Per notizia e norma.
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Numero 02310/2011 e data 08/06/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011
NUMERO AFFARE 00254/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS , contro il provvedimento 24 febbraio 2009 n. OMISSIS, di diniego di rilascio di copia della denuncia da lui sporta l’8 gennaio 2009 presso la stazione dei carabinieri di OMISSIS, e contro il provvedimento del Comando della legione dei carabinieri OMISSIS 24 giugno 2009 prot. n. ……….-Nu,R,P., di rigetto del suo ricorso gerarchico contro il diniego.
LA SEZIONE
Vista la relazione 25 giugno 2010 prot. OMISSIS-2009 con la quale il ministero della difesa - Comando generale dell’Arma dei carabinieri - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, spedito al ministero il 4 agosto 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo.
Premesso:
Il signor OMISSIS l’8 gennaio 2009 si è recato alla stazione dei carabinieri di OMISSIS e ha sporto una denuncia, della quale un ufficiale ha redatto processo verbale. Riferisce il Comando generale dei carabinieri che all’interessato è stata rilasciata attestazione dell’avvenuta ricezione della denuncia, ai sensi dell’articolo 107 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il 18 febbraio 2009 il signor OMISSIS ha richiesto al Comando provinciale di OMISSIS dei carabinieri il rilascio di copia della denuncia da lui presentata, e con nota 24 febbraio 2009 n. OMISSIS gli è stato risposto che la denuncia era stata trasmessa alla procura della repubblica presso il tribunale di OMISSIS , alla quale egli avrebbe potuto inviare le sue richieste. Contro questo diniego ha proposto ricorso gerarchico al Comando della legione, esponendo i fatti e chiedendo nuovamente il rilascio di copia della denuncia; e con l’atto del 24 giugno 2009 gli è stato risposto che «il documento che la S.V. lamenta di non avere ricevuto copia in data 8.1.2009 da personale del Comando Provinciale Carabinieri di OMISSIS , è una denuncia e quindi atto di polizia giudiziaria, che non rientra nella categoria degli atti amministrativi sui quali è possibile esercitare il diritto di accesso, ai sensi della l. 7.8.1990 n. 241».
Il signor OMISSIS con il ricorso straordinario in esame impugna il diniego, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 107 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura penale, dal quale si evince che al denunciante può esser rilasciata copia della denuncia. Fa presente di avere altre volte presentato denunce a stazioni dei carabinieri ricevendone copia, sicché all’interno dell’Arma stessa non c’è uniformità di comportamento in materia.
Il ministero, nella relazione, eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché: 1) la missiva impugnata non ha natura amministrativa e non è quindi assoggettabile alla legge n. 241 del 1990; 2) l’atto impugnato, quando lo si voglia qualificare come atto amministrativo, non è definitivo, essendo impugnabile sia con ricorso giurisdizionale sia con ricorso amministrativo; atto definitivo è invece la nota del 24 giugno 2009; 3) la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è nel senso che il ricorso straordinario non può essere esperito in sostituzione dello speciale ricorso giurisdizionale per l’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241 del 1990. Dichiara poi che la mancata indicazione, nell’atto impugnato, dei termini e dell’autorità a cui si può ricorrere è stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso gerarchico.
Nel merito, sostiene che l’articolo 107 citato attribuisce all’autorità, che ha ricevuto la denuncia, la facoltà, e non l’obbligo, di rilasciarne copia; e ripropone l’argomento che la denuncia è «atto di Polizia Giudiziaria (non amministrativo)», sottratto alle disposizioni della legge n. 241 del 1990. Fa presente che la Procura della repubblica, già prima del ricorso gerarchico, aveva autorizzato la propria segreteria a rilasciare al signor OMISSIS tutti gli atti del procedimento penale (conclusosi con l’archiviazione).
Considerato:
Facendo ordine nelle svariate eccezioni preliminari formulate nella relazione, va detto in primo luogo che, come rileva la stessa Amministrazione, l’atto di diniego, qui impugnato insieme con il rigetto del ricorso gerarchico contro di esso proposto, non reca menzione dei ricorsi esperibili. Tanto è sufficiente per ritenere scusabile l’eventuale tardività del ricorso gerarchico, della quale pertanto è superfluo occuparsi.
Non è poi comprensibile la seconda eccezione: premesso che il ricorso straordinario è esperibile solo contro provvedimenti definitivi, e che un provvedimento è definitivo quando contro di esso non è previsto o è stato esperito il ricorso gerarchico, il ricorrente ha appunto proposto ricorso gerarchico contro il primo diniego, e impugna qui il rigetto del ricorso gerarchico, che è atto definitivo, insieme con l’atto originario, che costituisce l’oggetto sostanziale dell’impugnazione. Non ha importanza, se è a questo che l’Amministrazione intende riferirsi, che la nota del 24 giugno 2009, di rigetto del ricorso gerarchico, non sia indicata nell’epigrafe del ricorso come oggetto dell’impugnazione, dal momento che essa è menzionata e censurata nel corpo del ricorso.
