Trattamento econom. D.L. 27/9/1982, n. 686 conv. L.
Inviato: mer apr 04, 2012 8:32 pm
Per opportuna notizia anche se è un fatto di qualche anno fa.
Però un giorno potrebbe essere utile a qualche persona, pertanto è meglio che sia esposta.
Missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”. Trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
05/05/2009 200904584 Sentenza 1B
Sent. n.
Anno 2008
R.g. n. 10790
anno 1997
..............................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10790/1997 proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv. ti Ernestina Cerasani e Giorgio Barbini, con cui sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
il MINISTERO del TESORO, in persona del Ministro pro tempore,
per l’accertamento
del diritto e condanna del Ministero della Difesa e del Ministero del Tesoro alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “LIBANO”, secondo quanto previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, e declaratorie conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’intimata Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze n. 2367/97 del 24 settembre 1997e n. 3799/08 del 9 maggio 2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 il Consigliere Donatella Scala;
Udito l'avv. Gigante, su delega dell’avv. Barbini, per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maurizio Greco per la resistente Amministrazione della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, riferiscono di avere partecipato, nei periodi 16 agosto 1982 – 22 settembre 1982 e 23 settembre 1982 – 17 febbraio 1983, alla prima ed alla seconda fase della missione detta “LIBANO” con il contingente denominato “Raggruppamento Italiano per la forza di pace”, ma di non avere mai ricevuto il relativo trattamento economico, secondo quanto previsto con decreto legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
Attesa l’inerzia della intimata Amministrazione i ricorrenti hanno chiesto formalmente – sia personalmente, che attraverso il proprio comando – la liquidazione di quanto al predetto titolo dovuto, e, rilevata l’inutilità delle richieste come sopra avanzate, hanno presentato formale diffida e messa in mora.
A tanto è seguita la risposta interlocutoria di cui alla nota in data 4 agosto 1995 e, a seguito di ulteriore diffida e messa in mora, la nota del 1° marzo 1996, per altrettanto evasiva.
Con il gravame in epigrafe deducono, pertanto:
1) Violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, dell’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, della legge 8 luglio 1961, n. 642.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, per contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97, Cost., dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza assoluta di motivazione.
3) Violazione dell’art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.
Concludono i ricorrenti, in accoglimento delle istanze avanzate, per l’accertamento dell’inadempimento delle intimate Amministrazioni e la conseguente declaratoria del diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820.
La Sezione, in sede di delibazione della istanza cautelare pure proposta, ha adottato ordinanza n. 2367/97 del 24 settembre 1997, con cui ha accolto la domanda incidentale limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi definitivamente sulle istanza dei ricorrenti.
L’Amministrazione della Difesa ha ottemperato con i depositi del 16 e 30 aprile 1998.
Si è poi ritualmente costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha formulato con memoria difensiva diverse eccezioni in rito, sotto il profilo della nullità, inammissibilità e comunque irricevibilità del gravame avversario; ha, in subordine, ribadito la medio tempore intervenuta prescrizione quinquennale dei vantati crediti.
Con ordinanza n. 3799/08 del 9 maggio 2008, la Sezione, rilevata ai fini del decidere, la insufficienza della documentazione in atti, con riferimento alla questione dedotta in giudizio, ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, richiedendo, tra l’altro, il deposito della copia delle istanze reiterative della prima domanda intesa ad ottenere il trattamento economico relativo alla missione “Libano” I e II, in relazione a quei ricorrenti per i quali è stata riconosciuta l’interruzione della prescrizione.
La parte resistente ha effettuato, pertanto, depositi documentali in data 20 giugno e 25 agosto 2008; alla pubblica udienza del 26 novembre 2008, cui la trattazione del ricorso era stata differita con la sopra richiamata ordinanza n. 3799/08, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.
DIRITTO
La controversia in esame attiene all’accertamento del diritto avanzato dai ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, ad ottenere il trattamento economico per avere essi partecipato alle missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”.
Lamentano, infatti, che pure avendo avanzato più volte istanza di liquidazione del citato trattamento, l’Amministrazione abbia omesso di provvedere a tanto.
Il Collegio deve esaminare in via pregiudiziale le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.
La prima eccezione con cui è opposta l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione del provvedimento impugnato, non merita positivo apprezzamento, atteso che, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, la cognizione del giudice amministrativo per l’esame delle controversie introdotte in sede di giurisdizione esclusiva relativamente a posizioni di diritto soggettivo, quale il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico, attiene, in sostanza, all’accertamento della titolarità in capo al ricorrente del reclamato diritto, con la conseguenza che in tali casi può prescindersi dall’impugnazione degli atti eventualmente adottati.
