodo complessivo del giorno 29 febbraio di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere maggiorato di un giorno.
Si precisa che in tale periodo devono essere conteggiati anche eventuali periodi di aspettativa concessa per motivi privati. Per effettuare il calcolo dei giorni di aspettativa sofferti in un quinquennio si deve partire dal primo giorno dell’ultimo periodo sofferto dall’interessato in detta posizione, andando a ritroso per cinque anni da quest’ultima data; pertanto, i giorni eccedenti i 5 anni devono essere considerati ai fini del computo dei 730 giorni.


3. RICOVERO IN LUOGO DI CURA
I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai fini del collocamento in aspettativa.
Tanto premesso, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn. 394/95 e 395/95 dispongono, rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta, non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che tali assenze rientrano comunque nel conteggio dei 45 giorni di licenza straordinaria. Pertanto, soltanto i giorni che superano il tetto massimo dei 45 giorni non dovranno essere computati nel periodo massimo di aspettativa.
Al riguardo, si precisa che la posizione di stato del personale militare interessato deve essere definita collocando il medesimo in aspettativa d’ufficio per il periodo eccedente il richiamato tetto massimo di 45 giorni. Cio’ a prescindere dalla circostanza che tale periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui si riferisce, non sia computabile ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio.


4. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’ A DOMANDA O D’UFFICIO – FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA
Sono collocati in aspettativa per infermità gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari di Truppa in servizio permanente (s.p.), ai sensi delle leggi n° 113/54, n° 599/54 e n° 404/90 e dei DD.LL. n° 195/95 e n° 196/95.
Il collocamento in aspettativa puo’ essere disposto a domanda o d’ufficio.

A) A DOMANDA
I periodi di licenza di convalescenza concessi a seguito di giudizi degli Organi Medico Legali possono essere tramutati in periodi di aspettativa, a domanda degli interessati, durante la fruizione della licenza medesima. Al fine di consentire un’adeguata azione di controllo, in relazione ai conseguenti riflessi giuridico-amministrativi, tale istanza dovrà essere presentata al Comando di appartenenza entro il termine massimo di 10 giorno dall’inizio del periodo di inidoneità.
I periodi di assenza dal servizio dovuti a infermità o malattie di breve durata, attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutate in aspettativa, a richiesta del militare, solo ed esclusivamente nel caso di assenze o malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi. L’istanza deve essere presentata ai Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in servizio.


B) D’UFFICIO
Il militare assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio dal Comando di appartenenza.

C) FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA
Il suddetto personale puo’ inoltre chiedere di fruire, dopo il 1° mese di licenza straordinaria di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno, producendo apposita istanza al Comando di appartenenza. Tale richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45°giorno della licenza straordinaria.


5. COMPETENZE DEGLI ORGANI MEDICO LEGALI (OO.MM.LL.)
Occorre premettere che i competenti OO.MM.LL. avranno cura di trasmettere, nel piu’ breve tempo possibile, la documentazione relativa ai provvedimenti medico-legali adottati nei confronti degli interessati agli Enti di appartenenza dei medesimi. L’esigenza dell’invio in tempi rapidi della citata documentazione discende dalla necessità che gli Enti comunichino tempestivamente alla Direzione Generale del Personale Militare (D.G.P.M.) gli eventi medico-legali che possono determinare problematiche in relazione all’avanzamento del personale interessato. Gli OO.MM.LL. avranno, altresi’, cura di emettere provvedimenti conseguenziali fra di loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza per malattia del militare. E’ opportuno ribadire che nei detti provvedimenti dovrà, inoltre, essere specificato se l’infermità sofferta sia “SI/NO dipendente da causa di servizio” e, in caso affermativo, indicato se ricorrono le condizioni per l’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 14 del D.P.R. n° 394/95, ovvero dell’art. 16 del D.P.R. n° 395/95. Dovrà altresi’ essere indicata con chiarezza la posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) in cui deve essere collocato il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato.
Nel caso in cui venga riscontrato il concorso di piu’ infermità alla idoneità, alcune SI dipendenti da causa di servizio ed altre NO dipendenti, dovrà essere specificata quale è l’infermità prevalente.
Resta inteso chi i giudizi di permanente inabilità al servizio dovranno essere immediatamente fatti pervenire, per tutti i militari, a questa D.G.P.M. (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di Truppa in s.p.) anticipandone la trasmissione via fax (4^ Divisione n. 06/47353765; 5^ Divisione n. 06/4885740; 6^ Divisione n. 06/4746098).
Le predette comunicazioni – avendo per oggetto dati ultrasensibili – dovranno essere effettuate tenendo presente quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.


6. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI / ENTI
Di seguito si riporta la procedura da adottare dal momento in cui il militare è assente dal servizio per infermità:
a) acquisizione in tempi brevi della documentazione medica, sia le certificazioni rilasciate dagli organi sanitari pubblici o privati sia quella originata dagli OO.MM.LL.. Per la certificazione rilasciata da questi ultimi, accertarsi che i provvedimenti emessi siano completi del giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio e siano consequenziali tra di loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza sino al giorno dell’idoneità;
b) verifica dei giorni di licenza straordinaria fruita nell’anno in corso. Nell’ipotesi che il militare abbia fruito di tale licenza durante l’anno e che non abbia superato il tetto dei 45 giorni previsti, l’assenza dovrà essere considerata come licenza straordinaria fino al raggiungimento del tetto massimo;
c) predisposizione ed emissione da parte del Comandante di Corpo del provvedimento di aspettativa per infermità. Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al personale interessato, curando che l’avvenuta notifica risulti certa e documentata;
d) trascrizione a matricola dei periodi di assenza dal servizio per infermità dei militari da effettuare secondo le disposizioni in vigore per ciascuna Forza Armata. In particolare, i Comandi / Enti della Marina Militare, per il personale collocato in aspettativa, dovranno darne comunicazione scritta a PERSOMIL – V Reparto – 15^ Divisione, affinche’ copia della suddetta comunicazione sia inserita nella Raccolta dei Documenti Personali Valutativi (RDPV) degli interessati. Per l’Aeronautica Militare la comunicazione dovrà essere data a PERSOMIL, V Reparto, 16^ Divisione (Roma Palazzo Aeronautica per gli Ufficiali; Bagni di Tivoli per i Sottufficiali e i Volontari di Truppa in s.p..
e) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di Truppa in. S.p.) del collocamento in aspettativa o dell’assenza per infermità dal servizio del personale interessato, nel caso in cui lo stesso sia incluso nelle aliquote d’avanzamento, per dare necessariamente corso all’esclusione o all’eventuale sospensione dall’avanzamento medesimo;
f) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio per infermità del personale interessato nonche’ trasmissione, a mezzo fax, del provvedimento medico-legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;
Tanto allo scopo di consentire a questa D.G.P.M. la predisposizione del provvedimento di stato relativo al collocamento in congedo entro il termine massimo di 15 giorni previsti dal D.P.R. n° 1032/73 ed evitare il pagamento degli eventuali interessi moratori conseguenziali al ritardato pagamento delle indennità di buonuscita;
g) invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare – in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Nel contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire dall’Organo Medico Legale (O.M.L.) competente, la documentazione relativa alla posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) un cui il medesimo dovrà essere collocato qualora non venga emesso nei suoi confronti un giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato;
h) dispensa dal servizio del militare, dal giorno successivo al superamento dei 730 giorni (cioè a decorrere dal 731° giorno), inviando a questa D.G.P.M., per la formalizzazione del relativo decreto, tutta la documentazione relativa al periodo di assenza entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ultimo provvedimento medico-legale;
i) invio alla D.G.P.M. delle istanze di collocamento in aspettativa per motivi privati, allegando alle medesime uno statino riepilogativo dell’aspettativa a qualsiasi titolo fruita dagli interessati nel quinquennio o, se del caso, dichiarazione che gli stessi non hanno fruito di aspettativa. La suddetta documentazione dovrà essere autenticata dal Comandante di Corpo.


7. ASSENZE DAL SERVIZIO OLTRE I 12 MESI
Qualora l’inidoneità – per infermità NON dipendente da causa di servizio - si protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, con la conseguente riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, il Comando / Ente dovrà:
a) controllare, nel tempo, la posizione del personale interessato sino all’emissione del giudizio di idoneità o di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, avendo cura di informare il citato personale del totale dei giorni di aspettativa fruiti e che, allo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (il cui computo deve essere effettuato tenendo presente quanto stabilito al precedente punto 2), dovrà essere collocato in congedo. La comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere del citato limiti;
b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea e quello di idoneità del personale interessato al rientro in servizio;
c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di idoneità al servizio, dei seguenti atti:
- il citato provvedimento di idoneità al servizio;
- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autentica);
- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo;
d) inviare, altresì, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo.

Nel caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato il Comando / Ente dovrà:
a) dispensare dal servizio il personale interessato, curando l’immediata comunicazione a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio medesimo nonche’ la trasmissione del provvedimento medico legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;
b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea;
c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio, dei seguenti atti:
- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autenticata);
- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo e la data di cessazione dal servizio;
d) inviare, altresi’, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo).


8. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
All’atto del trasferimento di un militare, il Comando che perde di forza il militare deve inviare al nuovo Comando che lo assumerà in forza quanto di seguito elencato:
- prospetto della licenza straordinaria fruita nell’anno;
- copia autenticata della documentazione sanitaria che ha dato origine alla fruizione della licenza straordinaria ed al collocamento in aspettativa;
- riepilogo di tutti i periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio;
- copia autenticata di tutti i provvedimenti di aspettativa emessi dal Comandante di Corpo;
- copia delle eventuali comunicazioni inviate alla D.G.P.M.;
- foglio matricolare aggiornato (con esclusione del personale della Marina Militare).


9. DIRAMAZIONE E APPLICAZIONE NORMATIVA
A) Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la diramazione della presente circolare a tutti i Comandi / Enti dipendenti (per l’Esercito Italiano fino al livello di Reggimento/Battaglione Autonomo).
B) Le disposizioni contenute nella presente direttiva:
- entrano in vigore dal 1° gennaio 2001;
- vanno osservate con particolare scrupolo, anche per evitare ricusazioni e/o ritardi;
- abrogano tutte le previsioni in contrasto, già emanate dalle preesistenti Direzioni Generali del Personale delle Forze Armate.
C) Le pratiche pervenute fino al 31 dicembre 2000 saranno definite da questa D.G.P.M., richiedendo ai Comandi / Enti interessati la documentazione integrativa eventualmente ritenuta necessaria.
-------------------------
se il tuo segretario fa un giro in rete trova anche i fac-simili delle comunicazioni previste

Saluti
gianfranco51

superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da gianfranco51 »

buon giono a tutti
giono 13 aprile sono stato congedato per aver superato i 730 giorni di aspettativa

vorrei trovare qualcuno nelle mie condizioni per avere consigli o darli dato che mi sono fatto una cultura sul futuro prossimo che mi aspetta
mandatemi anche mail privata
saluti a tutti
gianfranco
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da lino »

gianfranco51 ha scritto:buon giono a tutti
giono 13 aprile sono stato congedato per aver superato i 730 giorni di aspettativa

vorrei trovare qualcuno nelle mie condizioni per avere consigli o darli dato che mi sono fatto una cultura sul futuro prossimo che mi aspetta
mandatemi anche mail privata
saluti a tutti
gianfranco
Se hai superato i 15 anni utili(12 e sei mesi effettivi) percepirai pensione poiche' decaduto dal servizio l'unica differenza dai riformati e che non percepirai i 6 sei scatti stipendiali sul tfs/tfr, mentre sulla pensione te li caricheranno.
ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da enzolag »

solo a me,l'INPDAP crea problemi? in congedo da febbraio,l'INPDAP a venerdì scorso ancora aveva dei dubbi se darmi addirittura la pensione figuriamoci il tfr. :(
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da lino »

enzolag ha scritto:solo a me,l'INPDAP crea problemi? in congedo da febbraio,l'INPDAP a venerdì scorso ancora aveva dei dubbi se darmi addirittura la pensione figuriamoci il tfr. :(
Ma di che amministrazione sei??
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da enzolag »

Esercito.La mia amministrazione ha fatto le pratiche,il Centro amministrativo dell'Esercito ha mandato la pratica di pensione all'INPDAP che l'hanno ricevuta,ma questi è già la seconda volta che chiamano in caserma per avere spiegazioni.
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da lino »

enzolag ha scritto:Esercito.La mia amministrazione ha fatto le pratiche,il Centro amministrativo dell'Esercito ha mandato la pratica di pensione all'INPDAP che l'hanno ricevuta,ma questi è già la seconda volta che chiamano in caserma per avere spiegazioni.
Be hanno 90 gg. di tempo per emettere la pensione se il tuo cna non ha sbagliato nulla non possono fare altro che darti la pensione forse sono una sezione decentrata con non molta esperienza in materia..... dovresti percepire per 3 mesi ulteriori stipendio tua amministrazione.
ciao
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da enzolag »

probabilmente abbiamo risolto,via informale mi hanno assicurato che a giugno è prevista la pensione.Mi devono far sapere i tempi per il tfr.Approfitto per salutare i colleghi dell''amministrazione del mio reparto,che si sono dati da fare per la risoluzione dei problemi e che mi hanno sgamato su questo forum,ciao Peppe
gianfranco51

decadimento

Messaggio da gianfranco51 »

