rimborso ria
rimborso ria
A seguito di questa sentenza ho inviato istanza per ricostituzione della pensione al Ministero dell'interno-
Stanno facendo quelle del 2024-
La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 11 gennaio 2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 che aveva bloccato retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione economica stipendiale della RIA.24
Stanno facendo quelle del 2024-
La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 11 gennaio 2024 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 che aveva bloccato retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione economica stipendiale della RIA.24
Re: rimborso ria
Ho chiamato stamattina al Ministero per sapere della mia domanda, e mi e stato detto che stanno facendo quelle del 2024- e di chiamare
alla metà del prossimo mese per sapere notizie della pratica.
alla metà del prossimo mese per sapere notizie della pratica.
Re: rimborso ria
Fatto.
QUESTURA DI BOLOGNA
Ufficio Amministrativo Contabile
dipps114.00Q0@pecps.poliziadistato.it
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 4 dell’11.01.2024 – Maggiorazione R.I.A.
(Retribuzione Individuale di Anzianità).
A seguito delle numerose istanze presentate dal personale della Polizia di Stato circa l’applicazione della sentenza indicata in oggetto, prevista per il Comparto Ministeri, il Servizio TEP del Ministero dell’Interno, ha diramato, con l’appunto mensile del mese di Febbraio 2024, i seguenti chiarimenti:
Per il personale della Polizia di Stato, la RIA è stata introdotta dall’art. 3 del d.P.R. n.150/1987, ed è tutt’ora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto.
La sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986.
Con l’attuazione del decreto legislativo n.193/2003, a decorrere dal 1.1.1995 non è stato più previsto alcun incremento e l’importo è stato di fatto “congelato”.
Per il personale di cui trattasi la RIA è stata incrementata con il d.PR n. 147/1990 che, a differenza dell’adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri con il d.PR 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.
La sentenza, pertanto NON produce i suoi effetti sulla RIA corrisposta al personale della Polizia di Stato.
Si prega di voler informare il personale interessato del contenuto della presente.
Il Dirigente
Ufficio Amministrativo Contabile
(dott. Vincenzo Veneziani)
Area Funzioni Centrali
QUESTURA DI BOLOGNA
Ufficio Amministrativo Contabile
dipps114.00Q0@pecps.poliziadistato.it
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 4 dell’11.01.2024 – Maggiorazione R.I.A.
(Retribuzione Individuale di Anzianità).
A seguito delle numerose istanze presentate dal personale della Polizia di Stato circa l’applicazione della sentenza indicata in oggetto, prevista per il Comparto Ministeri, il Servizio TEP del Ministero dell’Interno, ha diramato, con l’appunto mensile del mese di Febbraio 2024, i seguenti chiarimenti:
Per il personale della Polizia di Stato, la RIA è stata introdotta dall’art. 3 del d.P.R. n.150/1987, ed è tutt’ora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto.
La sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986.
Con l’attuazione del decreto legislativo n.193/2003, a decorrere dal 1.1.1995 non è stato più previsto alcun incremento e l’importo è stato di fatto “congelato”.
Per il personale di cui trattasi la RIA è stata incrementata con il d.PR n. 147/1990 che, a differenza dell’adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri con il d.PR 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.
La sentenza, pertanto NON produce i suoi effetti sulla RIA corrisposta al personale della Polizia di Stato.
Si prega di voler informare il personale interessato del contenuto della presente.
Il Dirigente
Ufficio Amministrativo Contabile
(dott. Vincenzo Veneziani)
Area Funzioni Centrali
Re: rimborso ria
Ciao!
Stesso discorso anche il Ministero della Difesa.
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
SERVIZIO COORDINAMENTO GIURIDICO
OGGETTO: Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 sulla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza.
1. Si fa riferimento alle istanze pervenute alla Scrivente con le quali alcuni amministrati, in congedo, hanno chiesto di procedere al ricalcolo del credito dagli stessi maturato alla data del 31/12/2023. Ciò in virtù della recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui, retroattivamente, escludeva l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
2. Al riguardo, si rappresenta che la RIA consiste in un elemento stipendiale proporzionale all’anzianità di servizio, nella quale è confluito il maturato per classi e scatti in godimento al 31/12/1986. Tale emolumento è stato previsto sia per il personale contrattualizzato del Comparto Ministeri (oggi, Funzioni Centrali), con D.P.R. n. 266/1987 (come modificato dal D.P.R. n. 494/1987) sia per il personale delle Forze Armate, con D.L. n. 379/1987, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. Inoltre, per il personale militare, l’art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 231 ha previsto un ulteriore incremento della RIA.
3. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha causato una sperequazione retributiva per i soli dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri. Solo per questi ultimi, infatti, il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
4. Di conseguenza, la recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale non ha effetti sulla RIA del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza, ma trova applicazione limitatamente al personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali.
5. Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonella ISOLA
Stesso discorso anche il Ministero della Difesa.
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
SERVIZIO COORDINAMENTO GIURIDICO
OGGETTO: Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 sulla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza.
1. Si fa riferimento alle istanze pervenute alla Scrivente con le quali alcuni amministrati, in congedo, hanno chiesto di procedere al ricalcolo del credito dagli stessi maturato alla data del 31/12/2023. Ciò in virtù della recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui, retroattivamente, escludeva l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
2. Al riguardo, si rappresenta che la RIA consiste in un elemento stipendiale proporzionale all’anzianità di servizio, nella quale è confluito il maturato per classi e scatti in godimento al 31/12/1986. Tale emolumento è stato previsto sia per il personale contrattualizzato del Comparto Ministeri (oggi, Funzioni Centrali), con D.P.R. n. 266/1987 (come modificato dal D.P.R. n. 494/1987) sia per il personale delle Forze Armate, con D.L. n. 379/1987, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. Inoltre, per il personale militare, l’art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 231 ha previsto un ulteriore incremento della RIA.
3. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha causato una sperequazione retributiva per i soli dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri. Solo per questi ultimi, infatti, il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
4. Di conseguenza, la recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale non ha effetti sulla RIA del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza, ma trova applicazione limitatamente al personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali.
5. Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonella ISOLA
Re: rimborso ria
Ciao!
La Questura di Bologna riporta un appunto diramato a febbraio 2024 dal Servizio TEP del Ministero dell'Interno.
Re: rimborso ria
Quindi a qualcuno ante 2024 dovrebbe già essere stato liquidato il rimborso?
Non ne ha accennato nessuno mi pare
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Re: rimborso ria
Messaggio da MarcoMartucci »
Buongiorno, essendomi arruolato il 9/1/1983 come ausiliario AA.CC. poi passato effettivo il 9/01/1984, nel 1993 avevo 10 anni di servizio, chiedo se per la R.I.A. si tiene conto dell'anno di ausiliario e se quindi spetta il rimborso dei 10 anni e se affermativo, cosa debbo fare?
Re: rimborso ria
Ciao!
Non spetta nulla, leggi il mio messaggio del 24 feb 2025 , 16:02.MarcoMartucci ha scritto: ↑ven apr 11, 2025 7:26 pm Buongiorno, essendomi arruolato il 9/1/1983 come ausiliario AA.CC. poi passato effettivo il 9/01/1984, nel 1993 avevo 10 anni di servizio, chiedo se per la R.I.A. si tiene conto dell'anno di ausiliario e se quindi spetta il rimborso dei 10 anni e se affermativo, cosa debbo fare?
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