DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

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EXCC1988

DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da EXCC1988 »

Un saluto speciale a tutti voi, chiedo a chi ne fosse a conoscenza o per passata analoga spiacevole esperienza di qualcuno.
Aimé per un p.p. c'è stata come dicono " per giusta causa" la destituzione dopo 33 anni di servizio senza diritto alla pensione.
La domanda che porgo e la seguente:
"Se vengono riconosciuti ai fini calcolo contributivo i famosi ogni 5 anni 1 anno, oppure in questo caso si perde il diritto perché tale conteggio e finale al momento del raggiungimento pensionistico in servizio attivo.
Grazie.


avt8
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da avt8 »

Se vieni destituito senza diritto a pensione, i tuoi contributi saranno versati all'inps. senza il calcolo degli aumenti di 1/5- Ma se hai una patologia ascritta alla Tab A dalla 1^ alla 8^ hai diritto alla pensione privilegiata, e in questo caso vengono calcolati gli aumenti di 1/5-
In alternativa se non hai una PP,puoi chiedere all'inps di fare la contribuzione volontaria per i rimanenti anni per arrivare alla pensione.
avt8
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da avt8 »

EXCC1988 ha scritto: dom mag 14, 2023 9:43 pm Un saluto speciale a tutti voi, chiedo a chi ne fosse a conoscenza o per passata analoga spiacevole esperienza di qualcuno.
Aimé per un p.p. c'è stata come dicono " per giusta causa" la destituzione dopo 33 anni di servizio senza diritto alla pensione.
La domanda che porgo e la seguente:
"Se vengono riconosciuti ai fini calcolo contributivo i famosi ogni 5 anni 1 anno, oppure in questo caso si perde il diritto perché tale conteggio e finale al momento del raggiungimento pensionistico in servizio attivo.
Grazie.
che significa destituzione per giusta causa ? procedimento penale ?
avt8
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto: lun mag 15, 2023 3:00 pm Se vieni destituito senza diritto a pensione, i tuoi contributi saranno versati all'inps. senza il calcolo degli aumenti di 1/5- Ma se hai una patologia ascritta alla Tab A dalla 1^ alla 8^ hai diritto alla pensione privilegiata, e in questo caso vengono calcolati gli aumenti di 1/5-
In alternativa se non hai una PP,puoi chiedere all'inps di fare la contribuzione volontaria per i rimanenti anni per arrivare alla pensione.
Se hai paotlogie già riconosciute causa di servizio non ascritta a tab A,fai domanda aggravamento.prima che mandano i contributi a inps. Hai fatto ricorso al T.A.R. ? HAI IL NR. della sentenza ?
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lino
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da lino »

avt8 ha scritto: lun mag 15, 2023 3:00 pm Se vieni destituito senza diritto a pensione, i tuoi contributi saranno versati all'inps. senza il calcolo degli aumenti di 1/5- Ma se hai una patologia ascritta alla Tab A dalla 1^ alla 8^ hai diritto alla pensione privilegiata, e in questo caso vengono calcolati gli aumenti di 1/5-
In alternativa se non hai una PP,puoi chiedere all'inps di fare la contribuzione volontaria per i rimanenti anni per arrivare alla pensione.
Ti chiedo e vi chiedo, la contribuzione volontaria può avvenire sempre e comunque?
Scrivo in generale e in particolare per gli appartenenti del pubblico impiego.
Poiché se ciò fosse, avevo notizie diverse.
Un caro saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
avt8
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da avt8 »

certamente anche per il pubblico impiego e possibile fare la contribuzione volontaria in quanto una volta cessato dal servizio- e un cittadino qualunque
frank1962
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da frank1962 »

EXCC1988 ha scritto: dom mag 14, 2023 9:43 pm Un saluto speciale a tutti voi, chiedo a chi ne fosse a conoscenza o per passata analoga spiacevole esperienza di qualcuno.
Aimé per un p.p. c'è stata come dicono " per giusta causa" la destituzione dopo 33 anni di servizio senza diritto alla pensione.
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"Se vengono riconosciuti ai fini calcolo contributivo i famosi ogni 5 anni 1 anno, oppure in questo caso si perde il diritto perché tale conteggio e finale al momento del raggiungimento pensionistico in servizio attivo.
Grazie.
Allego dei post inerenti al tuo quesito già discussi








