Per opportuna notizia a tutti per l'avvenire.
L'Ispettore di Polizia quale "Capo pattuglia" è stato ritenuto responsabile da parte del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al P.D.R. per: “culpa in vigilando”.
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Numero 00674/2012 e data 17/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012
NUMERO AFFARE 03103/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ispettore di polizia OMISSIS, avverso sanzione disciplinare del richiamo scritto;
LA SEZIONE
Vista la relazione XXX-A/U.C./1580/2266/D del 12/07/2011 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Eugenio Mele;
Premesso:
Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto dall’ispettore della Polizia di Stato, OMISSIS, e si dirige contro il decreto ministeriale del 16 settembre 2010 (notificato al ricorrente il successivo 13 novembre 2010) di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare dell’8 febbraio 2010, con il quale il Questore di OMISSIS ha inflitto al medesimo ricorrente la sanzione del richiamo scritto.
La sanzione era stata irrogata, in quanto l’ispettore OMISSIS, nella sua qualità di capo pattuglia, durante un intervento con due autovetture di servizio, non aveva impartito all’autista della seconda vettura le opportune istruzioni, per evitare la collisione con l’automobile che precedeva il convoglio.
Il ricorrente, premesso che non sono state correttamente esaminate le proprie giustificazioni, censura provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto:
difetto di motivazione, in quanto nella specie la negligenza in servizio del ricorrente è da collegare con un evento sul quale lo stesso non poteva incidere, essendo dovuto al fatto del terzo (l’autista che non era riuscito ad arrestare in tempo l’auto di servizio, al fine di evitare la collisione con l’automobile che precedeva);
erronea applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 782 del 1985; poiché l’articolo in rubrica prevede che i mezzi dell’Amministrazione siano custoditi ed utilizzati con diligenza, ma da parte dell’utilizzatore, che era l’autista del mezzo;
erronea valutazione dei fatti; essendo l’automobile di servizio condotta da altro soggetto, per cui l’addebito al ricorrente ricade nell’ambito di una mera responsabilità oggettiva, non vedendosi come lo stesso poteva impedire l’incidente, mentre il conduttore del mezzo aveva operato correttamente durante la guida e il lieve tamponamento era avvenuto per la brusca frenata dell’auto che precedeva per le condizioni dell’asfalto precarie, in quanto bagnato e in discesa.
L’Amministrazione dell’interno replica rilevando come, proprio in considerazione delle condizioni dell’asfalto, il capo pattuglia avrebbe dovuto impartire all’autista le opportune prescrizioni di precauzione atte ad evitare l’impatto.
Oltre a ciò, precisa l’Amministrazione, che è intervenuta un’attenta istruttoria dell’accadimento, cosa che ha comportato l’irrogazione di una sanzione più lieve di quella prevista nella originaria contestazione dell’addebito.
Considerato:
Il ricorso non presenta, a parere della Sezione, elementi di fondatezza.
Va, infatti, rilevato che è preciso dovere del soggetto preposto a capo della pattuglia, organizzare e dirigere l’intervento, predisponendo ogni necessaria e opportuna istruttoria affinché l’intervento medesimo si svolga correttamente.
Ora, il fatto che si era in presenza di una situazione dell’asfalto particolarmente precaria, avrebbe dovuto consigliare di impartire all’autista del mezzo circostanziate istruzioni per impedire la collisione, cosa che avrebbe comportato, oltre ad evitare il sinistro, anche una migliore e più sicura capacità di intervento nel caso di specie, invece evidentemente rallentata proprio dall’intervenuto incidente.
Né può avere ingresso la censura fatta propria dal ricorrente che la custodia e l’utilizzazione del bene dell’Amministrazione faccia capo all’autista, in quanto nella specie, si era in sede di intervento e in tale contesto la responsabilità di tutta l’operazione, ivi compresa quella attinente ai beni dell’Amministrazione, faceva necessariamente capo al soggetto che era preposto all’intervento.
Pertanto, non può parlarsi nel caso di specie, di responsabilità oggettiva, ma di vera e propria “culpa in vigilando”, essendo mancata una precisa individuazione in ordine al fatto di impartire le necessarie disposizioni a tutela dei beni dell’Amministrazione e della efficacia dell’intervento.
P.Q.M.
La Sezione è del parere che il ricorso straordinario indicato in epigrafe sia da respingere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
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Re: Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
Messaggio da vecchio leone »
In tanti anni di carriera non mi era mai capitato. Se ho ben capito il capo pattuglia doveva impartire indicazioni (ordini) all'autista al fine di evitare la collisione durante un intervento! Complimenti all'estensore anche per il latinismo. L'autista deve tenere conto delle condizione del traffico, del fondo stradale etc etc, in ultimo anche il capo pattuglia deve fare la sua parte ! Un agente/militare che incappa in un incidente durante un intervento (forse era una scorta?) non è sanzionabile perché giustificato dall'adempimento di un dovere....
Cari Saluti
Cari Saluti
Re: Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
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Tamponò con auto di servizio
Giudici condannano poliziotto a pagare i danni
di FILIPPO MELE
POTENZA - Tamponò un’auto nel centro di Potenza. La Corte dei conti ha condannato il sovrintendente della polizia di Stato che guidava a pagare la fattura del carrozziere: 944,50 euro, più le spese di giudizio. Il caso riguarda tutti coloro che guidano auto di servizio: siano essi esercenti delle forze dell’ordine o autisti di auto blu. Nel caso di incidenti, causati per loro colpa, la fattura del carrozziere è a loro carico. Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione della Basilicata, che ha condannato a pagare il sovraintendente di Polizia, Domenico Nardiello, nato a Ruoti il 5 ottobre 1960, difeso dagli avvocati Francesco Canzoniero e Angela Martinelli, la somma di 944,5 euro più 290,73 di spese di giudizio.
La decisione è giunta al termine dell’udienza in cui relatore è stato il giudice Vincenzo Pergola, pm il procuratore regionale Michele Oricchio, assenti i difensori del convenuto. «Riferisce la Procura – si legge nel dispositivo della sentenza - di aver promosso il giudizio dopo aver ricevuto, il 10 maggio 2012, la comunicazione di danni erariali conseguenti ad incidenti stradali, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi al parco automotociclistico della Polizia di Stato nel corso del secondo semestre del 2009. Il rapporto conteneva anche una denuncia di danno erariale riguardante l’incidente occorso in Potenza al sovrintendente Nardiello il 26 novembre 2008, che, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Stilo targato Polizia, comandato di servizio, tamponava un veicolo Volkswagen Polo. Il danno derivato all’Amministrazione della P. S. ammontava a 944,50 euro, importo speso per la riparazione dell’autovettura, così come dettagliato nella fattura n. 80 del 30 marzo 2009».
Per il Procuratore Oricchio «era configurabile nel caso di specie una condotta di guida connotata da inescusabile colpa grave del conducente, concretizzatasi nell’omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché nella velocità tenuta, non consona ai luoghi percorsi». Da qui la richiesta di pagamento di danno erariale al Nardiello. Richiesta accolta in toto dalla Corte contabile, Sezione della Basilicata, presidente Maurizio Tocca, consiglieri Vincenzo Pergola e Giuseppe Tagliamonte.
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Ecco ciò che scrive la Corte dei Conti
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA SENTENZA 13 2014 RESPONSABILITA' 27/02/2014
Sent. n. 13/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Maurizio TOCCA Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere relatore
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8104 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di N. D., nato a … (PZ) il ……, C.F. ……, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Canzoniero e Angela Martinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Potenza in via Lamarmora n. 33;
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2014, con l’assistenza del Segretario dott. Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, assenti i difensori del convenuto.
Ritenuto in
FATTO
Riferisce la Procura contabile di aver promosso l’odierno giudizio dopo aver ricevuto, in data 10.5.2012, la comunicazione di danni erariali conseguenti ad incidenti stradali, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi al parco automotociclistico della Polizia di Stato nel corso del 2° semestre del 2009. Il rapporto conteneva anche una denuncia di danno erariale riguardante l’incidente occorso in Potenza al Sovrintendente della Polizia di Stato N. D. il 26 novembre 2008, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Stilo targato Polizia F 1823. Nella scheda di segnalazione del 29 luglio 2009, a firma del Questore, veniva dettagliato l’evento nel modo seguente: “Il 26 novembre 2008, il Sovrintendente della P. di S. N. D., coordinatore delle volanti, comandato di servizio con turno 13.00/19.00, percorreva Viale Marconi alla guida dell’autovettura Fiat Stilo targata Polizia F 1823. Giunto all’intersezione con Via Leonardo Da Vinci, sebbene procedesse a velocità ridotta e nonostante tutte le manovre poste in essere, causa anche del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, tamponava il veicolo Volkswagen Polo che procedeva, il quale aveva arrestato improvvisamente la marcia per permettere ad altri automezzi di svoltare nella suddetta via”.
Il danno derivato all’Amministrazione della P.S. ammontava ad € 944,50, importo speso per la riparazione dell’autovettura, così come dettagliato nella fattura n. 80 del 30/03/2009.
Il N…., nella “Relazione di servizio ” seguita all’incidente dichiarava fra l’altro che “… Lo scrivente nonostante adottasse tutte le precauzioni possibili azionando il sistema frenante a causa del manto stradale bagnato, il veicolo terminava la sua corsa sull’autovettura Polo, provocando dei lievi danni al parafango posteriore destro e al paraurti posteriore.
