Avanzamento al grado e Sanzione Disciplinare

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Avanzamento al grado e Sanzione Disciplinare

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Complimenti a questo Brigadiere della GdF che ha vinto il ricorso presso il Tar di Catania.
Il MINISTERO DELLE FINANZE (COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA), hanno perso in Appello il ricorso presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (max organo di Giustizia Amm.va in quella Regione).
Sentenza del 22/02/2012.

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N. 194/12 Reg.Sent.

N. 736 Reg.Ric.

ANNO 2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 736/2010 proposto da
MINISTERO DELLE FINANZE (COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1278/2009 del 14 luglio 2009.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
OMISSIS;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, l’avv. dello Stato Rubino per l’amministrazione appellante e l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. F. Saitta, per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epigrafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato dall’odierno appellato per ottenere l’annullamento dei seguenti atti:
1) provvedimento 13.8.2007, n. …../1234/2, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente che è stato giudicato “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore;
2) verbale della Commissione permanente di avanzamento del 19.7.2007, n. XX, con il quale il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” perché “non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.
Resiste all’appello il sig. OMISSIS, che insiste per la sua reiezione.

D I R I T T O
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure, accogliendo il ricorso dell’odierno appellante, ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale l’Autorità militare ha rigettato la richiesta di avanzamento di grado avanzata dal brigadiere OMISSIS, in relazione con lo stato di servizio maturato nel periodo 1998 - 2005, per averlo giudicato non idoneo sulla base di una sanzione disciplinare riportata nel gennaio 2006, cioè successivamente alla chiusura (31.12.2005) del periodo di valutazione, nonché per il difetto della motivazione con la quale era stato ritenuto “privo dei requisiti di carattere e professionale necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.
La difesa dell’Amministrazione, odierna appellante, deduce contro la decisone impugnata due motivi di gravame:
1°)- Violazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 199/1995, che, per l’ipotesi in cui “durante i lavori della Commissione permanente di avanzamento … o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento … l’ispettore o il sovraintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall’art. 5, comma 2 (sottoposto a procedimento disciplinare), del presente decreto, la Commissione sospende la valutazione o cancella l’interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato”. Secondo la difesa della parte appellante, il tenore della disposizione sopra riportata appare idonea a giustificare la decisione adottata dall’Amministrazione militare, atteso che “se è sufficiente la sola sottoposizione a procedimento disciplinare perché la Commissione sospenda il giudizio (il cui esito è, pertanto, condizionato dalla conclusione del procedimento disciplinare) a maggior ragione si deve ritenere che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione una sanzione disciplinare comminata”.
2°) L’insussistenza del denunziato difetto di motivazione, ai sensi di quanto dispone l’art. 57 del D.Lgs. 199/1995, atteso che, la valutazione in oggetto è ampiamente discrezionale per le sue caratteristiche che comprendono sia un giudizio storico, sul comportamento passato, e un giudizio prognostico, circa quello che potrà essere il comportamento ed il rendimento in servizio del militare nel grado superiore; e, dunque, se per un verso non richiede una particolare analitica motivazione, per altro verso può essere censurata solo per inesattezze o palesi incongruenze.
L’appello non merita di essere accolto, per le ragioni che qui di seguito si motivano.
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa dell’Ammini-strazione, l’art. 56 del D.Lgs. n. 199/1995 prevede due differenti ipotesi di sospensione della valutazione e della promozione, rispettivamente contemplate nel 1° e nel 2° capoverso della disposizione.
Una prima ipotesi è quella relativa ai casi in cui il sottufficiale venga a trovarsi almeno in una delle situazioni previste dall’art. 55, per i quali senz’altro “la Commissione sospende …” la valutazione o cancella l’interessato dal quadro di avanzamento.
In questa ipotesi, il riferimento, anche letterale, è ai procedimenti disciplinari c.d. di stato, che per il 2° cpv del cit. art 55 ricorrono: quando il sottufficiale risulta imputato “in un procedimento penale per un delitto non colposo”; ovvero quando “è sottoposto a procedimento disciplinare di stato o sospeso dall’impiego o dalle attribuzioni di grado”; ovvero, ancora, “quando sia in aspettativa per qualsiasi altro motivo”.
La seconda ipotesi, prevista dal 2° cpv. dell’art. 56, ricorre viceversa qualora “durante la valutazione il sottufficiale sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo”, e per la quale “la Commissione può altresì sospendere la valutazione …”. In questa ipotesi il riferimento esplicito va ai procedimenti disciplinari c.d. di corpo, che in ragione di tale natura sono sottoposti ad un trattamento differenziato rispetto a quelli c.d. di stato contemplati nella prima ipotesi, sia per quanto riguarda le modalità di individuazione che per quanto attiene, in particolare, la motivazione che deve sostenere la sospensione del procedimento di valutazione della Commissione di avanzamento.
Nel caso dei procedimenti di stato, infatti, la sospensione ricorrere in presenza di ipotesi tassative, per le quali la Commissione è tenuta a sospendere senz’altro la valutazione e la promozione, in ragione del preminente interesse che qui è riconosciuto all’Amministra-zione a conoscere l’esito del procedimento in corso o la sopravvenienza delle condizioni che possono determinare la cessazione del periodo di aspettativa. Il fatto che sia obbligata a sospendere si deduce dal fatto che, in questi casi, è previsto che la Commissione “sospende ...” e non “può sospendere …”, come si dice, viceversa, per i casi che ricadono nella seconda ipotesi; mentre il fatto che si tratti di ipotesi tassative, si desume dal fatto che tale obbligo ricorre soltanto quando ricorra “almeno una delle situazioni previste dall’art. 55 ...”: escludendosi, così che la medesima procedura di sospensione possa essere estesa anche ai procedimenti disciplinari c.d. di corpo, per i quali la Commissione, come sopra evidenziato “può” e non deve sospendere la valutazione.
D’altra parte, il diverso trattamento delle due ipotesi comporta altresì che nel primo caso, relativo ai procedimenti c.d. di stato, l’obbligo di sospensione è già adeguatamente motivato dal fatto che ricorra una delle condizioni tassativamente contemplate dall’art. 55; mentre nel caso dei procedimenti disciplinari di corpo, la norma sollecita una adeguata motivazione: la quale, come ricorre nella vicenda oggetto del presente giudizio, deve dare conto, al di là della formula indicata dall’art. 57 dello stesso D.Lgs n. 199/1995, delle specifiche ragioni per le quali il caso da cui sia scaturita la “consegna” per 4 giorni, possa ragionevolmente giustificare un giudizio di “non idoneo” che si proietta su un settennio di servizio.
Sotto questo aspetto il provvedimento di non idoneità impugnato appare privo di ragionevole motivazione, atteso che, come ha giustamente rilevato il Giudice di prime cure, in nessuna sua parte si rilevano “le ragioni per cui un solo elemento negativo”, circoscritto e sopravvenuto al (lungo) periodo oggetto della valutazione, poteva compromettere la possibilità di avanzamento del militare, non diversamente da quanto sarebbe accaduto per effetto di un procedimento disciplinare avviato per fatti della gravità di quelli previsti dall’art. 55.
In questi termini, il rilevato difetto di motivazione dell’atto impugnato in primo grado sorregge la decisione del TAR e giustifica il rigetto dell’appello, con conferma dell’impugnata decisione.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
La particolarità del caso è ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.
F.to Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore

Depositata in Segreteria
22 febbraio 2012


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