Cari colleghi del forum,
mi è sorto un dubbio e vi chiedo un Vostro parere:
1) Domanda di riconoscimento presentata in data 13.04.1996 presso il mio ( all'epoca) Comando di appartenenza nella LEGIONE CC. PUGLIA;
2) Invitato a visita per riconoscimento in data 25.10.1999 presso la CMO di Caserta ( in quanto trasferito alla LEGIONE CAMPANIA in data 25.08.1998);
3) Riconoscimento delle patologie ( Gastroduodenite cronica e broncopatia cronica) in data 02.02.2000 con assegnazione di una Tab. A - Categ. 6^ misura Massima;
4)Istanza per l'equo indennizzo datata e assunta a protocollo il 02.02.2000;
5) Pratica relativa alla concessione dell'equo indennizzo trasmessa dal Comando Generale Arma al Comitato per le Pensioni Priv. Ord. in data 10.08.2000;
6) Liquidazione dell'equo indennizzo in data 08/09/2002 per la somma di circa € 4000,0;
Confrontandomi con altri colleghi mi hanno fatto sorgere il dubbio che la somma di euro 4.000,0 circa è una miseria rispetto alle cifre prese da loro ( 30.000,0 € addirittura per una Cat. 6^ misura massima con le mie stesse patologie).
Se si, a chi dovrei rivolgermi e soprattutto come per eventuale risarcimento
Grazie
(App.1 dei CC. arruolato in data 18/02/1987)
EQUO INDENNIZZO
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Re: EQUO INDENNIZZO
Messaggio da Roberto Mandarino »
Caro amico,
purtroppo è tutto nella norma.
Coloro che hanno presentato la domanda di Equo Ind. qualche mese dopo di lei e cioè dopo il 31.12.2000 hanno ricevuto intorno alle 400 euro in più, come si evince dall' allegato.
L'Equo Indennizzo viene ancora concesso in forma economicamente più vantaggiosa a coloro che hanno presentato la relativa domanda in data molto remota.
Un caro saluto Roberto Mandarino
purtroppo è tutto nella norma.
Coloro che hanno presentato la domanda di Equo Ind. qualche mese dopo di lei e cioè dopo il 31.12.2000 hanno ricevuto intorno alle 400 euro in più, come si evince dall' allegato.
L'Equo Indennizzo viene ancora concesso in forma economicamente più vantaggiosa a coloro che hanno presentato la relativa domanda in data molto remota.
Un caro saluto Roberto Mandarino
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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: EQUO INDENNIZZO
buongiorno Roberto, mio padre era un lgt dei carabinieri deceduto in attività di servizio nel 2003, riconosciuto 1°categoria, aveva uno stipendio VII bis ( 43 anni di servizio)
Mia madre ha fatto domanda di equo indennizzo nel 2004 ed è stata accolta, volevo chiederti come faccio a calcolare a quanto ammonta?
devo considerare la tabella che tu hai riportato con il parametro VII bis ( € 22.293?) o mi sto sbagliando?
Ti ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti Costantino
Mia madre ha fatto domanda di equo indennizzo nel 2004 ed è stata accolta, volevo chiederti come faccio a calcolare a quanto ammonta?
devo considerare la tabella che tu hai riportato con il parametro VII bis ( € 22.293?) o mi sto sbagliando?
Ti ringrazio anticipatamente
Cordiali Saluti Costantino
Re: EQUO INDENNIZZO
Messaggio da gervasi pietro »
Caro Gino ho trovato questo interessante perchè il mio equo indennizzo e dal 1995 vecchie normative . Ecco perchè volevo un aiutino . Su internet il calcolo lo fa con le nuove . ciao a tutti . grazie appena arrivano mi faccio sapere .ELPOCHO ha scritto:Cari colleghi del forum,
mi è sorto un dubbio e vi chiedo un Vostro parere:
1) Domanda di riconoscimento presentata in data 13.04.1996 presso il mio ( all'epoca) Comando di appartenenza nella LEGIONE CC. PUGLIA;
2) Invitato a visita per riconoscimento in data 25.10.1999 presso la CMO di Caserta ( in quanto trasferito alla LEGIONE CAMPANIA in data 25.08.1998);
3) Riconoscimento delle patologie ( Gastroduodenite cronica e broncopatia cronica) in data 02.02.2000 con assegnazione di una Tab. A - Categ. 6^ misura Massima;
4)Istanza per l'equo indennizzo datata e assunta a protocollo il 02.02.2000;
5) Pratica relativa alla concessione dell'equo indennizzo trasmessa dal Comando Generale Arma al Comitato per le Pensioni Priv. Ord. in data 10.08.2000;
6) Liquidazione dell'equo indennizzo in data 08/09/2002 per la somma di circa € 4000,0;
Confrontandomi con altri colleghi mi hanno fatto sorgere il dubbio che la somma di euro 4.000,0 circa è una miseria rispetto alle cifre prese da loro ( 30.000,0 € addirittura per una Cat. 6^ misura massima con le mie stesse patologie).