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età pensione per i congedati anticipatamente

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Maikol2222
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età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 1:01 pm

Buona domenica a tutti,
chiedo agli esperti della materia:

nell'ipotesi che tu abbia 50 anni, con 35 anni contributivi (derivanti da 30 di servizio effettivi + 5 di abbuono) e decidi di congedarti oppure ti congeda automaticamente l'Amministrazione per una sentenza penale con interdizione dai pubblici uffici (quindi non parliamo di PPO per malattia, patologie o invalidità varie o possibili passaggi ai civili)...
a quel punto a che età potrai poi andare effettivamente in pensione?
andrai sempre a 60 anni aggiungendo 12 mesi di finestra mobile?
o invece non facendo più parte dell'Amministrazione dovrai, per forza di cose, esclusivamente aspettare i 67 anni?
mi sembrerebbe eccessiva la seconda ipotesi...
cosa ne pensate?

Grazie per tutte le risposte


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lepre15
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 1:15 pm

Tu hai 30 di contributi i cinque sono solo figurativi se ti congedano andrai in pensione con le vigenti leggi e cioè quando raggiungi i 43 anni e rotti di contribuzione quindi devi fare altri 13 anni di lavoro!!
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 2:04 pm

Ciao Lepre15
quindi significherebbe che se lasci l'Amministrazione anzitempo i 5 anni figurativi si perdono e non servono assolutamente a nulla?

mi sembra strano
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mauri64
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:04 pm

Ciao,
non avendo maturato i requisiti necessari per poter andare in pensione, con la normativa vigente dovresti attendere l’età anagrafica di 67 anni (vecchiaia).
Diversamente, se andassi a lavorare nel privato potresti andare in pensione (anticipata), con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di f.m., quindi tra 8 anni e 1 mese.
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:27 pm

Ciao Mauri

ah ecco mi sembrava che non potevano perdersi nel nulla i 5 anni figurativi già maturati...

30 ANNI EFFETTIVI + 5 ANNI FIGURATIVI + 8 ANNI E 1 MESE DI FUTURO LAVORO NEL PRIVATO = 43 ANNI E 1 MESE per andare in pensione anticipata oppure a 67 (che differenza enorme in confronto al nostro trattamento).

Ora è tutto chiaro.

Grazie
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frank1962
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:52 pm

Per essere più espliciti:
I 5 anni figurativi spettano solo e solamente a condizione che ti congedi dall'arma avendo maturato i requisiti per andare in pensione.
Se vai via senza aver maturato la pensione dovrai fare come da te esemplificato quanto indicato da Lepre
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 5:14 pm

Ciao Frank
ma allora siamo di nuovo da capo... mi stai dicendo che, estremizzando, se ti congedi anche solo 1 giorno prima dei requisiti previsti per andare in pensione, perdi tutti i 5 anni di contribuzione figurativi.

Dovrò trovare la normativa da qualche parte...

Grazie
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frank1962
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 6:43 pm

Purtroppo è così.
Potrai trovare alcuni post che hanno trattato questa fattispecie cliccando sulla lente e inserendo l'argomento
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frank1962
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 7:30 pm

Ti invito a leggere la sentenza n. 39 del 1/3/2018 della Corte Costituzionale con la quale due ex militari dell' A.M. previo ricorso alla Corte dei Conti avevano interessato la Consulta per vedersi riconoscere nel loro caso 1/3 delle maggiorazioni per il periodo prestato in A.M., dopo essere passati a una Compagnia di volo
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 8:54 pm

Grazie Frank l'ho letta e devo dire che all'interno ci hanno ricamato un po' troppo sul fatto che l'indennità di volo vada a premiare chi rimane nel pubblico fino alla pensione e rinuncia cosi ai tanti soldini delle compagnie di volo civili.
Diversa è la maggiorazione per il "semplice" servizio d'istituto svolto dagli operatori di polizia.
Ho letto poi anche un ricorso di un ex appartenente dove chiedeva gli venissero riconosciute le maggiorazioni sul servizio per il periodo da lui svolto.