Mentre l’ auto di servizio riportava dei lievi danni al paraurti anteriore e il parafango sinistro…”.
Riferisce l’attore pubblico che, sulla base di quanto emergeva dalla documentazione acquisita, non ha condiviso la ricostruzione dei fatti offerta dal N…., sia per la descritta dinamica dell’incidente, sia (e soprattutto) per l’entità dei danni fatturati, che portavano a ritenere configurabile, nel caso di specie, una condotta di guida connotata da inescusabile colpa grave del conducente, concretizzatasi nell’omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché nella velocità tenuta, non consona ai luoghi percorsi.
Puntualizza, conseguentemente, l’atto introduttivi del giudizio: “Veniva pertanto emesso coerente invito a dedurre con cui veniva contestato all’interessato il danno erariale conseguito ai descritti fatti, quantificato in € 944,50 oltre accessori di legge. Nonostante la regolare instaurazione del preliminare contraddittorio, l’invitato non riteneva di dover esercitare la facoltà di controdedurre per cui, in assenza di diversi elementi di valutazione dei fatti accertati, questo P.M. riteneva di doverli sottoporre alla cognizione del Giudice naturale…”.
Secondo la prospettazione attorea, nella fattispecie all’esame si sia verificato un danno erariale riconducibile alla condotta gravemente negligente del conducente, sovrintendente della Polizia di stato N. D..
Dopo aver ricostruito la dinamica dell’incidente, consistita in un tamponamento di altro autoveicolo provocato dall’autovettura Fiat Stilo targata Polizia F 1823 condotta dal N. D. in data 26 novembre 2008 nel mentre percorreva Viale Marconi in Potenza, puntualizza l’attore:
“Per quanto attiene alle responsabilità, ritiene questo P.M. che esse non possono che essere poste a carico dell’odierno convenuto, conducente dell’autoveicolo innanzi identificato in occasione del sinistro. Infatti il tamponamento di per sé reca una presunzione di colpevolezza del veicolo tamponante per non avere osservato le distanze di sicurezza imposte dall’art. 149 del Codice della strada…. Tale prescrizione risulta essere stata evidentemente violata dal N… senza che vi fosse alcuna specifica ragione, anzi può presumersi anche una velocità dell’autoveicolo dallo stesso condotto non consona al centro urbano di Potenza in quell’occasione attraversato. Infatti, mentre il N…. nella relazione di servizio redatta accenna a “lievi danni al paraurti anteriore e al parafango sinistro”, nella nota dell’Ufficio Tecnico della Questura di Potenza del 3 giugno 2009, nella descrizione dei danni viene espressamente dichiarato: “Ammaccatura del cofano e parafango anteriore sinistro, rottura del proiettore sinistro, del paraurti e del rivestimento anteriore”, circostanza questa significativa di un impatto alquanto violento, ovviamente conseguente ad una velocità non consona tenuta dall’autovettura della Polizia in violazione plausibile dei limiti di velocità da tenersi nei centri urbani, in base all’art.142 del Codice della Strada…. Nel comune di Potenza, in viale Marconi, il limite di velocità era addirittura inferiore ai cinquanta chilometri orari sicchè il sopravvenuto tamponamento non può che essere conseguenza di una condotta di guida del N…. particolarmente imprudente, tale da configurare un’ipotesi di colpa grave anche in considerazione della qualifica dallo stesso rivestita”.
Il Requirente ha poi quantificato in € 944,50 il danno subito dall’Amministrazione, pari all’intero importo speso per la riparazione dell’autovettura della Polizia di Stato, come risulta dalla depositata fattura n. 80 del 30/03/2009.
Pertanto la citazione conclude affinchè l’odierno convenuto sia condannato “al pagamento in favore dell’Erario (Ministero dell’Interno) della somma di € 944,50 oltre accessori di legge e spese di giustizia”.
Aderendo alla richiesta del Procuratore Regionale di attivare il c.d. “procedimento monitorio” previsto dall’art 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Sezione giurisdizionale, con determina n. 3/2013, notificata al convenuto unitamente all’atto di citazione, ha fissato in € 900,00, la somma da pagarsi da parte del sig. N. D., fissando contestualmente il termine di 30 giorni per l’adempimento. Il convenuto non ha depositato in segreteria la dichiarazione di accettazione prevista dall’art. 50 del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038/1933.
In data 16.1.2014 gli avv.ti Francesco Canzoniero e Angela Martinelli hanno depositato in Segreteria il mandato difensivo esplicitamente riferito al presente giudizio sottoscritto dal sig. N. D., senza poi svolgere ulteriore attività difensiva.
All’odierna pubblica udienza il P.M. ha ulteriormente illustrato l’impianto accusatorio svolto in citazione, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Considerato in
D I R I T T O
La causa all’esame riguarda un’ipotesi di danno erariale conseguente ai danni subiti da un’autovettura della Polizia di Stato, convolta in un incidente stradale in data 26 novembre 2008, mentre era condotta dal Sovrintendente della P. di S. N. D..
La scheda di segnalazione, a firma del Questore, ed il rapporto di servizio redatto dallo stesso N…., più ampiamente riportati “in fatto”, permettono di ricostruire agevolmente la dinamica dell’incidente, che è essenzialmente consistita nel tamponamento da parte dell’autovettura di servizio condotta dal N…., dell’ auto che la precedeva, che, a sua volta, aveva arrestato la marcia, in prossimità di un incrocio, per permettere ad altri automezzi di svoltare.
La tesi accusatoria, che stigmatizza la condotta di guida gravemente negligente del conducente, in quanto in palese violazione delle norme recate dal Codice della Strada, merita condivisione, in quanto suffragata da adeguati elementi probatori.
Poiché l’incidente è consistito essenzialmente in un
tamponamento, assume rilievo innanzitutto l’art. 149, comma 1, del C.d.S.
(D.Lgs n. 285/1992), che dispone: “ Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Alla luce del chiaro disposto della succitata norma, pertanto, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede; secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis cfr Cassazione Sez. III n. 8917/1995, Sez. III n. 19493/2007), l’avvenuta collisione pone a carico del conducente che provoca la collisione con il veicolo che lo precede, una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, e nella fattispecie all’odierno esame, il convenuto non ha fornito alcuna prova utile a superare la succitata presunzione, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo da lui condotto e la conseguente collisione siano stati determinati da cause a lui non imputabili.
Né allo scopo appare utile l’arresto improvviso della vettura che precedeva l’ auto della Polizia, richiamato nella scheda di segnalazione del Questore, e nel rapporto di servizio redatto dallo stesso N….; infatti in nessun caso, e particolarmente in prossimità di un incrocio come nella fattispecie all’esame, l’arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile (cfr Cassazione Sez. IV n. 12255/2007); inoltre l’art 141, comma 2, del C.d.S. impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo, garantendo l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale indubbiamente è l’arresto, anche repentino, del veicolo che precede in prossimità di un incrocio per permettere ad altri automezzi di svoltare.
Parimenti condivisibili le considerazioni svolte dall’attore pubblico circa la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta nell’occasione dal N…., desumibile anche dall’entità dei danni provocati dalla collisione.
Infatti, quanto riferito dal N…. nella relazione di servizio circa i “lievi danni al paraurti anteriore e al parafango sinistro” subiti dall’autovettura di servizio , viene inequivocabilmente smentito dalla nota dell’Ufficio Tecnico della Questura di Potenza del 3 giugno 2009, che, nel descrivere i suddetti danni, precisa: “Ammaccatura del cofano e parafango anteriore sinistro, rottura del proiettore sinistro, del paraurti e del rivestimento anteriore”. L’entità dei danni subiti dalla vettura della Polizia, tra l’altro non limitata alla rottura delle parti direttamente entrate in contatto, ma estesa anche all’ammaccatura del cofano, depongono chiaramente per un impatto alquanto violento, quale conseguenza di una velocità non consona tenuta dall’autovettura della Polizia, in violazione anche di quanto prescritto dall’art. 141 C.d.S.; in particolare, i commi 1 e 3 della succitata norma, impongono al conducente di mantenere una velocità utile ad evitare ogni pericolo per la sicurezza, tenuto conto anche delle caratteristiche e delle condizioni della strada percorsa, nonché dell’approssimarsi di incroci stradali, prescrizione del tutto disattesa dal N…. in occasione del sinistro.
Sostiene, in particolare, il N…. nella più volte richiamata
relazione di servizio : “a causa del manto stradale bagnato il veicolo terminava la sua corsa sull’autovettura Polo” che lo precedeva.
Alla luce di quanto previsto dal succitato art. 141 C.d.S., la
circostanza che il fondo stradale era reso scivoloso dalla pioggia, ben lungi da costituire causa di giustificazione, appare invece ulteriore elemento di colpevolezza, proprio perché le suddette condizioni atmosferiche, che notoriamente incidono negativamente sulla capacità di aderenza dei pneumatici sull’asfalto, e quindi sulle possibilità di arresto del veicolo in frenata, imponevano una velocità particolarmente moderata ed una condotta di guida sommamente attenta.
Palese quindi, ad avviso del Collegio, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’invocata responsabilità a carico del convenuto, che ha tenuto, nell’occasione dell’incidente, un comportamento in palese e grave violazione delle norme del C.d.S..
