Obbligatorietà formativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
Bricco
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: sab dic 24, 2011 3:07 pm

Obbligatorietà formativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Messaggio da Bricco »

Chiedo, cortesemente, di sapere se dopo due anni dalla nomina ad ASPP da
parte del datore di lavoro in un ente statale, senza che il dipendente abbia mai ricevuto adeguata
formazione, e che non abbia comunque i requisiti per svolgere tale incarico, si
configurino eventuali responsabilità di tipo penali e/o civili a carico del
datore di lavoro (Dirigente).
In caso positivo, chiedo di sapere come ci si deve comportare per far rilevare
dall'ASPP le eventuali responsabilità e/o per essere eventualmente esonerato
dall'incarico.
Inoltre, l'ASPP, può consultare via e-mail il Rappresentante dei Lavoratori per chiedere un suo parere in
merito?
Cordiali saluti


Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: Obbligatorietà formativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Credo che lei abbia sbagliato forum. Questo è dedicato al comparto sicurezza e difesa. Se, viceversa, non ho compreso il suo quesito, me lo dica.
Saluti,
Giorgio Carta
Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: Obbligatorietà formativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

può tentare questa strada, ma le auguro di avere a disposizione anche altri motivi di impugnazione.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Bricco
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: sab dic 24, 2011 3:07 pm

Re: Obbligatorietà formativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Messaggio da Bricco »

Egregio avvocato, mi scusi se non ho precisato nel corpo del quesito che il contesto esposto si verifica all’interno di un corpo di polizia ad ordinamento militare di cui io sono parte in causa.
Quindi Le riformulo nuovamente lo stesso quesito, cercando di essere più esplicito possibile aggiungendo ad esso ulteriori indicazioni.
La mia richiesta è circa la concreta possibilità di richiedere un risarcimento per danni morali, conclamati dallo sviluppo di stress lavorativo documentato e conseguente istanza per il riconoscimento della causa di servizio relativa alla particolare patologia invalidante sofferta a causa dell'inadeguatezza allo svogimento della funzione assegnata in mancanza di adeguata formazione obbligatoria per legge.
Le indico di seguito alcuni riferimenti normativi e giuridici che a mio parere possono aiutare a definire il quadro situazionale di riferimento.
La ringrazio anticipatamente e Le formulo cordiali saluti.
E.A.

ART. 32. D.LGS. 81/2008
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
omissis
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti
nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 34.
Omissis

ART. 35, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
SENTENZA 14 APRILE 2011, N. 8527

DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO
Ha diritto ad essere risarcito del danno il lavoratore cui sono state assegnate nuove
mansioni senza nessuna formazione.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la
sentenza n. 8527/2011, ha stabilito che al dipendente, deve essere indennizzato il disagio
dovuto "all'evidente ed incolpevole imperizia" in quanto gravemente lesivo per la sua
dignità e il suo prestigio professionale. In tal caso, ha affermato la Cassazione, il giudice
deve determinare il danno in via equitativa.
Rispondi