Per opportuna notizia anche se è un fatto di qualche anno fa.
Però un giorno potrebbe essere utile a qualche persona, pertanto è meglio che sia esposta.
Missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”. Trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982.
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05/05/2009 200904584 Sentenza 1B
Sent. n.
Anno 2008
R.g. n. 10790
anno 1997
..............................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10790/1997 proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv. ti Ernestina Cerasani e Giorgio Barbini, con cui sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
il MINISTERO del TESORO, in persona del Ministro pro tempore,
per l’accertamento
del diritto e condanna del Ministero della Difesa e del Ministero del Tesoro alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “LIBANO”, secondo quanto previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, e declaratorie conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l’intimata Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze n. 2367/97 del 24 settembre 1997e n. 3799/08 del 9 maggio 2008;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 il Consigliere Donatella Scala;
Udito l'avv. Gigante, su delega dell’avv. Barbini, per i ricorrenti, e l’avv. dello Stato Maurizio Greco per la resistente Amministrazione della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, riferiscono di avere partecipato, nei periodi 16 agosto 1982 – 22 settembre 1982 e 23 settembre 1982 – 17 febbraio 1983, alla prima ed alla seconda fase della missione detta “LIBANO” con il contingente denominato “Raggruppamento Italiano per la forza di pace”, ma di non avere mai ricevuto il relativo trattamento economico, secondo quanto previsto con decreto legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
Attesa l’inerzia della intimata Amministrazione i ricorrenti hanno chiesto formalmente – sia personalmente, che attraverso il proprio comando – la liquidazione di quanto al predetto titolo dovuto, e, rilevata l’inutilità delle richieste come sopra avanzate, hanno presentato formale diffida e messa in mora.
A tanto è seguita la risposta interlocutoria di cui alla nota in data 4 agosto 1995 e, a seguito di ulteriore diffida e messa in mora, la nota del 1° marzo 1996, per altrettanto evasiva.
Con il gravame in epigrafe deducono, pertanto:
1) Violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, dell’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820, della legge 8 luglio 1961, n. 642.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, per contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 97, Cost., dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, carenza assoluta di motivazione.
3) Violazione dell’art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.
Concludono i ricorrenti, in accoglimento delle istanze avanzate, per l’accertamento dell’inadempimento delle intimate Amministrazioni e la conseguente declaratoria del diritto ad ottenere il trattamento economico previsto dall’art. 1, D.L. 27 settembre 1982, n. 686, convertito in legge 8 novembre 1982, n. 820.
La Sezione, in sede di delibazione della istanza cautelare pure proposta, ha adottato ordinanza n. 2367/97 del 24 settembre 1997, con cui ha accolto la domanda incidentale limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi definitivamente sulle istanza dei ricorrenti.
L’Amministrazione della Difesa ha ottemperato con i depositi del 16 e 30 aprile 1998.
Si è poi ritualmente costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha formulato con memoria difensiva diverse eccezioni in rito, sotto il profilo della nullità, inammissibilità e comunque irricevibilità del gravame avversario; ha, in subordine, ribadito la medio tempore intervenuta prescrizione quinquennale dei vantati crediti.
Con ordinanza n. 3799/08 del 9 maggio 2008, la Sezione, rilevata ai fini del decidere, la insufficienza della documentazione in atti, con riferimento alla questione dedotta in giudizio, ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, richiedendo, tra l’altro, il deposito della copia delle istanze reiterative della prima domanda intesa ad ottenere il trattamento economico relativo alla missione “Libano” I e II, in relazione a quei ricorrenti per i quali è stata riconosciuta l’interruzione della prescrizione.
La parte resistente ha effettuato, pertanto, depositi documentali in data 20 giugno e 25 agosto 2008; alla pubblica udienza del 26 novembre 2008, cui la trattazione del ricorso era stata differita con la sopra richiamata ordinanza n. 3799/08, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.
DIRITTO
La controversia in esame attiene all’accertamento del diritto avanzato dai ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo”, ad ottenere il trattamento economico per avere essi partecipato alle missioni in Libano denominate “Libano 1” e “Libano 2”.
Lamentano, infatti, che pure avendo avanzato più volte istanza di liquidazione del citato trattamento, l’Amministrazione abbia omesso di provvedere a tanto.
Il Collegio deve esaminare in via pregiudiziale le eccezioni sollevate dalla difesa erariale.
La prima eccezione con cui è opposta l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione del provvedimento impugnato, non merita positivo apprezzamento, atteso che, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, la cognizione del giudice amministrativo per l’esame delle controversie introdotte in sede di giurisdizione esclusiva relativamente a posizioni di diritto soggettivo, quale il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico, attiene, in sostanza, all’accertamento della titolarità in capo al ricorrente del reclamato diritto, con la conseguenza che in tali casi può prescindersi dall’impugnazione degli atti eventualmente adottati.