Circa il danno da porre a carico del N…., esso va quantificato con riferimento all’intero importo speso dall’Amministrazione per la riparazione della vettura di servizio , che ammonta complessivamente ad € 944,50, derivante dalla somma documentata dalla fattura n. 80 del 30/03/2009 dell’importo di € 931,44 relativa ai lavori di carrozzeria, e dalla somma documentata dal “buono di scarico” n. 216/2009 emesso dal Dipartimento della P.S., Autocentro di Foggia, dell’importo di € 13,06 per “decalcomania ed etichetta”, documenti entrambi versati in atti dall’attore.
Conclusivamente, per i motivi innanzi esposti, il sig. N…. va condannato a risarcire l’Erario (Ministero dell’Interno) nella misura di € 944,50; su tale somma sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come da richiesta attorea.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
1. Condanna N. D., a risarcire il danno prodotto al Ministero dell’Interno nella misura di € 944,50; la predetta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento e sino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali che sono dovuti da tale ultima data e sino al soddisfo;
2. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 290,73=.
Euro duecentonovanta/73=.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2014
L’estensore Il Presidente
(dott. Vincenzo Pergola) (dott. Maurizio Tocca)
F.to Vincenzo Pergola F.to Maurizio Tocca
Depositata in Segreteria il 27 FEB. 2014
Il Preposto alla Segreteria della
Sezione Giurisdizionale Basilicata
Maria Anna Catuogno
F.to Maria Anna Catuogno
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Tamponò con auto di servizio
Giudici condannano poliziotto a pagare i danni
di FILIPPO MELE
POTENZA - Tamponò un’auto nel centro di Potenza. La Corte dei conti ha condannato il sovrintendente della polizia di Stato che guidava a pagare la fattura del carrozziere: 944,50 euro, più le spese di giudizio. Il caso riguarda tutti coloro che guidano auto di servizio: siano essi esercenti delle forze dell’ordine o autisti di auto blu. Nel caso di incidenti, causati per loro colpa, la fattura del carrozziere è a loro carico. Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione della Basilicata, che ha condannato a pagare il sovraintendente di Polizia, Domenico Nardiello, nato a Ruoti il 5 ottobre 1960, difeso dagli avvocati Francesco Canzoniero e Angela Martinelli, la somma di 944,5 euro più 290,73 di spese di giudizio.
La decisione è giunta al termine dell’udienza in cui relatore è stato il giudice Vincenzo Pergola, pm il procuratore regionale Michele Oricchio, assenti i difensori del convenuto. «Riferisce la Procura – si legge nel dispositivo della sentenza - di aver promosso il giudizio dopo aver ricevuto, il 10 maggio 2012, la comunicazione di danni erariali conseguenti ad incidenti stradali, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi al parco automotociclistico della Polizia di Stato nel corso del secondo semestre del 2009. Il rapporto conteneva anche una denuncia di danno erariale riguardante l’incidente occorso in Potenza al sovrintendente Nardiello il 26 novembre 2008, che, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Stilo targato Polizia, comandato di servizio, tamponava un veicolo Volkswagen Polo. Il danno derivato all’Amministrazione della P. S. ammontava a 944,50 euro, importo speso per la riparazione dell’autovettura, così come dettagliato nella fattura n. 80 del 30 marzo 2009».
Per il Procuratore Oricchio «era configurabile nel caso di specie una condotta di guida connotata da inescusabile colpa grave del conducente, concretizzatasi nell’omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché nella velocità tenuta, non consona ai luoghi percorsi». Da qui la richiesta di pagamento di danno erariale al Nardiello. Richiesta accolta in toto dalla Corte contabile, Sezione della Basilicata, presidente Maurizio Tocca, consiglieri Vincenzo Pergola e Giuseppe Tagliamonte.
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Ecco ciò che scrive la Corte dei Conti
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA SENTENZA 13 2014 RESPONSABILITA' 27/02/2014
Sent. n. 13/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Maurizio TOCCA Presidente
Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere relatore
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8104 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di N. D., nato a … (PZ) il ……, C.F. ……, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Canzoniero e Angela Martinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Potenza in via Lamarmora n. 33;
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2014, con l’assistenza del Segretario dott. Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, assenti i difensori del convenuto.
Ritenuto in
FATTO
Riferisce la Procura contabile di aver promosso l’odierno giudizio dopo aver ricevuto, in data 10.5.2012, la comunicazione di danni erariali conseguenti ad incidenti stradali, danneggiamenti, furti e smarrimenti verificatisi al parco automotociclistico della Polizia di Stato nel corso del 2° semestre del 2009. Il rapporto conteneva anche una denuncia di danno erariale riguardante l’incidente occorso in Potenza al Sovrintendente della Polizia di Stato N. D. il 26 novembre 2008, nel mentre era alla guida del veicolo Fiat Stilo targato Polizia F 1823. Nella scheda di segnalazione del 29 luglio 2009, a firma del Questore, veniva dettagliato l’evento nel modo seguente: “Il 26 novembre 2008, il Sovrintendente della P. di S. N. D., coordinatore delle volanti, comandato di servizio con turno 13.00/19.00, percorreva Viale Marconi alla guida dell’autovettura Fiat Stilo targata Polizia F 1823. Giunto all’intersezione con Via Leonardo Da Vinci, sebbene procedesse a velocità ridotta e nonostante tutte le manovre poste in essere, causa anche del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, tamponava il veicolo Volkswagen Polo che procedeva, il quale aveva arrestato improvvisamente la marcia per permettere ad altri automezzi di svoltare nella suddetta via”.
Il danno derivato all’Amministrazione della P.S. ammontava ad € 944,50, importo speso per la riparazione dell’autovettura, così come dettagliato nella fattura n. 80 del 30/03/2009.
Il N…., nella “Relazione di servizio ” seguita all’incidente dichiarava fra l’altro che “… Lo scrivente nonostante adottasse tutte le precauzioni possibili azionando il sistema frenante a causa del manto stradale bagnato, il veicolo terminava la sua corsa sull’autovettura Polo, provocando dei lievi danni al parafango posteriore destro e al paraurti posteriore.
Mentre l’ auto di servizio riportava dei lievi danni al paraurti anteriore e il parafango sinistro…”.
Riferisce l’attore pubblico che, sulla base di quanto emergeva dalla documentazione acquisita, non ha condiviso la ricostruzione dei fatti offerta dal N…., sia per la descritta dinamica dell’incidente, sia (e soprattutto) per l’entità dei danni fatturati, che portavano a ritenere configurabile, nel caso di specie, una condotta di guida connotata da inescusabile colpa grave del conducente, concretizzatasi nell’omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché nella velocità tenuta, non consona ai luoghi percorsi.
Puntualizza, conseguentemente, l’atto introduttivi del giudizio: “Veniva pertanto emesso coerente invito a dedurre con cui veniva contestato all’interessato il danno erariale conseguito ai descritti fatti, quantificato in € 944,50 oltre accessori di legge. Nonostante la regolare instaurazione del preliminare contraddittorio, l’invitato non riteneva di dover esercitare la facoltà di controdedurre per cui, in assenza di diversi elementi di valutazione dei fatti accertati, questo P.M. riteneva di doverli sottoporre alla cognizione del Giudice naturale…”.
Secondo la prospettazione attorea, nella fattispecie all’esame si sia verificato un danno erariale riconducibile alla condotta gravemente negligente del conducente, sovrintendente della Polizia di stato N. D..
Dopo aver ricostruito la dinamica dell’incidente, consistita in un tamponamento di altro autoveicolo provocato dall’autovettura Fiat Stilo targata Polizia F 1823 condotta dal N. D. in data 26 novembre 2008 nel mentre percorreva Viale Marconi in Potenza, puntualizza l’attore:
“Per quanto attiene alle responsabilità, ritiene questo P.M. che esse non possono che essere poste a carico dell’odierno convenuto, conducente dell’autoveicolo innanzi identificato in occasione del sinistro. Infatti il tamponamento di per sé reca una presunzione di colpevolezza del veicolo tamponante per non avere osservato le distanze di sicurezza imposte dall’art. 149 del Codice della strada…. Tale prescrizione risulta essere stata evidentemente violata dal N… senza che vi fosse alcuna specifica ragione, anzi può presumersi anche una velocità dell’autoveicolo dallo stesso condotto non consona al centro urbano di Potenza in quell’occasione attraversato. Infatti, mentre il N…. nella relazione di servizio redatta accenna a “lievi danni al paraurti anteriore e al parafango sinistro”, nella nota dell’Ufficio Tecnico della Questura di Potenza del 3 giugno 2009, nella descrizione dei danni viene espressamente dichiarato: “Ammaccatura del cofano e parafango anteriore sinistro, rottura del proiettore sinistro, del paraurti e del rivestimento anteriore”, circostanza questa significativa di un impatto alquanto violento, ovviamente conseguente ad una velocità non consona tenuta dall’autovettura della Polizia in violazione plausibile dei limiti di velocità da tenersi nei centri urbani, in base all’art.142 del Codice della Strada…. Nel comune di Potenza, in viale Marconi, il limite di velocità era addirittura inferiore ai cinquanta chilometri orari sicchè il sopravvenuto tamponamento non può che essere conseguenza di una condotta di guida del N…. particolarmente imprudente, tale da configurare un’ipotesi di colpa grave anche in considerazione della qualifica dallo stesso rivestita”.
