passaggio ai ruoli civili
passaggio ai ruoli civili
Buongiorno, sono un Ass.Capo Coordinatore della PS con 35 anni effettivi e 54 anni di eta'.
Dopo essere stato riformato ed essere transitato nei ruoli tecnici della PS a breve saro' di nuovo riformato per l'aggravarsi delle mia situazioni di salute, e avro' la possibilita' di transitare nei ruoli civili.
Vorrei porre alcune domande in merito.
Vorrei capire nel caso facessi domanda di transito e rinunciassi prima della firma del contratto, i mesi in aspettativa sarebbero conteggiati per l'eventuale pensione?
In caso di rinuncia al transito, la data di determina di pensione partirebbe dalla data di riforma della CMO o dalla data di rinuncia al transito.
Nel caso di rinuncia dovrei restituire gli stipendi percepiti in aspettativa ?
Questi sono i dubbi che ho e che spero qualche collega che magari ci e' gia passato riesca a darmi delle risposte.
In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.
Dopo essere stato riformato ed essere transitato nei ruoli tecnici della PS a breve saro' di nuovo riformato per l'aggravarsi delle mia situazioni di salute, e avro' la possibilita' di transitare nei ruoli civili.
Vorrei porre alcune domande in merito.
Vorrei capire nel caso facessi domanda di transito e rinunciassi prima della firma del contratto, i mesi in aspettativa sarebbero conteggiati per l'eventuale pensione?
In caso di rinuncia al transito, la data di determina di pensione partirebbe dalla data di riforma della CMO o dalla data di rinuncia al transito.
Nel caso di rinuncia dovrei restituire gli stipendi percepiti in aspettativa ?
Questi sono i dubbi che ho e che spero qualche collega che magari ci e' gia passato riesca a darmi delle risposte.
In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.
Re: passaggio ai ruoli civili
Ciao!
In attesa che i colleghi intervengano, sappi che transitando nei ruoli civili perderai i sei scatti sul TFS e la liquidazione della 1^ rata verrà pagata successivamente nei termini previsti per il Pubblico impiego e, non entro 105 giorni dalla domanda di pensione di inabilità. Certo a livello pensionistico e del TFS grazie agli anni in più di attività lavorativa recupererai abbondantemente tutto quanto, ma con i requisiti attuali dovrai lavorare fino a 43 anni e 1 mese di anzianità contributiva utile, sperando che nel frattempo non cambi nulla.
In attesa che i colleghi intervengano, sappi che transitando nei ruoli civili perderai i sei scatti sul TFS e la liquidazione della 1^ rata verrà pagata successivamente nei termini previsti per il Pubblico impiego e, non entro 105 giorni dalla domanda di pensione di inabilità. Certo a livello pensionistico e del TFS grazie agli anni in più di attività lavorativa recupererai abbondantemente tutto quanto, ma con i requisiti attuali dovrai lavorare fino a 43 anni e 1 mese di anzianità contributiva utile, sperando che nel frattempo non cambi nulla.
Re: passaggio ai ruoli civili
Ciao Navy, grazie x le risposte, io sarò riformato entro l'undicesimo mese di aspettativa x malattia, quindi a stipendio intero, mi confermi che lo stipendio in aspettativa in attesa del transito sarebbe quindi pieno e non decurtato?
Grazie
Grazie
Re: passaggio ai ruoli civili
Ho avuto modo di guardare delle buste paga di persone in aspettativa in attesa transito ed erano applicate tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali.
Per cui - a logica - il periodo è utile ai fini pensione\TFS ma non si maturano ferie e percepiscono miglioramenti. Questo mi è stato confermato anche dal CNA EI
Per cui - a logica - il periodo è utile ai fini pensione\TFS ma non si maturano ferie e percepiscono miglioramenti. Questo mi è stato confermato anche dal CNA EI
Re: passaggio ai ruoli civili
Chi afferma che il dipendente in aspettativa ai sensi del D.P.R. 24/04/1982 n.339 il quale abbia notificato la rinuncia al transito (una volta che siano decorsi i 150 giorni dal ricevimento della relativa domanda senza che vengano notificati eventuali dinieghi) ed è stato successivamente posto in quiescenza con la pensione di inabilità/invalidità, non abbia diritto all'aumento contrattuale in costanza di tale periodo (che si riverbera anche sulla futura base pensionabile) in base alla legge corroborata dalla più ampia, uniforme e consolidata giurisprudenza amministrativa, afferma chiaramente ed inequivocabilmente il falso. (vedasi il Parere Definitivo del Consiglio di Stato e la Sentenza del Consiglio di Stato che ho allegato ed altra giurisprudenza ivi citata).
Chi fa riferimento alla revoca per negare al dipendente l'aumento contrattuale in costanza di aspettativa ai sensi del D.P.R. 24/04/1982, n.339, ignora in buona o in mala fede, che in base al Codice Civile, la revoca e la rinuncia sono 2 negozi giuridici del tutto distinti tra di loro infatti la mentre la revoca opera ex tunc, con effetti retroattivi, eliminando il negozio dal mondo giuridico, la rinuncia (come il recesso) opera ex nunc, comportando la dismissione di un diritto già acquistato.
Se il dipendente ha dunque notificato la rinuncia al transito si è avvalso precisamente di un negozio giuridico abdicativo di un diritto soggettivo ed in quanto tale produttivo di effetti giuridici ex nunc e non ex tunc.
Consiglio di informare chi insiste in buona fede della legge corroborata dalla più ampia ed uniforme giurisprudenza di Consiglio di Stato.
Nel caso in cui non si prenda atto della Legge corroborata dalla giurisprudenza specifica di riferimento non resta altro che notificare a chi sta in assoluto torto una diffida penale (giacché la giurisprudenza del Consiglio di Stato già si è pronunciata nel merito specifico e dettagliato di questa "causa petendi") o adire alla Corte dei Conti per il tramite di un Avvocato ovviamente non corrotto (e non corruttibile) giacché oggi sui vari rotocalchi si leggono notizie di pubblico dominio di ogni tipo.
Chi fa riferimento alla revoca per negare al dipendente l'aumento contrattuale in costanza di aspettativa ai sensi del D.P.R. 24/04/1982, n.339, ignora in buona o in mala fede, che in base al Codice Civile, la revoca e la rinuncia sono 2 negozi giuridici del tutto distinti tra di loro infatti la mentre la revoca opera ex tunc, con effetti retroattivi, eliminando il negozio dal mondo giuridico, la rinuncia (come il recesso) opera ex nunc, comportando la dismissione di un diritto già acquistato.
Se il dipendente ha dunque notificato la rinuncia al transito si è avvalso precisamente di un negozio giuridico abdicativo di un diritto soggettivo ed in quanto tale produttivo di effetti giuridici ex nunc e non ex tunc.
Consiglio di informare chi insiste in buona fede della legge corroborata dalla più ampia ed uniforme giurisprudenza di Consiglio di Stato.
Nel caso in cui non si prenda atto della Legge corroborata dalla giurisprudenza specifica di riferimento non resta altro che notificare a chi sta in assoluto torto una diffida penale (giacché la giurisprudenza del Consiglio di Stato già si è pronunciata nel merito specifico e dettagliato di questa "causa petendi") o adire alla Corte dei Conti per il tramite di un Avvocato ovviamente non corrotto (e non corruttibile) giacché oggi sui vari rotocalchi si leggono notizie di pubblico dominio di ogni tipo.
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