Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
Inviato: ven feb 17, 2012 3:46 pm
Per opportuna notizia a tutti per l'avvenire.
L'Ispettore di Polizia quale "Capo pattuglia" è stato ritenuto responsabile da parte del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al P.D.R. per: “culpa in vigilando”.
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Numero 00674/2012 e data 17/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 03103/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore di polizia OMISSIS, avverso sanzione disciplinare del richiamo scritto;
LA SEZIONE
Vista la relazione XXX-A/U.C./1580/2266/D del 12/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Eugenio Mele;
Premesso:
Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto dall’ispettore della Polizia di Stato, OMISSIS, e si dirige contro il decreto ministeriale del 16 settembre 2010 (notificato al ricorrente il successivo 13 novembre 2010) di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare dell’8 febbraio 2010, con il quale il Questore di OMISSIS ha inflitto al medesimo ricorrente la sanzione del richiamo scritto.
La sanzione era stata irrogata, in quanto l’ispettore OMISSIS, nella sua qualità di capo pattuglia, durante un intervento con due autovetture di servizio, non aveva impartito all’autista della seconda vettura le opportune istruzioni, per evitare la collisione con l’automobile che precedeva il convoglio.
Il ricorrente, premesso che non sono state correttamente esaminate le proprie giustificazioni, censura provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto:
difetto di motivazione, in quanto nella specie la negligenza in servizio del ricorrente è da collegare con un evento sul quale lo stesso non poteva incidere, essendo dovuto al fatto del terzo (l’autista che non era riuscito ad arrestare in tempo l’auto di servizio, al fine di evitare la collisione con l’automobile che precedeva);
erronea applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 782 del 1985; poiché l’articolo in rubrica prevede che i mezzi dell’Amministrazione siano custoditi ed utilizzati con diligenza, ma da parte dell’utilizzatore, che era l’autista del mezzo;
erronea valutazione dei fatti; essendo l’automobile di servizio condotta da altro soggetto, per cui l’addebito al ricorrente ricade nell’ambito di una mera responsabilità oggettiva, non vedendosi come lo stesso poteva impedire l’incidente, mentre il conduttore del mezzo aveva operato correttamente durante la guida e il lieve tamponamento era avvenuto per la brusca frenata dell’auto che precedeva per le condizioni dell’asfalto precarie, in quanto bagnato e in discesa.
L’Amministrazione dell’interno replica rilevando come, proprio in considerazione delle condizioni dell’asfalto, il capo pattuglia avrebbe dovuto impartire all’autista le opportune prescrizioni di precauzione atte ad evitare l’impatto.
Oltre a ciò, precisa l’Amministrazione, che è intervenuta un’attenta istruttoria dell’accadimento, cosa che ha comportato l’irrogazione di una sanzione più lieve di quella prevista nella originaria contestazione dell’addebito.
Considerato:
Il ricorso non presenta, a parere della Sezione, elementi di fondatezza.
Va, infatti, rilevato che è preciso dovere del soggetto preposto a capo della pattuglia, organizzare e dirigere l’intervento, predisponendo ogni necessaria e opportuna istruttoria affinché l’intervento medesimo si svolga correttamente.
Ora, il fatto che si era in presenza di una situazione dell’asfalto particolarmente precaria, avrebbe dovuto consigliare di impartire all’autista del mezzo circostanziate istruzioni per impedire la collisione, cosa che avrebbe comportato, oltre ad evitare il sinistro, anche una migliore e più sicura capacità di intervento nel caso di specie, invece evidentemente rallentata proprio dall’intervenuto incidente.
Né può avere ingresso la censura fatta propria dal ricorrente che la custodia e l’utilizzazione del bene dell’Amministrazione faccia capo all’autista, in quanto nella specie, si era in sede di intervento e in tale contesto la responsabilità di tutta l’operazione, ivi compresa quella attinente ai beni dell’Amministrazione, faceva necessariamente capo al soggetto che era preposto all’intervento.
Pertanto, non può parlarsi nel caso di specie, di responsabilità oggettiva, ma di vera e propria “culpa in vigilando”, essendo mancata una precisa individuazione in ordine al fatto di impartire le necessarie disposizioni a tutela dei beni dell’Amministrazione e della efficacia dell’intervento.
P.Q.M.