Sent 406/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( ART. 5 L. 205/2000 )
*********
IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32869 del registro di segreteria, proposto dal Sig.re C.. Giuseppe ( n. a ……. il ……. 1963 ) – rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Savino, giusta mandato a margine del ricorso;
Visto il ricorso in epigrafe, con i relativi allegati;

contro
- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.

- I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici;

Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2018 l’avv. Antonio Savino, per il ricorrente, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il Mar. Lgt. Donato Pascazio, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale si è riportato alla memoria depositata.

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, depositato in data 7 ottobre 2016;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in
FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 28 settembre 2016, il dott. C.. Giuseppe, come sopra generalizzato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della propria posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., tenendo conto anche del c.d. servizio figurativo ( aumento di un quinto riconosciuto in sede di liquidazione dell’indennità una tantum ) previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Risulta dagli atti depositati che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza, con decreto n. 3323 dell’11 luglio 2002, ha disposto che l’I.N.P.D.A.P. versasse all’I.N.P.S. la somma di € 46.173,31 per la costituzione della posizione assicurativa dell’interessato e, quindi, tenendo conto del solo servizio effettivamente prestato, ma non anche di quello c.d. figurativo.

Di qui, la domanda di riconoscimento dell’aumento di servizio utile a pensione e l’obbligo corrispondente della P.A. alla ricostituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., previa valorizzazione degli aumenti di periodi di servizio, per un totale di anni 17, mesi 4 e giorni 9.

Espone, infatti, il dott. C.. che ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 18 maggio 1983 sino al 7 maggio 1984 e dal 29 novembre 1984 sino al 30 luglio 1998, data di collocamento in congedo a domanda con il grado di “ Capitano “.

Il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio con una memoria difensiva, in data 7 novembre 2016, eccependo sostanzialmente che le maggiorazioni di servizio figurative rilevano solo ai fini della misura della pensione o dell’indennità una tantum, ma non ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’A.G.O., in quanto, diversamente opinando, vi sarebbe una doppia valutazione della medesima situazione. In subordine, la prescrizione quinquennale.

Alla odierna udienza le parti si sono riportate a quanto già dedotto.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche del c.d. servizio figurativo, costituito dall’aumento del quinto previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Occorre innanzi tutto puntualizzare che, seppure l’art. 124 del d.p.r. n. 1092/1973 è stato abrogato per effetto del comma 12-undecies dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, trova applicazione nel presente giudizio la previgente disciplina, in forza del principio del tempus regit actum, in considerazione della circostanza che il ricorrente è cessato dal servizio presso la Guardia di Finanza nel 1998, allorquando avrebbe dovuto essere costituita la propria posizione assicurativa, e, dunque, in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta norma abrogativa.

Dal tenore letterale delle norme di cui agli artt. 124 del d.p.r. n.1092/1973 e 3, ultimo comma, della L. n. 284/1977, si evince che l’unica condizione posta dal legislatore perchè l’ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto del periodo utile è l’avere svolto il servizio in condizioni di impiego operativo ( in tal senso, C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 464 del 2007 e la giurisprudenza richiamata: Id., n. 62/2004; id., n. 153/2005; Id., n. 31472005; Sez. giur. Veneto, n. 548/2006 ).

Quanto esposto ha trovato, altresì, autorevole conferma nella giurisprudenza di questa Corte – sia di primo ( ex multis, Sez. giur. Lazio, n. 1729/2009 ) che di secondo grado ( cfr. Sez. III app. n. 465/2009 e n. 193/2010) – alla cui stregua è stato chiarito come “ servizio prestato “ debba intendersi “ servizio utile “ e non già “ servizio effettivo “.

Né a diverso convincimento conduce la lettura della sentenza delle Sezioni riunite n. 8/QM/2011, la quale appare ancorata ad una interpretazione letterale delle norme richiamate.

Deve osservarsi, infatti, che il beneficio dell’aumento di un quinto è attribuito per il solo fatto di avere prestato servizio e, in questo senso, a nulla rileva la casistica indicata nella sentenza delle Sezioni riunite allorchè si fa menzione dei diversi contenuti da attribuirsi a “ servizio utile” e “servizio effettivo” poiché lo stesso art. 40 del d.p.r. n.109271973 assume che il “servizio effettivo” scaturisce dalla “somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tenere conto degli aumenti ci cui al precedente Capo III”. A parte il fatto che gli aumenti di servizio di cui al Capo III sono tassativi ( e non può esservi menzione di quello in oggetto perché successivo ) è la stessa norma che, successiva, prevede che il servizio prestato in quelle condizioni è “computato con l’aumento di un quinto”, utilizzando lo stesso verbo “computare” usato nell’art. 40 per indicare i periodi di servizio effettivo.