Se si, a chi dovrei rivolgermi e soprattutto come per eventuale risarcimento
Grazie
(App.1 dei CC. arruolato in data 18/02/1987)

Re: EQUO INDENNIZZO
Badate bene a leggere il decreto di liquidazione, poichè bisogna tenere presente:
- ) - la data della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della causa di servizio;
- ) - la data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo;
- ) - nonchè se nel frattempo c'è stato il passaggio di livello retributivo;
- ) - eventuali interessi e rivalutazione.
Il tutto, in virtù delle sotto indicate sentenze da non perderle di vista:
1° quella del Consiglio di Stato il afferma il seguente principio:
1 ) - In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005)
2 ) - Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3 ) - Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
Ecco la sentenza intera.
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12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2°, quella del Tar di Brescia che a seguito di un decesso in servizio per ragioni del servizio afferma:
Il ricorso (Accolto) verte su due censure.
1) - La prima di queste espone come il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all’atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall’1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamando al riguardo la data di entrata in vigore del connesso decreto legislativo 196/95 ed, in particolare, l’art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.
2) - Con la seconda viene censurato il fatto che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si doveva applicare l’art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l’art. 4 della legge n. 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n. 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.
Ecco la sentenza intera datata 15/11/2012.
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15/11/2012 201201793 Sentenza 1
N. 01793/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2003, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa 17.4.2002 n. 779 di conferimento equo indennizzo, nella parte in cui ne determina l'importo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al seguito della disposta reiscrizione a ruolo – in applicazione presidenziale del 2° c. dell’art. 1 dell’allegato 3 di cui al decreto legislativo n. 104/10 – viene in discussione nel merito una articolata lamentela, per sola incontinenza numeraria, del ricorrente, padre di un militare di leva che risulta indiscutibilmente deceduto in servizio e per ragioni di servizio stesso e al quale primo è stata liquidata come equo indennizzo la somma di euro 12.867,00: quest’ultima, appunto e a suo dire, del tutto inferiore al dovuto.
2. Al detto riguardo vengono avanzate due diverse censure.
2.1 La prima di queste espone come il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all’atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall’1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamando al riguardo la data di entrata in vigore del connesso decreto legislativo 196/95 ed, in particolare, l’art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.
2.2 Con la seconda viene censurato il fatto che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si doveva applicare l’art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l’art. 4 della legge n. 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n. 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.
3. A tutte le dette argomentazioni in diritto si è opposta la costituita Avvocatura erariale; la quale ha poi concluso per la infondatezza della qui prospettata domanda di conguaglio economico.
4. All’Udienza pubblica del 31.10.2012 – dopo breve formale discussione – la causa è stata spedita in decisione.
5. Qui ritenuta la giurisdizione, osserva il Collegio che la questione economica proposta può essere altrimenti anche introitata trattandosi nella specie di una richiesta che riguarda il personale militare (art. 6 1° c D.L. 201/11, legge 214/11).
6. Rileva lo stesso Collegio che tutte le norme invocate dal ricorrente risultano esplicitamente abrogate dall’art. 2268 del decreto legislativo n. 66/2010: con decorrenza dopo 5 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (art. 2272 1° c. punti vari).
7. Va ora ricordato che il decesso del militare, sotto ufficiale col grado di Sergente, è intervenuto il 13.3.96 allorquando il citato decreto legislativo n. 196/95 collocava il grado di Sergente stesso al sesto livello anziché al quinto, con decorrenza dall’1.9.1995.
7.1 E’ così evidente, stante il fatto normativo sub 6) enunciato, che l’intervenuta abrogazione esplicita delle norme invocate dal ricorrente definisce l’inesistenza di una abrogazione implicita precedente.
7.2 Va perciò concluso, con riguardo alla prima delle due censure, negli stessi termini predicati dal ricorrente stesso.
8. Ad analogo positivo risultato si può pervenire anche con riguardo alla seconda censura utilizzando le stesse considerazioni di fondo in presenza di uguali dati normativi.
