Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Buonasera una domanda per gli esperti esempio: un militare che invia un certificato di malattia del proprio medico curante dal lunedì al venerdì per una diagnosi, il lunedì successivo invia un altro certificato di malattia con diagnosi diversa o la stessa per un solo giorno. La domanda è il Comando di appartenenza è obbligato a chiedere al militare di farsi coprire anche il sabato e la domenica oppure no….
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Certo, la copertura vi deve essere sempre.uva ha scritto: ↑gio lug 27, 2023 7:17 pm Buonasera una domanda per gli esperti esempio: un militare che invia un certificato di malattia del proprio medico curante dal lunedì al venerdì per una diagnosi, il lunedì successivo invia un altro certificato di malattia con diagnosi diversa o la stessa per un solo giorno. La domanda è il Comando di appartenenza è obbligato a chiedere al militare di farsi coprire anche il sabato e la domenica oppure no….
Non è mica licenza ordinaria.....
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Ciao Lino Anch’io sapevo così, solo che da pochi giorni le S.A. dicono che il Comando non è obbligato a chiedere al personale di coprire con certificazione medica il sabato e la domenica, penso che a breve uscirà qualcosa di scritto
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Ciao, mai sentita di questa ipotesi che paventi, anzi. Ad oggi, la legge parla chiaro: deve essere senza soluzione di continuità, ovvero copertura di malattia ininterrotta. Fa solamente attenzione che per colpa della negligenza di qualcuno, poi sia tu a rimetetrci.
- domenico.c
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Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Messaggio da domenico.c »
Un po di materiale da leggere con allegata circolare Ministero interno
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali
I giorni festivi o di riposo interposti fra due successivi periodi di congedo per malattia devono essere considerati come congedo permalattia. In aderenza alla disciplina in materia di assenze per malattia prevista contrattualmente per il personale del comparto Ministeri che deve essere applicata anche per il personale del comparto Sicurezza in cui è compreso il Corpo di Polizia penitenziaria a contrattazione contrattuale con riferimento alle assenze per malattia di cui all’art. 2110 del Codice civile prevede che i giorni festivi o di riposo restano assorbiti nel periodo nel quale sono compresi, con la conseguenza che essi vengono computati secondo i giorni di calendario.
Secondo la normativa del lavoro in materia di assenze dal servizio questi giorni sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio. Da questa disciplina è stato tratto il principio secondo cui i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti in un periodo di congedo per malattia debbono essere considerati anch’essi assenza per malattia. Questo principio, per comune opinione, è stato esteso alla fattispecie in cui i giorni festivi o comunque non lavorativi sono compresi in due periodi di malattia, indicati in due diversi certificati medici, periodi non interrotti da un rientro al lavoro da parte del lavoratore. Nel caso di non rientro in servizio, la computabilità dei giorni non lavorativi fra un periodo di malattia e quello seguente è stata confermata nella sentenza n. 1467 del 18.2.1997 della Corte di Cassazione secondo cui si deve presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell’episodio morboso. Deve quindi ritenersi che nel caso di malattia protrattasi per due successive settimane lavorative senza che il lavoratore sia rientrato in servizio prima del sabato, il giorno della domenica è da computare in un unico periodo di assenza per malattia. E così pure, nell’ipotesi non infrequente di settimana corta nella quale il lavoro è articolato in cinque giorni, se il lavoratore non riprende l’attività lavorativa entro il venerdi, sono da computare in un unico periodo di assenza per malattia i giorni del sabato e della domenica intercorrenti fra le due settimane. In definitiva se il lavoratore rimane assente dal lavoro ininterrottamente per tutto il periodo di malattia per il quale ha avuto il congedo, i giorni festivi o di riposo devono essere conteggiati nel periodo di malattia indicato nel certificato medico. Ciò si verifica perché continua la malattia addotta dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro.