La interpretazione qui seguita è confermata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ed è stata avvalorata dalla Sezione giurisdizionale Sardegna ( n. 814/2012 ) nonché da questa stessa Sezione giurisdizionale ( n. 627/2010 )

Poiché non vi è ragione per discostarsi da siffatto orientamento giurisprudenziale, che poggia le sue solide basi sul tenore letterale dell’art. 3 della legge n. 28471977, il ricorso merita di essere accolto, con la conseguente rideterminazione della pozione assicurativa presso l’I.N.P.S. anche relativamente al periodo di c.d. servizio figurativo, per la durata complessiva di anni 17, mesi 9 e giorni 4.

Deve riconoscersi, dunque, il diritto del dott. C.. Giuseppe alla rideterminazione della posizione assicurativa sulla base dell’aumento del quinto previsto dalla legge.

Sulle somme scaturenti dal ricalcolo, devono corrispondersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La complessità della causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio, che rimangono a carico delle parti.

P.Q.M.

cosa ne pensi?

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n° 32869, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate. .
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del sei aprile duemiladiciotto.
F.to ( V. Raeli )


Depositata in Segreteria il 17/05/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio lun lug 04, 2022 6:13 pm

frank1962 ha scritto: ↑Per essere più espliciti:
I 5 anni figurativi spettano solo e solamente a condizione che ti congedi dall'arma avendo maturato i requisiti per andare in pensione.
Se vai via senza aver maturato la pensione dovrai fare come da te esemplificato quanto indicato da Lepre
Ciao a tutti, visto che potrebbe interessare a più di qualcuno, sembrandomi davvero una cosa illogica il fatto che si potessero perdere delle maggiorazioni per servizio già acquisite, ho fatto un quesito all'INPS che mi ha appena risposto cosi:

"Gentile utente
le maggiorazioni di servizio vengono mantenute in caso di pensionamento in regime di cumulo.
Cordiali saluti
Rosanna Griseri"

Buona serata
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da frank1962 »

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frank1962
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da frank1962 »

frank1962 ha scritto: lun mag 15, 2023 7:16 pm
EXCC1988 ha scritto: dom mag 14, 2023 9:43 pm Un saluto speciale a tutti voi, chiedo a chi ne fosse a conoscenza o per passata analoga spiacevole esperienza di qualcuno.
Aimé per un p.p. c'è stata come dicono " per giusta causa" la destituzione dopo 33 anni di servizio senza diritto alla pensione.
La domanda che porgo e la seguente:
"Se vengono riconosciuti ai fini calcolo contributivo i famosi ogni 5 anni 1 anno, oppure in questo caso si perde il diritto perché tale conteggio e finale al momento del raggiungimento pensionistico in servizio attivo.
Grazie.
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Maikol2222
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età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 1:01 pm

Buona domenica a tutti,
chiedo agli esperti della materia:

nell'ipotesi che tu abbia 50 anni, con 35 anni contributivi (derivanti da 30 di servizio effettivi + 5 di abbuono) e decidi di congedarti oppure ti congeda automaticamente l'Amministrazione per una sentenza penale con interdizione dai pubblici uffici (quindi non parliamo di PPO per malattia, patologie o invalidità varie o possibili passaggi ai civili)...
a quel punto a che età potrai poi andare effettivamente in pensione?
andrai sempre a 60 anni aggiungendo 12 mesi di finestra mobile?
o invece non facendo più parte dell'Amministrazione dovrai, per forza di cose, esclusivamente aspettare i 67 anni?
mi sembrerebbe eccessiva la seconda ipotesi...
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 1:15 pm

Tu hai 30 di contributi i cinque sono solo figurativi se ti congedano andrai in pensione con le vigenti leggi e cioè quando raggiungi i 43 anni e rotti di contribuzione quindi devi fare altri 13 anni di lavoro!!
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 2:04 pm

Ciao Lepre15
quindi significherebbe che se lasci l'Amministrazione anzitempo i 5 anni figurativi si perdono e non servono assolutamente a nulla?

mi sembra strano
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mauri64
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:04 pm

Ciao,
non avendo maturato i requisiti necessari per poter andare in pensione, con la normativa vigente dovresti attendere l’età anagrafica di 67 anni (vecchiaia).
Diversamente, se andassi a lavorare nel privato potresti andare in pensione (anticipata), con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi + 3 mesi di f.m., quindi tra 8 anni e 1 mese.
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:27 pm

Ciao Mauri

ah ecco mi sembrava che non potevano perdersi nel nulla i 5 anni figurativi già maturati...

30 ANNI EFFETTIVI + 5 ANNI FIGURATIVI + 8 ANNI E 1 MESE DI FUTURO LAVORO NEL PRIVATO = 43 ANNI E 1 MESE per andare in pensione anticipata oppure a 67 (che differenza enorme in confronto al nostro trattamento).

Ora è tutto chiaro.

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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 4:52 pm

Per essere più espliciti:
I 5 anni figurativi spettano solo e solamente a condizione che ti congedi dall'arma avendo maturato i requisiti per andare in pensione.
Se vai via senza aver maturato la pensione dovrai fare come da te esemplificato quanto indicato da Lepre
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 5:14 pm

Ciao Frank
ma allora siamo di nuovo da capo... mi stai dicendo che, estremizzando, se ti congedi anche solo 1 giorno prima dei requisiti previsti per andare in pensione, perdi tutti i 5 anni di contribuzione figurativi.

Dovrò trovare la normativa da qualche parte...

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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 6:43 pm

Purtroppo è così.
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 7:30 pm

Ti invito a leggere la sentenza n. 39 del 1/3/2018 della Corte Costituzionale con la quale due ex militari dell' A.M. previo ricorso alla Corte dei Conti avevano interessato la Consulta per vedersi riconoscere nel loro caso 1/3 delle maggiorazioni per il periodo prestato in A.M., dopo essere passati a una Compagnia di volo
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio dom giu 26, 2022 8:54 pm

Grazie Frank l'ho letta e devo dire che all'interno ci hanno ricamato un po' troppo sul fatto che l'indennità di volo vada a premiare chi rimane nel pubblico fino alla pensione e rinuncia cosi ai tanti soldini delle compagnie di volo civili.
Diversa è la maggiorazione per il "semplice" servizio d'istituto svolto dagli operatori di polizia.
Ho letto poi anche un ricorso di un ex appartenente dove chiedeva gli venissero riconosciute le maggiorazioni sul servizio per il periodo da lui svolto.

Sent 406/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( ART. 5 L. 205/2000 )
*********
IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32869 del registro di segreteria, proposto dal Sig.re C.. Giuseppe ( n. a ……. il ……. 1963 ) – rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Savino, giusta mandato a margine del ricorso;
Visto il ricorso in epigrafe, con i relativi allegati;

contro
- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.

- I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici;

Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2018 l’avv. Antonio Savino, per il ricorrente, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il Mar. Lgt. Donato Pascazio, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale si è riportato alla memoria depositata.

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, depositato in data 7 ottobre 2016;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in
FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 28 settembre 2016, il dott. C.. Giuseppe, come sopra generalizzato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della propria posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., tenendo conto anche del c.d. servizio figurativo ( aumento di un quinto riconosciuto in sede di liquidazione dell’indennità una tantum ) previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Risulta dagli atti depositati che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza, con decreto n. 3323 dell’11 luglio 2002, ha disposto che l’I.N.P.D.A.P. versasse all’I.N.P.S. la somma di € 46.173,31 per la costituzione della posizione assicurativa dell’interessato e, quindi, tenendo conto del solo servizio effettivamente prestato, ma non anche di quello c.d. figurativo.

Di qui, la domanda di riconoscimento dell’aumento di servizio utile a pensione e l’obbligo corrispondente della P.A. alla ricostituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., previa valorizzazione degli aumenti di periodi di servizio, per un totale di anni 17, mesi 4 e giorni 9.

