Ringraziando anticipatamente, vorrei sapere se in Aspettativa per motivi di salute, disposta dal CMO, potrei essere potenzialmente sottoposto a visita fiscale, e delle fasce orarie da rispettare.
GRAZIE
Apettativa per motivi di salute
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Apettativa per motivi di salute
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
mi scusi, ma non ne ho la minima idea.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 2049
- Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm
Re: Apettativa per motivi di salute
Messaggio da Roberto Mandarino »
Durante l'aspettativa malattia concessa dalla Commissione Medica di Medicina Legale (ex c.m.o.) dell'Ospedale Militare competente territorialmente, non possono essere effettuate visite fiscali di controllo sul personale.
Si aggiunge che i giorni in cui si resta a disposizione di tale C.M.M.L. non vengono conteggiati quali giorni aspettativa di malattia se si rientra in servizio, mentre vengono conteggiati se si viene riformati.
L'aspettativa malattia rilasciata da tale Organo può protrarsi fino ad un massimo di 24 mesi a stipendio intero se la malattia è dipendente da causa di servizio.
Per malattia non dipendente da causa di servizio, lo stipendio sarà intero per i primi 45 giorni di licenza di convalescenza e per altri dodici mesi di aspettativa malattia, a decorrere dal tredicesimo e fino al diciottesimo mese lo stipendio sarà ridotto del 50% e dal diciottesimo al ventiquattresimo sarà nullo.
Tali decurtazioni non vengono effettuate al personale che ha in corso la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale si trova in aspettativa malattia, tali somme verranno successivamente recuperate soltanto se tale patologia non verrà riconosciuta dipendente da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica.
Se si viene riformati in forma totale per inidoneità al servizio (anche per malattia non dipendente da causa di servizio), purchè si siano maturati almeno 15 anni di contributi, si ha diritto alla pensione d'invalidità.
Coloro che superano i 24 mesi di aspettativa malattia senza essere riformati verranno espulsi dal corpo di appartenenza e dichiarati decaduti dal servizio, questi hanno diritto alla pensione d'invalidità qualora abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile.
Tutte le regole di cui sopra non si applicano al personale militare che non si trova in servizio permanente effettivo.
Distinti saluti Roberto
Si aggiunge che i giorni in cui si resta a disposizione di tale C.M.M.L. non vengono conteggiati quali giorni aspettativa di malattia se si rientra in servizio, mentre vengono conteggiati se si viene riformati.
L'aspettativa malattia rilasciata da tale Organo può protrarsi fino ad un massimo di 24 mesi a stipendio intero se la malattia è dipendente da causa di servizio.
Per malattia non dipendente da causa di servizio, lo stipendio sarà intero per i primi 45 giorni di licenza di convalescenza e per altri dodici mesi di aspettativa malattia, a decorrere dal tredicesimo e fino al diciottesimo mese lo stipendio sarà ridotto del 50% e dal diciottesimo al ventiquattresimo sarà nullo.
Tali decurtazioni non vengono effettuate al personale che ha in corso la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale si trova in aspettativa malattia, tali somme verranno successivamente recuperate soltanto se tale patologia non verrà riconosciuta dipendente da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica.
Se si viene riformati in forma totale per inidoneità al servizio (anche per malattia non dipendente da causa di servizio), purchè si siano maturati almeno 15 anni di contributi, si ha diritto alla pensione d'invalidità.
Coloro che superano i 24 mesi di aspettativa malattia senza essere riformati verranno espulsi dal corpo di appartenenza e dichiarati decaduti dal servizio, questi hanno diritto alla pensione d'invalidità qualora abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile.
Tutte le regole di cui sopra non si applicano al personale militare che non si trova in servizio permanente effettivo.
Distinti saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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