8.1 Ne consegue che la somma base imponibile – che va riferita al sesto livello e non al quinto – deve essere moltiplicata per 4,65 e non per 2.
9. Del resto, se si scruta attentamente l’intero impianto dell’art. 22 della legge n. 724/94, pare logicamente inferibile che il già citato 28° c. (v. moltiplicatore censurato) è riferibile ai soli impiegati civili di pubbliche amministrazioni in genere: con ciò facendo riferimento anche al precedente 27° c. che richiama solo la inerente e qualitativamente consonante disciplina generale relativa.
9.1 Va altresì ricordato allo stesso riguardo che la rara giurisprudenza sul punto di specie ha sempre affermato che le norme invocate dal ricorrente rispondono a principi di rinvio statico e non dinamico (TAR Molise 592/09; C.d.S. Sez. VI 2710/06).
10. La particolarità della vicenda, la relativa inusualità della stessa, la non facile comprensione della utile temporalità riguardo alle norme tutte prese in considerazione pur anche dall’Amministrazione resistente e la rara giurisprudenza, consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla nei limiti dedotti il provvedimento impugnato, invitando i competenti Uffici centrali del Ministero della Difesa a riprovvedere nei termini conclusi entro 60 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della stessa in via amministrativa se anteriore. Resta salva la nomina di un Commissario ad acta anche per l’emissione del relativo mandato di pagamento e per la previa eventuale modificazione e/o storno del connesso capitolo di bilancio. Resta altresì salva la facoltà di questo Giudice di segnalare ad ogni ulteriore competente Autorità giurisdizionale altrimenti ulteriori inadempimenti al seguito della infruttuosa decorrenza del termine di durata di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
- ) - la data della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della causa di servizio;
- ) - la data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo;
- ) - nonchè se nel frattempo c'è stato il passaggio di livello retributivo;
- ) - eventuali interessi e rivalutazione.
Il tutto, in virtù delle sotto indicate sentenze da non perderle di vista:
1° quella del Consiglio di Stato il afferma il seguente principio:
1 ) - In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005)
2 ) - Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3 ) - Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
Ecco la sentenza intera.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2012 201203458 Sentenza 3
N. 03458/2012REG.PROV.COLL.
N. 05216/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2000, proposto da OMISSIS, nella qualità di eredi di P. M., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso E. Bruno in Roma, v.le Giulio Cesare, 95;
contro
A.S.L. Lecce/6, A.S.L. Lecce/1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia - sez. staccata di Lecce, sezione I n. 435/2000, resa tra le parti, concernente la determinazione dell’equo indennizzo per causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati Aguglia su delega di Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, P. M. impugnava il provvedimento di concessione e di liquidazione dell'equo indennizzo per l'infermità dipendente da causa di servizio nella parte in cui aveva proceduto alla determinazione dell'indennità utilizzando come parametro di riferimento lo stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio e non anche lo stipendio a lui spettante alla data della liquidazione dell'indennizzo stesso.
Con sentenza 25 gennaio 2000 n. 435 il giudice di primo grado - "dopo la concessione della tutela cautelare" (come emerge dalla memoria dell'1 dicembre 1998 depositata innanzi al Tar) - respingeva il ricorso ritenendo di dover optare per l'orientamento giurisprudenziale che riferiva la determinazione del beneficio economico in questione allo stipendio goduto al momento di presentazione della domanda.
Avverso tale decisione proponevano appello gli eredi del dipendente insistendo per la tesi già sostenuta avanti al TAR; l'amministrazione sanitaria, pur risultando ritualmente intimata con notifica dell'atto d'appello del 12-14 maggio 2000, non si costituiva in giudizio.
Indi all'udienza pubblica del 4 maggio 2012 l'appello passava in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all'attenzione di questo Consiglio consiste nello stabilire se nella liquidazione del beneficio economico connesso al riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio e dell'equo indennizzo debba essere considerato lo stipendio goduto al momento della presentazione della domanda o quello percepito alla data della definizione del predetto procedimento.
2. La questione è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato che, in un'occasione, ha affermato:«… 1. 2. 1. Occorre ricordare che l'istituto dell'equo indennizzo a favore degli impiegati civili dello Stato (e poi esteso agli altri dipendenti pubblici) è stato per la prima volta previsto dall'art. 68 TU. 10. 1. 1957 n. 10 e dagli artt. 48-60 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 3. 5. 19857 n. 686 (cfr., per un esauriente excursus storico sull'istituto, Cass. S. U. n. 11395 del 19. 12. 1996), statuendosi in ordine ai criteri per liquidazione che "per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella (art. 49. comma 1, D.P.R. n. 686/1957).
Peraltro, nella disciplina originaria non era stato precisato se si dovesse tener conto della tabella stipendiale vigente alla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio (presupposto essenziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo) o alla data di conclusione del relativo procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Tale problematica, che influisce in maniera determinante sulla quantificazione dell'equo indennizzo, è stata immediatamente posta all'attenzione del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, e della Corte dei conti in sede di controllo, in considerazione della complessità del relativo procedimento, che spesso veniva a concludersi dopo qualche decennio e conseguente notevole incremento della base stipendiale con il trascorrere degli anni per effetto degli aumenti stipendiali connessi alla svalutazione monetaria.
In un primo momento, è prevalso un orientamento restrittivo, ritenendosi che dovesse farsi riferimento alla base retributiva spettante all'impiegato alla data della domanda, non potendosi far dipendere la misura dell'indennizzo dalla durata del relativo procedimento e dall'istruttoria necessaria per la liquidazione (cfr., la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 536 del 21. 10. 1969) ma poi si è precisato che occorreva aver riguardo allo stipendio spettante alla data di pronuncia del Comitato per le pensioni privilegiate (V. il parere di questo Consiglio, A. G., n. 1410 del 14. 1. 1971), per poi consolidarsi l'orientamento secondo cui occorreva tener conto del trattamento retributivo spettante alla data del provvedimento che conclude il relativo procedimento, essendo il riferimento ai vecchi stipendi in contrasto con la fisionomia dell'istituto che il legislatore aveva improntato al criterio dell'equità, nel cui ambito rientrava la rivalutazione del trattamento retributivo per un'adeguata reintegrazione del dipendente leso (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, n. 440 del 3. 6. 1971).
1. 2. 2. L'indirizzo interpretativo più favorevole per il dipendente è stato confermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 154 L. 11. 7. 1980 n. 312, che aveva fatto riferimento "al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda", ritenendosi che nell'ambito del livello retributivo, ancorato alla data della domanda, il trattamento economico da considerare andava inteso in senso dinamico, applicandosi la tabella stipendiale in vigore all'atto della liquidazione (cfr, Corte dei Conti, sez. controllo, n. 1272 del 12. 7. 1982 e n. 1360 del 15. 7. 1983).
Detto orientamento è stato sostanzialmente ribadito dalla decisione A. P. di questo Consiglio n. 14 del 16. 4. 1985, la quale, nel rispondere negativamente in ordine alla domanda dell'interessato diretta a conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma liquidatagli a titolo di equo indennizzo in relazione alla natura non retributiva del relativo emolumento, ha evidenziato che il credito da equo indennizzo era assistito di un autonomo meccanismo di rivalutazione dal momento che nella determinazione del quantum spettante si doveva tener conto del trattamento economico dovuto al dipendente al momento del provvedimento di definizione del relativo procedimento. Tale indirizzo è stato confermato dalla decisione di questo Consiglio, sez. VI, n. 429 del 3. 4. 1990, anche con riguardo ad un dipendente collocato a riposo, precisandosi che occorreva aver riguardo non allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ma di quello vigente all'atto della liquidazione, oltre alla spettanza degli interessi legali dal sorgere del diritto all'equo indennizzo fino all'effettivo pagamento. Interessi che sono stati riconosciuti anche dalla Corte dei Conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 106 del 2. 7. 1993, alla scadenza di 30 giorni dall'adozione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, sulla base dell'art. 3, comma 2, L. 241/1990.
1. 2. 3. Questo Consiglio non ha modificato successivamente il proprio orientamento (cfr. Sez. IV n. 2999 del 7. 6. 2005), salvo a determinare alcune regole speciali per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un primo diniego vi sia poi stato un provvedimento favorevole (in tal caso gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti dalla data della sentenza di annullamento, essendo quella successiva attività esecutiva: sez. VI n. 1035 del 12. 12. 1992 e n. 2675 del 15. 5. 2002) o per il caso in cui la richiesta di equo indennizzo provenga dagli eredi (gli interessi e la rivalutazione sarebbero dovuti, essendo lo stipendio ancorato alla data del decesso del dipendente : Sez. VI n. 26 del 4. 1. 1996 e n. 1670 del 20. 3. 2001).
1. 2. 4. In definitiva, la regola da seguire in questa intricata materia sotto la vigenza dell'art. 154 L. n. 312/1980 è quella secondo cui gli interessi e la rivalutazione non spettano in quanto l'Amministrazione nel liquidare l'equo indennizzo deve tener conto della tabella stipendiale vigente alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, purché la relativa somma sia in concreto liquidata entro un termine ragionevole, in mancanza di specifiche disposizioni regolamentari (termine che finora era di trenta giorni ed ora è di novanta sulla base dell'art. 2, 3° comma, L. n. 241/90, come modificato dalla L. n. 15/2005 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. n. 80/2005). In caso di ritardo della liquidazione del dovuto rispetto al provvedimento concessivo dell'equo indennizzo di carattere costitutivo, spettano comunque gli interessi e la rivalutazione nei limiti previsti dalla normativa vigente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sez. VI n. 267/2002 e sez. IV n. 2999/2005, già citate).
1. 2. 5 Non rileva nella specie la disposizione di cui all'art. 24, 27° comma, L. 23. 12. 1994 n. 724, secondo cui nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio, in quanto detta disposizione (a prescindere dal suo contenuto innovativo o meno) è applicabile solo per le domande presentate a decorrere dal 1°. 1. 1996 ai sensi del successivo comma 30° e nel caso in esame sia la domanda di riconoscimento della causa di servizio che quella di equo indennizzo risalgono a periodo molto anteriore…» (Cons. St. 29 marzo 2006 n. 1597).
3. Alla luce di tale precedente giurisprudenziale - che la Sezione condivide - l'appello è fondato; conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato in parte qua l'atto di determinazione dell'equo indennizzo – recante data 5 dicembre 1990 n. 921 - e dichiarato il diritto del dipendente a conseguire l'equo indennizzo sulla base della tabella stipendiale spettante alla data del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici costituisce giusta ragione per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione al pagamento delle differenze economiche nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
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2°, quella del Tar di Brescia che a seguito di un decesso in servizio per ragioni del servizio afferma:
Il ricorso (Accolto) verte su due censure.
1) - La prima di queste espone come il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all’atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall’1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamando al riguardo la data di entrata in vigore del connesso decreto legislativo 196/95 ed, in particolare, l’art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.
2) - Con la seconda viene censurato il fatto che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si doveva applicare l’art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l’art. 4 della legge n. 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n. 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.
Ecco la sentenza intera datata 15/11/2012.
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15/11/2012 201201793 Sentenza 1
N. 01793/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2003, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne Messi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa 17.4.2002 n. 779 di conferimento equo indennizzo, nella parte in cui ne determina l'importo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Al seguito della disposta reiscrizione a ruolo – in applicazione presidenziale del 2° c. dell’art. 1 dell’allegato 3 di cui al decreto legislativo n. 104/10 – viene in discussione nel merito una articolata lamentela, per sola incontinenza numeraria, del ricorrente, padre di un militare di leva che risulta indiscutibilmente deceduto in servizio e per ragioni di servizio stesso e al quale primo è stata liquidata come equo indennizzo la somma di euro 12.867,00: quest’ultima, appunto e a suo dire, del tutto inferiore al dovuto.
2. Al detto riguardo vengono avanzate due diverse censure.
2.1 La prima di queste espone come il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all’atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall’1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamando al riguardo la data di entrata in vigore del connesso decreto legislativo 196/95 ed, in particolare, l’art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.
2.2 Con la seconda viene censurato il fatto che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si doveva applicare l’art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l’art. 4 della legge n. 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n. 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.
3. A tutte le dette argomentazioni in diritto si è opposta la costituita Avvocatura erariale; la quale ha poi concluso per la infondatezza della qui prospettata domanda di conguaglio economico.
4. All’Udienza pubblica del 31.10.2012 – dopo breve formale discussione – la causa è stata spedita in decisione.
5. Qui ritenuta la giurisdizione, osserva il Collegio che la questione economica proposta può essere altrimenti anche introitata trattandosi nella specie di una richiesta che riguarda il personale militare (art. 6 1° c D.L. 201/11, legge 214/11).
6. Rileva lo stesso Collegio che tutte le norme invocate dal ricorrente risultano esplicitamente abrogate dall’art. 2268 del decreto legislativo n. 66/2010: con decorrenza dopo 5 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (art. 2272 1° c. punti vari).
7. Va ora ricordato che il decesso del militare, sotto ufficiale col grado di Sergente, è intervenuto il 13.3.96 allorquando il citato decreto legislativo n. 196/95 collocava il grado di Sergente stesso al sesto livello anziché al quinto, con decorrenza dall’1.9.1995.
7.1 E’ così evidente, stante il fatto normativo sub 6) enunciato, che l’intervenuta abrogazione esplicita delle norme invocate dal ricorrente definisce l’inesistenza di una abrogazione implicita precedente.
7.2 Va perciò concluso, con riguardo alla prima delle due censure, negli stessi termini predicati dal ricorrente stesso.
8. Ad analogo positivo risultato si può pervenire anche con riguardo alla seconda censura utilizzando le stesse considerazioni di fondo in presenza di uguali dati normativi.
8.1 Ne consegue che la somma base imponibile – che va riferita al sesto livello e non al quinto – deve essere moltiplicata per 4,65 e non per 2.
9. Del resto, se si scruta attentamente l’intero impianto dell’art. 22 della legge n. 724/94, pare logicamente inferibile che il già citato 28° c. (v. moltiplicatore censurato) è riferibile ai soli impiegati civili di pubbliche amministrazioni in genere: con ciò facendo riferimento anche al precedente 27° c. che richiama solo la inerente e qualitativamente consonante disciplina generale relativa.
9.1 Va altresì ricordato allo stesso riguardo che la rara giurisprudenza sul punto di specie ha sempre affermato che le norme invocate dal ricorrente rispondono a principi di rinvio statico e non dinamico (TAR Molise 592/09; C.d.S. Sez. VI 2710/06).
10. La particolarità della vicenda, la relativa inusualità della stessa, la non facile comprensione della utile temporalità riguardo alle norme tutte prese in considerazione pur anche dall’Amministrazione resistente e la rara giurisprudenza, consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla nei limiti dedotti il provvedimento impugnato, invitando i competenti Uffici centrali del Ministero della Difesa a riprovvedere nei termini conclusi entro 60 giorni dalla data di notifica della presente o dalla data di ricezione della stessa in via amministrativa se anteriore. Resta salva la nomina di un Commissario ad acta anche per l’emissione del relativo mandato di pagamento e per la previa eventuale modificazione e/o storno del connesso capitolo di bilancio. Resta altresì salva la facoltà di questo Giudice di segnalare ad ogni ulteriore competente Autorità giurisdizionale altrimenti ulteriori inadempimenti al seguito della infruttuosa decorrenza del termine di durata di cui sopra.
Le spese di lite sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
Re: EQUO INDENNIZZO
Messaggio da gervasi pietro »
Grazie Panorama .
Nel 1989 incidente stradale in servizio quindi modello C .
Nel 2011 non ho fatto domanda di aggravamento o interpendenza ma ho chiesto ascrivibilità della categoria del modello C . a seguito di ciò la CMO mi assegno la 5 categoria . Ora pare che il comitato di verifica abbia accettato cio che la CMO proponeva . Quindi ho ricevuto la telefonata per inviare le mie coordinate bancarie . Mi chiedo perché l’addetto che mi ha chiamato mi disse che si riferiva al 1995 e non al 1989 ho 2011 . Forse voleva dire che la quota dell’eco indennizzo si riferisce con le vecchie normative ?
Ho letto che ci sono tre quote una fino al 1994 la piu conveniente – l’altra dal 1995 al 1997 il 47 % e dopo il 1998 il 44% per quanto riguarda la 5 Categoria .
ora penso che equo indennizzo per la domanda di aggravamento parte dal momento della presentazione della stessa e interpendenza la stessa situazione rimane per ascrivibilita da quannu parte ? ciao
Nel 1989 incidente stradale in servizio quindi modello C .
Nel 2011 non ho fatto domanda di aggravamento o interpendenza ma ho chiesto ascrivibilità della categoria del modello C . a seguito di ciò la CMO mi assegno la 5 categoria . Ora pare che il comitato di verifica abbia accettato cio che la CMO proponeva . Quindi ho ricevuto la telefonata per inviare le mie coordinate bancarie . Mi chiedo perché l’addetto che mi ha chiamato mi disse che si riferiva al 1995 e non al 1989 ho 2011 . Forse voleva dire che la quota dell’eco indennizzo si riferisce con le vecchie normative ?
Ho letto che ci sono tre quote una fino al 1994 la piu conveniente – l’altra dal 1995 al 1997 il 47 % e dopo il 1998 il 44% per quanto riguarda la 5 Categoria .
ora penso che equo indennizzo per la domanda di aggravamento parte dal momento della presentazione della stessa e interpendenza la stessa situazione rimane per ascrivibilita da quannu parte ? ciao
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