Il Requirente ha poi quantificato in € 944,50 il danno subito dall’Amministrazione, pari all’intero importo speso per la riparazione dell’autovettura della Polizia di Stato, come risulta dalla depositata fattura n. 80 del 30/03/2009.
Pertanto la citazione conclude affinchè l’odierno convenuto sia condannato “al pagamento in favore dell’Erario (Ministero dell’Interno) della somma di € 944,50 oltre accessori di legge e spese di giustizia”.
Aderendo alla richiesta del Procuratore Regionale di attivare il c.d. “procedimento monitorio” previsto dall’art 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Sezione giurisdizionale, con determina n. 3/2013, notificata al convenuto unitamente all’atto di citazione, ha fissato in € 900,00, la somma da pagarsi da parte del sig. N. D., fissando contestualmente il termine di 30 giorni per l’adempimento. Il convenuto non ha depositato in segreteria la dichiarazione di accettazione prevista dall’art. 50 del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038/1933.
In data 16.1.2014 gli avv.ti Francesco Canzoniero e Angela Martinelli hanno depositato in Segreteria il mandato difensivo esplicitamente riferito al presente giudizio sottoscritto dal sig. N. D., senza poi svolgere ulteriore attività difensiva.
All’odierna pubblica udienza il P.M. ha ulteriormente illustrato l’impianto accusatorio svolto in citazione, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Considerato in
D I R I T T O
La causa all’esame riguarda un’ipotesi di danno erariale conseguente ai danni subiti da un’autovettura della Polizia di Stato, convolta in un incidente stradale in data 26 novembre 2008, mentre era condotta dal Sovrintendente della P. di S. N. D..
La scheda di segnalazione, a firma del Questore, ed il rapporto di servizio redatto dallo stesso N…., più ampiamente riportati “in fatto”, permettono di ricostruire agevolmente la dinamica dell’incidente, che è essenzialmente consistita nel tamponamento da parte dell’autovettura di servizio condotta dal N…., dell’ auto che la precedeva, che, a sua volta, aveva arrestato la marcia, in prossimità di un incrocio, per permettere ad altri automezzi di svoltare.
La tesi accusatoria, che stigmatizza la condotta di guida gravemente negligente del conducente, in quanto in palese violazione delle norme recate dal Codice della Strada, merita condivisione, in quanto suffragata da adeguati elementi probatori.
Poiché l’incidente è consistito essenzialmente in un
tamponamento, assume rilievo innanzitutto l’art. 149, comma 1, del C.d.S.
(D.Lgs n. 285/1992), che dispone: “ Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Alla luce del chiaro disposto della succitata norma, pertanto, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede; secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis cfr Cassazione Sez. III n. 8917/1995, Sez. III n. 19493/2007), l’avvenuta collisione pone a carico del conducente che provoca la collisione con il veicolo che lo precede, una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, e nella fattispecie all’odierno esame, il convenuto non ha fornito alcuna prova utile a superare la succitata presunzione, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo da lui condotto e la conseguente collisione siano stati determinati da cause a lui non imputabili.
Né allo scopo appare utile l’arresto improvviso della vettura che precedeva l’ auto della Polizia, richiamato nella scheda di segnalazione del Questore, e nel rapporto di servizio redatto dallo stesso N….; infatti in nessun caso, e particolarmente in prossimità di un incrocio come nella fattispecie all’esame, l’arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile (cfr Cassazione Sez. IV n. 12255/2007); inoltre l’art 141, comma 2, del C.d.S. impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo, garantendo l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, quale indubbiamente è l’arresto, anche repentino, del veicolo che precede in prossimità di un incrocio per permettere ad altri automezzi di svoltare.
Parimenti condivisibili le considerazioni svolte dall’attore pubblico circa la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta nell’occasione dal N…., desumibile anche dall’entità dei danni provocati dalla collisione.
Infatti, quanto riferito dal N…. nella relazione di servizio circa i “lievi danni al paraurti anteriore e al parafango sinistro” subiti dall’autovettura di servizio , viene inequivocabilmente smentito dalla nota dell’Ufficio Tecnico della Questura di Potenza del 3 giugno 2009, che, nel descrivere i suddetti danni, precisa: “Ammaccatura del cofano e parafango anteriore sinistro, rottura del proiettore sinistro, del paraurti e del rivestimento anteriore”. L’entità dei danni subiti dalla vettura della Polizia, tra l’altro non limitata alla rottura delle parti direttamente entrate in contatto, ma estesa anche all’ammaccatura del cofano, depongono chiaramente per un impatto alquanto violento, quale conseguenza di una velocità non consona tenuta dall’autovettura della Polizia, in violazione anche di quanto prescritto dall’art. 141 C.d.S.; in particolare, i commi 1 e 3 della succitata norma, impongono al conducente di mantenere una velocità utile ad evitare ogni pericolo per la sicurezza, tenuto conto anche delle caratteristiche e delle condizioni della strada percorsa, nonché dell’approssimarsi di incroci stradali, prescrizione del tutto disattesa dal N…. in occasione del sinistro.
Sostiene, in particolare, il N…. nella più volte richiamata
relazione di servizio : “a causa del manto stradale bagnato il veicolo terminava la sua corsa sull’autovettura Polo” che lo precedeva.
Alla luce di quanto previsto dal succitato art. 141 C.d.S., la
circostanza che il fondo stradale era reso scivoloso dalla pioggia, ben lungi da costituire causa di giustificazione, appare invece ulteriore elemento di colpevolezza, proprio perché le suddette condizioni atmosferiche, che notoriamente incidono negativamente sulla capacità di aderenza dei pneumatici sull’asfalto, e quindi sulle possibilità di arresto del veicolo in frenata, imponevano una velocità particolarmente moderata ed una condotta di guida sommamente attenta.
Palese quindi, ad avviso del Collegio, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’invocata responsabilità a carico del convenuto, che ha tenuto, nell’occasione dell’incidente, un comportamento in palese e grave violazione delle norme del C.d.S..
Circa il danno da porre a carico del N…., esso va quantificato con riferimento all’intero importo speso dall’Amministrazione per la riparazione della vettura di servizio , che ammonta complessivamente ad € 944,50, derivante dalla somma documentata dalla fattura n. 80 del 30/03/2009 dell’importo di € 931,44 relativa ai lavori di carrozzeria, e dalla somma documentata dal “buono di scarico” n. 216/2009 emesso dal Dipartimento della P.S., Autocentro di Foggia, dell’importo di € 13,06 per “decalcomania ed etichetta”, documenti entrambi versati in atti dall’attore.
Conclusivamente, per i motivi innanzi esposti, il sig. N…. va condannato a risarcire l’Erario (Ministero dell’Interno) nella misura di € 944,50; su tale somma sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come da richiesta attorea.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
1. Condanna N. D., a risarcire il danno prodotto al Ministero dell’Interno nella misura di € 944,50; la predetta somma va aumentata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento e sino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali che sono dovuti da tale ultima data e sino al soddisfo;
2. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 290,73=.
Euro duecentonovanta/73=.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2014
L’estensore Il Presidente
(dott. Vincenzo Pergola) (dott. Maurizio Tocca)
F.to Vincenzo Pergola F.to Maurizio Tocca
Depositata in Segreteria il 27 FEB. 2014
Il Preposto alla Segreteria della
Sezione Giurisdizionale Basilicata
Maria Anna Catuogno
F.to Maria Anna Catuogno
Re: Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
sanzione disciplinare del rimprovero.
perché, durante un servizio di polizia giudiziaria, alla guida di un’autovettura di servizio, durante la marcia, per minore attenzione, ne perdeva il controllo, cagionando gravi danni al mezzo.
Ecco alcuni pezzi:
1) - La vicenda in esame si inserisce nell’ambito di una operazione di polizia giudiziaria, volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzata superiormente ed organizzata e diretta dal ricorrente quale comandante del reparto territoriale.
2) - Lo sviluppo della dinamica dei fatti, peraltro confermata dalla stessa Amministrazione, ha comportato una modifica dell’originario programma investigativo, tanto che il militare ricorrente ha ritenuto, nell’immediatezza, di procedere all’inseguimento dei sospettati per provvedere al loro eventuale fermo.
Ricorso Accolto.
per completezza dei fatti leggete qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------
28/05/2013 201300782 Sentenza 1
N. 00782/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19/C P. Libra;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio di Venezia, San Marco, 63; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Veneto" - OMISSIS - Compagnia di OMISSIS, Nucleo Operativo e Rediomobile;
per l'annullamento
del provvedimento …. con il quale il comandante la compagnia c.c. di ….., confermata dal comandante provinciale c.c. di …., ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, comandante la stazione, reagisce contro la irrogata sanzione disciplinare del rimprovero, peraltro confermata anche in sede di ricorso gerarchico, perché, durante un servizio di polizia giudiziaria, alla guida di un’autovettura di servizio, durante la marcia, per minore attenzione, ne perdeva il controllo, cagionando gravi danni al mezzo.
La vicenda in esame si inserisce nell’ambito di una operazione di polizia giudiziaria, volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzata superiormente ed organizzata e diretta dal ricorrente quale comandante del reparto territoriale.
Lo sviluppo della dinamica dei fatti, peraltro confermata dalla stessa Amministrazione, ha comportato una modifica dell’originario programma investigativo, tanto che il militare ricorrente ha ritenuto, nell’immediatezza, di procedere all’inseguimento dei sospettati per provvedere al loro eventuale fermo.
