Buongiorno.
Sono Paolo Cesari, lgt in congedo da luglio 2023. In effetti sono stato reintegrato nel grado con ricostruzione giuridica ed economia a fare data dal 6.10.2016 sino al 10.07.2023. Mi hanno fatto fare domanda di pensione di vecchiaia a fare data dall' 11.07.2023, ora per allora quindi.
Dal calcolo della ricostruzione economica non mi hanno inserito né interessi, né indennità efficienza servizi istituzionale sebbene Il ministero mi ha ripristinato in toto revocando anche i periodi di sospensione obbligatoria e facoltativa. Non hanno nemmeno quantificato economicamente le ferie che mi sarebbero aspettate e che per ovvi motivi non ho usufruito.
All' epoca della sospensione dovevo ancora fruire di 30 giorni di licenza dell' anno precedente e 45 per l' anno in corso.
Sebbene io abbia anzianità da luogotenente dal 1.1.2015 non mi hanno dato, ancora perché non so se lo faranno successivamente, la qualifica di carica speciale.
Chiedo per cortesia lumi su chi mi possa consigliare e fornirmi estremi di leggi per poter intervenire.
Grazie
Ricostruzione giuridica ed economica.
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- Iscritto il: gio ago 14, 2025 6:42 pm
Re: Ricostruzione giuridica ed economica.
Ciao, non ti hanno dato (e mi risulta correttamente) quanto si matura solo per effettiva presenza (quindi niente fesi e ferie). Per la qualifica carica speciale vedi se vi rientri:
Art. 1325-bis. (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri) 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
Art. 1325-bis. (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri) 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.
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