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Utilizzo illecito di dashcam: privacy e risvolti penali
L'impiego di telecamere a bordo delle auto per scopi diversi da quelli assicurativi e di sicurezza stradale solleva dubbi sul piano della tutela della riservatezza
Pubblicato il 18/06/2024
L'impiego di telecamere a bordo delle autovetture per scopi diversi da quelli assicurativi e di sicurezza stradale solleva dubbi sul piano della tutela della riservatezza.
1. Un dubbio è sorto dall’introduzione delle Dashcam, un sistema di videosorveglianza che consente di tutelare il proprietario dell’autovettura a fronte di incidenti stradali, per una migliore individuazione della colpa ed una agevolazione in termini assicurativi, garantendo inutili dissidi. Infatti, queste telecamere consentono di riprendere ad ampio raggio sia l’esterno che l’interno dell’automobile, a seconda dell’esigenza del proprietario.
Tuttavia, le problematiche sorgono nel momento in cui tali sistemi vengono utilizzati dai privati per scopi diversi da quello – appena detto – per cui sono state prodotte ed è per questo motivo utile comprendere fino a che punto sia consentito il loro utilizzo.
Un caso particolare che merita l’attenzione è quello per cui – non troppo di rado – diversi privati utilizzino le Dashcam a macchina spenta e in sosta per tutelarsi di fronte ad atti vandalici: ciò, comporta la videoregistrazione – e conseguente (eventuale) utilizzo delle riprese – ad auto spenta e in assenza di proprietario.
Tale modalità di utilizzo appare in contrasto con le finalità per cui tale dispositivo è stato messo in commercio, quantomeno al momento e in assenza di ulteriori indicazioni.
Qui la giurisprudenza viene a mancare e, per colmare questo vacuum normativo, è bene fare un breve excursus sull’attuale normativa in tema di privacy, per individuarne i successivi risvolti penali che qui interessano.
2. Non ci si può fermare alla superficiale previsione normativa che ritiene lecito fare video in luoghi aperti al pubblico ed illecito farli in luoghi privati, perché questo può essere vero in termini generali, ma necessita di essere approfondito.
Chiaro è che tali specificazioni si rivolgono unicamente ai privati, in quanto le autorità competenti (a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse) sono escluse dall’ambito di applicazione del GDPR (art. 2, comma 2, lett. d). In particolare, si fa riferimento alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale), nonché in generale a tutte le autorità che utilizzino dati per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati.
Quanto alle limitazioni esistenti in materia di proprietà privata, è lecito per il proprietario riprendere e videosorvegliare i locali di sua proprietà, senza necessità di apporre segnaletiche. Diritto, quest’ultimo, che subisce limitazioni laddove il raggio di ripresa investa anche zone pubbliche o aperte al pubblico, in quanto adiacenti o prospicenti all’ingresso nella proprietà, proprio al fine di garantire un’efficiente protezione personale.
In quest’ultimo caso, oltre a servire un’autorizzazione, occorre anche apporre una segnaletica di avviso per gli esterni.
D’altro canto, in linea generale non è consentito filmare spazi pubblici o comuni che non abbiano un immediato collegamento con le proprie aree di pertinenza, così come non è possibile riprendere le aree di pertinenza di altri soggetti. Ciò, in quanto costituirebbe un’invasione della proprietà privata altrui, costituendo illecito in materia di privacy, oltre che fattispecie penalmente rilevante.
Quanto agli spazi pubblici, se è vero che chiunque può fare riprese nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vero anche che la pubblicazione di tali video – quando concentrati su volti determinati e non su una massa indistinta – richiede il consenso dei soggetti ripresi. Infatti, i privati restano esclusi dall’ambito di applicazione del GDPR solo ove ne facciano un “uso personale”, ovvero si tratti di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2, comma 2, lett. c, del Regolamento Ue 2016/679).
Tuttavia, è bene premettere che, ogni qualvolta si affermi che sia lecito fare video “in pubblico”, la normativa prevede che sia il soggetto registrante a riprendere in prima persona.