Nemmeno coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità dell’azione collettiva.
Come noto, è ammissibile il ricorso collettivo, in deroga al principio secondo cui ogni domanda di accertamento deve essere proposta dal singolo titolare del diritto, nei casi in cui non sussista un conflitto di interesse (attuale o potenziale ) tra i ricorrenti, e che sussista identità di situazioni sostanziali.
Nel caso che ne occupa, i ricorrenti si trovano tutti nella stessa situazione sostanziale, ricoprendo lo status di militari partecipanti a missione di servizio all’estero, ed invocano l’accertamento del diritto al relativo trattamento economico, in applicazione della stessa disposizione normativa.
Del resto, l'esistenza di un conflitto di interesse tra più ricorrenti, ai fini della proponibilità o meno di un ricorso collettivo, deve essere valutata in relazione al risultato dell'impugnativa – nel caso di specie declaratoria del diritto retributivo che trova fondamento nella medesima causa - e non in relazione alle successive fasi procedimentali.
Quanto all’eccezione di tardività e/o improcedibilità del ricorso, per omessa impugnativa dei provvedimenti di diniego del reclamato diritto, valgono le medesime considerazioni dianzi spese per respingere la prima eccezione.
Infine, eccepisce la difesa erariale l’intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di interposizione del ricorso e quelle delle rispettive istanze prodotte, e, comunque, dalla di effettuazione della missione.
Sulla questione occorre precisare che, nell’ambito delle controversie relative al riconoscimento di diritti di credito, l’oggetto dell’accertamento dei diritti reclamati va limitata agli eventuali crediti che non si siano estinti in ragione del decorso del termine quinquennale, e che, a tali fini, chi reclama l’accertamento del diritto deve dimostrare l’esistenza di atti interruttivi dello stesso termine, anteriori alla proposizione del gravame.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, in quanto dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine per la prescrizione dei ratei di stipendio o assegni equivalenti, non v'è luogo alla distinzione tra crediti non contestati e crediti contestati dall'amministrazione. (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 17 gennaio 2008 , n. 93)
Peraltro, trova applicazione il termine di prescrizione decennale quando il diritto vantato dal pubblico impiegato non scaturisce direttamente dalla legge, ma discende da uno specifico provvedimento ricognitivo da parte dell'amministrazione volto ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del beneficio.
Tanto precisato, è pacifico che gli odierni deducenti hanno tutti partecipato alle missioni in parola, e che, ad oggi, non hanno ricevuto il trattamento economico di cui al d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, il cui articolo 1 testualmente prevede: “1. Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
- il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
- il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;
- ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'O.N.U.”
Come risulta dai depositi versati in atti dalla resistente Amministrazione, questa ha riconosciuto, in astratto, il diritto a percepire il trattamento previsto dalla normativa sopra richiamata, opponendo solo nei confronti di alcuni dei richiedenti l’intervenuta prescrizione del diritto, distinguendo la posizione di chi aveva partecipato alla missione “Libano2”, nei cui confronti opera la prescrizione quinquennale a decorrere dalla maturazione di ogni singolo rateo, in quanto in tal caso il diritto discende direttamente dal provvedimento legislativo sopra richiamato, da quella dei militari che, invece, avevano preso parte alla missione “Libano 1”, per i quali opera, invece, la prescrizione decennale, decorrente dalla data della determinazione dell’Amministrazione con cui è stato riconosciuto il diritto al miglio re trattamento, di cui alla circolare in data 10.10.1985.
Ed invero, l’Amministrazione, con singole note depositate in atti, dà atto della avvenuta interruzione della prescrizione in relazione alle istanze presentate dai seguenti militari: OMISSIS.
Uno schema redatto dalla stessa Amministrazione, enumera poi, con riferimento ad ogni singolo ricorrente, le date delle istanze da ciascuno presentate, di talchè emerge che i sopra ricordati ricorrenti hanno presentato nel tempo numerose istanze, nei termini di prescrizione, e che questa, nei loro confronti, è da considerarsi interrotta; peraltro anche i ricorrenti G. G., L. A. e T. B., siccome partecipanti alla missione “Libano 1”, hanno presentato nel termine prescrizionale lungo atto che ha interrotto il decorso della stessa.
Il diritto di cui si controverte risultava, invece, già prescritto alla data di presentazione del ricorso nei riguardi dei soli ricorrenti C. V., L. C. e T. A., con la conseguenza che l’eccezione sul punto sollevata dall’Amministrazione può trovare accoglimento nei soli riguardi di questi ultimi deducenti, nei cui confronti le istanze introdotte devono essere respinte.
Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico - sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. 27/9/1982, n. 686, convertito in l. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
La reciproca soccombenza è giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, in parte accoglie, ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2008, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Franco a.m. De Bernardi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
Trattamento econom. D.L. 27/9/1982, n. 686 conv. L.
Re: Trattamento econom. D.L. 27/9/1982, n. 686 conv. L.
Quanto sotto segue la sentenza di cui sopra per l'esecuzione del giudicato della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 4584/2009.
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ORDINANZA COLLEGIALE 20/10/2011 201108087
N. 08087/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06591/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6591 del 2011, proposto da Antonio Carboni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eraldo Liberati e Laura Scarchilli, e con domicilio eletto presso i difensori in Roma, via G.B. De Rossi 20/C;
contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;
per l'esecuzione
del giudicato della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 4584/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 65 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:
- da entrambe le parti, documentati chiarimenti, con riferimento alle singole voci di computo, circa quanto è stato effettivamente liquidato dall’Amministrazione al ricorrente, tenendo conto della detrazione di quanto l'Amministrazione afferma avere già corrisposto in applicazione del regio decreto n. 941/1926;
Ritenuto congruo per l’incombente il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2012.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
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ORDINANZA COLLEGIALE 20/10/2011 201108087
N. 08087/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06591/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6591 del 2011, proposto da Antonio Carboni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eraldo Liberati e Laura Scarchilli, e con domicilio eletto presso i difensori in Roma, via G.B. De Rossi 20/C;
contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;
per l'esecuzione
del giudicato della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 4584/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 65 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:
- da entrambe le parti, documentati chiarimenti, con riferimento alle singole voci di computo, circa quanto è stato effettivamente liquidato dall’Amministrazione al ricorrente, tenendo conto della detrazione di quanto l'Amministrazione afferma avere già corrisposto in applicazione del regio decreto n. 941/1926;
Ritenuto congruo per l’incombente il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 marzo 2012.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
Re: Trattamento econom. D.L. 27/9/1982, n. 686 conv. L.
Questa è un seguito alla sentenza di cui sopra per i seguenti validi motivi.
Il Tar ha precisato:
1) - Non possono, viceversa, esser condivise (e, sotto tale profilo, le doglianze attoree sono sostanzialmente fondate) le tesi sviluppate dalla resistente in ordine al calcolo del dovuto (per la cennata causale): calcolo che va – infatti – effettuato, per quel che concerne il cambio “dollaro/lira” (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), con riferimento alla data dalla quale l’eseguenda sentenza fa decorrere il credito “de quo”. (E, cioè, dall’ottobre dell’85).
2) - Valendo – al riguardo – il disposto dell’art. 1278 c.c.: secondo cui – in casi quali quello di specie – il pagamento va eseguito “al corso del cambio nel giorno della scadenza” (e non, come pretenderebbe – appunto – la debitrice, quando detto pagamento è materialmente effettuato), quanto corrisposto all’interessato dovrà esser ricalcolato dalla data di maturazione del credito di cui è causa; e dovrà (pertanto) esservi, in proposito, un corrispondente conguaglio: incrementato (ovviamente: se favorevole al ricorrente) degli accessori di legge.
Nello stesso giorno ci sono analoghe sentenze e tutte uguali nei diritti.
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16/08/2012 201207355 Sentenza 1B
N. 07355/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06603/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603/2011, proposto dal signor D. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Scarchilli ed Eraldo Liberati, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via G.B. De Rossi 20/C;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'esecuzione
della sentenza n.”4584”: pronunciata, da questo Tribunale (Sez. I bis), il 26.11.2008.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. del d.lg. n.104/2010, è stata chiesta (da parte di un militare che aveva partecipato, a cavallo tra l’82 e l’83, alle missioni internazionali di pace denominate “Libano 1” e “Libano 2”) l’esecuzione della sentenza n.”4584”: pronunciata, da questo Tribunale (Sez. I bis), il 26.11.2008.
Nella Camera di Consiglio del 20.3.2012: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato introitato per la decisione, si constata innanzitutto (essendo state fornite, sul punto, adeguate prove documentali – ancorché di tipo “indiretto” – da parte della resistente) che quanto spettante all’interessato a titolo di “assegno di lungo servizio” è stato regolarmente liquidato: sia pure con (altrettanto regolare) decurtazione di quanto già percepito, dall’interessato stesso, ai sensi del R.D. n. 941/26. (Sull’esclusione del cumulo tra questi due tipi di emolumento, cfr. – “ex plurimis” – C.d.S., Comm. Spec., n. 1729/2004).
