Il Tar Lazio con la 7823 pubblicata il 29/04/2026 dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e nei modi espressi in motivazione, indicando quale giudice dotato di giurisdizione la Corte dei Conti.
Nel giudizio, i ricorrenti hanno esposto in sintesi:
- di essersi arruolati, agli inizi degli anni ’80, nell’Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza; di essere poi passati alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di funzionari “AISI” fra il 2002 e il 2004; e, infine, di essere transitati in quiescenza tra il 2022 e il 2023;
> proponevano Ricorso per l'annullamento
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2023, nella parte in cui dispone che gli ivi richiamati introdotti nuovi benefici - inerenti il trattamento di quiescenza (e, in particolare, l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo) - siano privi di effetto retroattivo e si applichino esclusivamente nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023 (art. 10, comma 5, del medesimo DPCM n. 1/2023);
- di essere stati destinatari, al termine del rapporto di impiego, di un trattamento pensionistico di tipo “misto”;
FATTO e DIRITTO
Leggere direttamente il punto 2 e 4:
Il Tar così conclude:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e nei modi espressi in motivazione, indicando quale giudice dotato di giurisdizione la Corte dei Conti.
Omissis
P.S.: > Per completezza leggete il tutto direttamente dall'allegato.
Funzionari “AISI” applicazione aliquota di rendimento del 2,44%
Funzionari “AISI” applicazione aliquota di rendimento del 2,44%
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