RICEZIONE DENUNCE
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Libero »
ho un quesito da esporre:
gli ufficiali di p.g. possono obbligare un agente a redigere un verbale di ricezione di denuncia orale, nonostante non previsto dal c.p.p., giustificandosi dietro al fatto che con il loro successivo visto (timbro e firma) la denuncia è valida?
Grazie...Saluti
- Avv. Giorgio Carta
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Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
E'la sottoscrizione dello stesso che determina la riferibilità dell'atto all'autorità procedente.
Saluti,
Giorgio Carta
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Libero »
E' valido?
Spesso capita che l'Ufficiale di P.G. è assente o che demanda da un'altro ufficio la stesura dell'atto all'agente: il visto che va a mettere successivamente, non potrebbe creare problemi all'agente o annullare il verbale?
Ma l'Ufficiale di P.G. in questo modo non sta attestando che l'Agente ha redatto il verbale?
Grazie per le risposte.
Saluti.
- Avv. Giorgio Carta
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Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Poi, però, l'atto in questione ha validità solo in quanto da questi sottoscritto e timbrato col sigillo personale.
Si fidi, non c'è alcuna violazione di norme!
Giorgio Carta
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Zaniolo Renato »
basta differenziare la forma di ricezione tra agente e ufficiale di pg. infatti, l'art. 55 cpp dice che gli ufficiali ed agenti di pg. devono PRENDERE NOTIZIA DEI REATI ecc...
l'art. 330 cpp intitolato "Acquisizione delle notizie di reato" afferma che la polizia giudiziaria (quindi agenti e ufficiali di pg.) PRENDONO NOTIZIA DEI REATI ...E RICEVONO LE NOTIZIE DI REATO PRESENTATE O TRASMESSE......
Successivamente l'art. 333 cpp specifica che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la querela ex art. 337 cpp (orale o scritta) è PRESENTATA a un ufficiale di pg. che REDIGE VERBALE ai sensi dell'art. 357 cpp.
Se ne deduce che l'agente di pg. DEVE prendere la notizia di reato e, quanto alla forma, per quelle PRESENTATE (già scritte) o a lui TRASMESSE basterà il suo visto di ricezione alle ore.... del....da parte di.... (o a mezzo plico postale) e la successiva consegna al Comando per i provvedimenti ex art. 347 cpp mentre, per quelle relative a reato perseguibile d'ufficio (o per la querela) poichè non può redigere "verbale" aprenderà la NOTIZIA DEI REATI nelle forme di cui all'art. 357 cpp e 115 delle Norme di Attuazione (ANNOTAZIONE).
Saluti
ZanRe
Re: RICEZIONE DENUNCE
Però molti confondono il termine di RICEVERE ed OBBLIGANO I CARABINIERI/APPUNTATI a redigere VERBALE DI DENUNCIA DI FURTO/DANNEGGIAMENTO senza avere alcun COMPETENZA A FARE CIO'.
Il C.P.P. all'art. 333 comma 2° non lascia alcun dubbio di interpretazione.
Pertanto io in ufficio mi LIMITO SOLO HA PRENDERE APPUNTO di quanto mi ha detto il cittadino ma NON LA DENUNCIA UFFICIALE in quanto LA LEGGE NON ME LO PERMETTE, poi PASSO L'APPUNTO AL MIO COMANDANTE affinchè contatti il cittadino è formalizzare l'appuntamento secondo i suoi impegni per LA REDAZIONE DELL'ATTO DI VERBALE DI DENUNCIA.----
Spero che adesso entri in mente a qualche Maresciallo che questa E' LA PRESSA LEGALE SECONDO IL C.P.P..
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Zaniolo Renato »
Tanto più completa sarà l'annotazione di ricezione della notizia di reato, tanto meno sarà necessario "disturbare" il cittadino a far ritorno per formalizzare con verbale all'ufficiale di pg. la sua denuncia (tra l'altro NON obbligatoria se non in particolari circostanze) infatti, essendoci l'obbligo di riferire la notizia di reato (comunque ricevuta all'ufficiale o all'agente di pg.) per interessare la Magistratura basterà quell'annotazione......
No?
Cordialità
ZanRe
Re: RICEZIONE DENUNCE
Tanto più completa sarà l'annotazione di ricezione della notizia di reato, tanto meno sarà necessario "disturbare" il cittadino a far ritorno per formalizzare con verbale all'ufficiale di pg. la sua denuncia (tra l'altro NON obbligatoria se non in particolari circostanze) infatti, essendoci l'obbligo di riferire la notizia di reato (comunque ricevuta all'ufficiale o all'agente di pg.) per interessare la Magistratura basterà quell'annotazione......