Non possono, viceversa, esser condivise (e, sotto tale profilo, le doglianze attoree sono sostanzialmente fondate) le tesi sviluppate dalla resistente in ordine al calcolo del dovuto (per la cennata causale): calcolo che va – infatti – effettuato, per quel che concerne il cambio “dollaro/lira” (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), con riferimento alla data dalla quale l’eseguenda sentenza fa decorrere il credito “de quo”. (E, cioè, dall’ottobre dell’85).
Valendo – al riguardo – il disposto dell’art. 1278 c.c.: secondo cui – in casi quali quello di specie – il pagamento va eseguito “al corso del cambio nel giorno della scadenza” (e non, come pretenderebbe – appunto – la debitrice, quando detto pagamento è materialmente effettuato), quanto corrisposto all’interessato dovrà esser ricalcolato dalla data di maturazione del credito di cui è causa; e dovrà (pertanto) esservi, in proposito, un corrispondente conguaglio: incrementato (ovviamente: se favorevole al ricorrente) degli accessori di legge.
Fondate appaiono, da ultimo, le asserzioni ministeriali riguardanti il meccanismo della rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT: che, per sua intrinseca natura, non è (certamente) applicabile ai redditi in valuta estera. (Le cui oscillazioni sul mercato internazionale dei cambi dipendono da fattori del tutto peculiari: che impongono, comunque, al creditore – cfr., “ex multis”, C.d.S., VI, n. 182/97 – di provare, caso per caso, il pregiudizio eventualmente subìto).
E dunque; tenuto conto
-che nulla induce a ritenere che l’ottemperanda sentenza (la quale ha utilizzato, sul punto, una mera formula “di stile”) abbia inteso riferirsi (anche) alla rivalutazione monetaria dei crediti in valuta estera;
-che l’asserzione della resistente, secondo cui gli interessi legali sarebbero (giustamente) stati calcolati (sulle somme spettanti all’interessato) dalla data di emanazione del decreto ministeriale che ha individuato i Reparti beneficiari di un particolare – e più gratificante – trattamento economico, non risulta formare oggetto di alcuna contestazione,
il ricorso in esame (respinto, com’è agevole, nelle sue restanti parti) non può che esser ritenuto meritevole di accoglimento limitatamente
a) al(la richiesta di) ricalcolo, dalla data da cui l’ottemperanda sentenza fa decorrere il credito di cui è causa, di quanto corrisposto al proponente con riferimento al cambio dollaro/lira (oggi: euro) e
b) alla necessità, per la p.a., di provvedere al conseguente conguaglio: che, se favorevole al proponente stesso, dovrà (come si è detto) esser incrementato degli accessori di legge.
A tale statuizione non può (a sua volta) che conseguire l’obbligo dell’intimato Dicastero di determinarsi, nel termine di 60 giorni: decorrenti dalla comunicazione – in via amministrativa – della presente sentenza, nel senso testé indicatogli.
La soccombenza reciproca induce all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe: e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa (e, per esso, al Ministro “pro tempore”) di provvedere ai sensi – e nei termini – di cui alla motivazione stessa;
-compensa, tra le parti, le spese del(la presente fase del) giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2012
Il Tar ha precisato:
1) - Non possono, viceversa, esser condivise (e, sotto tale profilo, le doglianze attoree sono sostanzialmente fondate) le tesi sviluppate dalla resistente in ordine al calcolo del dovuto (per la cennata causale): calcolo che va – infatti – effettuato, per quel che concerne il cambio “dollaro/lira” (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), con riferimento alla data dalla quale l’eseguenda sentenza fa decorrere il credito “de quo”. (E, cioè, dall’ottobre dell’85).
2) - Valendo – al riguardo – il disposto dell’art. 1278 c.c.: secondo cui – in casi quali quello di specie – il pagamento va eseguito “al corso del cambio nel giorno della scadenza” (e non, come pretenderebbe – appunto – la debitrice, quando detto pagamento è materialmente effettuato), quanto corrisposto all’interessato dovrà esser ricalcolato dalla data di maturazione del credito di cui è causa; e dovrà (pertanto) esservi, in proposito, un corrispondente conguaglio: incrementato (ovviamente: se favorevole al ricorrente) degli accessori di legge.
Nello stesso giorno ci sono analoghe sentenze e tutte uguali nei diritti.
