Il TAR del Lazio con sentenza breve ha ritenuto che - in considerazione della particolare fattispecie (contenzioso inserito in una fase giuridico-fattuale di transizione dallo status di militare a quello di impiegato civile) ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la giurisdizione in materia è del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, dichiarando dunque il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Qui sotto la sentenza per estesa.
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25/05/2011 201104721 Sentenza Breve 1B
N. 04721/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 26 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Sistina 121;
contro
il Ministero della Difesa - Esercito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina prot. ………/10 avente ad oggetto il transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero inquadrato in soprannumero ai sensi dell'art. 14 co.5 l. n. 266/99 per inidoneita' al servizio militare incondizionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Esercito;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 marzo 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;
Uditi per le parti l’avv. OMISSIS e l'Avvocato dello Stato OMISSIS;
Preso atto del deposito, da parte dell’avv. OMISSIS, del decreto del transito del ricorrente e di statini di pagamento relativi a quest’ultimo; e della dichiarazione del medesimo avv. OMISSIS che dal ricorrente non è stato sottoscritto alcun contratto, avendo chiesto una proroga fino al 21.03.2011;
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Ribadita dal Presidente, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la possibilità di pronuncia in rito sulla giurisdizione già prospettata alle parti nella precedente camera di consiglio del 2 marzo 2011;
Considerato che per effetto del decreto interdirettoriale di Persociv e Persomil in data 28 agosto 2009 il ricorrente risulta essere da tempo impiegato civile (v., per tutte, la nota della Direzione generale per il personale civile prot. n. OMISSIS del 13.12.2010, depositata da entrambe le parti);
Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;
Considerato che ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la giurisdizione in materia è del giudice ordinario e non di questo giudice amministrativo; e che dunque il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Ritenuto che - in considerazione della particolare fattispecie (contenzioso inserito in una fase giuridico-fattuale di transizione dallo status di militare a quello di impiegato civile) - le spese di giudizio possano essere compensate ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 92 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
Transizione dallo Status di Militare a impiegato Civile
Re: Transizione dallo Status di Militare a impiegato Civile
Per orientamento.
In merito alla sentenza del TAR LAZIO precedentemente postata, il Consiglio di Stato nel trattare il ricorso in appello ha precisato quanto segue:
- Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto se pur è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, allo stato, pacificamente, non si e ‘ancora perfezionato il momento della stipulazione del relativo contratto di lavoro, indispensabile ai fini dell’assunzione nell’amministrazione civile ( v. Cons.Stato Sez. IV n.6825/2007).
- Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi ricompresa tra quelle menzionate nell’art.3 del decreto legislativo n.165/2001, richiamato dal comma quarto dell’art.63 del medesimo decreto citato.
- Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.
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05/08/2011 201104719 Sentenza 4
N. 04719/2011REG.PROV.COLL.
N. 05072/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5072 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Sistina, 121;
contro
Ministero della Difesa - Esercito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04721/2011, resa tra le parti, concernente TRANSITO DEL RICORRENTE NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Esercito;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Sandro Aureli e udito l’avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione assumendo che la fattispecie dedotta in giudizio fosse ricompresa nella disciplina recata dall’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed affermando conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante sostiene che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in quanto il ricorrente non ha perduto, pur in presenza dell’impugnato provvedimento di transito al ruolo civile, il suo status di militare.
Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto se pur è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, allo stato, pacificamente, non si e ‘ancora perfezionato il momento della stipulazione del relativo contratto di lavoro, indispensabile ai fini dell’assunzione nell’amministrazione civile ( v. Cons.Stato Sez. IV n.6825/2007).
Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi ricompresa tra quelle menzionate nell’art.3 del decreto legislativo n.165/2001, richiamato dal comma quarto dell’art.63 del medesimo decreto citato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.
Quanto alle spese il Collegio ritiene che esse debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2011
In merito alla sentenza del TAR LAZIO precedentemente postata, il Consiglio di Stato nel trattare il ricorso in appello ha precisato quanto segue:
- Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto se pur è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, allo stato, pacificamente, non si e ‘ancora perfezionato il momento della stipulazione del relativo contratto di lavoro, indispensabile ai fini dell’assunzione nell’amministrazione civile ( v. Cons.Stato Sez. IV n.6825/2007).
- Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi ricompresa tra quelle menzionate nell’art.3 del decreto legislativo n.165/2001, richiamato dal comma quarto dell’art.63 del medesimo decreto citato.
- Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.
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05/08/2011 201104719 Sentenza 4
N. 04719/2011REG.PROV.COLL.
N. 05072/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5072 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Sistina, 121;
contro
Ministero della Difesa - Esercito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04721/2011, resa tra le parti, concernente TRANSITO DEL RICORRENTE NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Esercito;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Sandro Aureli e udito l’avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione assumendo che la fattispecie dedotta in giudizio fosse ricompresa nella disciplina recata dall’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed affermando conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario.
L'appellante sostiene che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in quanto il ricorrente non ha perduto, pur in presenza dell’impugnato provvedimento di transito al ruolo civile, il suo status di militare.
Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto se pur è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, allo stato, pacificamente, non si e ‘ancora perfezionato il momento della stipulazione del relativo contratto di lavoro, indispensabile ai fini dell’assunzione nell’amministrazione civile ( v. Cons.Stato Sez. IV n.6825/2007).
Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi ricompresa tra quelle menzionate nell’art.3 del decreto legislativo n.165/2001, richiamato dal comma quarto dell’art.63 del medesimo decreto citato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.
Quanto alle spese il Collegio ritiene che esse debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2011
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