ringrazio tutti i colleghi che hanno risposto ai miei dubbi circa il mio decadimento, a tal proposito essendo gia stato assicurato dalle loro risposte chiederei se qualcuno e in possesso della circolare inpdap che parla di questo. (DECADIMENTO E NON CONGEDO PER INFERMITA)
il mio caso, da come leggo, non è isolato come credevo.
riepilogo in breve:
la CMO al 720esimo giorno di aspettativa, non ha espresso un giudizio definitivo come richiesto dalla mia amministrazione ma se è limitata a darmi ulteriori 120 giorni, questo ha contribuito al superamento del fatidici 730 giorni e la mia segreteria ha iniziato la fase di congedo per decadimento, il quesito adesso e:
non avendo il verbale in cui la cmo non da parere definitivo, ma mi da ulteriori 120 giorni , l'inpdap mi verserà lo spettante tfr e pensione? ( a marzo 2012 ho compiuto 40 anni contributivi)
nella circolare che cerco dovrebbe essere risolto questo dubbio .
la malattia cui ha determinato questa lunga convalescenza e in corso di definizione come causa di servizio e dalla mia cmo e partita la causa in seconda istanza (vuol dire che se non avessero accettato avrebbero subito espresso parere negativo)
giu16
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da giu16 »

Buongiorno a tutti e auguri di buone feste.

Sono un collega con circa 40 contributivi, mi trovo in convalescenza.
Mi trovo in una situazione di piena confusione, volevo chiedere un consiglio a gianfranco51, la tua situazione poi è stata risolta, la pensione te l'hanno data anche quando hai superato i 730 giorni di malattia. Sto passando lo stesso periodo che hai passato tu in piena confusione, sono molto pensieroso. Che consigli mi puoi dare? E' meglio se mi riformano? di pensione quando posso prendere in caso di riforma?
Per i ruoli civili non ci penso neanche.
Grazie
panorama
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello proposto dall'interessato, poiché, gli atti adottati dal M.D. sono illegittimi.

Finalmente una Buona notizia e una buona dritta per tutti.
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Ecco alcuni brani - anche abbreviati nello scritto - per velocizzare quanto accaduto.

1) - rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti.

2) - in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale …. del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo …..., in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

3) - Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione ……. del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

4) - Il Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto ….. del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della Riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al s.m.i., nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

IL CdS precisa:

5) - ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) ….. ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, ...,,,,,, la C.M.O. di Caserta ha espresso, ...…., giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo ….. ha presentato istanza di transito nel personale civile del M.D.;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del M.D., con decreto ….., notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (…..), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

6) - Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

7) - In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: (N.B.: leggi direttamente in sentenza).

8) - Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

9) - La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

10) - Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

11) - Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti: (N.B.: leggi direttamente in sentenza)

12) - In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

13) - Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

14) - Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

15) - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805343
- Public 2018-09-12 -


Pubblicato il 12/09/2018

N. 05343/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02476/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2013, proposto da:
Antonio L.., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Coticelli, Alessandro Indipendente, con domicilio eletto presso lo studio Rita Chiara Furneri in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03581/2012, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In seguito ed in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale n. 1073 del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo L.. Antonio, in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

1.1. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, il maresciallo L.. impugnava detta determinazione, chiedendone l’annullamento ed insistendo per l’accertamento del diritto al transito nel personale civile e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

4. Detto decreto veniva quindi impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, per chiederne l’annullamento.

2. Con sentenza n. 3581/2012, depositata il 25.07.2012, il T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso in appello Antonio L.. ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi, riportati sinteticamente:

I) error in iudicando – violazione degli artt. 905, 923, 929, 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 2002 – eccesso di potere per violazione del procedimento e difetto di istruttoria;

II) error in iudicando – mancata rilevazione di eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1, 2, 3 del d.m. 18.04.2002 n. 22680, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per falso presupposto;

IV) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità della determinazione di rigetto del transito;

V) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66 del 2010;

VI) violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000, punto 7 lettera a), del Ministero della Difesa, eccesso di potere per violazione di procedimento.

3.1. L’appellante ha altresì riproposto integralmente i motivi di ricorso già formulati nel corso del primo grado di giudizio.

3.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando in data 22 maggio 2018 memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto.

3.3. In data 15 maggio 2018 il ricorrente depositava infine ulteriore memoria.

4. All’udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione del Collegio.

DIRITTO

5. Con un primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione, alla stregua di tale disposto normativo, prima di disporre la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, ed in particolare in un momento anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa, avrebbe dovuto sottoporre lo stesso agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità al servizio.