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16/08/2012 201207355 Sentenza 1B
N. 07355/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06603/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603/2011, proposto dal signor D. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Scarchilli ed Eraldo Liberati, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via G.B. De Rossi 20/C;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'esecuzione
della sentenza n.”4584”: pronunciata, da questo Tribunale (Sez. I bis), il 26.11.2008.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. del d.lg. n.104/2010, è stata chiesta (da parte di un militare che aveva partecipato, a cavallo tra l’82 e l’83, alle missioni internazionali di pace denominate “Libano 1” e “Libano 2”) l’esecuzione della sentenza n.”4584”: pronunciata, da questo Tribunale (Sez. I bis), il 26.11.2008.
Nella Camera di Consiglio del 20.3.2012: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato introitato per la decisione, si constata innanzitutto (essendo state fornite, sul punto, adeguate prove documentali – ancorché di tipo “indiretto” – da parte della resistente) che quanto spettante all’interessato a titolo di “assegno di lungo servizio” è stato regolarmente liquidato: sia pure con (altrettanto regolare) decurtazione di quanto già percepito, dall’interessato stesso, ai sensi del R.D. n. 941/26. (Sull’esclusione del cumulo tra questi due tipi di emolumento, cfr. – “ex plurimis” – C.d.S., Comm. Spec., n. 1729/2004).
Non possono, viceversa, esser condivise (e, sotto tale profilo, le doglianze attoree sono sostanzialmente fondate) le tesi sviluppate dalla resistente in ordine al calcolo del dovuto (per la cennata causale): calcolo che va – infatti – effettuato, per quel che concerne il cambio “dollaro/lira” (ché di questo, in buona sostanza, si tratta), con riferimento alla data dalla quale l’eseguenda sentenza fa decorrere il credito “de quo”. (E, cioè, dall’ottobre dell’85).
Valendo – al riguardo – il disposto dell’art. 1278 c.c.: secondo cui – in casi quali quello di specie – il pagamento va eseguito “al corso del cambio nel giorno della scadenza” (e non, come pretenderebbe – appunto – la debitrice, quando detto pagamento è materialmente effettuato), quanto corrisposto all’interessato dovrà esser ricalcolato dalla data di maturazione del credito di cui è causa; e dovrà (pertanto) esservi, in proposito, un corrispondente conguaglio: incrementato (ovviamente: se favorevole al ricorrente) degli accessori di legge.
Fondate appaiono, da ultimo, le asserzioni ministeriali riguardanti il meccanismo della rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT: che, per sua intrinseca natura, non è (certamente) applicabile ai redditi in valuta estera. (Le cui oscillazioni sul mercato internazionale dei cambi dipendono da fattori del tutto peculiari: che impongono, comunque, al creditore – cfr., “ex multis”, C.d.S., VI, n. 182/97 – di provare, caso per caso, il pregiudizio eventualmente subìto).
E dunque; tenuto conto
-che nulla induce a ritenere che l’ottemperanda sentenza (la quale ha utilizzato, sul punto, una mera formula “di stile”) abbia inteso riferirsi (anche) alla rivalutazione monetaria dei crediti in valuta estera;
-che l’asserzione della resistente, secondo cui gli interessi legali sarebbero (giustamente) stati calcolati (sulle somme spettanti all’interessato) dalla data di emanazione del decreto ministeriale che ha individuato i Reparti beneficiari di un particolare – e più gratificante – trattamento economico, non risulta formare oggetto di alcuna contestazione,
il ricorso in esame (respinto, com’è agevole, nelle sue restanti parti) non può che esser ritenuto meritevole di accoglimento limitatamente
a) al(la richiesta di) ricalcolo, dalla data da cui l’ottemperanda sentenza fa decorrere il credito di cui è causa, di quanto corrisposto al proponente con riferimento al cambio dollaro/lira (oggi: euro) e
b) alla necessità, per la p.a., di provvedere al conseguente conguaglio: che, se favorevole al proponente stesso, dovrà (come si è detto) esser incrementato degli accessori di legge.
A tale statuizione non può (a sua volta) che conseguire l’obbligo dell’intimato Dicastero di determinarsi, nel termine di 60 giorni: decorrenti dalla comunicazione – in via amministrativa – della presente sentenza, nel senso testé indicatogli.
La soccombenza reciproca induce all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe: e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa (e, per esso, al Ministro “pro tempore”) di provvedere ai sensi – e nei termini – di cui alla motivazione stessa;
-compensa, tra le parti, le spese del(la presente fase del) giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/08/2012
Re: Trattamento econom. D.L. 27/9/1982, n. 686 conv. L.
per notizia, significando che nello stesso giorno sono state emesse altre sentenze del CdS e tutte con le stesse conclusioni.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
04/06/2013 201303075 Sentenza 4
N. 03075/2013REG.PROV.COLL.
N. 07657/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 7657 del 2012, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Eraldo Liberati, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Battista De Rossi n. 20/C, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa dei Ministeri intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Eraldo Liberati e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 7657 del 2012, OMISSIS propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4584/2009.
Dinanzi al primo giudice, il ricorso veniva proposto per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 4584/2009, emessa su ricorso di ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo” per l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “Libano”, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
La sentenza aveva accolto in parte quel ricorso e, per quanto qui interessa, aveva stabilito testualmente: “Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico – sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. n. 686/1982, convertito con la legge n. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Riferiva il ricorrente di aver ottenuto dall’amministrazione della difesa un accredito, accettato a titolo di acconto, e di aver poi indirizzato una diffida chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza. In particolare, egli formulava richieste relative alle poste sotto elencate:
A) ricalcolo della spettanza per assegno di lungo servizio e a titolo di indennità speciale;
B1) calcolo dell’importo dovuto al cambio di lire per dollaro alla data da cui la sentenza ottemperanza fa decorrere il credito;
B2) maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria in relazione a tale data.
Il Ministero opponeva un diniego motivato:
- quanto alla richiesta sopra indicata sub A) il dovuto è stato già liquidato [applicando effettivamente la normativa citata dalla sentenza del Tar (art. 1 del decreto-legge n. 686/1982, convertito nella legge n. 820/1982; e conseguentemente la legge 8 luglio 1961, n. 642, da esso richiamata)], decurtando da quell’importo quanto già percepito dal ricorrente ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”);
- quanto alle richieste B):
B1): il cambio preso a riferimento, in applicazione dell’articolo 1278 del codice civile, è stato quello del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, quindi sono stati applicati i cambi giornalieri alla data del pagamento;
B2a): la rivalutazione monetaria non è stata applicata perché i coefficienti di rivalutazione ISTAT sono riferiti esclusivamente alla valuta italiana;
B2b) gli interessi legali sono stati calcolati sulle somme spettanti a decorrere dal 3 novembre 1982, data del decreto ministeriale con il quale sono stati determinati i reparti beneficiari del miglior trattamento economico.
Contestando gli assunti dell'Amministrazione, la parte proponeva ricorso al T.A.R..
Dopo l’espletamento di una ordinanza istruttoria, il ricorso veniva deciso con la sentenza oggi gravata. In essa il T.A.R. accoglieva il ricorso limitatamente ai profili di ricalcolo della somma già liquidata, sulla base della decorrenza del credito a partire da data anteriore, e per il conseguente conguaglio da effettuarsi da parte dell’Amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla prova dell’avvenuto pagamento, nonché in subordine dell’art. 112 c.p.c. relativamente all’operatività della compensazione.
2.1. - La censura non ha fondamento.
L’operato del primo giudice appare pienamente condivisibile nella parte in cui ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento e sussistenti i presupposti per ritenere possibile la compensazione.
Dal primo punto di vista, se è vero che la prova del fatto estintivo del diritto di credito, nella specie dell’avvenuto pagamento, spetta al debitore, è altrettanto vero che, come si evince dal dettato dell’art. 1199 c.c., quest’ultimo abbia il diritto, ma non l’obbligo, di richiedere una quietanza al creditore, e che in mancanza della stessa, nulla esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 2 novembre 2009 n. 23142, in una fattispecie, per molti versi analoga, di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale).
Sulla base di tale ricostruzione, sono certamente da considerarsi sufficienti le prove dell’avvenuto pagamento, ottenute sulla scorta degli elementi indiretti indicati dall’amministrazione nel precedente giudizio, stante la condivisibile ricostruzione operata dal T.A.R. che ha evidenziato la pluralità di indizi concordanti che portano alla ritenuta prova del pagamento.
Dal secondo punto di vista, e riguardo all’ulteriore profilo legato all’operatività della compensazione, si evidenzia come la questione appaia del tutto inconferente, atteso che nel caso in questione la parte chiede il pagamento di spettanze ulteriori che si dimostrano non dovute.
Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale non è incorso in extra petizione, essendosi mantenuto nell’ambito della domanda proposta.
3. - Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta l’errata e falsa applicazione della legge 642/1961 in applicazione dell’art. 1 del D.L. 686/1982 in riferimento all’importo dell’assegno di lungo servizio all’estero.
3.1. - La censura non ha pregio.
Anche sotto tale aspetto il Tribunale Amministrativo Regionale ha opportunamente statuito, in quanto la norma citata, nell’indicare i criteri di calcolo del suddetto ALSE (ovvero: in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione), non intende che le diarie siano corrisposte a prescindere dai giorni di effettiva permanenza nel paese di destinazione, ma al contrario che esse spettano sì in misura mensile di 30 diarie intere, che però decorrono dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede estera di servizio e fino al giorno della partenza; tant’è che in caso di assenza sono previste riduzioni percentuali variabili sulla somma spettante e sulla base della motivazione della licenza stessa.