Pertanto, si è in presenza di video illeciti ogni qualvolta la telecamera sia posizionata in maniera occultata dal soggetto agente proprio al fine di ottenere dei video che non avrebbe potuto ottenere qualora fosse stato presente fisicamente.
Quindi, perché il video non risulti illecito, è necessario o che il soggetto faccia il video personalmente o che l’apposizione di una telecamera in un determinato posto sia segnalata, affinché le persone siano a conoscenza di poter essere riprese.
È per questo motivo che si nota l’avviso di “zona videosorvegliata” ove sia presente una telecamera o un sistema di videosorveglianza, seppur apposta su suolo pubblico.
Necessita di soffermarsi brevemente l’ipotesi per cui la videosorveglianza sia necessaria per motivi di sicurezza o ordine pubblico o a tutela di un interesse di un privato: in tale ipotesi, è necessaria un’autorizzazione della Polizia Giudiziaria. Diversamente, l’art. 160 bis del Codice della Privacy prevede che i video e i relativi dati sensibili ivi contenuti, ove ottenuti illegittimamente, non possano essere utilizzati neppure in giudizio: fa eccezione l’ipotesi per cui siano utilizzati per la propulsione di un atto di denuncia / querela, la cui mera utilizzabilità è rimessa al Pubblico Ministero.
Il video ottenuto in tale maniera, oltre che senza le opportune autorizzazioni, risulta illecito anche qualora utile a tutelare i propri diritti o a documentare un reato (per esempio, al fine di sporgere una denuncia o querela).
In realtà, nel contesto di difesa è necessario dire di più: l’art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possano essere utilizzate, così risultando non acquisibili nel procedimento penale. Tuttavia, come violazione di legge deve intendersi la normativa processualistica, motivo per cui sembrerebbe che la violazione del Codice della Privacy non rientri in tale inutilizzabilità.
È per questo che, in sede di acquisizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero che riceva una querela con allegati dei video illecitamente acquisiti può discrezionalmente decidere di utilizzarli, sebbene correlativamente debba segnalarlo al Garante della Privacy per le opportune sanzioni di carattere amministrativo (art. 160 bis Codice della Privacy).
2.1. Se si può affermare che chi fa un video deve essere sempre fisicamente presente all’atto della registrazione – non essendo consentito lasciare una videocamera in un dato luogo e filmare a distanza – resta da chiedersi se analogo discorso valga per la dashcam, e quindi se possa essere utilizzata per monitorare a distanza la sicurezza della propria autovettura o dell’ambiente circostante.
In questo caso, non sarebbe sufficiente sufficiente apporre una segnaletica di avviso del dispositivo di videosorveglianza1, perché prima di far ciò è necessario ottenere l’autorizzazione del Garante della Privacy.
Questo discorso viene in rilievo, tuttavia, nel momento in cui l’oggetto del video sia un luogo pubblico o aperto al pubblico, poiché è stato anzi detto che resta sempre possibile fare video (anche a distanza, con telecamere di sicurezza e videosorveglianza) in luoghi privati, come l’abitazione privata.
Viene spontaneo chiedersi, allora, se l’automobile, che rientra nella nozione di bene privato, sia un luogo in cui poter effettuare videosorveglianza a distanza.
Ebbene, qualora nel raggio di ripresa sia incluso solo l’abitacolo interno della propria automobile (per quanto effettivamente possibile non riprendere in alcun modo lo spazio esterno, quantomeno in maniera tale da non distinguere i volti dei “passanti”), dovrebbe essere possibile utilizzare la dashcam per un controllo a distanza.
Di conseguenza, qualora il raggio di ripresa includa anche zone esterne all’abitacolo interno dell’automobile, il video a distanza risulterebbe illecito e, pertanto, inutilizzabile.
3. Una volta chiarito questo primo dubbio, resta da chiedersi in quali tipologie di illecito incorra chi usi a distanza tale dispositivo contra legem, includendo nel proprio video persone che attraversino la strada o il marciapiede antistanti l’automobile.
In un primo momento si possono prendere in considerazione le fattispecie di cui agli artt. 615 bis e 617 c.p.
