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PP E LAVORO

Forum della Polizia di Stato: pensioni, concorsi, avanzamenti, trasferimenti e normativa per Funzionari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti e Agenti.
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avt8
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PP E LAVORO

Messaggio da avt8 »

udice di prime cure ha riconosciuto il diritto del signor
, quale sottoufficiale della Marina Militare, nella



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specialità di sommozzatore, al cumulo integrale tra la pensione
privilegiata di 6^ ctg., conseguita dal medesimo, a seguito di
congedo per inidoneità, dal 18 marzo 2016, in relazione alla
patologia di “ ” e il trattamento
economico retributivo percepito in seguito al passaggio nei ruoli
civili della medesima amministrazione.
Con l’atto di gravame l’Istituto previdenziale ha riconosciuto che
la pensione in godimento dell’appellato è stata decurtata, dalla
sua decorrenza, della metà della quota eccedente il trattamento
minimo spettante per le pensioni liquidate nell’assicurazione
generale obbligatoria (cd. minimo INPS), in quanto solo per tale
porzione cumulabile con i redditi da lavoro dipendente,
pacificamente percepiti dal pensionato ancora oggi.
Ai fini della pronuncia in ordine al cumulo integrale il giudice di
prime cure ha ritenuto dirimente la circostanza che la
precedente attività svolta dal ricorrente (sommozzatore presso la
Marina Militare), configurandosi quale ruolo decisamente
diverso da quello attualmente ricoperto quale civile nel Ministero
della Difesa, legittimasse il al riconoscimento della
pensione in cumulo totale con la retribuzione, ai sensi dell’art.
139 d.P.R. n.1092/1973.
L’appellante INPS ha dedotto la ritenuta violazione dell’art. 10
del d.lgs. n. 503/1992, rilevando che punto dirimente nella
fattispecie de quo non sia la circostanza che l’attività lavorativa
è differente rispetto a quella da cui ha tratto origine la pensione,



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ma che l’appellato abbia percepito e percepisca, in costanza del
secondo rapporto di lavoro, la pensione privilegiata; il giudice di
prime cure non avrebbe, dunque, correttamente inquadrato la
vicenda dal punto di vista normativo e il medesimo vizio sarebbe
stato rilevato da precedenti giurisprudenziali analoghi decisi dal
giudice di appello, in conformità alla tesi prospettata dall’Istituto
Previdenziale (Corte dei conti, Sez. III app., n. 364/2018; id. n.
163/2022). L’appellato ha replicato al motivo di gravame
sostenendo la correttezza del ragionamento svolto dal giudice di
prime cure e invocando la conferma della pronuncia gravata.
Il Collegio reputa che il motivo di gravame sia fondato.
L’art. 10 del d.lgs. n.503/1992 al primo comma espressamente
dispone che: “a decorrere dal 10 gennaio 1994 le quote delle
pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti
di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima
eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per
cento fino a concorrenza dei redditi stessi...”.
La suddetta norma è stata modificata dall’ art. 72, secondo
comma, della legge n. 388/2000, soltanto relativamente al
cumulo con i redditi da lavoro autonomo, poiché la misura della
cumulabilità delle quote di pensione di invalidità con i redditi da



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lavoro autonomo è stata portata al 70 per cento.
Non ha subito modifiche quanto al rapporto con i redditi da
lavoro dipendente, rispetto ai quali è rimasta invariata la
disciplina dettata dall'art. 10 del predetto d.lgs. n. 503/1992,
ossia la incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi
da lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento.
La disciplina del cumulo delle prestazioni di invalidità non è
stata modificata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del
d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, che — dal
giorno 1° gennaio 2009 — ha introdotto la totale cumulabilità
dei redditi di lavoro autonomo e dipendente con le sole pensioni
di "anzianità".
La disciplina dei limiti al cumulo della retribuzione con la
pensione privilegiata ordinaria, della quale l’appellato è titolare, -ricondotta, al fine di cui trattasi, ad una pensione di invalidità-
(Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/2016, richiamata,
da ultimo, da Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 165/2026) è
rinvenibile nell’art. 10 del predetto d.lgs. n. 503/1992.
Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/2016, nel
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72, comma 2, della l. n. 388/2000 e dell'art. 19 del
d.l.112/2008, conv. nella legge 133/2008, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, ha concluso per la piena legittimità delle
limitazioni al cumulo tra pensioni di invalidità e redditi da lavoro
autonomo (con principi riferibili anche ai limiti di cumulo con