4. - Con il terzo motivo di diritto, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione al pagamento della rivalutazione monetaria. Secondo l’appellante la sentenza n. 4584/2009, per l’esecuzione della quale è stato avviato il giudizio di ottemperanza, era passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. sin da tempo antecedente al giudizio di ottemperanza medesimo e pertanto assolutamente intangibile ex art. 2909 c.c. Inoltre secondo il ricorrente in materia di crediti di lavoro espressi in valuta estera, l’esperienza maturata già in passato dal Supremo collegio ha pacificamente ammesso che il meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti di lavoro espressi in valuta estera: a tal fine l’operazione contabile, di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., deve essere eseguita sull’ammontare di valuta italiana equivalente alla somma dovuta in valuta straniera, secondo il cambio del giorno della scadenza (Cass. 3239/1981, Cass. S. U. 19499/2008).
4.1. - La censura va respinta.
Con la sentenza di cognizione n. 4584/2009 il T.A.R. riconosceva al ricorrente il diritto al trattamento economico richiesto, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria senza aggiungere altro in merito.
Il problema relativo alla rivalutazione dei crediti è stato invece affrontato in primis dal giudice dell’ottemperanza e pertanto la questione non risulta coperta da giudicato ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. Ciò impone quindi alla parte di censurare espressamente le statuizioni della sentenza in merito, onde evitare che siano queste a passare in cosa giudicata.
Nel merito, la decisione del primo giudice va confermata, essendo condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure in riferimento alla inapplicabilità della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ai redditi in valuta estera, poiché i coefficienti di rivalutazione calcolati dall’Istat riguardano esclusivamente la valuta italiana, dipendendo da fattori interni alla dinamica economica nazionale e non correlati con il tema del rischio di cambio.
5. - Il rigetto delle censure principali importa la consequenziale irrilevanza delle ulteriori doglianze, attinenti tutte agli accessori del credito non dovuto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. - Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. rRespinge l’appello n. 7657 del 2012;
2. cCondanna OMISSIS a rifondere al Ministero della difesa e al Ministero dell’economia e delle finanze le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
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04/06/2013 201303075 Sentenza 4
N. 03075/2013REG.PROV.COLL.
N. 07657/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 7657 del 2012, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Eraldo Liberati, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Battista De Rossi n. 20/C, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa dei Ministeri intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Eraldo Liberati e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 7657 del 2012, OMISSIS propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4584/2009.
Dinanzi al primo giudice, il ricorso veniva proposto per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 4584/2009, emessa su ricorso di ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo” per l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “Libano”, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
La sentenza aveva accolto in parte quel ricorso e, per quanto qui interessa, aveva stabilito testualmente: “Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico – sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. n. 686/1982, convertito con la legge n. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Riferiva il ricorrente di aver ottenuto dall’amministrazione della difesa un accredito, accettato a titolo di acconto, e di aver poi indirizzato una diffida chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza. In particolare, egli formulava richieste relative alle poste sotto elencate:
A) ricalcolo della spettanza per assegno di lungo servizio e a titolo di indennità speciale;
B1) calcolo dell’importo dovuto al cambio di lire per dollaro alla data da cui la sentenza ottemperanza fa decorrere il credito;
B2) maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria in relazione a tale data.
Il Ministero opponeva un diniego motivato:
- quanto alla richiesta sopra indicata sub A) il dovuto è stato già liquidato [applicando effettivamente la normativa citata dalla sentenza del Tar (art. 1 del decreto-legge n. 686/1982, convertito nella legge n. 820/1982; e conseguentemente la legge 8 luglio 1961, n. 642, da esso richiamata)], decurtando da quell’importo quanto già percepito dal ricorrente ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”);
- quanto alle richieste B):
B1): il cambio preso a riferimento, in applicazione dell’articolo 1278 del codice civile, è stato quello del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, quindi sono stati applicati i cambi giornalieri alla data del pagamento;
B2a): la rivalutazione monetaria non è stata applicata perché i coefficienti di rivalutazione ISTAT sono riferiti esclusivamente alla valuta italiana;
B2b) gli interessi legali sono stati calcolati sulle somme spettanti a decorrere dal 3 novembre 1982, data del decreto ministeriale con il quale sono stati determinati i reparti beneficiari del miglior trattamento economico.
Contestando gli assunti dell'Amministrazione, la parte proponeva ricorso al T.A.R..