Nemmeno coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità dell’azione collettiva.
Come noto, è ammissibile il ricorso collettivo, in deroga al principio secondo cui ogni domanda di accertamento deve essere proposta dal singolo titolare del diritto, nei casi in cui non sussista un conflitto di interesse (attuale o potenziale ) tra i ricorrenti, e che sussista identità di situazioni sostanziali.
Nel caso che ne occupa, i ricorrenti si trovano tutti nella stessa situazione sostanziale, ricoprendo lo status di militari partecipanti a missione di servizio all’estero, ed invocano l’accertamento del diritto al relativo trattamento economico, in applicazione della stessa disposizione normativa.
Del resto, l'esistenza di un conflitto di interesse tra più ricorrenti, ai fini della proponibilità o meno di un ricorso collettivo, deve essere valutata in relazione al risultato dell'impugnativa – nel caso di specie declaratoria del diritto retributivo che trova fondamento nella medesima causa - e non in relazione alle successive fasi procedimentali.
Quanto all’eccezione di tardività e/o improcedibilità del ricorso, per omessa impugnativa dei provvedimenti di diniego del reclamato diritto, valgono le medesime considerazioni dianzi spese per respingere la prima eccezione.
Infine, eccepisce la difesa erariale l’intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di interposizione del ricorso e quelle delle rispettive istanze prodotte, e, comunque, dalla di effettuazione della missione.
Sulla questione occorre precisare che, nell’ambito delle controversie relative al riconoscimento di diritti di credito, l’oggetto dell’accertamento dei diritti reclamati va limitata agli eventuali crediti che non si siano estinti in ragione del decorso del termine quinquennale, e che, a tali fini, chi reclama l’accertamento del diritto deve dimostrare l’esistenza di atti interruttivi dello stesso termine, anteriori alla proposizione del gravame.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in quanto dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine per la prescrizione dei ratei di stipendio o assegni equivalenti, non v'è luogo alla distinzione tra crediti non contestati e crediti contestati dall'amministrazione. (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 17 gennaio 2008 , n. 93)
Peraltro, trova applicazione il termine di prescrizione decennale quando il diritto vantato dal pubblico impiegato non scaturisce direttamente dalla legge, ma discende da uno specifico provvedimento ricognitivo da parte dell'amministrazione volto ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del beneficio.
Tanto precisato, è pacifico che gli odierni deducenti hanno tutti partecipato alle missioni in parola, e che, ad oggi, non hanno ricevuto il trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, il cui articolo 1 testualmente prevede: “1. Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
- il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
- il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;
- ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.”
Come risulta dai depositi versati in atti dalla resistente Amministrazione, questa ha riconosciuto, in astratto, il diritto a percepire il trattamento previsto dalla normativa sopra richiamata, opponendo solo nei confronti di alcuni dei richiedenti l’intervenuta prescrizione del diritto, distinguendo la posizione di chi aveva partecipato alla missione “Libano2”, nei cui confronti opera la prescrizione quinquennale a decorrere dalla maturazione di ogni singolo rateo, in quanto in tal caso il diritto discende direttamente dal provvedimento legislativo sopra richiamato, da quella dei militari che, invece, avevano preso parte alla missione “Libano 1”, per i quali opera, invece, la prescrizione decennale, decorrente dalla data della determinazione dell’Amministrazione con cui è stato riconosciuto il diritto al miglio re trattamento, di cui alla circolare in data 10.10.1985.
Ed invero, l’Amministrazione, con singole note depositate in atti, dà atto della avvenuta interruzione della prescrizione in relazione alle istanze presentate dai seguenti militari: OMISSIS.
Uno schema redatto dalla stessa Amministrazione, enumera poi, con riferimento ad ogni singolo ricorrente, le date delle istanze da ciascuno presentate, di talchè emerge che i sopra ricordati ricorrenti hanno presentato nel tempo numerose istanze, nei termini di prescrizione, e che questa, nei loro confronti, è da considerarsi interrotta; peraltro anche i ricorrenti G. G., L. A. e T. B., siccome partecipanti alla missione “Libano 1”, hanno presentato nel termine prescrizionale lungo atto che ha interrotto il decorso della stessa.
Il diritto di cui si controverte risultava, invece, già prescritto alla data di presentazione del ricorso nei riguardi dei soli ricorrenti C. V., L. C. e T. A., con la conseguenza che l’eccezione sul punto sollevata dall’Amministrazione può trovare accoglimento nei soli riguardi di questi ultimi deducenti, nei cui confronti le istanze introdotte devono essere respinte.
Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico - sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
La reciproca soccombenza è giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, in parte accoglie, ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2008, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Franco a.m. De Bernardi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
Però un giorno potrebbe essere utile a qualche persona, pertanto è meglio che sia esposta.
Missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”. Trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982.
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05/05/2009 200904584 Sentenza 1B
Sent. n.
Anno 2008
R.g. n. 10790
anno 1997
..............................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10790/1997 proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv. ti Ernestina Cerasani e Giorgio Barbini, con cui sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
il MINISTERO del TESORO, in persona del Ministro pro tempore,
per l’accertamento
del diritto e condanna del Ministero della Difesa e del Ministero del Tesoro alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “LIBANO”, secondo quanto previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, e declaratorie conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’intimata Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze n. 2367/97 del 24 settembre 1997e n. 3799/08 del 9 maggio 2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 il Consigliere Donatella Scala;
Udito l'avv. Gigante, su delega dell’avv. Barbini, per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maurizio Greco per la resistente Amministrazione della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, riferiscono di avere partecipato, nei periodi 16 agosto 1982 – 22 settembre 1982 e 23 settembre 1982 – 17 febbraio 1983, alla prima ed alla seconda fase della missione detta “LIBANO” con il contingente denominato “Raggruppamento Italiano per la forza di pace”, ma di non avere mai ricevuto il relativo trattamento economico, secondo quanto previsto con decreto legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
Attesa l’inerzia della intimata Amministrazione i ricorrenti hanno chiesto formalmente – sia personalmente, che attraverso il proprio comando – la liquidazione di quanto al predetto titolo dovuto, e, rilevata l’inutilità delle richieste come sopra avanzate, hanno presentato formale diffida e messa in mora.
A tanto è seguita la risposta interlocutoria di cui alla nota in data 4 agosto 1995 e, a seguito di ulteriore diffida e messa in mora, la nota del 1° marzo 1996, per altrettanto evasiva.
Con il gravame in epigrafe deducono, pertanto:
1) Violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, dell’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, della legge 8 luglio 1961, n. 642.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, per contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97, Cost., dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza assoluta di motivazione.
3) Violazione dell’art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.
Concludono i ricorrenti, in accoglimento delle istanze avanzate, per l’accertamento dell’inadempimento delle intimate Amministrazioni e la conseguente declaratoria del diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820.
La Sezione, in sede di delibazione della istanza cautelare pure proposta, ha adottato ordinanza n. 2367/97 del 24 settembre 1997, con cui ha accolto la domanda incidentale limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi definitivamente sulle istanza dei ricorrenti.
L’Amministrazione della Difesa ha ottemperato con i depositi del 16 e 30 aprile 1998.
Si è poi ritualmente costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha formulato con memoria difensiva diverse eccezioni in rito, sotto il profilo della nullità, inammissibilità e comunque irricevibilità del gravame avversario; ha, in subordine, ribadito la medio tempore intervenuta prescrizione quinquennale dei vantati crediti.
Con ordinanza n. 3799/08 del 9 maggio 2008, la Sezione, rilevata ai fini del decidere, la insufficienza della documentazione in atti, con riferimento alla questione dedotta in giudizio, ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, richiedendo, tra l’altro, il deposito della copia delle istanze reiterative della prima domanda intesa ad ottenere il trattamento economico relativo alla missione “Libano” I e II, in relazione a quei ricorrenti per i quali è stata riconosciuta l’interruzione della prescrizione.
La parte resistente ha effettuato, pertanto, depositi documentali in data 20 giugno e 25 agosto 2008; alla pubblica udienza del 26 novembre 2008, cui la trattazione del ricorso era stata differita con la sopra richiamata ordinanza n. 3799/08, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.
DIRITTO
La controversia in esame attiene all’accertamento del diritto avanzato dai ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, ad ottenere il trattamento economico per avere essi partecipato alle missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”.
Lamentano, infatti, che pure avendo avanzato più volte istanza di liquidazione del citato trattamento, l’Amministrazione abbia omesso di provvedere a tanto.
Il Collegio deve esaminare in via pregiudiziale le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.
La prima eccezione con cui è opposta l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione del provvedimento impugnato, non merita positivo apprezzamento, atteso che, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, la cognizione del giudice amministrativo per l’esame delle controversie introdotte in sede di giurisdizione esclusiva relativamente a posizioni di diritto soggettivo, quale il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico, attiene, in sostanza, all’accertamento della titolarità in capo al ricorrente del reclamato diritto, con la conseguenza che in tali casi può prescindersi dall’impugnazione degli atti eventualmente adottati.
Nemmeno coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità dell’azione collettiva.