Se invece nel periodo di malattia il lavoratore riprende l’attività lavorativa nel giorno che precede quello festivo, il rientro in servizio interrompe il congedo per malattia che ricomincia a decorrere dal momento in cui il lavoratore riprende il periodo di astensione. In tale caso il rientro in servizio funziona come causa di cessazione della sospensione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che i giorni festivi successivi al suo rientro in servizio non devono essere conteggiati nel periodo di malattia. Questo computo dei giorni festivi è confermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato n. 101446 del 17.7.1997 secondo la quale se il dipendente, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, rimane assente anche per tutta la successiva settimana lavorativa, i giorni festivi oppure di riposo sono da ricomprendere senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia. Nella nota n. 108127 del 15.6.1999 della stessa Ragioneria dello Stato è ribadito che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità fra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati sono da considerare anch’essi assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi. Può tranquillamente concludersi che se due (o più) successive settimane di congedo per malattia si susseguono senza interruzione cioè senza il rientro del lavoratore, i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti nelle stesse settimane devono essere conteggiati come congedo per malattia.
Se invece il lavoratore dopo un primo periodo di malattia riprende anche per un solo giorno l’attività lavorativa e poi fruisce ancora di un congedo per malattia, i giorni festivi eventualmente intercorrenti fra i due periodi di malattia non vanno computati come congedo per malattia. Lo stesso trattamento delle assenze per malattia spetta alle assenze per congedo parentale di cui all’art. 32 co. 1 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, come è stato riconosciuto nella sentenza n. 6856 del 7.5.2012 della Corte di Cassazione la quale ha deciso che la fruizione del congedo parentale si interrompe con il rientro al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene ripreso il periodo di astensione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nel giorno che precede quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione dal giorno immediatamente successivo.
Roma, 17 marzo 2014
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
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Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali
I giorni festivi o di riposo interposti fra due successivi periodi di congedo per malattia devono essere considerati come congedo permalattia. In aderenza alla disciplina in materia di assenze per malattia prevista contrattualmente per il personale del comparto Ministeri che deve essere applicata anche per il personale del comparto Sicurezza in cui è compreso il Corpo di Polizia penitenziaria a contrattazione contrattuale con riferimento alle assenze per malattia di cui all’art. 2110 del Codice civile prevede che i giorni festivi o di riposo restano assorbiti nel periodo nel quale sono compresi, con la conseguenza che essi vengono computati secondo i giorni di calendario.
Secondo la normativa del lavoro in materia di assenze dal servizio questi giorni sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio. Da questa disciplina è stato tratto il principio secondo cui i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti in un periodo di congedo per malattia debbono essere considerati anch’essi assenza per malattia. Questo principio, per comune opinione, è stato esteso alla fattispecie in cui i giorni festivi o comunque non lavorativi sono compresi in due periodi di malattia, indicati in due diversi certificati medici, periodi non interrotti da un rientro al lavoro da parte del lavoratore. Nel caso di non rientro in servizio, la computabilità dei giorni non lavorativi fra un periodo di malattia e quello seguente è stata confermata nella sentenza n. 1467 del 18.2.1997 della Corte di Cassazione secondo cui si deve presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell’episodio morboso. Deve quindi ritenersi che nel caso di malattia protrattasi per due successive settimane lavorative senza che il lavoratore sia rientrato in servizio prima del sabato, il giorno della domenica è da computare in un unico periodo di assenza per malattia. E così pure, nell’ipotesi non infrequente di settimana corta nella quale il lavoro è articolato in cinque giorni, se il lavoratore non riprende l’attività lavorativa entro il venerdi, sono da computare in un unico periodo di assenza per malattia i giorni del sabato e della domenica intercorrenti fra le due settimane. In definitiva se il lavoratore rimane assente dal lavoro ininterrottamente per tutto il periodo di malattia per il quale ha avuto il congedo, i giorni festivi o di riposo devono essere conteggiati nel periodo di malattia indicato nel certificato medico. Ciò si verifica perché continua la malattia addotta dal lavoratore quale causa dell’assenza dal lavoro.
Se invece nel periodo di malattia il lavoratore riprende l’attività lavorativa nel giorno che precede quello festivo, il rientro in servizio interrompe il congedo per malattia che ricomincia a decorrere dal momento in cui il lavoratore riprende il periodo di astensione. In tale caso il rientro in servizio funziona come causa di cessazione della sospensione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che i giorni festivi successivi al suo rientro in servizio non devono essere conteggiati nel periodo di malattia. Questo computo dei giorni festivi è confermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato n. 101446 del 17.7.1997 secondo la quale se il dipendente, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, rimane assente anche per tutta la successiva settimana lavorativa, i giorni festivi oppure di riposo sono da ricomprendere senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia. Nella nota n. 108127 del 15.6.1999 della stessa Ragioneria dello Stato è ribadito che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità fra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati sono da considerare anch’essi assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi. Può tranquillamente concludersi che se due (o più) successive settimane di congedo per malattia si susseguono senza interruzione cioè senza il rientro del lavoratore, i giorni festivi o comunque non lavorativi ricadenti nelle stesse settimane devono essere conteggiati come congedo per malattia.
Se invece il lavoratore dopo un primo periodo di malattia riprende anche per un solo giorno l’attività lavorativa e poi fruisce ancora di un congedo per malattia, i giorni festivi eventualmente intercorrenti fra i due periodi di malattia non vanno computati come congedo per malattia. Lo stesso trattamento delle assenze per malattia spetta alle assenze per congedo parentale di cui all’art. 32 co. 1 d.lgs. 26.3.2001 n. 151, come è stato riconosciuto nella sentenza n. 6856 del 7.5.2012 della Corte di Cassazione la quale ha deciso che la fruizione del congedo parentale si interrompe con il rientro al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene ripreso il periodo di astensione, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nel giorno che precede quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione dal giorno immediatamente successivo.
Roma, 17 marzo 2014
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Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Buonasera oggi mi sono fatto girare una lettera inerente alla risposta di un quesito di un Comando dove viene ribadito che i giorni festivi/non lavorativi non ricompresi nella prognosi, non possono essere considerati come assenza dal servizio per malattia e comportano, pertanto,l’interruzione di tale posizione.
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Vero, se il primo giorno lavorativo sei idoneo. Ma se ti riammali, anche il sabato e la domenica sono da considerarsi di malattia. E devono essere coperti da certificato.Buonasera oggi mi sono fatto girare una lettera inerente alla risposta di un quesito di un Comando dove viene ribadito che i giorni festivi/non lavorativi non ricompresi nella prognosi, non possono essere considerati come assenza dal servizio per malattia e comportano, pertanto,l’interruzione di tale posizione.
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Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Messaggio da Carminiello »
Ciao, io posso dirti che un collega fu "salvato" dal DSS che gli fece un certificato per sabato e domenica, visto che la procura militare aveva già aperto un fascicolo per allontanamento illecito.
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Se ciò che hai appreso, corrisponde al vero non hai nulla da temere...
Fossi in te ci penserei un attimo, visto che la norma non lo prevede neanche per i civili, figuriamoci se i militari hanno norme diverse o più blande!!!!
Siamo passati dagli obblighi di rimanere a casa, o in caserma H24 , alla settimana breve in malattia.
Consiglio spassionato segui quanto dicono i tuoi uffici, eviterai problemi di varia natura.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Buongiorno Lino io mi devo sempre attenere alle disposizioni che mi vengono impartite dalle mie SS.AA. che poi le stesse non vanno/vanno bene per una platea di militari io personalmente non posso intervenire non avendo l’Autorità sono solo un addetto che esegue le disposizioni. Buonaserata
Re: Certificazione di malattia nei giorni festivi o non lavorativi
Ciao uva, hai posto una domanda e poi ti sei dato una risposta. Che onestamente stona con tutte le normative in merito. Se per la tua linea gerarchica va bene così, meglio per te e te lo auguro di cuore. Io posso solo confermarti quanto detto dai colleghi sopra, avendo lavorato in cancelleria al tribunale militare, ovvero di non rare denunce per la facilità e trascuratezza della materia di colleghi che lasciavano scoperti il sabato e la domenica.
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