mancano i contributi per il periodo allievo CC

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lorus
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mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da lorus »

Salve, ho fatto fare l'estratto conto dei contributi presso l'inpdap ed ho scoperto che i miei contributi iniziano dalla data della nomina a Carabiniere, mancano completamente i periodi della scuola allievi Carabinieri, qualcuno sa perchè? e come si possono eventualmente riscattare?...grazie per l'eventuale aiuto


salvo 63
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da salvo 63 »

x lorus
quei contributi che mancano sono quelli del "PRE RUOLO" in teoria dovresti riscattarli per equipararli da allievo a Carabiniere,però e strano che non risultano.
cordialmente salvo 63
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lorus
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da lorus »

Salvo, grazie per la risposta. Ma come faccio a riscattarli a chi devo rivolgermi?
salvo 63
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da salvo 63 »

risposta a lorus
ti devi rivolgere al tuo comando di appartenenza,e con apposita istanza chiedi la determinazione di riscatto dalla data dell'arruolamento fino ad un giorno prima del ruolo cioè da quando sei stato promosso Carabiniere.
ciao salvo 63
Moreno61

Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da Moreno61 »

Scusatemi, volete dire che tutti dobbiamo riscattare il preruolo? Potete spiegare un pó meglio? Non è per niente chiaro.
riminese60

Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da riminese60 »

Io mi sono arruolato il 27/10/1977 e il pre ruolo lo avevo riscattato diversi anni fà ,ma all'impdap non risultano ugualmente, e in fatti i miei conteggi partono dalla data del 15/04/1978 data di promozione a carabiniere .. che dite gatta ci cova ? cordiali saluti ....da flavio
denzel

Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da denzel »

Non cova la gatta ma le solite domande...il preruolo riguarda il tfs/tfr,quello che avete letto sull'estratto inpdap come quello che ho davanti io ora,e' l'estratto ai fini pensionistici.Ovviamente parte dal giorno di promozione ad agente,carabiniere ecc.ecc. Anche se alla fine gli anni ci sono tutti compreso il periodo del corso,perche' dopo una decina di circolari Inpdap si e' stabilito di conteggiare anche quel periodo ai fini pensionistici,per militari e CC. e' sempre stato cosi per la polizia ci sono arrivati dopo.Ora non chiedetemi se effettivamente nel calcolo ci sono quei sei sette o 10 mesi,perche' prima partono dal giorno della promozione ed alla fine arrivano col giorno dell'arruolamento.In ogni caso per i "Misti" come il sottoscritto 6 mesi in meno o in piu' che dir si voglia,tenete conto che gli anni di c.d. scivolo dal 1996 non contano ai fini del calcolo economico della pensione ma ai fini del raggiungimento del diritto.Io credevo di averne 32 e passa ma mi hanno spiegato che alla fine erano 30.Saluti.
salvo 63
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da salvo 63 »

x moreno 61
la risposta l'ha data danzel,ai fini del t.f r. quel periodo da allievo deve essere riscattato,ai fini di contributi per la pensione no , se poi varia in base al sistema questo non lo so, penso che è chiaro a tutti che da allievo a carabiniere c'è una differenza da pagare,possibilmente qualcuno ancora non l'ha fatto è i conti non tornano.
saluti salvo 63
panorama
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da panorama »

Ricorso per l'accertamento
del diritto all’iscrizione al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio
e per la condanna
alla restituzione delle somme indebitamente versate.

1) - I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell’Arma dei Carabinieri, chiedono l’accertamento del diritto all’iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall’amministrazione a carico dei dipendenti.

IL TAR di Napoli precisa:

2) - Come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza della IV sezione n. 4436 del 09 luglio 2010, alla cui ampia motivazione il collegio si riporta, condividendone pienamente le argomentazioni “.. i servizi prestati dai militari in ferma volontaria o rafferma prima dell'immissione in s.p.e. sono computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato” (nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8723, 29 maggio 2009, n. 3361, e 29 ottobre 2009, n. 6660, citate pure dai ricorrenti nella memoria depositata in data 15 maggio 2013).

