Distintivo d’onore di ferito in servizio.

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Distintivo d’onore di ferito in servizio.

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N. 00155/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03224/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. di registro generale 3224 del 1998, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via ….;
contro
il Ministero della Difesa - Comando generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della determinazione ministeriale n. 11470 del 16 dicembre 1997; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, alla data del ricorso vice brigadiere in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe, il quale gli ha negato il distintivo d’onore di ferito in servizio per le infermità "frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L’Amministrazione intimata si è costituita.
Con ordinanza presidenziale n. 72/2003 sono stati disposti incombenti istruttori, che l'Amministrazione ha eseguito.
In esito al deposito istruttorio il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 16 novembre 2011.
2. - Il gravame deve essere respinto.
Esso - quale risultante dalle prospettazioni del ricorso dell'introduttivo e dalle più puntuali censure, conseguenti al deposito istruttorio, formulate nei motivi aggiunti – lamenta una violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 (recante "Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio", vigente alle date di riferimento e recentemente abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 84, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del decreto interministeriale 20 maggio 1935 (recante norme di attuazione del citato regio decreto n. 1820/1934), nonché illogicità manifesta per la dichiarata applicazione della Circolare 11 maggio 1995 della Direzione generale di Sanità militare (avente come oggetto "Distintivo d'onore per feriti, mutilati ed deceduti per causa di servizio").
Il ricorrente afferma che nel proprio caso doveva essere applicato il citato articolo 9 del regio decreto n. 1820/1934, relativo ai feriti in servizio, e che invece l'Amministrazione ha erroneamente applicato il precedente articolo 1, relativo ai mutilati in servizio, così negando l'onorificenza richiesta.
Il rilievo è infondato.
L’art. 9 del regio decreto n. 1820/1934 prevedeva, per la parte che qui interessa: "I militari ……… che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio ……… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari ……… potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato”.
Il precedente articolo 1 del medesimo decreto prevedeva invece: "È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari ……. che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio …….. ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti”.
L’impugnato diniego è stato espressamente adottato visto – tra gli altri - il parere contrario del Collegio medico legale in data 20 ottobre 199, e “condividendone le motivazioni”.
Non risulta che questo parere del Collegio medico legale abbia negato i presupposti per l'onorificenza confondendo tra le “ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari”, indicate nel citato articolo 9, e le "ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti”, indicate nel citato articolo 1.
Appare invece con chiarezza che le infermità riportate in servizio dall’OMISSIS (“frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo"), raffrontate con la previsione dell'articolo 9 citato (“ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari”), non risultano con quest'ultima previsione compatibili (in particolare data l’assenza – o meglio la mancata prova - di “esiti permanenti”); e che correttamente, dunque, il Collegio medico – e conseguentemente l’impugnata determinazione ministeriale n. 11470 del 16 dicembre 1997 - ha escluso che vi fossero i presupposti per la relativa insegna onorifica.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi - riscontrabili in particolare nella circostanza che trattasi pur sempre di ferite riportate nell'espletamento del servizio - perché le spese di causa siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.
Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012


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Re: Distintivo d’onore di ferito in servizio.