Con la terza eccezione l’Amministrazione afferma, da un lato che l’atto impugnato non è un provvedimento amministrativo, dall’altro che esso è impugnabile con lo speciale rito del ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi, e che pertanto il ricorso straordinario è precluso. Le due affermazioni costituiscono una questione mal posta. L’atto impugnato, cioè il rifiuto di rilasciare copia della denuncia sporta dal richiedente, è indubbiamente un provvedimento amministrativo, ossia una decisione della pubblica autorità (non giudiziaria); tant’è che la stessa amministrazione lo ritiene soggetto a ricorso gerarchico. La denuncia invece, per colui che la presenta, è un atto di iniziativa del privato, e non già un “documento amministrativo” come definito dall’art. 22, comma 1, alinea “d”, della legge n. 241 del 1990 ai fini delle procedure d’accesso ai documenti, ossia una «rappresentazione grafica ... del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse»; e il rilascio della sua copia con attestazione di avvenuta presentazione è regolato da una disposizione speciale, l’art. 107 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura penale. Si tratta di avere copia di un proprio atto, non di un documento della pubblica amministrazione, e nulla vieta l’esperibilità del ricorso straordinario contro il rifiuto di attestare l’avvenuta presentazione della denuncia. Lo stesso vale, a maggiore ragione, per il processo verbale di ricevimento di una denuncia oralmente sporta, che riproduce una dichiarazione del denunciante, del quale il denunciante non può fare copia da sé e del quale ha interesse a ottenere copia.
Lasciando al prosieguo l’esame dell’ultima eccezione preliminare, di carenza d’interesse al ricorso perché la copia dell’atto può essere ottenuta presso la segreteria della Procura della repubblica, e venendo al merito, l’art. 107 più volte citato dispone: «1. La persona che presenta una denuncia ... ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dalla autorità davanti alla quale la denuncia ... è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto». Come si vede, si tratta di un diritto, e la tesi dell’Amministrazione, che si tratti di una facoltà - che l’ufficiale di polizia giudiziaria potrebbe dunque esercitare o meno, a suo piacere - è evidentemente priva di costrutto. La disposizione si riferisce sia al caso di chi presenti una dichiarazione da lui redatta («presentata»), sia al caso di chi sporga denuncia verbale («proposta»); e sancisce il diritto di fare, per così dire, autenticare la prima, e naturalmente, come si è detto, di ottenere copia del verbale della seconda. Quest’ultima, anzi, dovrebbe esser rilasciata d’ufficio, come difatti usualmente si fa (tale circostanza, dedotta dal ricorrente, può considerarsi fatto notorio), perché il denunciante possa esibire il documento a un assicuratore, a una pubblica amministrazione, a un suo consulente o a chiunque, in relazione a qualsivoglia rapporto contrattuale, necessiti della certezza dell’avvenuta presentazione della denuncia; o possa, semplicemente, tenerlo per sua memoria e documentazione. D’altra parte l’Amministrazione, ammettendo che l’ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante ha facoltà di rilasciare copia, smentisce l’argomentazione addotta a sostegno del diniego, e cioè che si possa rilasciare l’attestazione di presentazione ma non la copia del verbale di denuncia.
Infine, non è fondata neppure l’eccezione secondo cui il ricorrente non ha interesse all’impugnazione perché il procuratore della repubblica ha autorizzato la propria segreteria a rilasciargli atti del procedimento penale: la legge sancisce il diritto del ricorrente di ottenere la copia «dalla autorità davanti alla quale la denuncia ... è stata presentata o proposta», e non può l’ufficiale di polizia giudiziaria sottrarsi a un adempimento, tanto semplice quanto doveroso, costringendo l’interessato a peregrinare per gli uffici giudiziari della circoscrizione e onerando inutilmente gli uffici stessi del rilascio di copie di un fascicolo processuale.
Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto, e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, cioè il diniego di rilascio di copia e il rigetto del ricorso gerarchico.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, e, per l’effetto, debbano essere annullati gli atti impugnati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
...e pensa Panorama, che Capo Ufficio Comando ai Provinciali abbiamo generalmente un Ufficiale Superiore mentre ai NURP dei Comandi di Corpo, sono tutti Laureati in Giurisprudenza!!
Solita figura di .......FEDE!
Solita figura di .......FEDE!
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
Dove lavoro io abbiamo sempre rilasciato copia della "naturale" denuncia sia informatizzata che tradizionale ai cittadini, pertanto ove lavoro io non sussiste questo problema.
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
E allora: chi presenta una denuncia online con il sistema informatizzato, è logico che conservi una copia della denuncia.
Cosa dovrebbe fare, stracciare la copia della denuncia trasmessa perchè non potrebbe detenerla?
Se una cosa simile fosse successa alla Stazione, non so come andava a finire.
Johnny
Cosa dovrebbe fare, stracciare la copia della denuncia trasmessa perchè non potrebbe detenerla?
Se una cosa simile fosse successa alla Stazione, non so come andava a finire.
Johnny
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
Questa sentenza del TAR del Lazio riguarda una istanza presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 e che è stato negato l'accesso.
Il citato Tar ha accolto il ricorso.
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N. 00862/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09133/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti OMISSIS
contro
il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Stazione di OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. OMISSIS del 23.9.2011, pervenuta in data 7.10.2011, con la quale il Comandante della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS non ha accolto l’istanza presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 dalla Sig.ra OMISSIS, genitore del fu OMISSIS, per l’accesso al verbale di accertamento redatto dalla intestata Forza di polizia il …...2002 nei confronti del fu OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Considerata la motivazione dell’impugnato diniego di accesso, la quale è la seguente:
“- non sussiste un interesse diretto concreto e attuale del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 22, comma primo, lettera B della citata legge;
- il documento richiesto datato ……. 2002, redatto nei confronti del figlio OMISSIS, è un atto giudiziario e non amministrativo";
Considerato che, così come rilevato da parte ricorrente, entrambe le argomentazioni dell’atto impugnato sono da disattendere, giacché:
- l'interesse diretto concreto e attuale può rinvenirsi nella esigenza di tutelare il buon nome del figlio defunto, posto che l'atto oggetto di istanza d’accesso (il verbale redatto il …...2002 nei confronti del figlio dei ricorrenti) attiene all'uso di sostanze stupefacenti;
- a prescindere da ogni altra considerazione circa l’accessibilità e l’ostensibilità di atti giudiziari, risulta che il richiesto verbale del …...2002 abbia predominante natura di atto amministrativo, determinante l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 75 (“Condotte integranti illeciti amministrativi”) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”);
Ritenuto pertanto che il presente ricorso per accesso agli atti debba essere accolto; e che, per l’effetto, vada ordinata all’intimata Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta da parte ricorrente;
Ritenuto congruo a tal fine il termine di 30 giorni di cui all’art. 116 del codice del processo amministrativo;
Le spese, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto ordina all’Amministrazione intimata di consentire a parte ricorrente l’acceso al verbale del …..2002 citato in motivazione.
Fissa a tal fine il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
Il citato Tar ha accolto il ricorso.
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N. 00862/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09133/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti OMISSIS
contro
il Ministero della Difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Stazione di OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
della nota prot. n. OMISSIS del 23.9.2011, pervenuta in data 7.10.2011, con la quale il Comandante della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS non ha accolto l’istanza presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 dalla Sig.ra OMISSIS, genitore del fu OMISSIS, per l’accesso al verbale di accertamento redatto dalla intestata Forza di polizia il …...2002 nei confronti del fu OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Considerata la motivazione dell’impugnato diniego di accesso, la quale è la seguente:
“- non sussiste un interesse diretto concreto e attuale del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 22, comma primo, lettera B della citata legge;
- il documento richiesto datato ……. 2002, redatto nei confronti del figlio OMISSIS, è un atto giudiziario e non amministrativo";
Considerato che, così come rilevato da parte ricorrente, entrambe le argomentazioni dell’atto impugnato sono da disattendere, giacché:
- l'interesse diretto concreto e attuale può rinvenirsi nella esigenza di tutelare il buon nome del figlio defunto, posto che l'atto oggetto di istanza d’accesso (il verbale redatto il …...2002 nei confronti del figlio dei ricorrenti) attiene all'uso di sostanze stupefacenti;
- a prescindere da ogni altra considerazione circa l’accessibilità e l’ostensibilità di atti giudiziari, risulta che il richiesto verbale del …...2002 abbia predominante natura di atto amministrativo, determinante l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 75 (“Condotte integranti illeciti amministrativi”) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”);
Ritenuto pertanto che il presente ricorso per accesso agli atti debba essere accolto; e che, per l’effetto, vada ordinata all’intimata Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta da parte ricorrente;
Ritenuto congruo a tal fine il termine di 30 giorni di cui all’art. 116 del codice del processo amministrativo;
Le spese, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto ordina all’Amministrazione intimata di consentire a parte ricorrente l’acceso al verbale del …..2002 citato in motivazione.
Fissa a tal fine il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
Messaggio da melo »
esiste anche la insufficienza organizzazione dell'archivio a qualsiasi comando,e personale poco formato al carteggio,siam pochi ed allora......
Re: Denuncia e rilas. copia sensi art. 107 dis. att. C.P.P.