3.1. Da un lato, il reato di interferenze illecite nella vita privata abbraccia tutte quelle ipotesi in cui, per il tramite di strumenti di ripresa visiva o sonora, ci si procurino notizie o immagini attinenti alla vita privata svolte nei luoghi di cui all’art. 614 c.p., ovvero nel domicilio o privata dimora.
La nozione di domicilio è intesa in senso particolarmente ampio, in quanto la giurisprudenza ha già da tempo ritenuto di estenderlo a qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga – in modo permanente o transitorio – per compiere atti di vita privata o attività lavorative, ben potendo coinvolgere qualunque spazio che consenta un’area di intimità e riservatezza anche momentanea2.
Eppure, è evidente che tale previsione si scontri con la natura di luogo pubblico che ha la strada in cui l’auto è parcheggiata. Pertanto, si deve escludere che possa configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 615 bis c.p.
3.2. Quanto al reato di cui all’art. 617 c.p. (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), si evidenzia che quest’ultimo contempla l’ipotesi di un soggetto che, fraudolentemente, prenda cognizione di una comunicazione o una conversazione telefonica cui non prenda parte.
Anche in questo caso, non si può dire che venga integrata la condotta di cui all’art. 617 c.p., dal momento che non si andranno a captare conversazioni, quanto più immagini e da questo punto di vista la giurisprudenza sembra al momento assente, motivo per cui questa ipotesi dev’essere ad oggi esclusa, sebbene risulti la più ideona in via astratta.
3.3. D’altro canto, bisogna anche considerare gli artt. 617 bis e 623 bis c.p.
In particolare, l’art. 617 bis c.p. punisce la condotta di chi illecitamente detenga strumenti idonei ad intercettare comunicazioni o intercettazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone , mentre l’art. 623 bis c.p. è una clausola di estensione di tale previsione a qualunque altro mezzo di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.
Non si può non considerare una sentenza della Cassazione penale che afferma che occultare una telecamera al fine di captare illecitamente immagini ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi costituisca reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.3
In quest’ottica, sembra di poter affermare che la mera detenzione e installazione in automobile di una telecamera – con funzionamento a distanza – idonea a captare comunicazioni o conversazioni costituisca il reato di cui agli articoli summenzionati.
È chiaro che nel caso della dashcam tale responsabilità cade nel momento in cui lo strumento viene installato al solo fine di utilizzarla per lo scopo cui è stata messa in commercio, ovvero documentare incidenti stradali.
4. Al momento, sembrerebbe che le videoriprese non autorizzate e poste in essere dal privato che abbia appositamente occultato lo strumento di videoripresa possa incorrere in sanzioni di carattere amministrativo per violazioni in materia di privacy, salvo che non ne faccia un uso domestico o strettamente personale (ipotesi che resta esclusa dal GDPR e, pertanto, lecita).
Dal punto di vista penale, la mera detenzione e installazione di una dashcam in modo tale da riprendere lo spazio pubblico (marciapiede e strada) sembra essere punibile ai sensi degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., sulla scorta di un principio di diritto espresso dalla Cassazione in occasione della sentenza sopra menzionata.
Gli artt. 615 bis e 617 c.p. non sembrano avere alcuna attinenza con il caso in questione, sebbene l’art. 617 c.p. risulti il più idoneo al momento, ma solo qualora dovesse essere modificato il testo normativo. Al momento, altrimenti, sarebbe richiesta una sua estensione analogica, pertanto risulta inapplicabile.
Quanto ad ulteriori ipotesi, in caso di divulgazione o pubblicazione, ovviamente, si può rientrare nel perimetro del penalmente rilevante sotto altri profili, ad esempio per diffamazione (art. 595 c.p.).
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1 Dev’esserne garantita una visibilità minima: 20x30 cm.
2
Cass., Pen., sez. IV, 19 maggio 2008, n. 20022 e
Cass., Pen., sez. V, 19 settembre 2008, n. 36032.
3
Cassazione penale, Sez. V, 14/12/2010, n. 3061.
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