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Per opportuna notizia


N. 00156/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02844/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2000, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della determinazione ministeriale datata 25 ottobre 1999; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, alla data del ricorso maresciallo s. UPS dell'Arma dei carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe, il quale gli ha negato il distintivo d’onore di ferito in servizio per le infermità "meniscopatia interna ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato anteriore e persistente gonalgia".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L’Amministrazione intimata si è costituita.
Con ordinanza presidenziale n. 70/2003 sono stati disposti incombenti istruttori, che l'Amministrazione ha eseguito.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 16 novembre 2011.
2. - Il gravame deve essere respinto.
Esso lamenta una violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 (recante "Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio", vigente alle date di riferimento e recentemente abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 84, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del decreto interministeriale 20 maggio 1935 (recante norme di attuazione del citato regio decreto n. 1820/1934), nonché difetto di motivazione.
Può subito rigettarsi quest’ultimo rilievo, poiché l’atto impugnato, nel rilevare che l’onorificenza non è stata riconosciuta "in quanto, a giudizio delle competenti autorità sanitarie, le lesioni riportate non raggiungono l'entità delle imperfezioni previste dal regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 e del decreto interministeriale 20 maggio 1935”, dà adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda il diniego.
Quanto alla ulteriore censura, il ricorrente afferma che nel proprio caso doveva essere applicato il citato articolo 9 del regio decreto n. 1820/1934, relativo ai feriti in servizio, e che invece l'Amministrazione ha erroneamente applicato il precedente articolo 1, relativo ai mutilati in servizio, così negando l'onorificenza richiesta.
Anche questo rilievo è infondato.
L’art. 9 del regio decreto n. 1820/1934 prevedeva, per la parte che qui interessa: "I militari ……… che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio ……… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari ……… potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato”.
Il precedente articolo 1 del medesimo decreto prevedeva invece: "È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari ……. che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio …….. ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti”.
Non risulta che l’atto impugnato abbia negato i presupposti per l'onorificenza confondendo tra le “ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari”, indicate nel citato articolo 9, e le "ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti”, indicate nel citato articolo 1.
Appare invece con chiarezza che le infermità riportate in servizio dal OMISSIS (“meniscopatia interna ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato anteriore e persistente gonalgia"), raffrontate con la previsione dell'articolo 9 citato (“ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari”), non risultano con quest'ultima previsione compatibili (in particolare data l’assenza di caratteristiche di “ferita o lesione con esiti permanenti”); e che correttamente, dunque, le competenti Autorità sanitarie e conseguentemente l’impugnata determinazione ministeriale del 25 ottobre 1999 abbiano escluso che vi fossero i presupposti per la relativa insegna onorifica.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi - riscontrabili in particolare nella circostanza che trattasi pur sempre di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio - perché le spese siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.
Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 09/01/2012
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Re: Distintivo d’onore di ferito in servizio.

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Ricorso straordinario al PDR per l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore "Ferito in servizio" poichè affetto da: “Esiti di pregressa ferita da arma da fuoco coscia dx e sx con modico impegno funzionale in atto”, per cui l’infermità in questione è stata riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio – e concesso all'App.to CC. il relativo equo indennizzo di tab. “B” -.

Ricorso perso.
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20/02/2012

Numero 00703/2012 e data 20/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00311/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei C.C. in s.p.e., avverso il provvedimento del Ministero della Difesa in data 29 maggio 2009, notificatogli il 30 giugno successivo, di diniego dell’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL III-10-SC…… in data 30.11.2009, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL III 10 SC 2010/……. del 4.01.2010, pervenuta il giorno 25 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza in data 10 novembre 2008 l’appuntato dei C.C. OMISSIS chiedeva al Comando Carabinieri OMISSIS di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del R.D. 28 settembre 1934 n. 1820 e dell’art. 4 del D.I. 20 maggio 1935, l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore ferito in servizio, poiché affetto da “Esiti di pregressa ferita da arma da fuoco coscia dx e sx con modico impegno funzionale in atto”, giusta decreto n. …./08 del 29.7.2008, posizione n. …./A del Comando Generale dell’Arma dei C.C., che aveva riconosciuto l’infermità in questione come SI dipendente da causa di servizio – e concesso al militare il relativo equo indennizzo di tab. “B” -.
Acquisiti in merito all’istanza i pareri dei competenti organi sanitari, la D.G. per il Personale Militare, con foglio prot. n. MDGMIL III – 10-1/…… del 28.05.2009, notificato all’interessato il 30 giugno successivo, comunicava agli Enti e Comandi in indirizzo che “… non può essere concessa l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di Ferito in servizio in quanto, a giudizio delle competenti autorità sanitarie, le lesioni sottoriportate non raggiungono l’entità delle imperfezioni previste dal regio decreto 28 settembre 1934 e del decreto interministeriale in data 20 maggio 1935:
<<ferite d’arma da fuoco con foro di entrata e uscita ad entrambe le cosce>>
Avverso tale provvedimento insorgeva l’appuntato OMISSIS, chiedendone l’annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 22 ottobre 2009 a mezzo del servizio postale, a sostegno del quale deduceva:
Falsa applicazione di legge.
Alla luce delle più autorevoli classificazioni cliniche, le ferite riportate dal ricorrente andrebbero ascritte alla categoria delle “ferite gravi” che comporterebbero, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare indicati dalla stessa Amministrazione, l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore richiesto.
Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.
Essendo l’istruttoria per il riconoscimento dell’equo indennizzo praticamente omogenea a quella per la concessione dell’autorizzazione richiesta, non si comprenderebbe la ragione della disparità di applicazione di criteri uguali a situazioni del tutto consequenziali.
Né, a giustificare la legittimità dell’impugnato diniego, potrebbe valere il richiamo operato dalla “Dichiarazione Medica” in data del 3.12.08, alla circolare del Comando Generale dell’Arma dei C.C. n. 43/1-5 (2^ SEZ.) del 15.07.2008, che richiamerebbe il “significato del distintivo” in discorso.
Con relazione in data 30 novembre 2009, trasmessa con nota del 4 gennaio 2010 pervenuta il 25 gennaio successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso di cui concludeva per il rigetto.