5.1. Inoltre, con un’ulteriore censura avanzata dall’appellante nell’ambito del medesimo motivo, si sostiene che, una volta presentata domanda di transito nel personale civile, vi fosse l’obbligo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 22680/2002, di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato e di collocare in aspettativa il militare fino alla definizione del procedimento.

5.2. Il motivo è fondato.

5.3. Il Collegio rammenta che l’art. 1 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002 prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

5.4. Ciò considerato, ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il maresciallo ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, con verbale n. 1073, la C.M.O. di Caserta ha espresso, in relazione al maresciallo, giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo maresciallo ha presentato istanza di transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del Ministero della Difesa, con decreto n. 1866, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (prot. n. 50660), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

5.5. Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni:

a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”;

b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”;

c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando ….b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”;

d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”.

5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

5.5.3. La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

5.5.4. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti:

a) tale fattispecie rappresenta una particolare tipologia di trasferimento nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758);

b) il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa;

invero:

b.1) la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598);

b.2) il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).

5.6. In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

5.7. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si osserva quindi che la condotta tenuta dalla stessa amministrazione, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, dovuta a proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità delle determinazioni impugnate, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla amministrazione stessa.

6. Può pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo di appello con cui si sostiene che nel computo del periodo massimo di aspettativa non avrebbero dovuto essere conteggiati i giorni in cui l’appellante è stato a disposizione degli organi sanitari, per un periodo pari a 104 giorni.

7. Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

7.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta sufficiente dimostrazione della circostanza che l’avvenuto congedo dall’Arma dei Carabinieri sarebbe stato causa (o concausa) efficiente del lamentato peggioramento della condizione psichica.

8. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.

9. Attesa la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e:

a) annulla la determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile;

b) annulla il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione;

c) accerta il diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) condanna il Ministero appellato al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall’appellante, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
Peppe1969
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da Peppe1969 »

Buongiorno a tutti, ringrazio anticipatamente quanti vorranno dedicare la propria attenzione al mio caso che mi sta creando confusione ed ulteriore stress.

Sono un Aps. Q.S. GdF, arruolato nel 1995, 29 anni effettivi di servizio + 1 di leva e 54 anni di età.

Nel corso degli anni ho subìto 3 eventi traumatici con lesioni riconosciute dip. da cds, in particolare quello del 2003, per un incidente automobilistico, a bordo di auto di servizio come passeggero, sono stato sottoposto a 3 interventi chirurgici di ortopedia ( 2012 protesi anca dx, 2022 protesi anca sx per interdip. e 2023 revisione protesi anca dx).

Invalidità riconosciuta inizialmente A/8
Il 13.02.2023 aggravamento ric. con una A/7- ascriv. menomaz. complessiva A/6

Il 7.2.2022 la CMO mi ha giudicato "permanentemente NON idoneo al s.m.i. nella GdiF - idoneo nella riserva-;
reimpiegabile quale PARZIALMENTE INIDONEO ai sensi del Dpr 738/81 e della L.68/99 per l'infermità derivante dal trauma dell'anno 2003 già ric. dip. da cdis;

Nell'ultimo quinquennio, a causa della persistenza della sintomatologia e delle previste terapie, compresi i ricoveri per 2 interventi e recupero post intervento, al 31 dicembre 2023 ho raggiunto 634 gg di aspettativa conteggiati.

Premetto che NON intendo essere riformato anticipatamente, quindi vorrei terminare, possibilmente con una pronta e completa guarigione, i restanti anni di servizio.

Per quanto sopra, il quesito principale è:
1. sapere se il mio caso rientra nella fattispecie prevista dal comma 3, art.16 DPR n. 395/1995 "3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa."

2.Quindi cosa è previsto con il superamento dei 730 gg?

3.Sarebbe meglio non superarli anche alla luce del citato comma 3?

4.La CMO potrebbe esprimersi circa l'idoneità, con un giudizio di inidoneità assoluta?
5. Nel 2016 mi è stata riconosciuta l'interdipendenza della coxartrosi sx ma è stata respinta l'istanza di aggravamento; ora, dopo l'intervento di protesi all'anca sx, è il caso di chiedere l'aggravamento?

Ovviamente gradirei anche eventuali suggerimenti con considerazioni più generali.

Mi scuso se sono stato prolisso e ringrazio ancora.
mauri64
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Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da mauri64 »

Ciao Peppe1969,
ho spostato l'argomento nell'apposita sezione più consultata.
Peppe1969
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Re: superamento 730 giorni di aspettativa

Messaggio da Peppe1969 »

Perfetto, grazie.
Spero di ricevere qualche risposta.
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