Articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio 2026
Articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio 2026
L’articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio per il 2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la liquidazione delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici sarà anticipata di tre mesi. Il che significa che il termine per il pagamento si riduce da 12 a 9 mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d’ufficio).Ma la norma esclude il beneficio della detassazione dell’1,5% per i trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio entro il limite di 50mila euro. In altri termini, l’anticipo di tre mesi introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 presentato come intervento volto a migliorare i tempi di pagamento del TFS/TFR — risulta interamente finanziato attraverso la sottrazione del beneficio fiscale previsto nel 2019 (circa 750 euro per il lavoratore). Al momento però l'INPS,oltre alle tempistiche previste,si prende sempre 105 giorni per "definire" la pratica del pensionando...quindi restando così le cose, sommando 9 mesi+105 giorni l'accredito della prima tranche del tfs avverrebbe comunque oltre i 12 mesi...quindi la tassazione applicata sulla liquidazione quale sarà?
Re: Articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio 2026
Ciao!
1. Al riguardo l'INPS emetterà messaggio/circolare, dove specificherà nel dettaglio l'indennità di buonuscita.
2. Fino a tutto il 2026 la liquidazione della prima trance dell'importo di 50.000 euro lordi, per limite di età avverrà come di consueto entro i 15 mesi dalla cessazione dal servizio.
Solo dopo, a fronte dell'anticipazione di tre mesi non verranno più concessi gli interessi dell'1,5%, come da riduzione L. 4/2019, in pratica tale riduzione servirà per anticipare il pagamento della prima rata.
1. Al riguardo l'INPS emetterà messaggio/circolare, dove specificherà nel dettaglio l'indennità di buonuscita.
2. Fino a tutto il 2026 la liquidazione della prima trance dell'importo di 50.000 euro lordi, per limite di età avverrà come di consueto entro i 15 mesi dalla cessazione dal servizio.
Solo dopo, a fronte dell'anticipazione di tre mesi non verranno più concessi gli interessi dell'1,5%, come da riduzione L. 4/2019, in pratica tale riduzione servirà per anticipare il pagamento della prima rata.
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