3) - Ha osservato, in particolare, il menzionato Consiglio di Stato come l'impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se ( senza riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita non possa essere condivisa per ragioni sia testuali che sistematica.

4) - Ed infatti l' art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, espressione riferibile, anche a seguito di una analisi storica della normativa in materia, al solo rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (cfr. artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961).

5) - Invece … “…il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce invece un rapporto di servizio a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell'indennità di buonuscita”, come si evince dal citato art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973” e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza leggete qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/07/2013 201303485 Sentenza 6


N. 03485/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03420/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2008, proposto da:
B. N., D. P. A., D. R. S., F. M., I. V., I. D., M. S., M. A., R. A., T. D., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Giugliano, presso il cui studio in Napoli, via Morghen, 41, sono elettivamente domiciliati;

contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., e l’ I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliano in Napoli, via Diaz, 11;

per l'accertamento
del diritto all’iscrizione al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio
e per la condanna
alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell’Arma dei Carabinieri, chiedono l’accertamento del diritto all’iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall’amministrazione a carico dei dipendenti.

Hanno chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Il ricorso è affidato alle censure di violazione degli articoli 2 e 3 del R.D. n. 169/1928, degli articoli 39 e 53 del d.P.R. 1032/1973, dell’art. 26 della legge n. 824/1973, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e di eccesso di potere.

Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.

Come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza della IV sezione n. 4436 del 09 luglio 2010, alla cui ampia motivazione il collegio si riporta, condividendone pienamente le argomentazioni “.. i servizi prestati dai militari in ferma volontaria o rafferma prima dell'immissione in s.p.e. sono computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato” (nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8723, 29 maggio 2009, n. 3361, e 29 ottobre 2009, n. 6660, citate pure dai ricorrenti nella memoria depositata in data 15 maggio 2013).

Ha osservato, in particolare, il menzionato Consiglio di Stato come l'impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se ( senza riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita non possa essere condivisa per ragioni sia testuali che sistematica.

Ed infatti l' art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, espressione riferibile, anche a seguito di una analisi storica della normativa in materia, al solo rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (cfr. artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961).

Invece … “…il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce invece un rapporto di servizio a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell'indennità di buonuscita”, come si evince dal citato art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973” e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da ema »

Complimenti Lorus! Io ho impostato la stessa domanda qualche giorno fa e non mi ha c...to nessuno, è evidente che non ho usato le parole giuste! Qualcuno mi ha risposto per dirmi che ho letto male l'estratto conto INPS.
Poi il topic si è esaurito senza che nessuno abbia affrontato veramente l'argomento ed i miei dubbi sono rimasti tutti.
Ora sono contento perché vedo che altri sono nella mia situazione, anzi la mia forse è peggio, perché raggiungo il fatidico 80% per un soffio, e se saltano i mesi di corso probabilmente non lo raggiungo!
Quando si affronta l'argomento del "riscatto" si fa sempre una gran confusione fra il riscatto ai fini della buonuscita e quello ai fini dell'anzianità contributiva. Credo che ai fini della buonuscita i 3 o 6 mesi di scuola allievi non cambino la vita di nessuno, mentre è importante affrontare il tema dell'anzianità contributiva, ossia se i mesi di scuola o di pre-ruolo valgono ai fini dell'anzianità, se bisogna riscattarli (non ai fini della buonuscita!!) e come fare.
E mi pare di capire che i mesi di pre-ruolo per qualcuno possono essere importanti, in attesa del regolamento che dovrebbe uscire a breve. Magari per quei pochi mesi qualcuno rischia di farsi tre anni in più!!
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, purtroppo quando mi sono arruolato (preistoria) mi hanno chiesto la 5^ elementare!!
Buon resto di domenica a tutti
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angri62
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da angri62 »