L’operazione ha visto impiegati cinque militari e tre autovetture, una delle quale condotta direttamente dal sottufficiale senza ausilio di un gregario.
Malgrado l’incidente occorso al ricorrente l’attività di p.g. si è conclusa con l’arresto dei sospettati.
Preliminarmente devono dichiarasi inammissibili tutte le censure proposte nel ricorso che non sono state oggetto di scrutinio, perché non proposte, nel ricorso gerarchico.
E’ opinione giurisprudenziale pacificamente accolta quella per cui il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidedum già scrutinato in sede di ricorso gerarchico, così come originariamente proposto dal ricorrente.
La ragione è evidente.
L’Amministrazione si è pronunciata esclusivamente sulle censure sollevate dalla parte e su quelle ha espresso il proprio giudizio.
La parte non può, successivamente, ampliare, attraverso argomenti estranei all’originaria valutazione della p.a., l’oggetto del giudizio.
Quindi, nel caso di specie, vanno dichiarati inammissibili i motivi riportati ai numeri : 1, 2, 3 del ricorso.
Con riferimento al quarto motivo di gravame il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che nell’immediatezza del fatto il ricorrente ha dichiarato agli operatori della Polizia stradale intervenuti per i rilievi, che la perdita di controllo della vettura è stata principiata dal fatto che :”… mi sono distratto per attivare una comunicazione radio…”.
Risulta, dallo stesso verbale di polizia, che il ricorrente, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio etilometro, è risultato negativo.
Quindi non vi sono dubbi circa la dinamica dei fatti così come rappresentati dal ricorrente e come accertati dalla stessa p.a.
Più precisamente.
Nel corso dell’inseguimento il ricorrente, dovendo procedere ad effettuare delle comunicazioni radio con le altre pattuglie, toglieva una mano dal volante per premere il dispositivo radio, contestualmente si deve ritenere, vista la ubicazione dello stesso, il predetto ha distolto lo sguardo dalla guida per individuare il pulsante radio.
In tale frangente lo stesso ha perso il controllo dell’auto ed ha causato l’incidente in argomento.
L’amministrazione ha motivato il rigetto del ricorso gerarchico nel fatto che il ricorrente avrebbe dovuto conoscere il relativo posizionamento del pulsante e , conseguentemente, prestare la dovuta attenzione, tale mancanza ha comportato la violazione dell’art. 20 del R.D.M.
E’ necessario, peraltro, osservare che emerge dagli atti di causa una palese, evidente ed interna contraddizione a cui la limitata istruttoria procedimentale non ha apportato elementi decisivi ed univoci di soluzione.
Consta, infatti, che con nota n…… del … 2010, il comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia c.c., con riferimento all’incidente in argomento ha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori dallo stesso acquisiti che :” l’evento non sia attribuibile ad una scorretta condotta del veicolo da parte del maresciallo OMISSIS”.
Allora, a fronte di tale chiara ed univoca risultanza istruttoria, non si evidenziano, agli atti di causa, conseguenti ed adeguati accertamenti che dimostrino, in modo indubbio, che tale giudizio è errato ovvero mendace.
Emerge, invece, che la p.a. si è limitata alla mera contestazione disciplinare, cui è seguita la sola replica formale alle giustificazioni del militare.
Quindi la conclusione cui è pervenuta la p.a. e la conseguente irrogazione della sanzione disciplinare al ricorrente è stata assunta, all’evidenza, non già attraverso un obiettivo percorso probatorio, ma semplicemente sulla scorta di considerazioni di carattere logico-formale ricavate dalla applicazione di principi generali senza, peraltro, minimamente dimostrare, né il momento soggettivo del fatto contestato, né, e questo è l’aspetto fondamentale, superare la patente ed insanabile contraddizione che la affermata responsabilità amministrativa a carico del ricorrente evidenzia con le conclusioni di una precedente inchiesta amministrativa, che invece aveva escluso ogni forma di responsabilità dell’incolpato nella causazione dell’incidente (nota n.. del .. 2010).
Pertanto la rilevata carenza istruttoria e la palese ed interna contraddizione degli atti del procedimento evidenziano la sussistenza dei vizi censurati sotto il profilo del travisamento dei fatti, proprio perché era necessario, dopo la ricostruzione degli avvenimenti sotto il profilo fattuale, prioritariamente accertare la reale ed effettiva responsabilità amministrativa del ricorrente in termini chiari ed obiettivi così da superare il fatto che, da un lato l’Amministrazione afferma la responsabilità disciplinare del ricorrente, dall’altro la esclude.
Tale evidente contraddizione non consta superata da una adeguata istruttoria procedimentale, così che il provvedimento censurato deve essere annullato.
La parziale soccombenza convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
perché, durante un servizio di polizia giudiziaria, alla guida di un’autovettura di servizio, durante la marcia, per minore attenzione, ne perdeva il controllo, cagionando gravi danni al mezzo.
Ecco alcuni pezzi:
1) - La vicenda in esame si inserisce nell’ambito di una operazione di polizia giudiziaria, volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzata superiormente ed organizzata e diretta dal ricorrente quale comandante del reparto territoriale.
2) - Lo sviluppo della dinamica dei fatti, peraltro confermata dalla stessa Amministrazione, ha comportato una modifica dell’originario programma investigativo, tanto che il militare ricorrente ha ritenuto, nell’immediatezza, di procedere all’inseguimento dei sospettati per provvedere al loro eventuale fermo.
Ricorso Accolto.
per completezza dei fatti leggete qui sotto.
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28/05/2013 201300782 Sentenza 1
N. 00782/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19/C P. Libra;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio di Venezia, San Marco, 63; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Veneto" - OMISSIS - Compagnia di OMISSIS, Nucleo Operativo e Rediomobile;
per l'annullamento
del provvedimento …. con il quale il comandante la compagnia c.c. di ….., confermata dal comandante provinciale c.c. di …., ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, comandante la stazione, reagisce contro la irrogata sanzione disciplinare del rimprovero, peraltro confermata anche in sede di ricorso gerarchico, perché, durante un servizio di polizia giudiziaria, alla guida di un’autovettura di servizio, durante la marcia, per minore attenzione, ne perdeva il controllo, cagionando gravi danni al mezzo.
La vicenda in esame si inserisce nell’ambito di una operazione di polizia giudiziaria, volta alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzata superiormente ed organizzata e diretta dal ricorrente quale comandante del reparto territoriale.
Lo sviluppo della dinamica dei fatti, peraltro confermata dalla stessa Amministrazione, ha comportato una modifica dell’originario programma investigativo, tanto che il militare ricorrente ha ritenuto, nell’immediatezza, di procedere all’inseguimento dei sospettati per provvedere al loro eventuale fermo.
L’operazione ha visto impiegati cinque militari e tre autovetture, una delle quale condotta direttamente dal sottufficiale senza ausilio di un gregario.
Malgrado l’incidente occorso al ricorrente l’attività di p.g. si è conclusa con l’arresto dei sospettati.
Preliminarmente devono dichiarasi inammissibili tutte le censure proposte nel ricorso che non sono state oggetto di scrutinio, perché non proposte, nel ricorso gerarchico.
E’ opinione giurisprudenziale pacificamente accolta quella per cui il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidedum già scrutinato in sede di ricorso gerarchico, così come originariamente proposto dal ricorrente.
La ragione è evidente.
L’Amministrazione si è pronunciata esclusivamente sulle censure sollevate dalla parte e su quelle ha espresso il proprio giudizio.
La parte non può, successivamente, ampliare, attraverso argomenti estranei all’originaria valutazione della p.a., l’oggetto del giudizio.
Quindi, nel caso di specie, vanno dichiarati inammissibili i motivi riportati ai numeri : 1, 2, 3 del ricorso.
Con riferimento al quarto motivo di gravame il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che nell’immediatezza del fatto il ricorrente ha dichiarato agli operatori della Polizia stradale intervenuti per i rilievi, che la perdita di controllo della vettura è stata principiata dal fatto che :”… mi sono distratto per attivare una comunicazione radio…”.
Risulta, dallo stesso verbale di polizia, che il ricorrente, sottoposto ad accertamento tramite apparecchio etilometro, è risultato negativo.
Quindi non vi sono dubbi circa la dinamica dei fatti così come rappresentati dal ricorrente e come accertati dalla stessa p.a.
Più precisamente.
Nel corso dell’inseguimento il ricorrente, dovendo procedere ad effettuare delle comunicazioni radio con le altre pattuglie, toglieva una mano dal volante per premere il dispositivo radio, contestualmente si deve ritenere, vista la ubicazione dello stesso, il predetto ha distolto lo sguardo dalla guida per individuare il pulsante radio.
In tale frangente lo stesso ha perso il controllo dell’auto ed ha causato l’incidente in argomento.
L’amministrazione ha motivato il rigetto del ricorso gerarchico nel fatto che il ricorrente avrebbe dovuto conoscere il relativo posizionamento del pulsante e , conseguentemente, prestare la dovuta attenzione, tale mancanza ha comportato la violazione dell’art. 20 del R.D.M.
E’ necessario, peraltro, osservare che emerge dagli atti di causa una palese, evidente ed interna contraddizione a cui la limitata istruttoria procedimentale non ha apportato elementi decisivi ed univoci di soluzione.