Come noto, è ammissibile il ricorso collettivo, in deroga al principio secondo cui ogni domanda di accertamento deve essere proposta dal singolo titolare del diritto, nei casi in cui non sussista un conflitto di interesse (attuale o potenziale ) tra i ricorrenti, e che sussista identità di situazioni sostanziali.
Nel caso che ne occupa, i ricorrenti si trovano tutti nella stessa situazione sostanziale, ricoprendo lo status di militari partecipanti a missione di servizio all’estero, ed invocano l’accertamento del diritto al relativo trattamento economico, in applicazione della stessa disposizione normativa.
Del resto, l'esistenza di un conflitto di interesse tra più ricorrenti, ai fini della proponibilità o meno di un ricorso collettivo, deve essere valutata in relazione al risultato dell'impugnativa – nel caso di specie declaratoria del diritto retributivo che trova fondamento nella medesima causa - e non in relazione alle successive fasi procedimentali.
Quanto all’eccezione di tardività e/o improcedibilità del ricorso, per omessa impugnativa dei provvedimenti di diniego del reclamato diritto, valgono le medesime considerazioni dianzi spese per respingere la prima eccezione.
Infine, eccepisce la difesa erariale l’intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di interposizione del ricorso e quelle delle rispettive istanze prodotte, e, comunque, dalla di effettuazione della missione.
Sulla questione occorre precisare che, nell’ambito delle controversie relative al riconoscimento di diritti di credito, l’oggetto dell’accertamento dei diritti reclamati va limitata agli eventuali crediti che non si siano estinti in ragione del decorso del termine quinquennale, e che, a tali fini, chi reclama l’accertamento del diritto deve dimostrare l’esistenza di atti interruttivi dello stesso termine, anteriori alla proposizione del gravame.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in quanto dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine per la prescrizione dei ratei di stipendio o assegni equivalenti, non v'è luogo alla distinzione tra crediti non contestati e crediti contestati dall'amministrazione. (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 17 gennaio 2008 , n. 93)
Peraltro, trova applicazione il termine di prescrizione decennale quando il diritto vantato dal pubblico impiegato non scaturisce direttamente dalla legge, ma discende da uno specifico provvedimento ricognitivo da parte dell'amministrazione volto ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del beneficio.
Tanto precisato, è pacifico che gli odierni deducenti hanno tutti partecipato alle missioni in parola, e che, ad oggi, non hanno ricevuto il trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, il cui articolo 1 testualmente prevede: “1. Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
- il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
- il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;
- ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.”
Come risulta dai depositi versati in atti dalla resistente Amministrazione, questa ha riconosciuto, in astratto, il diritto a percepire il trattamento previsto dalla normativa sopra richiamata, opponendo solo nei confronti di alcuni dei richiedenti l’intervenuta prescrizione del diritto, distinguendo la posizione di chi aveva partecipato alla missione “Libano2”, nei cui confronti opera la prescrizione quinquennale a decorrere dalla maturazione di ogni singolo rateo, in quanto in tal caso il diritto discende direttamente dal provvedimento legislativo sopra richiamato, da quella dei militari che, invece, avevano preso parte alla missione “Libano 1”, per i quali opera, invece, la prescrizione decennale, decorrente dalla data della determinazione dell’Amministrazione con cui è stato riconosciuto il diritto al miglio re trattamento, di cui alla circolare in data 10.10.1985.
Ed invero, l’Amministrazione, con singole note depositate in atti, dà atto della avvenuta interruzione della prescrizione in relazione alle istanze presentate dai seguenti militari: OMISSIS.
Uno schema redatto dalla stessa Amministrazione, enumera poi, con riferimento ad ogni singolo ricorrente, le date delle istanze da ciascuno presentate, di talchè emerge che i sopra ricordati ricorrenti hanno presentato nel tempo numerose istanze, nei termini di prescrizione, e che questa, nei loro confronti, è da considerarsi interrotta; peraltro anche i ricorrenti G. G., L. A. e T. B., siccome partecipanti alla missione “Libano 1”, hanno presentato nel termine prescrizionale lungo atto che ha interrotto il decorso della stessa.
Il diritto di cui si controverte risultava, invece, già prescritto alla data di presentazione del ricorso nei riguardi dei soli ricorrenti C. V., L. C. e T. A., con la conseguenza che l’eccezione sul punto sollevata dall’Amministrazione può trovare accoglimento nei soli riguardi di questi ultimi deducenti, nei cui confronti le istanze introdotte devono essere respinte.
Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico - sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
La reciproca soccombenza è giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, in parte accoglie, ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2008, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Franco a.m. De Bernardi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE