Buongiorno a tutti, volevo chiedere ai piu esperti di me informazioni e delucidazione riguardo la riammissione nel corpo di polizia penitenziaria.
Sono un ex Agente in prova(o agente?) Che ha dato dimissione al corso prima di prestare Giuramento per motivi familiari.
Ho indicato anche "agente" siccome ho superato gli esami teorico - pratici ed ho scelto anche sede, mancava solo la cerimonia di giuramento. E secondo l art.6 comma 3 del d.lgs 443/92 "Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria"
Ho girato un po sul web, e ho trovato che esiste qualche caso analogo al mio, cui la riammissione è stata concessa a seguito della sentenza del Consiglio di stato(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1346/1999)
Non sono riuscito a trovare proprio quella sentenza, ma girando tra altri casi analoghi in P.S. ho trovato varie citazioni del testo di tale sentenza. Vi allego cio che ho trovato.
La Giurisprudenza (Consiglio Stato , sez. IV, 05
agosto 1999 , n. 1346), con orientamento che il collegio ritiene di condividere, ha affermato il
principio secondo il quale, in tali tipologie di situazioni (immissione in ruolo subordinata alla
frequenza di un corso), gli allievi agenti di Polizia assumono uno status caratterizzato da una
“forma di stabilità condizionata al superamento del corso”.
Tali peculiari modalità di stabilizzazione, subordinate al giudizio di idoneità al servizio e al
superamento di esami teorico - pratici di fine corso, determinano , secondo la
giurisprudenza, “una speciale articolazione e dilatazione del periodo di prova (……), ma non
modificano lo status del dipendente (sent. n. 1346/1999 cit.)”, per cui gli allievi - agenti
rientrano nella ampia nozione di personale del corpo la cui riammissione in servizio è
disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale il dipendente cessato dal servizio può essere riammesso in servizio.
D’altra parte, la giurisprudenza precisa come tale disposizione trovi applicazione anche al
personale in prova : infatti “l'art. 132 D.P.R. n. 3/1957 ammette la riammissione in servizio
non solo dell'impiegato (con qualifica inferiore a dirigente generale) cessato dal servizio per
dimissioni o per collocamento a riposo, ma anche dichiarato decaduto, ai sensi della lettera c)
del precedente art. 127, per mancata assunzione del servizio. Essendo quest'ultima fattispecie
più ampia di quella concernente il personale in prova, nel consegue l'automatica estensione
anche a quest'ultimo del beneficio della riammissione (sent. n. 1346/1999 cit.)”.
Né (passando al primo degli aspetti ritenuti preclusivi dall’Amm.ne ) risulta decisivo il
richiamo all’art.4 punto 5 del D.L. n.325/1987 (conv. in L. n.402/1987), il quale stabilisce che
la dimissione dal corso composta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione:
infatti, in detta norma sono riunite più disposizioni di diversa valenza e contenuto.
Sicuramente (come chiarito nella sent. n. 1346/1999 cit., a proposito dell’analoga
disposizione relativa al corso per allievi agenti di polizia penitenziaria) deve ritenersi
impossibile la riassunzione in servizio nelle ipotesi di mancato superamento degli esami finali
e giudizio definitivo di non idoneità al servizio di istituto, atteso che in tutte queste ipotesi la
definitiva conclusione del rapporto d'impiego trova nella acclarata inidoneità del soggetto al
servizio di Istituto una causa invalicabile e tale da non essere rimessa in discussione.
Diversa è invece la fattispecie della rinuncia al corso, che comporta una cessazione dal
servizio, analoga alle volontarie dimissioni, in ordine alle quali è consentito richiedere la
riammissione.
Ciò perché “ la dichiarazione di rinuncia al corso non presenta, di per sè, nessun effetto
preclusivo e non determina un giudizio di definitiva inidoneità al servizio di Istituto”. La
rinuncia può, infatti, essere dovuta anche a “ circostanze esterne di particolare gravità
(necessità di dare assistenza continua a un congiunto gravemente malato, particolari
situazioni familiari e sia elencando)” di guisa che non appare preclusiva di una successiva
istanza di riammissione (sent. n. 1346/1999 cit.).
Cio che volevo chiedere è se ho inviato bene l istanza di riammissione, cui mi e stato riferito doveva esser mandata all ultima sede di servizio e da loro mandata all ufficio competente del dap. Ho seguito le istruzioni impartitomi (pec alla scuola di formazione, poi inoltrata all ufficio competente). Ma ho il dubbio che avrei dovuta inviarla in modo diretto all indirizzo dell ufficio competente.
Grazie in anticipo a tutti
Riammissione in servizio, mi serve una mano
Re: Riammissione in servizio, mi serve una mano
Che dati ti servirebbe sapere?
Ti dico che ho chiesto dimissione in data 02/07/2024, la quale mi è stata notificata il 03/07/2024.
Ho inviato una lettera nella quale chiedevo la riammissione al Direttore Generele in data 24/07/2024.
Ed ho inviato istanza il giorno 01/08/2024
Ti dico che ho chiesto dimissione in data 02/07/2024, la quale mi è stata notificata il 03/07/2024.
Ho inviato una lettera nella quale chiedevo la riammissione al Direttore Generele in data 24/07/2024.
Ed ho inviato istanza il giorno 01/08/2024
Re: Riammissione in servizio, mi serve una mano
Buonasera, avrei un altra domanda se qualcunk sa rispondermi.
Di norma etro quanto tempo riceverò la risposta? E quanto tempo ha l amministrazione per rispondere alla richiesta di riammissione?
Grazie in anticipo
Di norma etro quanto tempo riceverò la risposta? E quanto tempo ha l amministrazione per rispondere alla richiesta di riammissione?
Grazie in anticipo
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