Diffamazione militare

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
tropea.e
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: ven mag 29, 2009 8:56 am

Diffamazione militare

Messaggio da tropea.e »

Egregio Avvocato, Le partecipo, con soddisfazione, che il Gip, a seguito della mia opposizione, non ha accolto la proposta di archiviazione del P.M. ed ha fissato udienza in camera di consiglio. Le sarei grato di poter ricevere delucidazioni in merito al mio quesito. Grazie e cordiali saluti. Tropea E.


Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: Diffamazione militare

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

quale quesito?
tropea.e
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: ven mag 29, 2009 8:56 am

Re: Diffamazione militare

Messaggio da tropea.e »

Giorgio Carta ha scritto:quale quesito?
Il queaito pubblicato il 2 giugno u.s. che qui di seguito trascrivo: "Egregio Avvocato,
sono un ispettore dei CC. e come tale ho proposto denunzia-querela presso la Procura Militare ed Ordinaria contro un ufficiale mio superiore, per diffamazione. In occasione di prelievo di copia degli atti per oppormi alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. militare, ho constatato che questi, dopo 85 giorni dalla ricezione della mia denunzia, ha delegato la P.G. affinché richiedesse al C/te di Corpo “… se lo stesso intenda avanzare richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p. nei confronti del... ovvero se intenda riservarsi di procedere disciplinarmente, atteso che nei confronti di quest’ultimo si ipotizza la sussistenza del reato di diffamazione che è punibile con pena fino a sei mesi di reclusione militare.” Il C/te di Corpo si è riservato per la seconda opzione. Tale facoltà concessa al C/te di Corpo non mi è chiara, poiché il capo d’imputazione sull’avviso della conclusione delle indagini è stato elevato ai sensi degli artt. 47/2 e 227/2 c.p.m.p. che prevede la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni e non come previsto dal 227 comma I° fino a sei mesi, articolo quest’ultimo indicato specificamente nel 260 c.p.m.p.. Potrebbe chiarirmi la legittimità dell’operato del P.M.? .. io non riesco a trovarla. (Nell’opposizione ho fatto riserva di motivi aggiunti)
Grazie e cordiali saluti Tropea E.tropea.e"

Messaggi: 2
Iscritto il: ven mag 29, 2009 8:56 am
Messaggio privatoE-mail
Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2230
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: Diffamazione militare

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Mi scusi per il ritardo con cui riesco a rispondere al tuo quesito.
Comunque, effettivamente, l'azione del Pm non ha una spiegazione nè fondamento nel C.p.m.p., posto che la richiesta del Comandante di Corpo costituisce una sorta di condizione di procedibilità, relativa ai reati di ci all'art. 260 c.p.m.p., cioè quelli la cui pena edittale non sia superiore a 6 mesi di reclusione militare.
Dato che il reato individuato dal Pm è la diffamazione aggravata, la quale supera tale limite, essendo punita con pena base a partire da 6 mesi, tale tipologia di reato si considera soggetta a procedibilità d'uffico; pertanto non occorre che il PM richieda al Comandante di Corpo se intenda avanzare o meno richiesta di punizione del reato.

La richiesta del C/te di Corpo è applicabile solo a reati di lieve entità e permette, ove avanzata, di decidere se sottoporre l'autore ad una mera sanzione disciplinare o assoggettarlo a procedimento penale.
Stante la rilevanza delle conseguenze che tale scelta comporta, essa va ristretta solo a quella cerchia di reati militari di lieve entità, per i quali possono aplicarsi i c.d. "sostitutivi disciplinari del diritto penale", nei quali trova fondamento questo istituto.
in tale categoria di reati non rientra la diffamazione ex art, 227 c.p.m.p. comma 2, poichè si tratta di diffamazione aggravata.
La richiesta avanzata dal PM nei confronti del C/te di Corpo non era necessaria, quest'ultimo non poteva essere interpellato se davvero il capo di imputazione è ex 227, comma 2 e non 227, comma 1

M faccia sapere e in bocca al lupo.

Avv. Giorgio Carta
Rispondi