La Sezione è del parere che il ricorso straordinario indicato in epigrafe sia da respingere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
L'Ispettore di Polizia quale "Capo pattuglia" è stato ritenuto responsabile da parte del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al P.D.R. per: “culpa in vigilando”.
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Numero 00674/2012 e data 17/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 03103/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore di polizia OMISSIS, avverso sanzione disciplinare del richiamo scritto;
LA SEZIONE
Vista la relazione XXX-A/U.C./1580/2266/D del 12/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Eugenio Mele;
Premesso:
Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto dall’ispettore della Polizia di Stato, OMISSIS, e si dirige contro il decreto ministeriale del 16 settembre 2010 (notificato al ricorrente il successivo 13 novembre 2010) di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare dell’8 febbraio 2010, con il quale il Questore di OMISSIS ha inflitto al medesimo ricorrente la sanzione del richiamo scritto.
La sanzione era stata irrogata, in quanto l’ispettore OMISSIS, nella sua qualità di capo pattuglia, durante un intervento con due autovetture di servizio, non aveva impartito all’autista della seconda vettura le opportune istruzioni, per evitare la collisione con l’automobile che precedeva il convoglio.
Il ricorrente, premesso che non sono state correttamente esaminate le proprie giustificazioni, censura provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto:
difetto di motivazione, in quanto nella specie la negligenza in servizio del ricorrente è da collegare con un evento sul quale lo stesso non poteva incidere, essendo dovuto al fatto del terzo (l’autista che non era riuscito ad arrestare in tempo l’auto di servizio, al fine di evitare la collisione con l’automobile che precedeva);
erronea applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 782 del 1985; poiché l’articolo in rubrica prevede che i mezzi dell’Amministrazione siano custoditi ed utilizzati con diligenza, ma da parte dell’utilizzatore, che era l’autista del mezzo;
erronea valutazione dei fatti; essendo l’automobile di servizio condotta da altro soggetto, per cui l’addebito al ricorrente ricade nell’ambito di una mera responsabilità oggettiva, non vedendosi come lo stesso poteva impedire l’incidente, mentre il conduttore del mezzo aveva operato correttamente durante la guida e il lieve tamponamento era avvenuto per la brusca frenata dell’auto che precedeva per le condizioni dell’asfalto precarie, in quanto bagnato e in discesa.
L’Amministrazione dell’interno replica rilevando come, proprio in considerazione delle condizioni dell’asfalto, il capo pattuglia avrebbe dovuto impartire all’autista le opportune prescrizioni di precauzione atte ad evitare l’impatto.
Oltre a ciò, precisa l’Amministrazione, che è intervenuta un’attenta istruttoria dell’accadimento, cosa che ha comportato l’irrogazione di una sanzione più lieve di quella prevista nella originaria contestazione dell’addebito.
Considerato:
Il ricorso non presenta, a parere della Sezione, elementi di fondatezza.
Va, infatti, rilevato che è preciso dovere del soggetto preposto a capo della pattuglia, organizzare e dirigere l’intervento, predisponendo ogni necessaria e opportuna istruttoria affinché l’intervento medesimo si svolga correttamente.
Ora, il fatto che si era in presenza di una situazione dell’asfalto particolarmente precaria, avrebbe dovuto consigliare di impartire all’autista del mezzo circostanziate istruzioni per impedire la collisione, cosa che avrebbe comportato, oltre ad evitare il sinistro, anche una migliore e più sicura capacità di intervento nel caso di specie, invece evidentemente rallentata proprio dall’intervenuto incidente.
Né può avere ingresso la censura fatta propria dal ricorrente che la custodia e l’utilizzazione del bene dell’Amministrazione faccia capo all’autista, in quanto nella specie, si era in sede di intervento e in tale contesto la responsabilità di tutta l’operazione, ivi compresa quella attinente ai beni dell’Amministrazione, faceva necessariamente capo al soggetto che era preposto all’intervento.
Pertanto, non può parlarsi nel caso di specie, di responsabilità oggettiva, ma di vera e propria “culpa in vigilando”, essendo mancata una precisa individuazione in ordine al fatto di impartire le necessarie disposizioni a tutela dei beni dell’Amministrazione e della efficacia dell’intervento.
P.Q.M.
La Sezione è del parere che il ricorso straordinario indicato in epigrafe sia da respingere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci