cause di servizio
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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cause di servizio
Messaggio da rodiariete1967 »
Qualcuno sa dirmi quanto tempo ci vuole per rispondere in seconda istanza a una causa di servizio? io ho quattro cause di cui una solo con risposta definitiva, una del 2004 di cui ho perso traccia e una del 2006, adesso 2011 ne ho portata avanti un'ennesima la cosa strana che un collega ha avuto risposta definitiva dopo appena tre anni dalla prima istanza!! a chi devo chiedere che fine hanno fatto quelle vecchie?
Re: cause di servizio
Messaggio da Cignale »
===================================================rodiariete1967 ha scritto:Qualcuno sa dirmi quanto tempo ci vuole per rispondere in seconda istanza a una causa di servizio? io ho quattro cause di cui una solo con risposta definitiva, una del 2004 di cui ho perso traccia e una del 2006, adesso 2011 ne ho portata avanti un'ennesima la cosa strana che un collega ha avuto risposta definitiva dopo appena tre anni dalla prima istanza!! a chi devo chiedere che fine hanno fatto quelle vecchie?
Interesserebbe anche a me questo argomento...!!!
R: cause di servizio
Dovrebbe esserci una sentenza del Consiglio di Stato inerente il mancato rispetto dei termini previsti...appena possibile aggiornero il presente 3d.
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Re: R: cause di servizio
Messaggio da Cignale »
==========================================================gene74 ha scritto:Dovrebbe esserci una sentenza del Consiglio di Stato inerente il mancato rispetto dei termini previsti...appena possibile aggiornero il presente 3d.
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Grazie.
Attendo con ansia...!!!
R: cause di servizio
http://www.antonellapedone.com/articoli ... ocedimento" onclick="window.open(this.href);return false;
In bocca al lupo, ciao
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In bocca al lupo, ciao

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Re: R: cause di servizio
Messaggio da Cignale »
=============================gene74 ha scritto:http://www.antonellapedone.com/articoli ... ocedimento
In bocca al lupo, ciao![]()
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Grazie, gene74...!!!

Re: cause di servizio
Posto questa sentenza del TAR Sicilia dello scorso mese di aprile, pubblicata poco tempo fa dall'amico Panorama.
Il giudice "giustifica" il ritardo del Comitato di Verifica per non avere adottato il prescritto parere nei termini previsti ai sensi del D.P.R. 461/2001, asserendo che nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto del termine.
Saluti, Johnny
Il giudice "giustifica" il ritardo del Comitato di Verifica per non avere adottato il prescritto parere nei termini previsti ai sensi del D.P.R. 461/2001, asserendo che nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto del termine.
Saluti, Johnny
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Re: cause di servizio
E' doveroso precisare che i ricorsi proposti in senso straordinario al PDR e che, nella maggior parte dei casi vengono respinti, riportano il sotto indicato testo:
CIRCA LE MOTIVAZIONI DEL COMITATO DI VERIFICA:
1)- Va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo,salvo il potere di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del collegio, non ricorrono nella fattispecie all’esame (Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).
CIRCA LA LUNGHEZZA TEMPORALE DELLA PRATICA - (TEMPISTICA-TRATTAZIONE):
2)- Quanto alla tempistica del procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto impugnato, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, hanno funzione sollecitatoria (Cons. Stato , sez. III, 25 maggio 2010, n. 4904).
Per tutti riporto il sotto indicato (uno dei tanti) PARERE del Consiglio di Stato relativo ad un ricorso straordinario al PDR.
Le espressioni precedenti sono superate da quelle presenti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 03098/2011 e data 29/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 04586/2009
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS e residente in OMISSIS, per l’annullamento della delibera con la quale il comitato di verifica delle cause di servizio ha espresso il parere che l’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, protocollo n. ………/2009, vistata dal ministro il 23 ottobre 2009, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del 22 giugno 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor OMISSIS assistente del Corpo della polizia penitenziaria, con istanza del 13 giugno 2002, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa”.
Il 23 giugno 2003 la commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale n. OMISSIS, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella A, 7^ categoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.
L’amministrazione, con relazione del 31 gennaio 2006, ha trasmesso la relativa pratica, con richiesta di parere, al comitato di verifica per le cause di servizio, che, nell’adunanza n. ……. del 18 ottobre 2007, con parere n. …../2006, ha deliberato che la predetta infermità “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Conformandosi al citato parere, ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’amministrazione competente ha adottato il provvedimento 11 dicembre 2008, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa”.
A fondamento del ricorso il signor OMISSIS deduce, in sintesi: il non avere in precedenza sofferto dell’infermità riscontrata; l’avere effettuato servizi logoranti, certamente causa o concausa dell’infermità; la lunghezza temporale della pratica; l’avere il comitato di verifica delle cause di servizio espresso il proprio parere senza aver visitato l’interessato. Il ricorrente chiede infine un risarcimento, anche ai fini dell’equo indennizzo, per i danni che la lungaggine della pratica ha comportato.
L’amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.
Considerato.
Come si evince dagli atti procedurali, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato è stata esaurientemente approfondita, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461.
Con riferimento alla lamentata incongruità del giudizio formulato dal comitato di verifica, che non avrebbe tenuto conto dell’incidenza, almeno concausale, delle peculiari situazioni di lavoro e delle difficili condizioni ambientali in cui il ricorrente si è trovato ad operare, va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del collegio, non ricorrono nella fattispecie all’esame (Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).