Dopo l’espletamento di una ordinanza istruttoria, il ricorso veniva deciso con la sentenza oggi gravata. In essa il T.A.R. accoglieva il ricorso limitatamente ai profili di ricalcolo della somma già liquidata, sulla base della decorrenza del credito a partire da data anteriore, e per il conseguente conguaglio da effettuarsi da parte dell’Amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla prova dell’avvenuto pagamento, nonché in subordine dell’art. 112 c.p.c. relativamente all’operatività della compensazione.
2.1. - La censura non ha fondamento.
L’operato del primo giudice appare pienamente condivisibile nella parte in cui ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento e sussistenti i presupposti per ritenere possibile la compensazione.
Dal primo punto di vista, se è vero che la prova del fatto estintivo del diritto di credito, nella specie dell’avvenuto pagamento, spetta al debitore, è altrettanto vero che, come si evince dal dettato dell’art. 1199 c.c., quest’ultimo abbia il diritto, ma non l’obbligo, di richiedere una quietanza al creditore, e che in mancanza della stessa, nulla esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 2 novembre 2009 n. 23142, in una fattispecie, per molti versi analoga, di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale).
Sulla base di tale ricostruzione, sono certamente da considerarsi sufficienti le prove dell’avvenuto pagamento, ottenute sulla scorta degli elementi indiretti indicati dall’amministrazione nel precedente giudizio, stante la condivisibile ricostruzione operata dal T.A.R. che ha evidenziato la pluralità di indizi concordanti che portano alla ritenuta prova del pagamento.
Dal secondo punto di vista, e riguardo all’ulteriore profilo legato all’operatività della compensazione, si evidenzia come la questione appaia del tutto inconferente, atteso che nel caso in questione la parte chiede il pagamento di spettanze ulteriori che si dimostrano non dovute.
Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale non è incorso in extra petizione, essendosi mantenuto nell’ambito della domanda proposta.
3. - Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta l’errata e falsa applicazione della legge 642/1961 in applicazione dell’art. 1 del D.L. 686/1982 in riferimento all’importo dell’assegno di lungo servizio all’estero.
3.1. - La censura non ha pregio.
Anche sotto tale aspetto il Tribunale Amministrativo Regionale ha opportunamente statuito, in quanto la norma citata, nell’indicare i criteri di calcolo del suddetto ALSE (ovvero: in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione), non intende che le diarie siano corrisposte a prescindere dai giorni di effettiva permanenza nel paese di destinazione, ma al contrario che esse spettano sì in misura mensile di 30 diarie intere, che però decorrono dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede estera di servizio e fino al giorno della partenza; tant’è che in caso di assenza sono previste riduzioni percentuali variabili sulla somma spettante e sulla base della motivazione della licenza stessa.
4. - Con il terzo motivo di diritto, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione al pagamento della rivalutazione monetaria. Secondo l’appellante la sentenza n. 4584/2009, per l’esecuzione della quale è stato avviato il giudizio di ottemperanza, era passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. sin da tempo antecedente al giudizio di ottemperanza medesimo e pertanto assolutamente intangibile ex art. 2909 c.c. Inoltre secondo il ricorrente in materia di crediti di lavoro espressi in valuta estera, l’esperienza maturata già in passato dal Supremo collegio ha pacificamente ammesso che il meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti di lavoro espressi in valuta estera: a tal fine l’operazione contabile, di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., deve essere eseguita sull’ammontare di valuta italiana equivalente alla somma dovuta in valuta straniera, secondo il cambio del giorno della scadenza (Cass. 3239/1981, Cass. S. U. 19499/2008).
4.1. - La censura va respinta.
Con la sentenza di cognizione n. 4584/2009 il T.A.R. riconosceva al ricorrente il diritto al trattamento economico richiesto, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria senza aggiungere altro in merito.
Il problema relativo alla rivalutazione dei crediti è stato invece affrontato in primis dal giudice dell’ottemperanza e pertanto la questione non risulta coperta da giudicato ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. Ciò impone quindi alla parte di censurare espressamente le statuizioni della sentenza in merito, onde evitare che siano queste a passare in cosa giudicata.
Nel merito, la decisione del primo giudice va confermata, essendo condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure in riferimento alla inapplicabilità della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ai redditi in valuta estera, poiché i coefficienti di rivalutazione calcolati dall’Istat riguardano esclusivamente la valuta italiana, dipendendo da fattori interni alla dinamica economica nazionale e non correlati con il tema del rischio di cambio.
5. - Il rigetto delle censure principali importa la consequenziale irrilevanza delle ulteriori doglianze, attinenti tutte agli accessori del credito non dovuto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. - Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. rRespinge l’appello n. 7657 del 2012;
2. cCondanna OMISSIS a rifondere al Ministero della difesa e al Ministero dell’economia e delle finanze le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
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