No?
Cordialità
L'Annotazione di servizio che io sappia non può essere mandata da sola all'A.G. ma occorre sempre il Verbale di Denuncia redatto a cura esclusiva dall'Uff. di P.G. solo allora avrà valore di legge.
Non è colpa nostra (agente di p.g.) se durante le ore di apertura al pubblico il M/llo o Brig. o Ispettore o Sovr/te sono in giro per indagini di p.g., per servizio di o.p., per testimonianza in Tribunale, per servizio esterno o fuori residenza, a riposo, accertamenti anagrafici, oppure gli unici Uff. di P.G. sono di servizio la sera o la mattina, ecc, in pochè parole non è colpa nostra se quando viene il cittadino in ufficio/caserma dell'Arma non è presente nessuno di loro ed è per questo che i cittadini sono pregati/invitati a ripossare in un secondo momento visto che le denunce NON HANNO nessuna scadenza.
Saranno gli organi superiori che dovrebbero obbligare ai rispettivi comandi/uffici affinchè l'ufficiale di P.G. non sia mancante dall'ufficio per nessun motivo giornalmente e nell'orario 8/14 e 14/20 anche nelle giornate di Domenica e Festività particolari, cosa che spesso si riscontra la latitanta di costoro appunto nelle giornate festive perchè "questi signori" la domenica devono stare a casa e liberi, mentre i fessi purtroppo devono "aprire e chiudere" la porta e per tale motivi si vedono costretti a redigere l'Annotazione di servizio facendo ripassare i cittadini in un secondo momento. La colpa principale per il via vai delle persone e da ricercare nei Superiori come dirigenti e poi, finiamola con la "romanzina" prendetela bene e completa anche perche se i cittadini ritornano in un secondo momento NON muore nessuno né tantomeno si risolve il caso. Se una persona preposta non è in ufficio mica è la fine del mondo non Le pare? In ogni ufficio della P.A. o uffici privati si ritorna sempre in un secondo momento, ora, non capisco perchè in questi casi noi agenti di P.G. dobbiamo farci in 4 per che cosa? Ho preso l'Annotazione, basta così, se ognuno di noi ha "i suoi confini" non capisco perchè dobbiamo sconfinare, l'importante è che ognuno faccia il suo. Se io vado dal Sindaco (es.) e non lo trovo che faccio? Ritorno, ritorno ancora finchè non ci parlo, ebbene per le denunce i cittadini faranno anche così.
Non mi prolungo oltre per non citare altri esempi.
Saluti
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Zaniolo Renato »
Ho dei dubbi anche sul fatto che Lei ritorni volentieri una - due - tre volte dal Sindaco che non trova e non sia più contento andarci una sola volta risolvendo la questione (leggasi : nessuno mi può obbligare a ritornare per formalizzare una denuncia che Le ho già comunicato integralmente......ossia, non è affar mio se la riferisco ad un agente o ad un ufficiale di pg. : il mio dovere civico l'ho adempiuto).
Saluti
ZanRe
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da ventilar »
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da Zaniolo Renato »
Il notaio non ha alcuna preclusione del genere, quindi, può far REDIGERE ATTI che poi lui firma.
O no?
Saluti.
ZanRe
Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da ventilar »
Re: RICEZIONE DENUNCE
Fin quando nessuno "osserva" tutto va bene ma quando qualcuno esperto che sa il fatto suo ti gira il processo va a finire che dalla ragione passi "a nulla" in quanto quella denuncia era stata presa da uno che non AVEVA competenza ed allora iniziarrà un calvario per te che tra l'altro devi trovarti l'avvocato "a spese tue" per diffenderti tanto per dire perchè lo sai bene che la legge non ammette ignoranza.
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Re: RICEZIONE DENUNCE
Messaggio da luporoby81 »
(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 e 337)
Sez. 5, sentenza n. 15797 del 14 marzo 2007 (dep. 19/4/2007).
(Parz. Diff.).
(Annulla con rinvio, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 Febbraio 2006).
La ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale (e non di un agente) di polizia giudiziaria è prevista dal combinato disposto degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. non quale condizione di validità dell'atto medesimo ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria e poi trasmessa alla procura della Repubblica da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del comma quarto del citato art. 337 cod. proc. pen.).
dilcis in fundo: il Comandante firma la CNR quindi?....
Re: R: RICEZIONE DENUNCE
crimor
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