Invero, il comitato, nel proprio parere, ha fornito esaustiva motivazione, considerando non potersi riconoscere la dipendenza da fatti di servizio, in quanto “l’etiopatogenesi dell’affezione nel caso di specie è riconducibile all’azione di un batterio, ...la cui ricerca è risultata positiva. Poiché...non si evince che l’interessato ...sia stato sottoposto ad eventi particolarmente stressanti..., che avrebbero potuto favorire l’azione batterica,... non si può riconoscere agli invocati disagi,...ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza ...e decorso dell’affezione”.
I profili di censura di carattere formale, restano assorbiti, sotto il profilo sostanziale, dal rilievo che il comitato di verifica è stato posto in condizione di esprimere il proprio giudizio sull’eventuale nesso eziologico, avendo ben presenti le caratteristiche dell’attività svolta dall’interessato e le condizioni di gravosità e disagio in cui essa veniva prestata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1122). La deliberazione del comitato riporta, infatti, che il parere è stato espresso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, come previsto senza ulteriore visita medica dell’interessato, riservata alla precedente fase di giudizio da parte della commissione medica ospedaliera di Roma.
Quanto alla tempistica del procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto impugnato, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, hanno funzione sollecitatoria (Cons. Stato , sez. III, 25 maggio 2010, n. 4904).
Le osservazioni in precedenza esposte escludono peraltro, ogni fondatezza delle predette richieste risarcitorie e ciò a prescindere da ogni valutazione sull’ammissibilità della relativa domanda in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
CIRCA LE MOTIVAZIONI DEL COMITATO DI VERIFICA:
1)- Va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo,salvo il potere di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del collegio, non ricorrono nella fattispecie all’esame (Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).
CIRCA LA LUNGHEZZA TEMPORALE DELLA PRATICA - (TEMPISTICA-TRATTAZIONE):
2)- Quanto alla tempistica del procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto impugnato, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, hanno funzione sollecitatoria (Cons. Stato , sez. III, 25 maggio 2010, n. 4904).
Per tutti riporto il sotto indicato (uno dei tanti) PARERE del Consiglio di Stato relativo ad un ricorso straordinario al PDR.
Le espressioni precedenti sono superate da quelle presenti.
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Numero 03098/2011 e data 29/07/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
NUMERO AFFARE 04586/2009
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS e residente in OMISSIS, per l’annullamento della delibera con la quale il comitato di verifica delle cause di servizio ha espresso il parere che l’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, protocollo n. ………/2009, vistata dal ministro il 23 ottobre 2009, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del 22 giugno 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
Il signor OMISSIS assistente del Corpo della polizia penitenziaria, con istanza del 13 giugno 2002, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa”.
Il 23 giugno 2003 la commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale n. OMISSIS, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella A, 7^ categoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.
L’amministrazione, con relazione del 31 gennaio 2006, ha trasmesso la relativa pratica, con richiesta di parere, al comitato di verifica per le cause di servizio, che, nell’adunanza n. ……. del 18 ottobre 2007, con parere n. …../2006, ha deliberato che la predetta infermità “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Conformandosi al citato parere, ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’amministrazione competente ha adottato il provvedimento 11 dicembre 2008, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell’infermità “gastropatia erosiva cronica con esofagite e sindrome dispeptico dolorosa”.
A fondamento del ricorso il signor OMISSIS deduce, in sintesi: il non avere in precedenza sofferto dell’infermità riscontrata; l’avere effettuato servizi logoranti, certamente causa o concausa dell’infermità; la lunghezza temporale della pratica; l’avere il comitato di verifica delle cause di servizio espresso il proprio parere senza aver visitato l’interessato. Il ricorrente chiede infine un risarcimento, anche ai fini dell’equo indennizzo, per i danni che la lungaggine della pratica ha comportato.
L’amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.
Considerato.
Come si evince dagli atti procedurali, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato è stata esaurientemente approfondita, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461.
Con riferimento alla lamentata incongruità del giudizio formulato dal comitato di verifica, che non avrebbe tenuto conto dell’incidenza, almeno concausale, delle peculiari situazioni di lavoro e delle difficili condizioni ambientali in cui il ricorrente si è trovato ad operare, va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio hanno connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del collegio, non ricorrono nella fattispecie all’esame (Cons. Stato Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).
Invero, il comitato, nel proprio parere, ha fornito esaustiva motivazione, considerando non potersi riconoscere la dipendenza da fatti di servizio, in quanto “l’etiopatogenesi dell’affezione nel caso di specie è riconducibile all’azione di un batterio, ...la cui ricerca è risultata positiva. Poiché...non si evince che l’interessato ...sia stato sottoposto ad eventi particolarmente stressanti..., che avrebbero potuto favorire l’azione batterica,... non si può riconoscere agli invocati disagi,...ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza ...e decorso dell’affezione”.
I profili di censura di carattere formale, restano assorbiti, sotto il profilo sostanziale, dal rilievo che il comitato di verifica è stato posto in condizione di esprimere il proprio giudizio sull’eventuale nesso eziologico, avendo ben presenti le caratteristiche dell’attività svolta dall’interessato e le condizioni di gravosità e disagio in cui essa veniva prestata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1122). La deliberazione del comitato riporta, infatti, che il parere è stato espresso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, come previsto senza ulteriore visita medica dell’interessato, riservata alla precedente fase di giudizio da parte della commissione medica ospedaliera di Roma.
Quanto alla tempistica del procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell’atto impugnato, per consolidata giurisprudenza, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, hanno funzione sollecitatoria (Cons. Stato , sez. III, 25 maggio 2010, n. 4904).
Le osservazioni in precedenza esposte escludono peraltro, ogni fondatezza delle predette richieste risarcitorie e ciò a prescindere da ogni valutazione sull’ammissibilità della relativa domanda in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
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