Consta, infatti, che con nota n…… del … 2010, il comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia c.c., con riferimento all’incidente in argomento ha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori dallo stesso acquisiti che :” l’evento non sia attribuibile ad una scorretta condotta del veicolo da parte del maresciallo OMISSIS”.
Allora, a fronte di tale chiara ed univoca risultanza istruttoria, non si evidenziano, agli atti di causa, conseguenti ed adeguati accertamenti che dimostrino, in modo indubbio, che tale giudizio è errato ovvero mendace.
Emerge, invece, che la p.a. si è limitata alla mera contestazione disciplinare, cui è seguita la sola replica formale alle giustificazioni del militare.
Quindi la conclusione cui è pervenuta la p.a. e la conseguente irrogazione della sanzione disciplinare al ricorrente è stata assunta, all’evidenza, non già attraverso un obiettivo percorso probatorio, ma semplicemente sulla scorta di considerazioni di carattere logico-formale ricavate dalla applicazione di principi generali senza, peraltro, minimamente dimostrare, né il momento soggettivo del fatto contestato, né, e questo è l’aspetto fondamentale, superare la patente ed insanabile contraddizione che la affermata responsabilità amministrativa a carico del ricorrente evidenzia con le conclusioni di una precedente inchiesta amministrativa, che invece aveva escluso ogni forma di responsabilità dell’incolpato nella causazione dell’incidente (nota n.. del .. 2010).
Pertanto la rilevata carenza istruttoria e la palese ed interna contraddizione degli atti del procedimento evidenziano la sussistenza dei vizi censurati sotto il profilo del travisamento dei fatti, proprio perché era necessario, dopo la ricostruzione degli avvenimenti sotto il profilo fattuale, prioritariamente accertare la reale ed effettiva responsabilità amministrativa del ricorrente in termini chiari ed obiettivi così da superare il fatto che, da un lato l’Amministrazione afferma la responsabilità disciplinare del ricorrente, dall’altro la esclude.
Tale evidente contraddizione non consta superata da una adeguata istruttoria procedimentale, così che il provvedimento censurato deve essere annullato.
La parziale soccombenza convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
Re: Collisione, sanzione disciplinare al capo pattuglia
La Corte dei Conti SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, condanna il collega (conducente) al pagamento, però riducendola alla somma di € 20.000,00.
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1) - ritenuto responsabile del danno risentito dalle pubbliche finanze in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 25.10.2008, assertivamente provocato dal predetto agente mentre era alla guida dell’autovettura di servizio Alfa 159 targata OMISSIS.
2) - secondo la tesi accusatoria l’agente avrebbe impegnato un incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, facendo uso del solo lampeggiante luminoso e senza azionare il dispositivo di segnalazione acustica di cui all’art. 177 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285, sì da urtare violentemente in tal modo il lato posteriore di un altro veicolo che stava attraversando l’incrocio stesso, essendosi avvalso della segnalazione semaforica a luce verde.
3) - I danni riportati dall’auto guidata dall’agente sono stati quantificati, alla stregua delle acquisite fatture, in complessivi € 26.630,59 e di tale somma il predetto è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte lombarda.
N.B.: il tutto leggetelo qui sotto.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 123 31/03/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 123 2016 RESPONSABILITA' 31/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dagli ill.mi signori magistrati :
Enzo Rotolo Presidente rel. est.
Giuseppa Maneggio Consigliere
Giuseppina Maio Consigliere
Maria Nicoletta Quarato Consigliere
Giuseppe Di Benedetto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia di responsabilità patrimoniale - iscritto al n. 46.009 del registro di segreteria –
ad istanza
del Procuratore Regionale per la Lombardia
avverso
la sentenza n. 86/2013 del 4.4.2013 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia e
nei confronti
P. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Seregni e Francesco Valsecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Cesare Beccarla n. 84.
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 23.3.2016, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, il PM in persona del Vice Procuratore Generale Carmela de Gennaro nonché, nell’interesse della parte appellata, l’avv. Valsecchi.
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia ha assolto l’agente della Polizia di Stato A. P., evocato in giudizio dal competente Procuratore Regionale di questa Corte in quanto ritenuto responsabile del danno risentito dalle pubbliche finanze in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 25.10.2008, assertivamente provocato dal predetto agente mentre era alla guida dell’autovettura di servizio Alfa 159 targata OMISSIS.
In particolare secondo la tesi accusatoria l’agente avrebbe impegnato un incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, facendo uso del solo lampeggiante luminoso e senza azionare il dispositivo di segnalazione acustica di cui all’art. 177 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285, sì da urtare violentemente in tal modo il lato posteriore di un altro veicolo che stava attraversando l’incrocio stesso, essendosi avvalso della segnalazione semaforica a luce verde.
I danni riportati dall’auto guidata dall’agente sono stati quantificati, alla stregua delle acquisite fatture, in complessivi € 26.630,59 e di tale somma il predetto è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte lombarda.
I primi giudici hanno escluso l’elemento della colpa grave a carico del convenuto rilevando che il mancato rispetto di norme disciplinanti la guida degli autoveicoli non può, da solo, integrare gli estremi di una condotta gravemente riprovevole, potendo a tal fine assumere rilevanza varie circostanze, come quella, nella specie, dell’urgente assolvimento di un servizio di polizia, unitamente a quelle dell’avvenuta attivazione del segnale intermittente dei proiettori abbaglianti, della modalità di azionamento della sirena (di competenza peraltro del capopattuglia) e delle altre dichiarazioni o verbalizzazioni relative all’accaduto.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Procuratore regionale per la Lombardia deducendo vari motivi.
In particolare, dopo aver delineato i profili fattuali della vicenda inferendone l’erroneità della sentenza impugnata in punto di mancata valutazione di elementi particolarmente significativi della sussistenza dell’elemento soggettivo, ha negato rilevanza all’urgenza del servizio laddove debbano prevalere regole di comune prudenza ed ha sostenuto che nella specie sarebbero state contemporaneamente violate più norme, non essendo stata moderata la velocità in prossimità di un incrocio, non essendo stati, inoltre, attivati contemporaneamente i dispositivi acustici e luminosi di emergenza ed essendosi messa a repentaglio l’incolumità pubblica degli altri utenti della strada.
Tali argomenti darebbero anche conto della erroneità delle conclusioni raggiunte in punto di insussistenza di imprudenza e imperizia, non potendosi negare, ad avviso dell’appellante, l’elevata velocità dell’autovettura in base ad elementi che avrebbero dovuto quanto meno integrare indizi e prove presuntive, fermo restando che il principio della presunzione di colpa non potrebbe ritenersi operante solo a favore del conducente dell’auto privata coinvolta nel sinistro.
Dopo essersi soffermato, infine, sulla concezione normativa della colpa ed aver sostenuto che la condotta di guida dell’agente avrebbe dovuto esser valutata in rapporto agli schemi previsti per quella astrattamente esigibile, il Procuratore appellante ha concluso per l’accoglimento dell’impugnativa e per la conseguente riforma della gravata sentenza, con ogni consequenziale pronuncia.
Il P.. si è costituito col patrocinio dell’avv. Raffaele Lessio contestando le ragioni della parte ricorrente.
In particolare, dopo aver messo l’accento sull’insufficienza dell’affermata violazione di norme sulla circolazione stradale ai fini della configurabilità della colpa grave perseguibile davanti a questa Corte e dopo aver sottolineato - in linea con l’orientamento dei primi giudici - che vi era da svolgere un servizio di massima urgenza (presenza di ordigno esplosivo) il P.. ha puntualizzato alcune circostanze dell’accaduto (attivazione del segnale luminoso, marcia su corsia preferenziale) contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura e rilevando, poi, che il richiamo scritto rivoltogli dalla Questura di Milano a seguito dei fatti controversi escludeva gli elementi del dolo e della colpa grave a suo carico nella conduzione del mezzo.
Il resistente ha quindi affermato che, in assenza di richiesta di condanna, la eventuale sentenza di riforma dovrebbe limitarsi all’an debeatur e alle sole spese di giudizio.
In via subordinata ha chiesto un ampio uso del potere riduttivo dell’addebito concludendo per il rigetto dell’appello e varie subordinate.
Con atto in data 16.3.2016 l’avv. Lessio ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo conferitogli dalla parte appellata e, con successivo atto del 21.3.2016, il P.. ha rilasciato nuovo mandato agli avvocati Fabrizio Seregni e Francesco Valsecchi; i quali, con memoria in pari data, si sono costituiti, con riserva di ulteriori deduzioni, richiamando e ratificando il contenuto degli scritti difensivi già depositati dal precedente legale. All’odierna pubblica udienza il PM ha sottolineato l’elevata velocità del mezzo guidato dall’agente P.S. ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, mentre l’avv. Valsecchi, dopo essersi riportato agli atti scritti, ha insistito motivatamente per il rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
Quindi la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Non ha alcun pregio la deduzione relativa alla opposta carenza formale formale dell’atto d’appello, privo - secondo la parte appellata - della specifica indicazione del quantum debeatur, essendo la domanda di integrale riforma della sentenza impugnata di per sé sufficiente a far intendere, alla stregua delle formulazioni dell’originario atto di citazione, l’oggetto della richiesta di parte pubblica. Questa, infatti, col proposto gravame fondato su doglianze ritenute rilevanti ai fini della configurabilità, nella specie, di una colpa grave, ha devoluto al giudice d’appello la cognizione dello stesso rapporto sostanziale dedotto in primo grado, con la conseguenza che non v’è alcuna incertezza sull’entità della pretesa risarcitoria azionata in favore dell’Erario e cioè, come puntualizzato dalla stesso Procuratore Regionale, in favore del Ministero dell’Interno.