Espone, infatti, il dott. C.. che ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 18 maggio 1983 sino al 7 maggio 1984 e dal 29 novembre 1984 sino al 30 luglio 1998, data di collocamento in congedo a domanda con il grado di “ Capitano “.

Il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio con una memoria difensiva, in data 7 novembre 2016, eccependo sostanzialmente che le maggiorazioni di servizio figurative rilevano solo ai fini della misura della pensione o dell’indennità una tantum, ma non ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’A.G.O., in quanto, diversamente opinando, vi sarebbe una doppia valutazione della medesima situazione. In subordine, la prescrizione quinquennale.

Alla odierna udienza le parti si sono riportate a quanto già dedotto.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche del c.d. servizio figurativo, costituito dall’aumento del quinto previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Occorre innanzi tutto puntualizzare che, seppure l’art. 124 del d.p.r. n. 1092/1973 è stato abrogato per effetto del comma 12-undecies dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, trova applicazione nel presente giudizio la previgente disciplina, in forza del principio del tempus regit actum, in considerazione della circostanza che il ricorrente è cessato dal servizio presso la Guardia di Finanza nel 1998, allorquando avrebbe dovuto essere costituita la propria posizione assicurativa, e, dunque, in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta norma abrogativa.

Dal tenore letterale delle norme di cui agli artt. 124 del d.p.r. n.1092/1973 e 3, ultimo comma, della L. n. 284/1977, si evince che l’unica condizione posta dal legislatore perchè l’ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto del periodo utile è l’avere svolto il servizio in condizioni di impiego operativo ( in tal senso, C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 464 del 2007 e la giurisprudenza richiamata: Id., n. 62/2004; id., n. 153/2005; Id., n. 31472005; Sez. giur. Veneto, n. 548/2006 ).

Quanto esposto ha trovato, altresì, autorevole conferma nella giurisprudenza di questa Corte – sia di primo ( ex multis, Sez. giur. Lazio, n. 1729/2009 ) che di secondo grado ( cfr. Sez. III app. n. 465/2009 e n. 193/2010) – alla cui stregua è stato chiarito come “ servizio prestato “ debba intendersi “ servizio utile “ e non già “ servizio effettivo “.

Né a diverso convincimento conduce la lettura della sentenza delle Sezioni riunite n. 8/QM/2011, la quale appare ancorata ad una interpretazione letterale delle norme richiamate.

Deve osservarsi, infatti, che il beneficio dell’aumento di un quinto è attribuito per il solo fatto di avere prestato servizio e, in questo senso, a nulla rileva la casistica indicata nella sentenza delle Sezioni riunite allorchè si fa menzione dei diversi contenuti da attribuirsi a “ servizio utile” e “servizio effettivo” poiché lo stesso art. 40 del d.p.r. n.109271973 assume che il “servizio effettivo” scaturisce dalla “somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tenere conto degli aumenti ci cui al precedente Capo III”. A parte il fatto che gli aumenti di servizio di cui al Capo III sono tassativi ( e non può esservi menzione di quello in oggetto perché successivo ) è la stessa norma che, successiva, prevede che il servizio prestato in quelle condizioni è “computato con l’aumento di un quinto”, utilizzando lo stesso verbo “computare” usato nell’art. 40 per indicare i periodi di servizio effettivo.

La interpretazione qui seguita è confermata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ed è stata avvalorata dalla Sezione giurisdizionale Sardegna ( n. 814/2012 ) nonché da questa stessa Sezione giurisdizionale ( n. 627/2010 )

Poiché non vi è ragione per discostarsi da siffatto orientamento giurisprudenziale, che poggia le sue solide basi sul tenore letterale dell’art. 3 della legge n. 28471977, il ricorso merita di essere accolto, con la conseguente rideterminazione della pozione assicurativa presso l’I.N.P.S. anche relativamente al periodo di c.d. servizio figurativo, per la durata complessiva di anni 17, mesi 9 e giorni 4.

Deve riconoscersi, dunque, il diritto del dott. C.. Giuseppe alla rideterminazione della posizione assicurativa sulla base dell’aumento del quinto previsto dalla legge.

Sulle somme scaturenti dal ricalcolo, devono corrispondersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La complessità della causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio, che rimangono a carico delle parti.

P.Q.M.

cosa ne pensi?

