Indennità di Trasferimento e di prima sistemazione
Inviato: sab mag 21, 2011 10:56 pm
Cari colleghi vi posto questa sentenza del Tar Puglia sez. di Bari del 13.05.2011 nel caso possa interessare a qualcuno.
Auguri a tutti.
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N. 00724/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2004, proposto da:
OMISSI, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Langiulli e Agnese Rizzitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Basso in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia e Casa Circondariale di Trani, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento e il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi legali e svalutazione monetaria sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia e della Casa Circondariale di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e udito per i ricorrenti il difensore avv. Michele Langiulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti OMISSIS (tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria) chiedono con il ricorso introduttivo la corresponsione dell’indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, rilevando che in data 25.11.1996 il Ministero di Grazia e Giustizia disponeva il loro trasferimento immediato “a domanda e a proprie spese” dalle rispettive sedi di servizio alla Casa Circondariale di Trani; che detto trasferimento fa parte del “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” (cfr. motivazione dei singoli provvedimenti di trasferimento); che i provvedimenti non ammettono ritardi nella esecuzione; che il menzionato trasferimento su domanda può essere assimilato a quello d’autorità poiché dalla motivazione degli stessi provvedimenti risulta essere stato disposto per soddisfare un prevalente interesse pubblico (i.e. funzionalità del servizio delle traduzioni).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia fondato.
Invero il trasferimento in esame con esecuzione immediata e rientrante nel “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” può essere certamente assimilato al trasferimento d’autorità (per la prevalenza dell’interesse pubblico) ai fini della corresponsione dell’indennità ex legge n. 100/1987.
Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 332 l’indennità di cui alla legge n. 100/1987 spetta anche in ipotesi di trasferimento su domanda disposto - come nel caso di specie - in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio.
Nella presente fattispecie il prevalente interesse pubblico al trasferimento è rappresentato dalla funzionalità del servizio delle traduzioni.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Sarà la stessa amministrazione convenuta, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla relativa determinazione secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
L’amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento della somma predetta secondo le modalità sopra descritte, previo accordo con il ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l’amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a determinarsi, previo accordo con i ricorrenti stessi da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a far tempo dalla maturazione del relativo diritto e con aggiunta di interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero di Grazia e Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
Auguri a tutti.
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N. 00724/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2004, proposto da:
OMISSI, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Langiulli e Agnese Rizzitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Basso in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia e Casa Circondariale di Trani, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento e il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi legali e svalutazione monetaria sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia e della Casa Circondariale di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e udito per i ricorrenti il difensore avv. Michele Langiulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti OMISSIS (tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria) chiedono con il ricorso introduttivo la corresponsione dell’indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, rilevando che in data 25.11.1996 il Ministero di Grazia e Giustizia disponeva il loro trasferimento immediato “a domanda e a proprie spese” dalle rispettive sedi di servizio alla Casa Circondariale di Trani; che detto trasferimento fa parte del “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” (cfr. motivazione dei singoli provvedimenti di trasferimento); che i provvedimenti non ammettono ritardi nella esecuzione; che il menzionato trasferimento su domanda può essere assimilato a quello d’autorità poiché dalla motivazione degli stessi provvedimenti risulta essere stato disposto per soddisfare un prevalente interesse pubblico (i.e. funzionalità del servizio delle traduzioni).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia fondato.
Invero il trasferimento in esame con esecuzione immediata e rientrante nel “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” può essere certamente assimilato al trasferimento d’autorità (per la prevalenza dell’interesse pubblico) ai fini della corresponsione dell’indennità ex legge n. 100/1987.
Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 332 l’indennità di cui alla legge n. 100/1987 spetta anche in ipotesi di trasferimento su domanda disposto - come nel caso di specie - in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio.
Nella presente fattispecie il prevalente interesse pubblico al trasferimento è rappresentato dalla funzionalità del servizio delle traduzioni.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Sarà la stessa amministrazione convenuta, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla relativa determinazione secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
L’amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento della somma predetta secondo le modalità sopra descritte, previo accordo con il ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l’amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a determinarsi, previo accordo con i ricorrenti stessi da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a far tempo dalla maturazione del relativo diritto e con aggiunta di interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero di Grazia e Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011