ema ha scritto:Complimenti Lorus! Io ho impostato la stessa domanda qualche giorno fa e non mi ha c...to nessuno, è evidente che non ho usato le parole giuste! Qualcuno mi ha risposto per dirmi che ho letto male l'estratto conto INPS.
Poi il topic si è esaurito senza che nessuno abbia affrontato veramente l'argomento ed i miei dubbi sono rimasti tutti.
Ora sono contento perché vedo che altri sono nella mia situazione, anzi la mia forse è peggio, perché raggiungo il fatidico 80% per un soffio, e se saltano i mesi di corso probabilmente non lo raggiungo!
Quando si affronta l'argomento del "riscatto" si fa sempre una gran confusione fra il riscatto ai fini della buonuscita e quello ai fini dell'anzianità contributiva. Credo che ai fini della buonuscita i 3 o 6 mesi di scuola allievi non cambino la vita di nessuno, mentre è importante affrontare il tema dell'anzianità contributiva, ossia se i mesi di scuola o di pre-ruolo valgono ai fini dell'anzianità, se bisogna riscattarli (non ai fini della buonuscita!!) e come fare.
E mi pare di capire che i mesi di pre-ruolo per qualcuno possono essere importanti, in attesa del regolamento che dovrebbe uscire a breve. Magari per quei pochi mesi qualcuno rischia di farsi tre anni in più!!
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, purtroppo quando mi sono arruolato (preistoria) mi hanno chiesto la 5^ elementare!!
Buon resto di domenica a tutti
da quello che conosco, il periodo pre ruolo vale come contribuzione e se riscattato come tfs, non vale come maggiorazione del 1/5. pertanto la maggiorazione comincia il giorno che si diventa Agente/carabiniere/gdf.
spero di non sbagliarmi.
saluti
gino59
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da gino59 »

ema ha scritto:Complimenti Lorus! Io ho impostato la stessa domanda qualche giorno fa e non mi ha c...to nessuno, è evidente che non ho usato le parole giuste! Qualcuno mi ha risposto per dirmi che ho letto male l'estratto conto INPS.
Poi il topic si è esaurito senza che nessuno abbia affrontato veramente l'argomento ed i miei dubbi sono rimasti tutti.
Ora sono contento perché vedo che altri sono nella mia situazione, anzi la mia forse è peggio, perché raggiungo il fatidico 80% per un soffio, e se saltano i mesi di corso probabilmente non lo raggiungo!
Quando si affronta l'argomento del "riscatto" si fa sempre una gran confusione fra il riscatto ai fini della buonuscita e quello ai fini dell'anzianità contributiva. Credo che ai fini della buonuscita i 3 o 6 mesi di scuola allievi non cambino la vita di nessuno, mentre è importante affrontare il tema dell'anzianità contributiva, ossia se i mesi di scuola o di pre-ruolo valgono ai fini dell'anzianità, se bisogna riscattarli (non ai fini della buonuscita!!) e come fare.
E mi pare di capire che i mesi di pre-ruolo per qualcuno possono essere importanti, in attesa del regolamento che dovrebbe uscire a breve. Magari per quei pochi mesi qualcuno rischia di farsi tre anni in più!!
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, purtroppo quando mi sono arruolato (preistoria) mi hanno chiesto la 5^ elementare!!
Buon resto di domenica a tutti
=====================================
.....Non ti ha C......... nessuno....??? ma tu ai i paraocchi...........????

...Ti allego tutto il discorso:-
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Computabilità del corso di formazione
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11 messaggi • Pagina 1 di 1
Computabilità del corso di formazione
da ema » gio giu 20, 2013 4:57 pm

Salve a tutti.
Oggi ho fatto un estratto conto INPS ed ho notato che dal periodo di servizio utile alla pensione manca quello in cui ho frequentato il corso di formazione.
E' giusto che il periodo di allievo non venga computato?
E' possibile riscattarlo?
Un grazie a chi saprà darmi lumi ed un saluto a tutto il forum


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Re: Computabilità del corso di formazione
da pietro17 » gio giu 20, 2013 5:28 pm

Certo che lo puoi riscattare. Viene chiamato "pre ruolo".
Saluti.