Nel merito l’appello è fondato.
Non può dubitarsi, infatti, che il P.., avendo attraversato l’incrocio mentre il semaforo segnalava luce rossa (fatto, questo, incontroverso), abbia operato in aperta violazione di fondamentali norme sulla circolazione stradale, all’osservanza delle quali avrebbe potuto sottrarsi (e pur sempre con opportune cautele) solo se avesse fatto uso congiunto, come ha rilevato il Procuratore ricorrente, dei dispositivi luminosi ed acustici, segnalando un’emergenza in atto. E a nulla rileva che l’azionamento dei dispositivi acustici fosse di competenza del capopattuglia, giacchè l’odierno appellato non poteva certo precorrere i suoi ordini od anticiparne gli effetti; così come nessun rilievo può riconoscersi al carattere urgente del servizio che si accingeva ad espletare, perché anche in una circostanza siffatta egli avrebbe comunque dovuto rendersi osservante delle regole di comune prudenza, poste a salvaguardia del fondamentale principio del neminem laedere, le quali gli imponevano di adeguare la condotta di guida alle particolari condizioni di prevedibile pericolosità della circolazione notturna e di fare tutto il possibile per scongiurare possibili inconvenienti, seppur dovuti a comportamenti colposi altrui. Invece egli temerariamente ritenne di poter ricevere un’affidante assicurazione dall’aver azionato ad intermittenza i proiettori abbaglianti - a ben vedere indicativi, per regola di comune conoscenza, di un’andatura tutt’altro che moderata - ponendo in essere una condotta irresponsabile, in quanto improntata a notevole avventatezza e inescusabile negligenza.
L’elevata velocità impressa al veicolo, del resto, oltre che confermata dal verbale contenente i riferimenti di alcuni testimoni presenti al fatto (S.. e M..), può agevolmente desumersi dalla dinamica e soprattutto dalle gravi conseguenze dell’incidente, dal quale sono derivati danni di notevole entità secondo l’incontestata quantificazione che ne è stata fatta in base alla documentazione acquisita agli atti.
La velocità, dunque, era in quel frangente eccessiva, siccome non consona alle particolari condizioni di luogo (incrocio con segnale semaforico a via impedita) e alle esigenze della circolazione; una velocità con la quale l’agente venne evidentemente a trovarsi nella impossibilità di governare l’auto per evitare il sinistro.
La notevole imprudenza del predetto è senza dubbio indice di colpa grave, sia che tale stato soggettivo voglia accertarsi con il criterio, peraltro di scarso seguito, della prevedibilità ex ante, sia che tale accertamento voglia compiersi aderendo alla concezione normativa della colpa, favorevolmente prospettata dall’appellante. Che infatti in tale indagine si ponga l’accento sull’elemento intellettivo o su quello volitivo del soggetto agente a seconda che voglia formularsi un giudizio sulle sue effettive capacità di previsione dell’evento ovvero sulla divergenza della sua condotta da quella astrattamente esigibile secondo le disposizioni di riferimento, è in ogni caso innegabile che il P.. operò con un elevato grado di sprovvedutezza e di riprovevolezza, essendosi mostrato particolarmente insensibile alle prudenziali valutazioni che nel caso si richiedevano, oltre che incurante di elementari norme sulla circolazione e sulla sicurezza stradale.
Erra pertanto la Corte territoriale quando esclude che al momento del fatto non ricorressero le condizioni di elevata prevedibilità (e probabilità) dell’evento dannoso, non potendosi ammettere che chi si accinge ad attraversare un incrocio col semaforo a via impedita possa non percepire immediatamente che la manovra diviene in tal caso di fortuna per il rilevante rischio di incidenti insito in essa.
È peraltro la concezione normativa della colpa, prospettata dall’appellante, quella che, in punto di accertamento dell’elemento soggettivo, ritiene il Collegio di condividere, in accordo con la giurisprudenza ormai prevalente.
Sicchè è ancor più evidente, stando alla rilevata divergenza del comportamento dell’agente dagli schemi delle astratte norme di riferimento, che quest’ultimo abbia in concreto violato disposizioni di particolare importanza che neppure il meno accorto o il meno esperto degli addetti alla guida di autoveicoli avrebbe così disinvoltamente ignorato.
A carico del predetto, dunque, si configura una colpa di considerevole gravità, a nulla rilevando in contrario il diverso apprezzamento che a fini disciplinari risulta esser stato fatto sul suo conto con la sanzione del richiamo scritto rivoltogli con nota del 16.12.2009 della Questura di Milano.
In base alle argomentazioni che precedono deve accogliersi il proposto gravame e deve di conseguenza riformarsi l’impugnata sentenza, mentre per quanto attiene alla determinazione dell’onere risarcitorio può farsi uso, in considerazione della giovane età dell’interessato al momento del fatto, del potere riduttivo dell’addebito, ponendo in definitiva a carico del predetto la minor somma di € 20.000,00 (compresa rivalutazione monetaria), oltre interessi in misura legale dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l’appello in epigrafe e riforma l’impugnata sentenza.
Per l’effetto condanna A. P. al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di € 20.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria) oltre interessi legali, su detta somma, dalla pubblicazione al soddisfo.
Pone a carico del predetto le spese del doppio grado di giudizio che, fino all’originale della presente sentenza, si liquidano in € 420,74 (quattrocentoventi/74).
Manda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23.3.2016.
Il Presidente estensore
(F.to Enzo Rotolo)
Depositata nella Segreteria della Sezione il 31-03-2016
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Patrizia Fiocca
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1) - ritenuto responsabile del danno risentito dalle pubbliche finanze in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 25.10.2008, assertivamente provocato dal predetto agente mentre era alla guida dell’autovettura di servizio Alfa 159 targata OMISSIS.
2) - secondo la tesi accusatoria l’agente avrebbe impegnato un incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, facendo uso del solo lampeggiante luminoso e senza azionare il dispositivo di segnalazione acustica di cui all’art. 177 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285, sì da urtare violentemente in tal modo il lato posteriore di un altro veicolo che stava attraversando l’incrocio stesso, essendosi avvalso della segnalazione semaforica a luce verde.
3) - I danni riportati dall’auto guidata dall’agente sono stati quantificati, alla stregua delle acquisite fatture, in complessivi € 26.630,59 e di tale somma il predetto è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte lombarda.
N.B.: il tutto leggetelo qui sotto.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 123 31/03/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 123 2016 RESPONSABILITA' 31/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dagli ill.mi signori magistrati :
Enzo Rotolo Presidente rel. est.
Giuseppa Maneggio Consigliere
Giuseppina Maio Consigliere
Maria Nicoletta Quarato Consigliere
Giuseppe Di Benedetto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia di responsabilità patrimoniale - iscritto al n. 46.009 del registro di segreteria –
ad istanza
del Procuratore Regionale per la Lombardia
avverso
la sentenza n. 86/2013 del 4.4.2013 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia e
nei confronti
P. A., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Seregni e Francesco Valsecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Cesare Beccarla n. 84.
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 23.3.2016, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, il PM in persona del Vice Procuratore Generale Carmela de Gennaro nonché, nell’interesse della parte appellata, l’avv. Valsecchi.
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia ha assolto l’agente della Polizia di Stato A. P., evocato in giudizio dal competente Procuratore Regionale di questa Corte in quanto ritenuto responsabile del danno risentito dalle pubbliche finanze in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 25.10.2008, assertivamente provocato dal predetto agente mentre era alla guida dell’autovettura di servizio Alfa 159 targata OMISSIS.
In particolare secondo la tesi accusatoria l’agente avrebbe impegnato un incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa, facendo uso del solo lampeggiante luminoso e senza azionare il dispositivo di segnalazione acustica di cui all’art. 177 del d. lgs. 30.4.1992 n. 285, sì da urtare violentemente in tal modo il lato posteriore di un altro veicolo che stava attraversando l’incrocio stesso, essendosi avvalso della segnalazione semaforica a luce verde.
I danni riportati dall’auto guidata dall’agente sono stati quantificati, alla stregua delle acquisite fatture, in complessivi € 26.630,59 e di tale somma il predetto è stato chiamato a rispondere davanti alla Corte lombarda.
I primi giudici hanno escluso l’elemento della colpa grave a carico del convenuto rilevando che il mancato rispetto di norme disciplinanti la guida degli autoveicoli non può, da solo, integrare gli estremi di una condotta gravemente riprovevole, potendo a tal fine assumere rilevanza varie circostanze, come quella, nella specie, dell’urgente assolvimento di un servizio di polizia, unitamente a quelle dell’avvenuta attivazione del segnale intermittente dei proiettori abbaglianti, della modalità di azionamento della sirena (di competenza peraltro del capopattuglia) e delle altre dichiarazioni o verbalizzazioni relative all’accaduto.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello il Procuratore regionale per la Lombardia deducendo vari motivi.
