Istanza iscrizione nell’elenco orfani di guerra ed equip

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Istanza iscrizione nell’elenco orfani di guerra ed equip

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Metto qui questo parere del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso Straordinario al PDR al fine di evitare ricorsi inutili.
Tanto per norma avvenire.

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09/07/2011 201004611 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 25/05/2011

Numero 02705/2011 e data 09/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2011

NUMERO AFFARE 04611/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, da OMISSIS, contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco degli orfani di guerra ed equiparati.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 5 aprile 2011 con la quale il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso e considerato:
Con istanza dell’8 febbraio 2010 il signor OMISSIS, titolare del trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne e inabile di OMISSIS, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di orfano equiparato di guerra, in quanto il suddetto genitore deceduto nel 1998, era titolare di una pensione vitalizia per invalidità contratta a causa di guerra ascrivibile alla 7^ categoria.
Il prefetto della provincia di Pesaro ed Urbino non ha accolto l’istanza, in quanto il genitore dante causa, titolare di pensione vitalizia per invalidità contratta a causa di guerra ritenuta ascrivibile alla 7^ categoria, non godeva dell’assegno di incollocabilità, presupposto indispensabile richiesto dall’art.20, comma2, del d.P.R 915/78 per l’assimilazione agli invalidi di guerra di 1^ categoria a tutti gli effetti degli invalidi di guerra dalla 2^ alla 7^ categoria. anche ai fini del riconoscimento a favore dei figli, della qualifica di equiparato agli orfani di guerra.
Il ricorrente ha presentato in data 26 maggio 2010 ricorso contro tale provvedimento ribadendo la richiesta di riconoscimento,senza chiedere formalmente l’annullamento del decreto prefettizio di diniego.
La Sezione, prescindendo da ogni questione di rito, ritiene che il ricorso sia da respingere, in quanto il genitore dante causa non godeva dell’assegno di incollocabilità, quindi non poteva essere assimilato agli invalidi di I categoria ai sensi della norma di cui all’art. 20 del d.P.R 915/78 sopra citato. Conseguentemente, poiché sono equiparati agli orfani di guerra i figli degli invalidi di I categoria (art.7 della legge n.585 del 28 luglio 1971), il ricorrente non possedeva tale qualità (il padre non era invalido di I categoria) e quindi non poteva essere equiparato agli orfani di guerra.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO


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