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Re: Computabilità del corso di formazione
da Albyyy3 » gio giu 20, 2013 5:38 pm

pietro17 ha scritto:
Certo che lo puoi riscattare. Viene chiamato "pre ruolo". Saluti.

Interesserebbe anche a mè approfondire il discorso.. perchè penso di essere nella stessa situazione del collega che ha aperto il 3D..


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Re: Computabilità del corso di formazione
da Marco64 » gio giu 20, 2013 7:42 pm

Mi sembra ovvio che ognuno di noi se ha riscattato un 1/5, presumo che sia stato riscattato anche il pre-ruolo perché nel modulo prestampato ci sono tutte le voci in riferimento.


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Re: Computabilità del corso di formazione
da gino59 » gio giu 20, 2013 9:51 pm

ema ha scritto:
Salve a tutti.
Oggi ho fatto un estratto conto INPS ed ho notato che dal periodo di servizio utile alla pensione manca quello in cui ho frequentato il corso di formazione.
E' giusto che il periodo di allievo non venga computato?
E' possibile riscattarlo?
Un grazie a chi saprà darmi lumi ed un saluto a tutto il forum






......Ma vedi che il pre ruolo si riscatta ai fini tfs/r, guarda/leggi bene.- Saluti


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Re: Computabilità del corso di formazione
da ema » sab giu 22, 2013 3:10 pm

Quindi, caro Gino59, vuol dire che non é computabile ai fini della pensione?


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da rosari60 » sab giu 22, 2013 5:20 pm

Buongiorno, mi piacerebbe molto sentire e sapere dei miei colleghi di corso, chissà forse qualcuno è iscritto al forum.
Io sono rosario m. , ora brig. capo, arruolato maggio 1978 Carabinieri effettivi - 54° corso - 7^ poi 9 compagnia - Iglesias saluti


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Re: Computabilità del corso di formazione
da gino59 » sab giu 22, 2013 10:33 pm

ema ha scritto:
Quindi, caro Gino59, vuol dire che non é computabile ai fini della pensione?






......Sicuramente, leggi una cosa per un'altra....!!!!

......Mi dici, da dove e' uscito questo benedetto estratto conto inps....???

......Puoi fare un copia e incolla...???


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Re: Computabilità del corso di formazione
da ema » sab giu 22, 2013 11:17 pm

Allora Gino59, innanzi tutto grazie per il Tuo interessamento;
Sono andato sul sito dell'INPS, mi sono registrato, ti danno una password metà per sms e metà ti arriva via posta. Dopodiché puoi consultare il tuo rendiconto, ossia tutti i periodi utili ai fini pensionistici. E a me, appunto, manca quello della scuola, tre mesi aus..Sono pochi, lo so, ma magari compromettono il mio 80% al 31/12/2011. Non ho letto una cosa per l'altra, ti assicuro, però magari ho bisogno di aiuto per una corretta interpretazione, magari può servire a qualcun' altro nella mia stessa situazione- E chi meglio di Te?? Grazie Gino59, Grande come sempre!!!


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Re: Computabilità del corso di formazione
da Marco64 » dom giu 23, 2013 4:27 pm

Confermo quando sostiene EMA, anch'io sono andato direttamente all'INPDAP e gentilmente l'impiegata mi ha stampato l'elenco contributivi e non risulta il pre-ruolo. Da un verifica fatta dal sindacato, questi mi hanno riferito che comunque la mia amministrazione quando farà i conteggi verranno inclusi se riscattati solo ai fini della buonuscita.


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Marco64
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Re: Computabilità del corso di formazione
da gino59 » dom giu 23, 2013 4:54 pm

Marco64 ha scritto:
Confermo quando sostiene EMA, anch'io sono andato direttamente all'INPDAP e gentilmente l'impiegata mi ha stampato l'elenco contributivi e non risulta il pre-ruolo. Da un verifica fatta dal sindacato, questi mi hanno riferito che comunque la mia amministrazione quando farà i conteggi verranno inclusi se riscattati solo ai fini della buonuscita.





.....Ecco ai detto bene (anche se confusamente)....!!!!