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redditi da lavoro dipendente pubblico), ricomprendendo tra le
prime le pensioni privilegiate ordinarie.
Ha affermato, sul punto, che “... Tale limitazione è destinata ad
operare anche per le pensioni privilegiate ordinarie, assimilate ai
trattamenti d’invalidità in ragione del comune presupposto della
menomazione dell’integrità fisica ... L’assimilazione traspare
anche dall’art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione
della disciplina della invalidità pensionabile), che racchiude i
princìpi per la revisione della disciplina delle invalidità
pensionabili e regola in un medesimo contesto «assegno
privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai
superstiti, per cause di servizio”.
Nel merito della questione, la Consulta ha osservato che “La
disciplina, sottoposta al vaglio di costituzionalità, si inscrive in un
contesto normativo quanto mai mutevole, che ha registrato
l’avvicendarsi di interventi di segno diverso, ora in chiave
limitativa del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, ora nella
direzione di un progressivo superamento dei limiti
originariamente imposti...questa Corte ha affermato a più riprese
che la sussistenza di un’altra fonte di reddito può giustificare una
diminuzione del trattamento pensionistico (sentenza n. 197 del
2010), in quanto «la funzione previdenziale della pensione non si
esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore
si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività»
(sentenza n. 275 del 1976). Il pensionato che continua a lavorare



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«pone in essere una condotta che, da un lato, può avere rilievo ai
fini di una riliquidazione della pensione, dall’altro consente al
legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della
diminuzione del suo stato di bisogno» (sentenza n. 30 del 1976)”
(Corte costituzionale, n. 241/2016).
La Consulta ha, inoltre, evidenziato che “La scelta del legislatore
è di apprestare, per pensioni privilegiate ordinarie e trattamenti
di invalidità, una disciplina omogenea in termini di cumulo con i
redditi da lavoro. L’uniformità della disciplina.. è invece in
consonanza con il comune presupposto delle due prestazioni,
consistente nella lesione dell’integrità fisica, e rispecchia la ratio
della pensione privilegiata, che si configura come “una sorta di
riparazione”, conseguente al danno alla persona riportato per
infermità contratte in relazione al servizio prestato (sentenza n.
43 del 2015)...Con particolare riguardo alla pensione privilegiata
ordinaria, i benefici riconosciuti dal legislatore, anche in termini di
incremento della pensione corrisposta, valgono a compensare la
riduzione della capacità di produrre reddito, derivante
dall’infermità contratta a causa di servizio, e hanno il loro
contrappeso nelle limitazioni al cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro. Peraltro, la libertà di cumulo si attesta sul 70 per cento,
misura che non rappresenta un intralcio sproporzionato al diritto
di svolgere un lavoro dopo la pensione” (Corte costituzionale,
sentenza n. 241/2016); le argomentazioni, come detto, possono
essere riferite senz’altro ai limiti di cumulo rilevante in questa



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sede, tra pensione privilegiata e reddito da lavoro dipendente e
alla soglia del 50%.
Alla luce di tale cornice normativa e giurisprudenziale appare
inconferente il richiamo effettuato dall’appellato alla disciplina
dell’art. 19 d.l. n. 112/2008, conv. nella l. n. 133/2008 la quale
riguarda, come detto, la cumulabilità delle pensioni di anzianità
con i redditi di lavoro autonomo e dipendente mentre la
fattispecie di cui trattasi concerne la parziale cumulabilità della
pensione privilegiata con il reddito da lavoro dipendente,
disciplinato da una diversa fonte, ovvero l’art. 10 del d.lgs.
n.503/1992.
Altrettanto deve ritenersi con riguardo al richiamo svolto
dall’appellata all’art. 4 d.P.R. n. 758/1965, che individua le
ipotesi di deroga alla cumulabilità dei trattamenti di cui al primo
comma dell'art. 1 del medesimo decreto, ossia “...di una pensione
normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento
di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle
dipendenze di Amministrazioni...”, nei casi in cui il nuovo servizio
costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente
rapporto.
Le disposizioni non riguardano, dunque, la cumulabilità riferite
alle pensioni di privilegio che è assoggettato, come detto, ad una
diversa disciplina.
La Consulta, nella richiamata pronuncia, ha respinto le censure
del giudice rimettente che si appuntavano “contro il difforme



