Riformato senza transito

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gianni8333
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Riformato senza transito

Messaggio da gianni8333 »

Salve a tutti dopo quasi 2 anni di malattia, il 23 maggio sono stato riformato senza poter passare nei ruoli civili per depressione e ansia. Ho già presentato domanda di pensione al Caf, mi hanno detto che avrò un'ottima pensione perché mi sarà ricostruita tutta la carriera come se avessi 40 anni di servizio. È vero? E per il Tfs vale lo stesso discorso? Ho 20 anni di servizio tra aeronautica, forestale e carabinieri. E l'assegno di incollocabilita da quando parte? Ho fatto già domanda e l'importo? Visto che va dai 200 agli 800, grazie a tutti


mauri64
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da mauri64 »

Ciao Gianni,
per una previsione pensionistica a cura degli esperti, devi diventare Sostenitore con una donazione che ritieni opportuna ed accedere alla sezione Calcoli Pensionistici.
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nonno Alberto
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da nonno Alberto »

gianni8333 ha scritto: ven lug 07, 2023 1:44 pm Salve a tutti dopo quasi 2 anni di malattia, il 23 maggio sono stato riformato senza poter passare nei ruoli civili per depressione e ansia. Ho già presentato domanda di pensione al Caf, mi hanno detto che avrò un'ottima pensione perché mi sarà ricostruita tutta la carriera come se avessi 40 anni di servizio. È vero?

Ciao,
ma il verbale di riforma è relativo alla 335 /95 ?


E per il Tfs vale lo stesso discorso?

Ti verrà erogato entro 105 giorni

Nel frattempo fai domanda al tuo ufficio di monetizzazione delle ferie non godute.

Inoltre, fai domanda per la cassa sottufficiali



Ho 20 anni di servizio tra aeronautica, forestale e carabinieri.

E l'assegno di incollocabilita da quando parte?
Ho fatto già domanda e l'importo? Visto che va dai 200 agli 800, grazie a tutti

Se ottieni il bonus per la 335/95 non puoi ottenere anche l'assegno di incollocabilità o uno o l'altro.

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.


La riforma per infermità non dipendente da causa di servizio deve indicare " lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio"

Poiché, il mancato transito può verificarsi anche quando si decade.


Quindi, cosa c'è scritto nel verbale ?

Poi, per conoscere l'importo per la 335/95, se vuoi, diventando Sostenitore con una cifra che riterrai, potrai accedere alla sezione calcoli pensionistici e chiedere ai colleghi esperti l'importo rateo.



lepre15
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da lepre15 »

Salve con 20 anni di contribuzione e con la 335/95 dipende cosa intende per buona pensione l’INPS??
gianni8333
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da gianni8333 »

Mi hanno detto sui 1300
lepre15
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da lepre15 »

gianni8333 ha scritto: ven lug 07, 2023 5:17 pm Mi hanno detto sui 1300

Ok più o meno ci siamo, ( un ottima pensione detta somma mi sembra esagerato) fatti fare una previsione pensionistica come suggerito dal buon Maurizio ed ascolta i consigli di Nonno Alberto.
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da luigino2010 »

gianni8333 ha scritto: ven lug 07, 2023 1:44 pm Salve a tutti dopo quasi 2 anni di malattia, il 23 maggio sono stato riformato senza poter passare nei ruoli civili per depressione e ansia. Ho già presentato domanda di pensione al Caf, mi hanno detto che avrò un'ottima pensione perché mi sarà ricostruita tutta la carriera come se avessi 40 anni di servizio. È vero? E per il Tfs vale lo stesso discorso? Ho 20 anni di servizio tra aeronautica, forestale e carabinieri. E l'assegno di incollocabilita da quando parte? Ho fatto già domanda e l'importo? Visto che va dai 200 agli 800, grazie a tutti
Stai facendo molta confusione, per il conseguimento della pensione di inabilità è necessario che il soggetto si trovi in condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa legge 335 /95 , nel verbale di riforma cosa ti hanno scritto? l'assegno di incollocabilità è un altra cosa ed è incompatibile con tale pensione.
Maria49
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da Maria49 »

gianni8333 ha scritto: ven lug 07, 2023 1:44 pm Salve a tutti dopo quasi 2 anni di malattia, il 23 maggio sono stato riformato senza poter passare nei ruoli civili per depressione e ansia. Ho già presentato domanda di pensione al Caf, mi hanno detto che avrò un'ottima pensione perché mi sarà ricostruita tutta la carriera come se avessi 40 anni di servizio. È vero? E per il Tfs vale lo stesso discorso? Ho 20 anni di servizio tra aeronautica, forestale e carabinieri. E l'assegno di incollocabilita da quando parte? Ho fatto già domanda e l'importo? Visto che va dai 200 agli 800, grazie a tutti
Se sei stato riformato per causa di servizio avrai la pensione in base alla categoria assegnata dalla CMO-
Ti ha detto una XXXXXXXX il CAF che prendi la pensione come se avessi 40 anni di servizio-
La tua pensione sarà sempre rapportata in base ai contributi versati cioè quelli degli anni di servizio effettivi. Per quanto riguarda incollocabilità dovrai essere inviato alla asl di residenza per la visita, e comunque può essere concesso solo per le patologie riconosciute causa di servizio.
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nonno Alberto
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da nonno Alberto »

Sav1981 ha scritto: ven lug 07, 2023 6:07 pm Ciao Gianni, sono un collega. Potresti contattarmi al xxxxxxxx che vorrei chiederti delle specifiche in merito? Grazie.
Ciao, non sono Gianni, ma in merito al quesito posto qui di seguito, sarà bene avere una causa di servizio già riconosciuta e meglio se ascritta a tabella e categoria diversamente provvedi quanto prima, poiché nel caso di congedo la pensione non spetta.

Comunque, prima di arrivare ad un provvedimento del genere vi sono altri accorgimenti che precedono l'atto, non è che uno si sveglia la mattina e ti dice da domani sei congedato....




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Buongiorno, che voi sappiate, al militare che viene congedato per scarso rendimento con 25 anni di servizio effettivo, gli viene data la disoccupazione o la pensione? Grazie.

Già che ci sei passa un po' di tempo e leggi la procedura :


MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


Dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento.

(VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Seguito: a. circolare n. DPGM/II/5/30001/C42 del 22 maggio 2000; b. circolare n. M_D GMIL II 6 1 0541659 del 16 dicembre 2009.

1. PREMESSA a. Con le circolari a seguito, questa Direzione Generale ha emanato disposizioni, al fine di disciplinare il procedimento di dispensa dal servizio permanente del personale militare non direttivo e non dirigente per “inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del grado” ovvero per “scarso rendimento”, secondo i dettami delle norme allora in vigore. b. La presente circolare ha lo scopo di fornire disposizioni aggiornate unicamente sul procedimento di dispensa per “scarso rendimento”, instaurato nei confronti del personale militare in servizio permanente. 2. FONTE NORMATIVA E NATURA DEL PROVVEDIMENTO a. L’art. 923, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” (C.O.M.) contempla, tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego, lo “scarso rendimento”. Il successivo art. 932 prevede che il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente e collocato nella categoria della riserva. Il provvedimento è adottato con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l’interessato, a seguito di ammonizione al militare e di parere della Commissione di Avanzamento. Allo scopo di garantire la massima trasparenza e il diritto alla difesa, la norma prevede espressamente che all’interessato venga assegnato un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente innanzi alla predetta Commissione di Avanzamento. b. Lo scarso rendimento trova la sua essenza nello scadente e improduttivo modo di operare, dovuto a una sostanziale incapacità di fornire un rendimento accettabile. Eventuali vicende penali e/o disciplinari potranno costituire fattori complementari quando le carenti prestazioni si estrinsecano in obiettivi elementi –riscontrabili nella documentazione caratteristica– sintomatici di inettitudine a raggiungere il normale rendimento. c. La dispensa dal servizio per scarso rendimento si configura quale misura diretta a garantire i superiori interessi pubblici del buon andamento dell’Amministrazione in gener

perfetta efficienza delle Forze Armate in particolare; a soddisfare tali esigenze la legge provvede attribuendo all’Amministrazione il potere/dovere di disporre la cessazione del militare che abbia dato prova di persistente insufficiente rendimento. 3. DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA E AMMONIZIONE a. Il militare che ha evidenziato con carattere di continuità comportamenti o qualità negative nel rendimento in servizio, destinatario in sede di valutazione caratteristica della qualifica di “inferiore alla media” o di “insufficiente”, deve essere ammonito per iscritto, dall’ultima autorità che ha attribuito la predetta qualifica (in conformità al modello in allegato B), in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato ravvedimento. La suddetta ammonizione scritta deve essere rivolta al militare contestualmente alla notifica del documento caratteristico di tenore negativo, inserita nel fascicolo personale dell’interessato ed allegata all’eventuale proposta di dispensa di cui al successivo paragrafo 4. b. Qualora il militare, trascorso almeno un anno di servizio dall’ammonizione (documentato con schede valutative e/o rapporti informativi), riporti la qualifica o il giudizio di “insufficiente”, il Comando/Ente di appartenenza dovrà valutare se esistano o meno obiettivi margini di recupero dell’interessato, procedendo a una delle seguenti azioni: (1) rinnovare l’ammonizione per iscritto, attendendo obbligatoriamente l’esito di ulteriore valutazione e svolgendo, in caso di nuovo rendimento insufficiente (documentato con scheda valutativa o rapporto informativo), la medesima ponderazione circa la possibilità di recupero dell’interessato; (2) avviare il procedimento di dispensa con le modalità indicate al successivo paragrafo 4. Si precisa che anche i rapporti informativi (per i quali, come noto, non è prevista l’attribuzione della qualifica finale) concorrono al raggiungimento di un anno di valutazione del servizio. A tal fine, gli stessi dovranno essere presi in considerazione effettuando un’analisi di equivalenza relativamente al loro contenuto. In questo senso, un indice autorevole dello scarso rendimento si concretizza qualora sia barrata la casella con la dicitura “insufficiente” nella specifica voce analitica n. 27 “Rendimento” del modello B, parte III (Qualità professionali). Naturalmente la caratteristica altamente negativa della voce in argomento dovrà trovare adeguata rispondenza nelle altre voci delle Parti I, II e III, che dovranno rispecchiare le qualità quantomeno scadenti, manifestate nell’espletamento del servizio. c. Si sottolinea che: (1) dopo la prima ammonizione, comminata a seguito della notifica nei suoi confronti di una scheda valutativa con qualifica di “inferiore alla media” o “insufficiente” (come descritto nel precedente sottoparagrafo a.), il militare dovrà essere ammonito , circa la necessità di fornire un rendimento adeguato al ruolo rivestito e sulle conseguenze di un mancato ravvedimento, ogni qualvolta venga notificata al medesimo una valutazione di tenore negativo, documentata con scheda valutativa o rapporto informativo (in conformità al citato modulo in allegato B e sempre a cura dell’ultima autorità che ha espresso il giudizio o attribuito la qualifica); (2) la procedura di dispensa può essere avviata nei casi in cui il carattere di insufficienza del rendimento, riscontrabile dalla documentazione caratteristica, sia riferito ad un periodo non inferiore a dodici mesi di servizio, successivo all’ammonizione, a formare il quale non concorrono i documenti di “Mancata redazione di documentazione caratteristica”. d. Nell’ambito della procedura di dispensa dal servizio per scarso rendimento, assume particolare rilievo il rigoroso rispetto delle disposizioni per la redazione dei documenti caratteristici, contenute nel C.O.M., nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, nelle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate” e nelle circolari emanate in materia da questa Direzione Generale. In particolare, è fondamentale che i documenti caratteristici siano redatti e notificati

all’interessato con la massima tempestività al verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione. 4. PROPOSTA DI DISPENSA Qualora il Comando/Ente ravvisi la necessità di proporre, nei confronti di un militare dipendente, la dispensa dal servizio per scarso rendimento, dovrà: a. partecipare all’interessato l’avvio del procedimento, con apposita comunicazione redatta in conformità al modello in allegato C, con la quale questi viene, tra l’altro, avvisato della facoltà di: (1) esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento; (2) presentare memorie scritte e/o documenti entro 120 giorni dall’avvio del procedimento. Al riguardo, si precisa che i documenti di parte dovranno essere inviati, a cura del Comando /Ente di appartenenza, alla competente Commissione di Avanzamento, unitamente alle eventuali controdeduzioni della linea gerarchica. Nel caso in cui memorie e/o documenti vengano presentati direttamente in Commissione di Avanzamento, quest’ultima valuterà se necessario chiedere le controdeduzioni della linea gerarchica. In entrambi i casi, le memorie devono essere estese a questa Direzione Generale; (3) produrre richiesta di audizione presso la Commissione di Avanzamento entro 60 giorni dall’avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere inviata, tramite l’indirizzo di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it, alla competente Divisione del II Reparto di questa Direzione Generale (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Graduati); b. trasmettere la proposta, corredata di copia della documentazione caratteristica e matricolare, nonché delle ammonizioni scritte, al Comando superiore in via gerarchica per la pronuncia del relativo parere; quest’ultimo, ove emetta un parere favorevole, inoltrerà, a sua volta, la suddetta proposta al Comando gerarchico superiore che vi apporrà il relativo parere. Tale procedura di trasmissione ai diversi livelli gerarchici avrà termine con l’emissione del parere da parte del Comando/Ente retto da un Generale di Corpo d’Armata o grado corrispondente. Sarà, pertanto, quest’ultimo Comando/Ente a inviare l’intero carteggio, per la formulazione del previsto parere, alla competente Commissione di Avanzamento di Forza Armata/Arma dei Carabinieri e, tramite il suddetto indirizzo di posta elettronica, a questa Direzione Generale. L’art. 932 prevede che la proposta sia formulata dalle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. Essa, pertanto, può essere avanzata non solo dal superiore diretto, ma anche da un’autorità intermedia o da quella terminale; anche in tal caso, tuttavia, il superiore diretto dovrà espressamente pronunciarsi circa lo scarso rendimento e, ugualmente, le successive autorità gerarchiche. 5. COMMISSIONE DI AVANZAMENTO a. L’art. 932 del C.O.M. pone come presupposto essenziale del procedimento l’acquisizione del parere della competente Commissione di Avanzamento. Tale Organo, ponendosi in posizione di terzietà rispetto alla catena gerarchica proponente, rappresenta fonte di garanzia dei diritti di difesa dell’interessato e di trasparenza dell’azione amministrativa. b. Il militare che intenda avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente dalla Commissione di Avanzamento, come accennato in precedenza, deve produrre apposita istanza al Comando/Ente di appartenenza, redatta in conformità al modello in allegato D, nel termine di 60 giorni dall’inizio del procedimento. Il suddetto Organo collegiale convocherà il medesimo in sede di riunione indetta per la valutazione della sua posizione, per garantirgli la possibilità di essere sentito personalmente e di vedersi esaminare le eventuali memorie difensive. c. Terminati gli incombenti istruttori, la citata Commissione trasmetterà la proposta di dispensa, corredata del proprio parere, a questa Direzione Generale per le decisioni di competenza.


4 - 6. DECRETO DI CESSAZIONE a. L’adozione del provvedimento finale è a cura del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare che, una volta ricevuto l’intero carteggio dalla Commissione di Avanzamento, accertata la correttezza del procedimento, procederà all’emanazione del decreto di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e di collocamento in congedo, nella categoria della riserva. b. Tale decreto sarà inviato da questa Direzione Generale al Comando/Ente di appartenenza del destinatario, che provvederà a notificarlo formalmente all’interessato rilasciandone copia conforme. La relata di notifica dovrà essere trasmessa con immediatezza alla competente Divisione di questa Direzione Generale. 7. TERMINI DEL PROCEDIMENTO a. Il procedimento in questione dovrà concludersi entro 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento. b. Gli Enti e Organismi che intervengono nelle varie fasi del procedimento amministrativo devono porre in essere gli adempimenti di propria competenza con la massima puntualità e scrupolosità al fine di rispettare i termini, le modalità ed i principi fissati dalle norme vigenti. In particolare, si richiama l’attenzione dei vari livelli della scala gerarchica sulla assoluta necessità che la fase concernente le successive trasmissioni della proposta e delle eventuali memorie dell’interessato per la formulazione dei relativi pareri, si svolga nel più breve tempo possibile, al fine di concludere il procedimento nei termini previsti.
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da avt8 »

gli viene dato un calcio nel sedere altro che pensione
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NavySeals
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da NavySeals »

Ovviamente la pensione no, altrimenti sai quanti "scarsi" ci sarebbero?
mauri64
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
NavySeals ha scritto: sab lug 08, 2023 5:09 pm Ovviamente la pensione no, altrimenti sai quanti "scarsi" ci sarebbero?
Concordo. :D
Sav1981
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da Sav1981 »

Scusate, ma a chi viene riformato per una malattia psichiatria tipo depressione, esaurimento nervoso etc, la pensione gli spetta in ogni caso anche se senza causa di servizio? es., dopo 25 anni di servizio? e la CMO, cosa deve scrivere sulla riforma? è la stessa amministrazione di appartenenza che ti fa la domanda di pensione? grazie.
mauri64
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da mauri64 »

Ciao Sav1981,
se fai una ricerca sul forum l'argomento è stato ampiamente discusso.
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Re: Riformato senza transito

Messaggio da Maria49 »

Sav1981 ha scritto: gio lug 13, 2023 3:28 pm Scusate, ma a chi viene riformato per una malattia psichiatria tipo depressione, esaurimento nervoso etc, la pensione gli spetta in ogni caso anche se senza causa di servizio? es., dopo 25 anni di servizio? e la CMO, cosa deve scrivere sulla riforma? è la stessa amministrazione di appartenenza che ti fa la domanda di pensione? grazie.
Se vieni riformato per patologia non riconosciuta causa di servizio ma hai altra patologia ascritta a TabA- hai diritto alla PP,in base alla tabella assegnata
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