Interessante sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ….. del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota 21/5/2012 n. ……., con la quale il Capo di Stato Maggiore - Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Legione Carabinieri Sardegna ha accolto solo in parte un'istanza di accesso del ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con istanza data 7/3/2012 il Maresciallo Capo dei Carabinieri OMISSIS ha chiesto l’accesso agli “atti, anche interni, formati … in esito ed in riferimento alla lettera del 10 dicembre 2009 scritta dall’avv. OMISSIS al comandante della Compagnia CC di OMISSIS ed alla successiva querela sporta l’11 febbraio 2010 nei confronti dello scrivente da OMISSIS”;
b) che tra i detti atti il Maresciallo Capo OMISSIS ha, tra l’altro, specificamente indicato le “CNR (comunicazione della notizia di reato) alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati”;
c) che l’amministrazione ha negato l’accesso con riguardo alla “CNR alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati” (si veda nota 21/5/2012 n. ……);
d) che al fine di ottenere l’ostensione anche di tali documenti il Maresciallo Capo OMISSIS ha proposto l’odierno ricorso;
e) che, in linea generale, non può essere negato l'accesso a documenti che riguardano espressamente la posizione giuridica dell'istante e che possono essere da questi utilizzati a fini di tutela giurisdizionale;
f) che in tale categoria rientrano sicuramente gli atti non esibiti all’odierno istante, concernendo gli stessi direttamente la sua persona;
g) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’intimata amministrazione (si veda memoria difensiva depositata in giudizio il 21/7/2012) l’esibizione degli atti di che trattasi non può essere negata in considerazione del divieto contenuto nell’art. 329, comma 1, c.p.p., atteso che la norma in questione considera soggetti a segreto “Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”, mentre la comunicazione contenente la “notitia criminis” fatta alla competente autorità giudiziaria non costituisce “atto di indagine” ma semmai il presupposto delle indagini (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/8/2011 n. 4769; Sez. VI, 29/7/2009 n. 4716 e 9/12/2008 n. 6117; Cass. Pen., Sez. I, 9/3/2011 n. 13494);
h) che pertanto il ricorso merita accoglimento;
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comando Legione Carabinieri Sardegna di assicurare al ricorrente l’accesso - anche mediante estrazione di copia - alla “CNR alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati” dal medesimo reclamata.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno .... ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ..../10/2012
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ….. del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota 21/5/2012 n. ……., con la quale il Capo di Stato Maggiore - Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Legione Carabinieri Sardegna ha accolto solo in parte un'istanza di accesso del ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con istanza data 7/3/2012 il Maresciallo Capo dei Carabinieri OMISSIS ha chiesto l’accesso agli “atti, anche interni, formati … in esito ed in riferimento alla lettera del 10 dicembre 2009 scritta dall’avv. OMISSIS al comandante della Compagnia CC di OMISSIS ed alla successiva querela sporta l’11 febbraio 2010 nei confronti dello scrivente da OMISSIS”;
b) che tra i detti atti il Maresciallo Capo OMISSIS ha, tra l’altro, specificamente indicato le “CNR (comunicazione della notizia di reato) alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati”;
c) che l’amministrazione ha negato l’accesso con riguardo alla “CNR alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati” (si veda nota 21/5/2012 n. ……);
d) che al fine di ottenere l’ostensione anche di tali documenti il Maresciallo Capo OMISSIS ha proposto l’odierno ricorso;
e) che, in linea generale, non può essere negato l'accesso a documenti che riguardano espressamente la posizione giuridica dell'istante e che possono essere da questi utilizzati a fini di tutela giurisdizionale;
f) che in tale categoria rientrano sicuramente gli atti non esibiti all’odierno istante, concernendo gli stessi direttamente la sua persona;
g) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’intimata amministrazione (si veda memoria difensiva depositata in giudizio il 21/7/2012) l’esibizione degli atti di che trattasi non può essere negata in considerazione del divieto contenuto nell’art. 329, comma 1, c.p.p., atteso che la norma in questione considera soggetti a segreto “Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”, mentre la comunicazione contenente la “notitia criminis” fatta alla competente autorità giudiziaria non costituisce “atto di indagine” ma semmai il presupposto delle indagini (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/8/2011 n. 4769; Sez. VI, 29/7/2009 n. 4716 e 9/12/2008 n. 6117; Cass. Pen., Sez. I, 9/3/2011 n. 13494);
h) che pertanto il ricorso merita accoglimento;
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comando Legione Carabinieri Sardegna di assicurare al ricorrente l’accesso - anche mediante estrazione di copia - alla “CNR alle Autorità Giudiziarie ordinaria e militare con tutti gli allegati” dal medesimo reclamata.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno .... ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Tito Aru, Consigliere
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Il ..../10/2012
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