Indennità di Trasferimento e di prima sistemazione

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Indennità di Trasferimento e di prima sistemazione

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Cari colleghi vi posto questa sentenza del Tar Puglia sez. di Bari del 13.05.2011 nel caso possa interessare a qualcuno.
Auguri a tutti.


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N. 00724/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2004, proposto da:
OMISSI, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Langiulli e Agnese Rizzitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Basso in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia e Casa Circondariale di Trani, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento e il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi legali e svalutazione monetaria sino al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia e della Casa Circondariale di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Francesco Cocomile e udito per i ricorrenti il difensore avv. Michele Langiulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti OMISSIS (tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria) chiedono con il ricorso introduttivo la corresponsione dell’indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, rilevando che in data 25.11.1996 il Ministero di Grazia e Giustizia disponeva il loro trasferimento immediato “a domanda e a proprie spese” dalle rispettive sedi di servizio alla Casa Circondariale di Trani; che detto trasferimento fa parte del “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” (cfr. motivazione dei singoli provvedimenti di trasferimento); che i provvedimenti non ammettono ritardi nella esecuzione; che il menzionato trasferimento su domanda può essere assimilato a quello d’autorità poiché dalla motivazione degli stessi provvedimenti risulta essere stato disposto per soddisfare un prevalente interesse pubblico (i.e. funzionalità del servizio delle traduzioni).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia fondato.
Invero il trasferimento in esame con esecuzione immediata e rientrante nel “… più generale piano di mobilità a domanda del personale che interessa anche l’assunzione, a decorrere dal 16.12.1996, del servizio delle traduzioni nelle regioni di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia …” può essere certamente assimilato al trasferimento d’autorità (per la prevalenza dell’interesse pubblico) ai fini della corresponsione dell’indennità ex legge n. 100/1987.
Secondo Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 332 l’indennità di cui alla legge n. 100/1987 spetta anche in ipotesi di trasferimento su domanda disposto - come nel caso di specie - in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio.
Nella presente fattispecie il prevalente interesse pubblico al trasferimento è rappresentato dalla funzionalità del servizio delle traduzioni.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti a detto titolo dalla data del trasferimento di ciascuno, con maggiorazione degli interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Sarà la stessa amministrazione convenuta, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla relativa determinazione secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
L’amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento della somma predetta secondo le modalità sopra descritte, previo accordo con il ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) accerta il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui rispettivamente alla legge 10.3.1987 n. 100, estesa al personale di Polizia penitenziaria con decreto legge 4.8.1987 n. 325 come convertito con modifiche dalla legge 3.10.1987 n. 402, e alla legge 18.12.1973 n. 836, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l’amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a determinarsi, previo accordo con i ricorrenti stessi da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a far tempo dalla maturazione del relativo diritto e con aggiunta di interessi e svalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero di Grazia e Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011


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Re: Indennità di Trasferimento e di prima sistemazione

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Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Ecco qui sotto il testo normativo che ci riguarda tutti.
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
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163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

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Il Consiglio di Stato così ha concluso in una sentenza di ieri 06/08/2013 che ha respinto l'Appello del Comando Generale della GdiF:

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.
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Re: Indennità di Trasferimento e di prima sistemazione

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Il Consiglio di Stato respinge l'Appello proposto dall'Amministrazione.

Inoltre, tra l'altro richiama la nuova legge in vigore dal 01/01/2013 e che prevede.

l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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06/08/2013 201304159 Sentenza 4


N. 04159/2013REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Pasquale Napolitano, con domicilio eletto presso Pasquale Napolitano in Roma, via dell'Argilla, 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01228/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento dell'indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Pasquale Napolitano e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione del 20 aprile 2009, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’ambito degli “interventi di revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2009”, ha disposto - fra l’altro - la soppressione della brigata di Recco.

A seguito di ciò, il signor D. B., che lì prestava servizio come brigadiere, ha chiesto “alla Superiore Gerarchia di voler esaminare la possibilità di un eventuale impiego presso il Nucleo Polizia Tributaria di …..” (8 maggio 2009).

Con determinazione del 17 luglio 2009, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” nella sede indicata del militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità. Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 6 novembre 2009).

Il signor OMISSIS ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Liguria, il quale ha accolto il ricorso sul presupposto che per trasferimento d’autorità debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente (sez. IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 1228).

Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata domanda dell’8 maggio 2009 non rappresenterebbe una mera dichiarazione di disponibilità, ma avrebbe determinato un mutamento del titolo di trasferimento.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che contesta anche in relazione a precedenti del Consiglio di Stato di segno diverso.

La domanda cautelare dell’Amministrazione è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 5 febbraio 2013, n. 413, che ha fissato per l’esame del merito della questione l’udienza pubblica del successivo 12 luglio.

Con memoria del 4 giugno, il brigadiere OMISSIS ha riepilogato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la titolarità del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.

Come già ricordato nell’ordinanza adottata dalla Sezione nel corso del presente procedimento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime, sul punto, orientamenti di segno differente (oltre ai precedenti richiamati nel provvedimento cautelare, si veda, per la tesi del privato, C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Tale è precisamente il caso di specie.

L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Considerato che la decisione si fonda su una normativa intervenuta mediotempore, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013
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