...L'inpdap ha l'estratto contributivo solo ai fini del tfs/r e quindi, se il pre-ruolo non e' stato riscattato,
ovviamente, non risulta in questa benedetto estratto conto.-

L'Amministrazione, gli mandera' tutti e dico tutti i periodi e cioe': pre-ruolo,quota "A" quota "B" e quota "C",
ivi compresi la maggiorazione dei periodi di servizio 1/2 1/3 1/5, piu' eventuali ricongiunzioni da lavoro
esterno, per la determina della pensione, tutto questo, avviene alla cessazione dal servizio, invece per i
dati del tfs/r, gia l'inpdap, sono in possesso parziale o al 100% .- Combriii....??? .- Saluti
ema
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da ema »

Mi scuso per la frase "nessuno mi ha c...", voleva essere una specia di battuta!!
Comunque, nel mio topic, non avevo letto (mea culpa) l'ultimo post esaustivo di Gino59 che ora ringrazio.
Saluti alle prox
panorama
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Re: mancano i contributi per il periodo allievo CC

Messaggio da panorama »

diniego all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP.

arruolato quale volontario in aereonautica militare per poi transitare in servizio permanente (S. P.)

IL TAR BOLOGNA precisa:

1) - Nell'ordinamento di settore, per "servizio permanente o "continuativo" del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

2) - Dall'esame delle disposizioni che si sono susseguite per l'ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si é richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi 'iniziali' del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).

3) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell'articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 4 della legge n. 1168 del 1961

4) - Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

5) - I periodi pre - ruolo per il servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio".

6) - Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre - ruolo e a quelli utili a fini previdenziali:
- anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre - ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabilì, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente e non a contribuzione a carico dell'amministrazione.

Ricorso perso.

N.B.: (vedi i punti n. 4 e 6 di cui sopra)

Per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------

23/05/2014 201400552 Sentenza 1


N. 00552/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 487 del 2006, proposto da:
P. F., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo, con domicilio eletto presso Lorenzo Tomassini in Bologna, via Marsala N. 6;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

I.N.P.D.A.P.;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare- IV Reparto- 11^ Divisione- recante il diniego all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP.

e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP;

e per la condanna
al rimborso delle somme versate per riscattare il periodo pre ruolo non riconosciuto utile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, arruolato quale volontario in aereonautica militare per poi transitare in servizio permanente (S. P.) ha adito il Tar, impugnando i provvedimenti in epigrafe indicati, per l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione nel fondo di previdenza INPDAP (ex ENPAS), per il periodo di servizio cosiddetto pre - ruolo.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha puntualmente contro dedotto alle avverse doglianze e chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il ricorso va respinto dovendo trovare applicazione al caso in esame l‘orientamento giurisprudenziale oggi consolidatosi (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2239; Consiglio di Stato, sez. IV, 10/12/2010, n. 8723; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, 30/10/2013, n. 9284; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 15/01/2013, n. 53, T.A.R. Sardegna, sez. I, 21/10/2011 n. 1027).

3. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona "i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo".

3.1. Nell'ordinamento di settore, per "servizio permanente o "continuativo" del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Dall'esame delle disposizioni che si sono susseguite per l'ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si é richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi 'iniziali' del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).

Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell'articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell'art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.).

Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

4. Nelle fattispecie in esame, non é contestato che si controverta di rapporti di servizio aventi le caratteristiche del pubblico impiego.

Si tratta, tuttavia, di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell'indennità di buonuscita, come si evince dall'art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973, sopra richiamato.

4.1. Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto:

"4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, é ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre - ruolo per il servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio".

5. Da tali disposizioni si evince che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.

5.1. Mentre, infatti, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione ai sensi del comma 5, invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono "riscattabili", ossia l'interessato può versare i contributi volontari.

Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre - ruolo e a quelli utili a fini previdenziali: anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre - ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabilì, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente e non a contribuzione a carico dell'amministrazione.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto il ricorso.

7. Le oscillazioni della giurisprudenza, al momento della presentazione del ricorso, sulla questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014
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