Aspettativa per malattia
Re: Aspettativa per malattia
Ciao Claudio,
Art. 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
Art. 1051
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
Re: Aspettativa per malattia
Claudio70 ha scritto: ↑ven feb 16, 2024 7:05 pm Sono in aspettativa dal mese di aprile 2023 e attualmente sono ancora in malattia.
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Quindi come sancito dal regolamento superati i 60 giorni di aspettativa si viene esclusi dalle aliquote di avanzamento. Poi in caso di rientro sarai valutato con la prima aliquota utile per la tua categoria di appartenenza . In caso di riforma sarai congedato con il grado che rivesti.
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