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n° 32869, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate. .
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del sei aprile duemiladiciotto.
F.to ( V. Raeli )


Depositata in Segreteria il 17/05/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Maikol2222
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Re: età pensione per i congedati anticipatamente
Messaggio lun lug 04, 2022 6:13 pm

frank1962 ha scritto: ↑Per essere più espliciti:
I 5 anni figurativi spettano solo e solamente a condizione che ti congedi dall'arma avendo maturato i requisiti per andare in pensione.
Se vai via senza aver maturato la pensione dovrai fare come da te esemplificato quanto indicato da Lepre
Ciao a tutti, visto che potrebbe interessare a più di qualcuno, sembrandomi davvero una cosa illogica il fatto che si potessero perdere delle maggiorazioni per servizio già acquisite, ho fatto un quesito all'INPS che mi ha appena risposto cosi:

"Gentile utente
le maggiorazioni di servizio vengono mantenute in caso di pensionamento in regime di cumulo.
Cordiali saluti
Rosanna Griseri"

Buona serata
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da Bambino64 »

EXCC1988 ha scritto: dom mag 14, 2023 9:43 pm Un saluto speciale a tutti voi, chiedo a chi ne fosse a conoscenza o per passata analoga spiacevole esperienza di qualcuno.
Aimé per un p.p. c'è stata come dicono " per giusta causa" la destituzione dopo 33 anni di servizio senza diritto alla pensione.
La domanda che porgo e la seguente:
"Se vengono riconosciuti ai fini calcolo contributivo i famosi ogni 5 anni 1 anno, oppure in questo caso si perde il diritto perché tale conteggio e finale al momento del raggiungimento pensionistico in servizio attivo.
Grazie.
Ciao, tua stessa situazione con Arma, ora sono in pensione cin cumulo 41 precoci. Mi sono stati riconosciuti i cinque anni di maggiorazioni e metà contributi nel periodo di sospensione.
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da Valsugana1991 »

avt8 ha scritto: lun mag 15, 2023 3:00 pm Se vieni destituito senza diritto a pensione, i tuoi contributi saranno versati all'inps. senza il calcolo degli aumenti di 1/5- Ma se hai una patologia ascritta alla Tab A dalla 1^ alla 8^ hai diritto alla pensione privilegiata, e in questo caso vengono calcolati gli aumenti di 1/5-
In alternativa se non hai una PP,puoi chiedere all'inps di fare la contribuzione volontaria per i rimanenti anni per arrivare alla pensione.
Purtroppo anch’io ho stesso problema rimosso dal grado in data 02.03.2019, con 34 anni e 7 mesi effettivi di servizio Gdf e non mi sono stati riconosciuti i 5 anni di contributi figurativi e mi hanno riferito che non mi spettano in quanto hanno proceduto alla nuova costituzione della posizione assicurativa.
Cosa che ritengo errata, in quanto l’art 12 della Legge 122/2010 ha abrogato la costituzione di una nuova posizione assicurativa, quindi le amministrazioni dovrebbero rimanere invariata la posizione con il calcolo dei 5 anni figurativi , fatta eccezione di esplicita richiesta della parte (circolare Inps 120 del 06 agosto 2013).
Tuttavia, ho una causa di servizio 8 ^ categoria tab a vita.
La mia domanda è: una volta liquidata la pensione privilegiata, deve essere annullata la costituzione della posizione contributiva e quindi il riconoscimento sugli anni di servizio delle maggiorazioni che mi porterebbero a 39 anni e 7 mesi di contributi per il calcolo della pensione di anzianità?
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da Maria49 »

Caro valsugana -di valbrenta-
Nel caso che ottieni la pensione privilegiata, percepirai la pensione in base alla categoria, con il riconoscimento degli anni di abbuono di 1/5- e la posizione assicurativa presso inps viene annullata.
Ma datti da fare per averla-
Tu non percepirai la pensione di anzianità ma solo la PP
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Re: DESTITUZIONE E CONTRIBUTI

Messaggio da Valsugana1991 »

Allora percepirò la pensione calcolata sul 30% dell'ultimo stipendio? avendo una 8^ categoria.
Mi era stata riferito che avrebbero calcolato quella più conveniente tra la tabellare e/o ppo.
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