IN DIRITTO:
Con il provvedimento impugnato in questa sede straordinaria il Ministero dalla Difesa ha negato all’appuntato scelto dell’Arma dei C.C. OMISSIS l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di ferito in servizio avendo ritenuto, in conformità ai pareri espressi dai competenti organi sanitari nel corso dell’istruttoria del procedimento iniziato a seguito di istanza dell’interessato in data 10 novembre 2008, che l’infermità “ferita d’arma da fuoco con foro di entrata e uscita ad entrambe le cosce” non comportasse la concessione dell’autorizzazione richiesta.
Ciò in quanto le lesioni denunciate “non raggiungono l’entità delle imperfezioni previste dal regio decreto 28 settembre 1934 e dal decreto interministeriale in data 20 maggio 1935.
Con due motivi di gravame, che per ragioni di economia della decisione ed attesa la loro oggettiva interdipendenza possono congiuntamente esaminarsi, il ricorrente deduce falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità in quanto, a suo avviso, le ferite riportate andrebbero ascritte alla categoria delle “ferite gravi” richieste per l’auspicata autorizzazione che non potrebbe essere negata in presenza degli stessi presupposti che avevano consentito all’Amministrazione di concedergli l’equo indennizzo.
A giudizio della Sezione nessuna della proposte censure può essere condivisa.
L’art. 9 del R.D. 28.9.1934 n. 1820 – abrogato dall’art. 2269 c. 1 n. 84 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 – prevedeva che i militari che avessero riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, “… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo d’onore per i militari di cui ai precedenti articoli …, potessero essere autorizzati a fregiarsi “… di uno speciale distintivo d’onore conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato”.
Il successivo decreto interministeriale 20 maggio 1935, n. 3939 – richiamato dall’istante, unitamente al citato art. 9 del R.D. n. 1820 del 1934 a fondamento dell’istanza in data 10 novembre 2008 – nell’emanare norme di esecuzione del regio decreto testé citato, ribadiva all’art. 2 che “… potranno costituire condizioni di diritto per la concessione dello speciale distintivo d’onore istituito con l’art. 9 del regio decreto suddetto le ferite o le lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari … quando sia accertato che esse furono riportate in servizio e per causa di servizio”.
A tenore delle invocate disposizioni legislative e regolamentari, dunque, le condizioni necessarie per poter ottenere l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore istituito dal richiamato art. 9, sono:
a) che il militare abbia riportato ferite o lesioni gravi in servizi e per causa di servizio;
b) che tali ferite abbiano causato esiti permanenti per determinate parti del Corpo.
Nel caso concreto il Capo Sezione Sanità del Comando OMISSIS, nella Dichiarazione Medica” in data 3 dicembre 2008 acquisita dall’Amministrazione della Difesa nel corso dell’istruttoria, ha ritenuto che pur essendo l’infermità in questione riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio ed iscritta alla tabella “B”, la stessa non costituisce una patologia nella quale si ravvedesse “… l’esistenza di ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari”.
Concordando con tale giudizio anche il Comandante e Direttore di Sanità del Comando Logistico sud, con nota prot. n. …. del 15 aprile 2009, esprimeva parere sfavorevole circa il diritto dell’appuntato OMISSIS alla concessione del distintivo d’onore per ferito in servizio, in quanto “La menomazione non è compresa nei casi elencati dall’art. 6, lettera del D.M. 6/11/9116 Circ. 642 C.M. 1912” e non può rientrare nei casi previsti dall’art. 2 della Circ. 393 G.M. 1935”.
In quanto espressioni di discrezionalità tecnica, le valutazioni espresse dagli organi sanitari intervenuti nel corso del procedimento, cui si è conformata l’Amministrazione nell’assumere l’impugnata determinazione di rigetto, sono sindacabili sul piano della legittimità solo se manifestamente illogiche o fondate su presupposti inesatti o su metodologie di accertamento errate od erroneamente applicate, circostanze non provate nel caso concreto e comunque insussistenti, non potendo certo valere a dimostrare il contrario la generica ed indimostrata affermazione del ricorrente secondo la quale “… alla luce delle più autorevoli classificazioni cliniche, le ferite riportate dal ricorrente vanno ascritte alla categoria delle “ferite gravi”.
Come ha già avuto occasione di affermare la IIIa Sezione di questo Consiglio (parere n. 2119/2007 in data 20.11.2007), una lesione che, ai fini dell’equo indennizzo, sia stata considerata ascrivibile alla 8A ctg. tab. “A” non può di per sé essere considerata grave ed a maggior ragione, dunque, non può esserlo una menomazione ascritta, come nel caso dell’app. OMISSIS, alla tabella “B”.
Né può l’avvenuta concessione di equo indennizzo per l’infermità in discorso – effettuata, unitamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità stessa, con decreto n. …./08 in data 29.07.2008 – costituire titolo o condurre alla concessione dell’auspicato distintivo d’onore di ferito in servizio, dal momento che l’iscrizione ad una categoria valida ai fini dell’equo indennizzo, come più volte rilevato da queste Sezioni consultive (cfr., per tutte, il richiamato parere della SEZ. III n. 2119/2007), non rileva ai fini della concessione del distintivo d’onore, essendo differenti le finalità delle normative che regolano i due distinti procedimenti: l’una mira ad un rimborso di natura economica per un danno subito a causa dell’attività lavorativa prestata, l’altro tende invece a valorizzare nel tempo un’azione particolarmente significativa condotta dal dipendente interessato.
Dal che consegue l’inconferenza, oltre che l’infondatezza, delle censure di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità formulate dal ricorrente con il secondo motivo di gravame.
Per le ragioni che precedono il ricorso non trova, conclusivamente, possibilità di accoglimento.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Re: Distintivo d’onore di ferito in servizio.

