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Ho letto l l'ultimo decreto andato in vigore il 13 Agosto 2011..........spero di sbagliarmi ma da quello che ho potuto capire sembra che il TFS per i riformati dopo quella data viene dato dopo 6 mesi.....se qualcuno ha avuto modo di leggerlo ed ha interpretato in modo diverso(cosa che mi auguro) è pregato di postarlo.
Re: TFS
sintozz ha scritto:Ho letto l l'ultimo decreto andato in vigore il 13 Agosto 2011..........spero di sbagliarmi ma da quello che ho potuto capire sembra che il TFS per i riformati dopo quella data viene dato dopo 6 mesi.....se qualcuno ha avuto modo di leggerlo ed ha interpretato in modo diverso(cosa che mi auguro) è pregato di postarlo.
...............Ciao Sintozz.- Non ho letto il citato decreto, ma se si parla di 6 mesi......


perche' con la manovra finanziaria, il TFR sara' posticipato di 2 anni.-saluti
Re: TFS
Come vedi sul decreto vi è l'abolizione dell'art. 5 del 1997 (articolo che regolamentava il TFS per le pensioni di inabilità, vecchiaia e congedamento d'ufficio), il tutto viene incluso nell'art. 22 del nuovo decreto con la dicitura finale che il TFS per quella categoria di congedati viene pagato dopo il raggiungimento di 6 mesi dopo il giorno di quiescenza.
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Re: TFS
Messaggio da luigino2010 »
Ci puoi postare il link del decreto che hai letto ho postare il paragrafo che parla dei riformati. Perchè leggendolo non ho visto che parlava di riformati ma solo di pensioni di anzianità. graziesintozz ha scritto:Ho letto l l'ultimo decreto andato in vigore il 13 Agosto 2011..........spero di sbagliarmi ma da quello che ho potuto capire sembra che il TFS per i riformati dopo quella data viene dato dopo 6 mesi.....se qualcuno ha avuto modo di leggerlo ed ha interpretato in modo diverso(cosa che mi auguro) è pregato di postarlo.
Re: TFS
Le pensioni di inabilità sono regolamentate dalla legge 28 maggio 1997 n.140 art.5, quest'ultimo sul decreto legge è stato abrogato e all'art. 22 di detto decreto, la parte finale dell'art. 22, ove vi è scritto messi in quiescenza" per ordinamento di appartenenza o regolamento applicabili dall'aministrazione", è riferita ai riformati. Leggetevi l'art. 5 legge 28 maggio 1997 n. 140 (abrogato definitivamente dal decreto ovi vi è specificato "per riforma").
Re: TFS
L'art. 5 non è stato affatto soppresso (era prevista la soppressione nelle prime bozze che circolavano prima dell'approvazione della manovra di ferragosto), ma è stato modificato espungendo la parte relativa alle pensioni di vecchiaia e per limiti di età, che sono state inglobate nell'art.3, mentre è rimasta invariata, ribadisco, la parte relativa alle pensioni di inabilità e decesso. Fonte Gazzetta Ufficiale e Sole 24 Ore. Saluti.
Re: TFS
All'art. 1 comma 22 lettera b)-----Al comma 5 della legge 28 maggio 1997 n.140 sono soppresse le seguenti parole:
Per raggiungimento dei limiti d'età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collacamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Penso che la parte"limiti di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza" siano riferiti ai riformati. Spero di sbagliarmi....
Per raggiungimento dei limiti d'età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collacamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Penso che la parte"limiti di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza" siano riferiti ai riformati. Spero di sbagliarmi....
Re: TFS
Messaggio da gennj29 »
Ciao sintozz è giusto quello che dici il decreto dalla GU:22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:sintozz ha scritto:Come vedi sul decreto vi è l'abolizione dell'art. 5 del 1997 (articolo che regolamentava il TFS per le pensioni di inabilità, vecchiaia e congedamento d'ufficio), il tutto viene incluso nell'art. 22 del nuovo decreto con la dicitura finale che il TFS per quella categoria di congedati viene pagato dopo il raggiungimento di 6 mesi dopo il giorno di quiescenza.
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".
Questo e la legge 140/97 art. 3 comm 5:. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
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