In particolare, dopo aver delineato i profili fattuali della vicenda inferendone l’erroneità della sentenza impugnata in punto di mancata valutazione di elementi particolarmente significativi della sussistenza dell’elemento soggettivo, ha negato rilevanza all’urgenza del servizio laddove debbano prevalere regole di comune prudenza ed ha sostenuto che nella specie sarebbero state contemporaneamente violate più norme, non essendo stata moderata la velocità in prossimità di un incrocio, non essendo stati, inoltre, attivati contemporaneamente i dispositivi acustici e luminosi di emergenza ed essendosi messa a repentaglio l’incolumità pubblica degli altri utenti della strada.
Tali argomenti darebbero anche conto della erroneità delle conclusioni raggiunte in punto di insussistenza di imprudenza e imperizia, non potendosi negare, ad avviso dell’appellante, l’elevata velocità dell’autovettura in base ad elementi che avrebbero dovuto quanto meno integrare indizi e prove presuntive, fermo restando che il principio della presunzione di colpa non potrebbe ritenersi operante solo a favore del conducente dell’auto privata coinvolta nel sinistro.
Dopo essersi soffermato, infine, sulla concezione normativa della colpa ed aver sostenuto che la condotta di guida dell’agente avrebbe dovuto esser valutata in rapporto agli schemi previsti per quella astrattamente esigibile, il Procuratore appellante ha concluso per l’accoglimento dell’impugnativa e per la conseguente riforma della gravata sentenza, con ogni consequenziale pronuncia.
Il P.. si è costituito col patrocinio dell’avv. Raffaele Lessio contestando le ragioni della parte ricorrente.
In particolare, dopo aver messo l’accento sull’insufficienza dell’affermata violazione di norme sulla circolazione stradale ai fini della configurabilità della colpa grave perseguibile davanti a questa Corte e dopo aver sottolineato - in linea con l’orientamento dei primi giudici - che vi era da svolgere un servizio di massima urgenza (presenza di ordigno esplosivo) il P.. ha puntualizzato alcune circostanze dell’accaduto (attivazione del segnale luminoso, marcia su corsia preferenziale) contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura e rilevando, poi, che il richiamo scritto rivoltogli dalla Questura di Milano a seguito dei fatti controversi escludeva gli elementi del dolo e della colpa grave a suo carico nella conduzione del mezzo.
Il resistente ha quindi affermato che, in assenza di richiesta di condanna, la eventuale sentenza di riforma dovrebbe limitarsi all’an debeatur e alle sole spese di giudizio.
In via subordinata ha chiesto un ampio uso del potere riduttivo dell’addebito concludendo per il rigetto dell’appello e varie subordinate.
Con atto in data 16.3.2016 l’avv. Lessio ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo conferitogli dalla parte appellata e, con successivo atto del 21.3.2016, il P.. ha rilasciato nuovo mandato agli avvocati Fabrizio Seregni e Francesco Valsecchi; i quali, con memoria in pari data, si sono costituiti, con riserva di ulteriori deduzioni, richiamando e ratificando il contenuto degli scritti difensivi già depositati dal precedente legale. All’odierna pubblica udienza il PM ha sottolineato l’elevata velocità del mezzo guidato dall’agente P.S. ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, mentre l’avv. Valsecchi, dopo essersi riportato agli atti scritti, ha insistito motivatamente per il rigetto del proposto gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
Quindi la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Non ha alcun pregio la deduzione relativa alla opposta carenza formale formale dell’atto d’appello, privo - secondo la parte appellata - della specifica indicazione del quantum debeatur, essendo la domanda di integrale riforma della sentenza impugnata di per sé sufficiente a far intendere, alla stregua delle formulazioni dell’originario atto di citazione, l’oggetto della richiesta di parte pubblica. Questa, infatti, col proposto gravame fondato su doglianze ritenute rilevanti ai fini della configurabilità, nella specie, di una colpa grave, ha devoluto al giudice d’appello la cognizione dello stesso rapporto sostanziale dedotto in primo grado, con la conseguenza che non v’è alcuna incertezza sull’entità della pretesa risarcitoria azionata in favore dell’Erario e cioè, come puntualizzato dalla stesso Procuratore Regionale, in favore del Ministero dell’Interno.
Nel merito l’appello è fondato.
Non può dubitarsi, infatti, che il P.., avendo attraversato l’incrocio mentre il semaforo segnalava luce rossa (fatto, questo, incontroverso), abbia operato in aperta violazione di fondamentali norme sulla circolazione stradale, all’osservanza delle quali avrebbe potuto sottrarsi (e pur sempre con opportune cautele) solo se avesse fatto uso congiunto, come ha rilevato il Procuratore ricorrente, dei dispositivi luminosi ed acustici, segnalando un’emergenza in atto. E a nulla rileva che l’azionamento dei dispositivi acustici fosse di competenza del capopattuglia, giacchè l’odierno appellato non poteva certo precorrere i suoi ordini od anticiparne gli effetti; così come nessun rilievo può riconoscersi al carattere urgente del servizio che si accingeva ad espletare, perché anche in una circostanza siffatta egli avrebbe comunque dovuto rendersi osservante delle regole di comune prudenza, poste a salvaguardia del fondamentale principio del neminem laedere, le quali gli imponevano di adeguare la condotta di guida alle particolari condizioni di prevedibile pericolosità della circolazione notturna e di fare tutto il possibile per scongiurare possibili inconvenienti, seppur dovuti a comportamenti colposi altrui. Invece egli temerariamente ritenne di poter ricevere un’affidante assicurazione dall’aver azionato ad intermittenza i proiettori abbaglianti - a ben vedere indicativi, per regola di comune conoscenza, di un’andatura tutt’altro che moderata - ponendo in essere una condotta irresponsabile, in quanto improntata a notevole avventatezza e inescusabile negligenza.
L’elevata velocità impressa al veicolo, del resto, oltre che confermata dal verbale contenente i riferimenti di alcuni testimoni presenti al fatto (S.. e M..), può agevolmente desumersi dalla dinamica e soprattutto dalle gravi conseguenze dell’incidente, dal quale sono derivati danni di notevole entità secondo l’incontestata quantificazione che ne è stata fatta in base alla documentazione acquisita agli atti.
La velocità, dunque, era in quel frangente eccessiva, siccome non consona alle particolari condizioni di luogo (incrocio con segnale semaforico a via impedita) e alle esigenze della circolazione; una velocità con la quale l’agente venne evidentemente a trovarsi nella impossibilità di governare l’auto per evitare il sinistro.
La notevole imprudenza del predetto è senza dubbio indice di colpa grave, sia che tale stato soggettivo voglia accertarsi con il criterio, peraltro di scarso seguito, della prevedibilità ex ante, sia che tale accertamento voglia compiersi aderendo alla concezione normativa della colpa, favorevolmente prospettata dall’appellante. Che infatti in tale indagine si ponga l’accento sull’elemento intellettivo o su quello volitivo del soggetto agente a seconda che voglia formularsi un giudizio sulle sue effettive capacità di previsione dell’evento ovvero sulla divergenza della sua condotta da quella astrattamente esigibile secondo le disposizioni di riferimento, è in ogni caso innegabile che il P.. operò con un elevato grado di sprovvedutezza e di riprovevolezza, essendosi mostrato particolarmente insensibile alle prudenziali valutazioni che nel caso si richiedevano, oltre che incurante di elementari norme sulla circolazione e sulla sicurezza stradale.
Erra pertanto la Corte territoriale quando esclude che al momento del fatto non ricorressero le condizioni di elevata prevedibilità (e probabilità) dell’evento dannoso, non potendosi ammettere che chi si accinge ad attraversare un incrocio col semaforo a via impedita possa non percepire immediatamente che la manovra diviene in tal caso di fortuna per il rilevante rischio di incidenti insito in essa.
È peraltro la concezione normativa della colpa, prospettata dall’appellante, quella che, in punto di accertamento dell’elemento soggettivo, ritiene il Collegio di condividere, in accordo con la giurisprudenza ormai prevalente.
Sicchè è ancor più evidente, stando alla rilevata divergenza del comportamento dell’agente dagli schemi delle astratte norme di riferimento, che quest’ultimo abbia in concreto violato disposizioni di particolare importanza che neppure il meno accorto o il meno esperto degli addetti alla guida di autoveicoli avrebbe così disinvoltamente ignorato.
A carico del predetto, dunque, si configura una colpa di considerevole gravità, a nulla rilevando in contrario il diverso apprezzamento che a fini disciplinari risulta esser stato fatto sul suo conto con la sanzione del richiamo scritto rivoltogli con nota del 16.12.2009 della Questura di Milano.
In base alle argomentazioni che precedono deve accogliersi il proposto gravame e deve di conseguenza riformarsi l’impugnata sentenza, mentre per quanto attiene alla determinazione dell’onere risarcitorio può farsi uso, in considerazione della giovane età dell’interessato al momento del fatto, del potere riduttivo dell’addebito, ponendo in definitiva a carico del predetto la minor somma di € 20.000,00 (compresa rivalutazione monetaria), oltre interessi in misura legale dal deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l’appello in epigrafe e riforma l’impugnata sentenza.
Per l’effetto condanna A. P. al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di € 20.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria) oltre interessi legali, su detta somma, dalla pubblicazione al soddisfo.
Pone a carico del predetto le spese del doppio grado di giudizio che, fino all’originale della presente sentenza, si liquidano in € 420,74 (quattrocentoventi/74).
Manda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23.3.2016.
Il Presidente estensore
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Depositata nella Segreteria della Sezione il 31-03-2016
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