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Personale PolStato

Il Ministero dell'Interno perde l'Appello al CdS.
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diniego richiesta rilascio distintivo d'onore di ferito in servizio.

1) - Il Ministero dell’Interno aveva a suo tempo riconosciuto la causa di servizio e concesso in favore del ricorrente l’equo indennizzo previsto dalla tabella “B” nella misura minima.

2) - nonostante il parere favorevole espresso dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, il Collegio medico legale individuato nell’ambito del Ministero della difesa – per legge competente - aveva per due volte ritenuto che l’infermità del ricorrente (“ferita d’arma da fuoco OMISSIS non penetrante organi interni”) non presentasse i requisiti necessari per la concessione del beneficio richiesto.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

3) - Deve perciò concludersi che - salve specifiche motivazioni in questo caso del tutto mancanti - una ferita di media gravità per l’equo indennizzo - resta tale anche per il riconoscimento del distintivo di onore.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------

26/09/2014 201404857 Sentenza Breve 3


N. 04857/2014REG.PROV.COLL.
N. 06173/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
L. M., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01000/2014, resa tra le parti, concernente diniego richiesta rilascio distintivo d'onore di ferito in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Mazzola e l’avvocato dello Stato Camassa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano n. 01000/2014 che ha accolto con il ricorso di L. M., Ispettore Superiore della Polizia di Stato, per l’annullamento del provvedimento con il quale lo stesso Ministero gli aveva negato per la seconda volta l’autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo d’onore di “ferito in servizio” a seguito di un episodio in cui, intervenendo in data 8 giugno 1987 per sventare una rapina presso un centro commerciale, era stato ferito OMISSIS da un colpo di pistola esploso da un malvivente. Il Ministero dell’Interno aveva a suo tempo riconosciuto la causa di servizio e concesso in favore del ricorrente l’equo indennizzo previsto dalla tabella “B” nella misura minima della legge n. 111/1984, ma, nonostante il parere favorevole espresso dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, il Collegio medico legale individuato nell’ambito del Ministero della difesa – per legge competente - aveva per due volte ritenuto che l’infermità del ricorrente (“ferita d’arma da fuoco OMISSIS non penetrante organi interni”) non presentasse i requisiti necessari per la concessione del beneficio richiesto.

