Corso a Nettuno da Vice Ispettore - Spetta la diaria di missione si o no?

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Biagio1
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Corso a Nettuno da Vice Ispettore - Spetta la diaria di missione si o no?

Messaggio da Biagio1 »

Il 13 gennaio da tutta Italia arriveranno i frequentatori del corso da Vice Ispettore della Polizia di Stato.
Abbiamo tre fattispecie:
Vincitori di concorsi appartenenti alla PS che hanno partecipato per i posti riservati;
Vincitori di concorso appartenenti alla PS ma che hanno partecipato da esterni;
Personale civile che chiaramente ha partecipato da esterno.
Mentre per i civili è scontato che non spetti nulla per la partecipazione al corso, che durerà sei mesi per i vincitori della riserva e probabilmente un anno per gli altri, sorge il problema di cosa spetti al personale già inquadrato nei ruoli PS.
Oggi contattata la Scuola di Nettuno mi è stato detto dal gentile collega dell'ufficio missioni che loro liquideranno solo le spese di viaggio sostenute per raggiungere dalle proprie sedi di servizio l'Istituto di Nettuno e null'altro in quanto i dipendenti frequentano il corso in regime di aspettativa speciale.
Mi chiedo, ma l'aspettativa speciale fa venire meno il diritto al trattamento di missione fuori sede per i frequentanti del Corso?
Considerando che le diarie eventualmente spettanti per sei mesi o un anno di corso sono bei soldini vorrei che qualcuno confermasse, come riferito dalla Scuola di Nettuno competente alla eventuale liquidazione del servizio fuori sede, se in questa situazione il regime di aspettativa speciale assorbe il trattamento di missione.
Grazie per eventuali risposte e alla prossima.


Biagio1
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Re: Corso a Nettuno da Vice Ispettore - Spetta la diaria di missione si o no?

Messaggio da Biagio1 »

Chiarito il dubbio non spetta il trattamento di missione.

Tar Lazio, Sez. I, sent. dell'8 settembre 2020, n. 9365.

Il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto a percepire, per la durata del corso di formazione per la nomina a Commissario della Polizia di Stato, l’indennità di missione ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 164 del 18/06/2002, così come confermato dal comma 12, art. 6 DPR 170/2007, nonché la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della stessa.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che “il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, e tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa”. L’art. 7, comma 10, del D.P.R. n. 164 del 2002 “prevede la corresponsione dell’indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, che non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio e per i quali non è previsto il collocamento in aspettativa: è evidente quindi che il diritto al trattamento di missione si riferisce solo a questo caso, mentre nel caso in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, la prima assegnazione nei ruoli della Polizia (con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti)” (ex plurimis: C. di St. n. 7235 e n. 7236 del 2010).

Ancora, è stato precisato che “il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e tale non può essere considerata la frequenza del corso per vice ispettore della Polizia di Stato, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa. Invero, il regime di missione, previsto dall'art. 28, l. n. 668 del 1996, trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato. Ne consegue l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione” (cfr. TAR Roma n. 76/2018).
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