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trattamento riservato ai titolari di pensione privilegiata ordinaria
rispetto ai titolari di pensione di anzianità, con riguardo al cumulo
tra pensione e reddito da lavoro” affermando che “Esse muovono
da una premessa – omogeneità tra pensione privilegiata ordinaria
e pensione di anzianità – che non trova alcun riscontro nel dato
normativo e nella elaborazione della giurisprudenza
costituzionale”.
Alla luce delle predette considerazioni, ritiene questo Collegio
che la fattispecie in esame debba essere assoggettata al regime
di cumulabilità solo parziale della pensione privilegiata con i
redditi da lavoro subordinato, nel senso che la quota della
pensione privilegiata ordinaria del ricorrente, eccedente
l'ammontare del trattamento minimo INPS, è cumulabile con i
predetti redditi nella misura del 50 per cento, prevista dall'art.
10, comma 1, d.lgs. n. 503/1992.
La richiamata disposizione dell’art. 10, c. 1 d.lgs. n. 503/1992
non esclude la cumulabilità tra pensione privilegiata e assegno
rinnovabile, “anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano
conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad
impiego civile” (di cui all’art. 139 d.P.R. n. 1092/1973),
limitandosi a prevede una soglia percentuale non superabile
entro il quale il cumulo opera, nell’indicata misura del 50%.
I limiti alla cumulabilità, introdotti dall’art. 10, c. 1 d.lgs. n.
503/1992 operano, dunque, su un piano diverso, meramente
“quantitativo”, rispetto al principio generale che ammette la



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cumulabilità, nell’an dei due emolumenti.
In merito alla questione interpretativa qui rilevante, non viene in
rilievo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni riunite n.
42/2017, che ha fornito risposta al diverso quesito, riferito all’an
della riconoscibilità della pensione privilegiata al soggetto,
cessato da un ruolo militare per inidoneità, in relazione a
infermità insorta durante il servizio stesso, pur dopo il suo
passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, in
applicazione dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973.
La non pertinenza della richiamata pronuncia delle Sezioni
riunite è sottolineata anche dalla decisione n. 163/2022 della
Sezione III di appello, nella quale è stato affermato che “privo di
fondamento è il riferimento alla sentenza delle Sezioni Riunite n.
42/2017/QM che fa riferimento al rapporto tra gli articoli 133 e
139 del d.p.r. n. 1092/1973 i quali trattano entrambi del cumulo
tra pensione e retribuzione , consentendo il cumulo della pensione
privilegiata con la retribuzione derivante da attività lavorativa , a
condizione che il nuovo rapporto di lavoro sia diverso da quello
svolto prima e per cui è sorto il trattamento di privilegio. Le Sezioni
Riunite, pertanto, non hanno analizzato il richiamato art. 10 del
d.lgs. n. 503 del 1992 norma che costituisce, a parere del Collegio,
base normativa della controversia».
Neppure appaiono dirimenti i richiami, svolti dall’appellante, alle
note applicative INPS, superate dai richiamati precedenti
giurisprudenziali, ai quali questo Collegio intente aderire.



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L’annullamento della pronuncia investe anche la conseguenziale
statuizione con la quale il primo giudice ha disposto, a carico
dell’INPS, la restituzione delle somme trattenute indebitamente
sul trattamento pensionistico per “cumulo con redditi da lavoro”,
dalla data dell’effettiva prima trattenuta all’attualità, oltre
accessori.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate,
a favore dell’INPS, nella misura di euro 800,00.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale
d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e
per l’effetto annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per
la regione Marche, n. 84 in data 22 novembre 2022.
Le spese di giudizio vanno liquidate, a favore dell’INPS, nella
misura di euro 800,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di
rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.
L’Estensore Il Presidente
(F.TA DIGITALMENTE) (F.TA DIGITALMENTE)
(Ilaria Annamaria Chesta) (Daniela Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente

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Re: PP E LAVORO

Messaggio da NavySeals »

Lo sanno anche i sassi che se si è riformati, con o senza ppo, con meno di 40 anni di contributi, e si lavora, ci sono le decurtazioni sulla pensione (tranne nel caso di transito ai ruoli civili).
avt8
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Re: PP E LAVORO

Messaggio da avt8 »

NavySeals ha scritto: mar ott 27, 2026 7:59 am Lo sanno anche i sassi che se si è riformati, con o senza ppo, con meno di 40 anni di contributi, e si lavora, ci sono le decurtazioni sulla pensione (tranne nel caso di transito ai ruoli civili).
Questo e stato riformato e transitato ai ruoli civili
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