2. – La sentenza del TAR, premesso che, con la sentenza n. 1325 del 2012, aveva già annullato, ai fini del riesame, un precedente provvedimento di diniego, accoglie il ricorso, affermando che la gravità della ferita e la sua dipendenza da causa di servizio sono già state riconosciute con la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità e il significativo grado di invalidità permanente (tra il 10% e il 15%) che ne è conseguito. Tali valutazioni appaiono incompatibili con le conclusioni del provvedimento impugnato, che ha negato il riconoscimento del distintivo di onore.

3. - Il Ministero resistente oppone alla sentenza la normativa applicabile ratione temporis:

- il RD n. 1820/1934 che all’art. 9 prevede uno speciale riconoscimento del distintivo di onore per chi ha riportato nell’ambito dei corpi militari e delle forze di polizia ferite per causa di servizio;

- il decreto ministeriale n. 393/1935, che all’art. 2 specifica le caratteristiche di tali ferite.

Sulla base della normativa la difesa erariale osserva che la ferita riportata dall’appellante, secondo il competente organo sanitario, non ha le caratteristiche di gravità richieste dalle norme; che il giudizio espresso dall’organo medico competente è adeguatamente motivato; e che la motivazione risulta immune da qualsiasi vizio di logicità, ragionevolezza o coerenza valutabile dal giudice. Infatti la concessione dell’equo indennizzo risponde ad una logica risarcitoria completamente diversa, rispetto a quella del rilascio del distintivo di onore, che tende a valorizzare nel tempo un’azione particolare significativa compiuta in servizio. Pertanto la concessione dell’equo indennizzo non costituisce alcun titolo per ottenere il distintivo di onore. Inoltre il Ministero appellante fa notare che l’equo indennizzo è comunque riferito ad una lesione della categoria B, che per definizione classifica lesioni di minore gravità.

4. - L’appellato si è costituito in giudizio depositando memoria che, con più ampia argomentazione e descrizione delle circostanze di fatto, interviene a sostegno delle conclusioni della sentenza impugnata.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’appello cautelare nella camera di consiglio del 28 agosto 2014, avendo avvisato le parti, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a..

6. – L’appello dell’Amministrazione è infondato.

6.1. - Il Collegio conferma le conclusioni della sentenza del TAR individuando un vizio di illogicità e di coerenza nel provvedimento impugnato che emerge nel contrasto tra le decisioni assunte dal Collegio medico in tema di equo indennizzo e di riconoscimento di invalidità permanente e quella di diniego del riconoscimento del distintivo di onore di “ferito in servizio”.

6.2. - I due giudizi concernono entrambi esclusivamente la valutazione medica circa il grado di gravità delle lesioni e la loro dipendenza da causa di servizio. Le valutazioni mediche devono pertanto necessariamente allinearsi, anche se una è rivolta a fini risarcitori del danno subito e l’altra al riconoscimento del valore delle azioni compiute in servizio e delle conseguenze subite.

6.3. - La valutazione medica compiuta in sede di equo indennizzo consente di escludere che non si tratti di ferite non gravi o del tutto superficiali. Lo esclude in particolare il significativo grado di invalidità permanente riconosciuto pari al 10/15 per cento.

6.4. – E’ vero che nel caso dell’equo indennizzo le lesioni sono state riconosciute di categoria B e quindi di secondo grado rispetto a quelle di maggiore gravità; ma anche che il riconoscimento del distintivo di onore in questione non riguarda le lesioni più gravi riportate in servizio - che sono invece oggetto di altro tipo di riconoscimento di grado più elevato - ma quelle di gravità minore, nel senso che non concernono gli organi più importanti o non determinano le mutilazioni permanenti più gravi.

6.5. - Deve perciò concludersi che - salve specifiche motivazioni in questo caso del tutto mancanti - una ferita di media gravità per l’equo indennizzo - resta tale anche per il riconoscimento del distintivo di onore.

7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni.

8. – In relazione all’oggetto della controversia conseguente alle valutazioni tecniche di Collegi medici, le spese per il presente grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge l’appello.

Spese compensate per il presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2014
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