Egregio Avvocato , volevo chiederle un'informazione inerente all'art.58 del Regolamento di disciplina Militare.
il 10 novembre scorso ho redatto una relazione di servizio avverso un altro militare del mio reggimento , ma di una compagnia diversa dalla mia.
Leggendo bene l'articolo del R.D.M. ne ho dedotto che la mia relazione doveva essere trasmessa al comandante del reggimento , cosi come recita il comma 3 lettera b dell sopra citato articolo. Successivamente il mio comandante di battaglione mi ha convocato per conferire con lui e mi ha detto che la relazione da me prodotta non poteva essere trasmessa al comandante di corpo perchè a suo dire secondo le tabelle organiche del reggimnento il battaglione dal quale dipendiamo è da intendersi come"reparto" e quindi lui ha avocato a se il diritto di non trasmettere gli atti e di risolvere la cosa all'interno del battaglione trasmettendo successivamente la relazione al comandante di compagnia del militare chiamato in causa.
La cosa mi ha lasciato tremendamente interdetto, anche perchè secondo quanto scritto nel reolamento le uniche figure che hanno ptere sanzonatorio in ambito delle Sanzioni di Corpo sono il comandante di reparto e il comandante di corpo.
Nellaa speranza di leggere al più presto la sua risposta Le porgo i miei più cordiali saluti.
Pasquale LONGOBARDI
sanzione disciplinare
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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